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TAR Liguria, Sez. II, 24/5/2003 n. 676
Sull'applicabilità anche alle gare sotto soglia della verifica ed esclusione delle offerte anomale, in quanto principio avente carattere generale.

Il Collegio ritiene, sulla scorta di ampia giurisprudenza ed anche di proprie pronunce (cfr. TAR Liguria, II, 7 giugno 2002 n.638; id., 5 marzo 2002 n.214), che la necessità dell'esclusione dell'offerta anormalmente ed ingiustificatamente bassa costituisca principio di carattere generale dell'ordinamento applicabile a tutte le gare, anche a prescindere dalle norme comunitarie che lo prevedono specificatamente per le gare "sopra soglia": i principi di lealtà e buona fede contenuti dall'art.1337 cod. civ. devono valere anche per le pubbliche gare nelle quali l'Amministrazione procedente deve verificare la credibilità delle offerte anche ai fini del rispetto dell'art.97 della Costituzione.
E' chiaro infatti che offerte del tutto fuori mercato non possono assicurare il buon andamento dei pubblici uffici, non potendo queste garantire una prestazione di livello medio; né può valere l'assunto che l'Amministrazione ha gli strumenti per tutelarsi avverso gli inadempimenti, essendo detti strumenti meramente "repressivi" dell'inadempimento e non potendo i medesimi, almeno in molti casi, riparare al mal fatto.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda

nelle persone dei Signori:

Mario AROSIO                      - Presidente

Raffaele PROSPERI                - Consigliere, rel. ed est.

Sergio FINA                           - Consigliere

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n.234/03 R.G.R. proposto dalla PLEIADE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore nella qualità di capogruppo mandataria di r.t.i. comprendente la Akros Informatica s.r.l. elettivamente domiciliata in Genova, via Maragliano 3/8, presso l’Avv. Alessandro Dondero, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dagli Avv.ti Alberto Marelli e Stefania Maniscalco;

- ricorrente -

 

contro

il Comune di Genova in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi 9, presso l’Avv. Aurelio D. Masuelli che lo rappresenta  e difende per mandato in atti;

- resistente -

 

e nei confronti

della Bravo Solution S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Genova, p.zza Dante 9/14, presso gli Avv.ti Giovanni Bormioli e Gerolamo Taccogna che la rappresentano e difendono per mandato in atti;

- controinteressata -

 

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n.299 del 21.11.02 dell’U.O. Aff. Gen. del Comune di Genova avente per oggetto la revoca dell’assegnazione provvisoria del servizio di erogazione di procedure telematiche nonché della condanna del Comune di Genova a decretare l’aggiudicazione della gara alla ricorrente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata e del Comune di Genova;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell’8 maggio 2003, relatore il Consigliere R. Prosperi, l’Avv. Dondero per delega degli Avv.ti Marelli e Maniscalco per la ricorrente, l’Avv. Bormioli per la controinteressata e l’Avv. Masuelli per il Comune di Genova;

Ritenuto e considerato quanto segue:

 

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 5 ed il 7 febbraio 2003 la s.r.l. Pleiade quale capogruppo mandataria di r.t.i. comprendente la s.r.l. Akros Informatica impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe con la quale il Comune di Genova aveva disposto la revoca dell’assegnazione provvisoria del servizio di erogazione delle procedure telematiche di acquisto fino a tutto il 31 dicembre 2003.

La ricorrente premetteva in fatto che l’aggiudicazione dell’appalto si era svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.6 d.P.R. 384/01, che la propria offerta economica era risultata di gran lunga inferiore rispetto a quