REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 5779/2002, proposto dal Comune di Lardirago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n.5;
CONTRO
la Pizzamiglio Andrea & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, Via A. Genovesi n.3;
E NEI CONFRONTI
dell’A.S.M. Pavia s.p.a., non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, n.2145/02 in data 22.5.2002;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Pizzamiglio Andrea & C. s.n.c.;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato, udito, altresì, l’avvocato Ferrari;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata venivano annullati, in accoglimento del ricorso presentato dalla Pizzamiglio Andrea & c. s.n.c. dinanzi al T.A.R. della Lombardia, gli atti con i quali il Comune di Lardirago aveva deliberato di acquisire una partecipazione nella A.S.M. Pavia s.p.a. e di affidare a quest’ultima il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, precedentemente gestito dalla ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Lardirago, criticando la correttezza della statuizione reiettiva delle diverse eccezioni pregiudiziali formulate in primo grado, contestando, comunque, nel merito il giudizio di illegittimità del proprio operato ed invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Resisteva la società appellata, contestando la fondatezza delle censure dedotte a fondamento dell’appello, riproponendo il secondo motivo aggiunto formulato in primo grado, e non esaminato dal T.A.R., e domandando la reiezione del ricorso.
Non si costitutiva l’A.S.M. Pavia s.p.a..
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Ai fini di una compiuta comprensione delle questioni dibattute dalle parti, si rivela necessaria una preliminare ricognizione della vicenda, sostanziale e processuale, controversa.
La sequenza cronologica degli atti e dei comportamenti dell’Ente appellante può essere, in particolare, così sintetizzata e ricostruita: con delibera di C.C. n.37 del 30.11.2000 il Comune di Lardirago stabiliva di acquisire una partecipazione nell’A.S.M. Pavia s.p.a. (società a prevalente capitale pubblico costituita dal Comune di Pavia ai sensi dell’art.113 lett.e d. lgs. N.267/00), finalizzata al futuro affidamento di taluni servizi pubblici locali (con esclusione di quello relativo all’igiene ambientale); con nota del 29.5.2001 il Comune intimava alla Pizzamiglio Andrea & C. s.n.c. la cessazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, in vista della scadenza naturale del 31.5.2001, e dall’1.6.2001 il servizio veniva gestito, in via di fatto, dall’A.S.M. Pavia s.p.a.; con delibera di C.C. n.9 del 27.6.2001 il Comune integrava la delibera di acquisizione della partecipazione nella predetta società mista, estendendo la previsione iniziale anche al servizio di igiene ambientale, ed il 28.1.2002 approvava il contratto di servizio con A.S.M. Pavia s.p.a. (avente ad oggetto proprio la gestione del servizio r.s.u.).
Contro tutti i predetti provvedimenti ricorreva dinanzi al T.A.R. della Lombardia la Pizzamiglio s.n.c., denunciando, sotto diversi profili, l’illegittimità, in sintesi, dell’affidamento del servizio all’A.S.M. Pavia.
Resisteva il Comune di Lardirago, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e difendendo, nel merito, la correttezza del proprio operato.
Con la decisione appellata il Tribunale meneghino, riconosciuta la ritualità dell’introduzione del giudizio, giudicava illegittimo l’affidamento all’A.S.M. Pavia del servizio in questione sia in quanto disposto, in via di mero fatto, prima dell’estensione della finalità della partecipazione ad essa del Comune di Lardirago anche alla gestione del servizio di igiene ambientale e dell’approvazione del contratto di servizio, sia in quanto deliberato in violazione dell’art.113 c.1 lett.e) d. lgs. N.267/00 (in considerazione della misura esigua – inferiore allo 0,1% - della deliberata partecipazione al capitale sociale dell’A.S.M. Pavia), sia, infine, in quanto lesivo delle garanzie partecipative costituite dall’ordinamento in capo al precedente gestore, provvedendo, di conseguenza, all’annullamento degli atti impugnati.
Il Comune appellante censura tale decisione, criticandone la correttezza sia nella parte in cui sono state disattese le eccezioni di rito sia in quella relativa all’accertamento dell’illegittimità, sotto i diversi profili sopra indicati, dell’affidamento diretto del servizio all’A.S.M. Pavia.
La società appellata contesta tutti gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso e ripropone la censura relativa alla violazione dell’art.35 legge 28 dicembre 2001, n.448 (non esaminata dai primi giudici).
2.- Ordine logico impone la preliminare disamina delle eccezioni pregiudiziali formulate dall’appellante, e già disattese con la decisione impugnata.
2.1- Sostiene, innanzitutto, il Comune che la Pizzamiglio s.n.c. non aveva interesse alla proposizione del ricorso, posto che, al momento dell’introduzione del giudizio, non era stato ancora formalizzato l’affidamento del servizio all’A.S.M. Pavia e che, quindi, le delibere inizialmente impugnate (quella di approvazione del contratto di servizio era stata, infatti, successivamente gravata con atto contenente motivi aggiunti) erano inidonee a ledere la posizione soggettiva della ricorrente (correttamente estromessa dalla gestione del servizio per la scadenza naturale del relativo rapporto).
L’assunto è infondato.
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che, al momento della proposizione del ricorso, la gestione del servizio era già stata consegnata all’A.S.M. Pavia (a far data dall’1.6.2001) e che la circostanza che l’affidamento fosse avvenuto in via di fatto non vale ad escludere il titolo della ricorrente a dolersi della sua illegittimità, proprio in quanto disposto in difetto di atti formali ed in spregio delle regole che presiedono alla selezione del gestore dei servizi pubblici locali.
L’affermazione della sussistenza in capo all’originaria ricorrente dell’interesse a denunciare l’illegittimità dell’affidamento di fatto del servizio risulta, in particolare, imposta sia dalla natura esclusiva della giurisdizione nella materia in oggetto (che implica un sindacato esteso anche ai comportamenti dell’Amministrazione, e non solo ai provvedimenti, lesivi di posizioni soggettive, qualificabili come diritti, connesse al rispetto delle regole che tutelano la concorrenza) sia dal rilievo che, accedendo alla tesi dell’appellante, si priverebbero (inammissibilmente) i soggetti interessati della possibilità di contestare giudizialmente l’invalidità dell’assegnazione di fatto di un servizio pubblico (con conseguente, inaccettabile sottrazione di tale comportamento al sindacato giurisdizionale).
2.2- Con altro argomento si deduce l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto contro la delibera di C.C. n.37 del 30.11.2000 (con la quale il Comune aveva deciso di partecipare all’A.S.M. Pavia al fine di gestire, per suo tramite, alcuni servizi, con esclusione di quello nella specie controverso).
L’eccezione è infondata e va respinta.
Basti, al riguardo, rilevare che solo con la successiva delibera n.9 del 27.6.2001 il Comune aveva ricompreso il servizio di igiene urbana tra le finalità della partecipazione precedentemente deliberata e che, quindi, l’interesse alla contestazione della legittimità della prima determinazione si è concretizzato in capo all’originaria ricorrente solo con l’adozione della seconda delibera, per concludere che il ricorso in primo grado risulta tempestivamente proposto (con riferimento all’effettiva percezione della sua lesività) nonché correttamente rivolto anche contro la delibera n.37/00 (nei riguardi della quale la seconda si pone in rapporto di integrazione).
3.- Nel merito, l’Ente appellante critica la correttezza del giudizio di illegittimità, reso con la decisione appellata, dell’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del servizio in questione, contestando ciascuno dei rilievi posti a fondamento della statuizione gravata.
La società appellata, di contro, difende il convincimento espresso dai primi giudici e ripropone la censura, rivolta contro la delibera comunale di approvazione del contratto di servizio con A.S.M. Pavia, relativa all’affermata violazione dell’art.35 legge n.448/2001.
3.1- Prima di esaminare il merito delle questioni rispettivamente introdotte dalle parti, occorre rilevare, in via generale e con riferimento al regime previgente, che la costituzione di una società per azioni per la gestione di un servizio pubblico locale (o la successiva acquisizione di una partecipazione in quella da parte di un altro Ente locale), pur consentendo l’affidamento diretto del servizio ed esimendo l’Amministrazione interessata dalla svolgimento di una selezione pubblica per la scelta del gestore, impone, tuttavia, l’affidamento formale del servizio alla società (con specifico atto amministrativo di conferimento della relativa titolarità) e la regolamentazione convenzionale dei rapporti conseguenti.
La distinta soggettività giuridica della società costituita ai sensi dell’art.113 lett.e) d.lgs. n.267/00 (rispetto all’Ente locale – socio) esige, invero, che l’affidamento del servizio, ancorchè esuli dallo schema giuridico della concessione, venga formalizzato in un provvedimento che manifesti e consacri la volontà dell’Ente di avvalersi, in concreto, di quel peculiare modulo di gestione e di assegnare, quindi, la titolarità del servizio pubblico alla società e che precisi, al contempo, i termini e l’oggetto dell’affidamento (che resterebbero inammissibilmente indeterminati se si ritenesse che la gestione del servizio consegua automaticamente alla costituzione della società e che non ci sia bisogno di un atto che ne costituisca il titolo).
L’autonomia della società e la sua natura di soggetto terzo rispetto all’Amministrazione di riferimento postulano, inoltre, che i rapporti giuridici connessi all’affidamento del servizio vengano regolati mediante una convenzione (o contratto di servizio) che stabilisca il contenuto dei diritti e delle obbligazioni rispettivamente costituiti in capo alle parti e che disciplini, in generale, l’assetto degli interessi (non solo patrimoniali) coinvolti nella gestione del servizio.
Pur potendosi, in sintesi, qualificare il modulo organizzativo considerato come gestione diretta del servizio da parte dell’Ente locale (C.S., Sez. V, 19 febbraio 1998, n.192) ed ancorchè il fondamento dell’affidamento diretto debba essere individuato negli atti costituivi della società ed in quelli di selezione del socio privato, il perfezionamento dell’attribuzione della titolarità del servizio, inquadrabile nel noto schema della fattispecie a formazione progressiva, non può che coincidere con l’adozione del provvedimento amministrativo che assegna la gestione del servizio e con la (spesso contestuale) approvazione della convenzione accessoria (da valersi quali atti produttivi dell’effettivo traslativo della titolarità del servizio pubblico).
In coerenza con tali principi si deve, quindi, rilevare che l’atto di affidamento (unitamente al relativo contratto di servizio) costituisce, quale provvedimento costitutivo del pertinente titolo, il presupposto legittimante della gestione del servizio da parte della società mista e che, in mancanza di quello, la mera costituzione della società (o l’acquisizione della partecipazione da parte dell’Ente interessato) non vale, di per sé, a legittimare l’espletamento del servizio (da ritenersi, quindi, invalidamente concesso in via di fatto).
Ulteriore corollario di tale postulato è costituito dall’individuazione nell’atto di affidamento (anorchè adottato successivamente all’intrapresa di fatto dell’espletamento del servizio) del provvedimento sul quale incentrare il giudizio di legittimità dell’attribuzione alla società mista della gestione del servizio (restando, a quel fine, irrilevante, a meno che non risulti autonomamente viziata, la presupposta delibera costitutiva della società).
3.2- Così definiti, in astratto, i parametri di giudizio che presiedono alla disamina della correttezza dell’affidamento dei servizi pubblici locali alle società costituite ai sensi dell’art.113 lett.e) d.lgs. n.267/00, si osserva che nella fattispecie in esame il primo (ed unico) atto con il quale il Comune di Lardirago ha formalizzato l’assegnazione ad A.S.M. Pavia del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dalla delibera di C.C. n.3 del 28.1.2002 di approvazione del relativo contratto di servizio e che, quindi, la regolarità del conferimento della titolarità del servizio in questione va verificata con esclusivo riferimento a tale provvedimento.
3.3- Assume, allora, rilievo decisivo la contestazione, formulata dall’originaria ricorrente con il secondo motivo aggiunto, della legittimità della predetta delibera, in quanto asseritamente adottata in violazione della nuova disciplina introdotta dall’art.35 legge n.448/2001.
Sostiene, al riguardo, la Pizzamiglio s.n.c. che l’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del servizio in oggetto è stato disposto in violazione dell’art.113 c.5 d. lgs. N.267/00 (come sostituito dall’art.35 c.1 legge n.448/2001), che impone l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica per la selezione della società di capitali alla quale conferire la titolarità dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Tale censura risulta, in particolare, sostenuta dal rilievo dell’applicabilità del nuovo regime alla fattispecie in esame sia ratione temporis sia in considerazione della sua immediata efficacia, nonostante l’omessa emanazione del regolamento attuativo previsto dall’art.35 c.16 legge n.448/01.
Il Comune appellante si limita, in proposito, a negare l’applicabilità del nuovo regime al caso di specie sulla base del duplice rilievo che l’affidamento del servizio alla A.S.M. Pavia trova il suo fondamento nella delibera n.9/01, con la conseguenza che risulta soggetto al regime previgente, e che, comunque, l’art.35 legge n.488/01 detta una disciplina transitoria che impedisce l’applicazione immediata del nuovo modello gestionale.
Entrambi gli argomenti sono infondati.
3.3.1- Quanto al primo, è sufficiente ribadire che la costituzione della società mista (o la successiva adesione ad essa) non vale, di per sé, a fondare l’affidamento diretto e che quest’ultimo consegue esclusivamente al formale conferimento a quella della titolarità del servizio, per concludere che l’individuazione del regime normativo applicabile va compiuta con riguardo al momento di adozione dell’atto di affidamento e non anche a quello di costituzione della società.
3.3.2- Quanto all’affermata valenza ostativa del regime transitorio, occorre rilevare che quest’ultimo risulta espressamente circoscritto (si veda, in particolare, il II comma dell’art.35 l. n.448/01) alle concessioni di servizi pubblici locali vigenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, provvedendo a regolare le fasi temporali della transizione dagli affidamenti in essere all’applicazione compiuta della nuova disciplina.
Ne consegue che il regime transitorio risulta del tutto inapplicabile ai casi, quale quello in esame, in cui al momento dell’entrata in vigore della nuova legge non vi era alcuna concessione in essere e l’affidamento risulta costituito nella vigenza del nuovo regime.
3.4- Così accertata l’applicabilità ratione temporis al caso di specie della disciplina introdotta dall’art.35 l. n.448/01, occorre darsi carico di ulteriori profili di dubbio (ancorchè non espressi nelle difese del Comune) in merito alla portata immediatamente precettiva del nuovo art.113 t.u.e.l..
3.4.1- Potrebbe, innanzitutto, ritenersi che l’applicabilità del nuovo regime sia condizionata all’emanazione del regolamento attuativo (allo stato non avvenuta) ed, in particolare, all’individuazione, con il predetto strumento normativo, dei servizi di rilevanza industriale.
Com’è noto, la nuova disciplina distingue i servizi pubblici locali a seconda che presentino o meno rilevanza industriale, provvedendo a dettare un regime diverso per le due categorie ed imponendo, in particolare, la selezione pubblica del gestore dei servizi industriali (art.113 t.u.e.l.) ed ammettendo l’affidamento diretto di quelli privi di tale carattere (art.113 bis t.u.e.l.).
Occorre, allora, accertare se, in mancanza della definizione regolamentare dei servizi di rilevanza industriale, sia consentita all’interprete tale qualificazione ed all’operatore l’applicazione del regime giuridico relativo.
Il Collegio ritiene, in proposito, che l’omessa emanazione del regolamento non impedisce l’applicazione della nuova disciplina per le seguenti, concorrenti ragioni.
Si deve, anzitutto, rilevare che la disposizione previgente è stata interamente sostituita dalla nuova e che, come già osservato, il regime transitorio risulta circoscritto alle sole concessioni in essere, con la conseguenza che, se si negasse l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni, gli affidamenti dei servizi pubblici locali successivi all’1 gennaio 2002 resterebbero privi di disciplina di riferimento, non potendosi più applicare quella vecchia in quanto definitivamente sostituita dalla nuova (e, quindi, non più in vigore), con le inammissibili conseguenze di un incolmabile vuoto normativo e di una netta cesura temporale nella regolazione di quelle situazioni.
Non solo, ma la portata immediatamente precettiva del nuovo art.113 t.u.e.l. risulta anche imposta dal rilievo comunitario degli interessi ad essa sottesi che, attenendo ad una più pregante tutela della concorrenza nell’accesso al mercato della gestione dei servizi pubblici locali, esigono una soddisfazione sollecita e contestuale all’entrata in vigore del nuovo regime.
L’individuazione dei servizi di rilevanza industriale per via regolamentare assolve, inoltre, una funzione meramente ricognitiva e dichiarativa (e non costituiva del relativo regime giuridico), sicchè, in mancanza di quella catalogazione, alla definizione della natura del servizio può certamente procedere l’interprete (soprattutto nei casi in cui la stessa non si riveli dubbia), che si limiterà, così, a qualificare l’oggetto della disposizione e non ad integrarne il precetto.
Così accertata l’immediata applicabilità alla fattispecie in esame del nuovo regime, si deve rilevare che non può dubitarsi del carattere industriale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della rilevante organizzazione di uomini e mezzi e dell’impiego di capitale che richiede nonché della complessità del processo di gestione e trattamento dei rifiuti nel cui governo si risolve.
3.4.2- Un’altra obiezione all’applicabilità del nuovo regime alla presente fattispecie potrebbe consistere nel rilievo che la nuova disciplina attribuisce espressamente valenza prevalente alle “disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie” (cfr. art.113 c.1 t.u.e.l.) e che il settore dello smaltimento dei rifiuti risulta autonomamente regolato dal d. lgs. 5 febbraio 1997, n.22.
Sennonchè, la previsione di cui al I comma dell’art.113 t.u.e.l. va evidentemente intesa nel senso che la prevalenza degli ordinamenti di settore è circoscritta alle sole ipotesi nelle quali la disciplina speciale contempli modalità di gestione dei relativi servizi difformi da quelle previste in via generale e non anche ai casi in cui risulti dettata una disciplina specifica per taluni servizi (anche priva di un regime speciale della loro gestione).
Le ragioni della disposta prevalenza degli ordinamenti di settore si comprendono e si giustificano, infatti, con esclusivo riferimento alla specialità della disciplina della gestione dei servizi (configurandosi solo in questa ipotesi quel conflitto di norme che impone la previsione in esame) e non anche con riguardo alla mera esistenza di una regolamentazione autonoma e specifica di taluni servizi pubblici locali, anche priva di un regime specifico della loro gestione (non potendosi immaginare, in questo caso, alcuna antinomia).
Se si estendesse, inoltre, la previsione di cui all’art.113 c.1, secondo periodo, t.u.e.l. a tutte le ipotesi in cui esiste un ordinamento di settore, si priverebbe la norma di ogni utilità e significato, posto che tutti i servizi pubblici locali risultano autonomamente regolati in via speciale, e le si impedirebbe di produrre qualsiasi effetto.
Occorre, allora, verificare, in concreto, se il d. lgs. N.22/97 contempli o meno modalità gestionali contrastanti con quelle previste nel nuovo regime e, quindi, se possa applicarsi alla presente fattispecie la clausola in questione.
Appare, al riguardo, sufficiente rilevare che l’art.23 c.4 del d.lgs. n.22/97 rinvia espressamente, per la gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni, alla disciplina degli enti locali allora vigente, per concludere che non solo l’ordinamento di settore dei rifiuti non prevede moduli di espletamento del servizio in questione difformi da quelli contemplati nel menzionato testo unico, ma questi ultimi devono ritenersi direttamente applicabili a tale tipo di servizio, proprio in virtù dell’esplicito richiamo contenuto nella normativa di settore.
3.5- Così verificata l’applicabilità al caso di specie, sotto i diversi profili sopra esaminati, del nuovo regime di affidamento dei servizi pubblici locali, si deve rilevare che il legislatore del 2001 ha inteso sostituire al modello pluralistico delineato nella disciplina previgente, che comprendeva la molteplicità di opzioni catalogate nella vecchia formulazione dell’art.113 t.u.e.l., un modulo gestionale esclusivo, costituito dal “…conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica”, accentuando il carattere concorrenziale (effettivamente sacrificato nella disciplina previgente) ed imprenditoriale della gestione dei servizi di rilevanza industriale e circoscrivendo l’affidamento diretto ai soli servizi privi di quella natura.
Risulta, a questo punto, agevole sancire l’illegittimità dell’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del servizio in questione, in quanto disposto in spregio della disposizione (come si è visto, immediatamente precettiva) che impone, a quel fine, l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ed in applicazione di un modulo gestionale ormai eliminato dall’ordinamento.
Va, quindi, confermato, seppur con diversa motivazione, il giudizio di illegittimità, reso con la decisione appellata, dell’affidamento diretto all’A.S.M. Pavia del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u. del Comune di Lardirago.
4.- L’accoglimento del motivo riproposto dalla società appellata, esaminato per primo in quanto logicamente antecedente alle altre questioni introdotte con il ricorso in appello, implica, quindi, la reiezione dell’appello ed esime il Collegio dalla disamina delle censure dedotte a sostegno del ricorso principale (non scrutinate contestualmente a quella giudicata decisiva), in quanto divenute irrilevanti in conseguenza dell’accertamento dell’illegittimità dell’affidamento diretto siccome violativo dell’art.113 c.5 d. lgs. N.267/00 (da valersi quale vizio idoneo, di per sé, a determinare l’invalidità degli atti controversi).
5.- La complessità delle questioni trattate e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese processuali;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 14 gennaio e del 14 marzo 2003, con l’intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
RAFFAELE CARBONI - Consigliere
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
FRANCESCO D’OTTAVI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Carlo Deodato F.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
F.to Luciana Franchini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale |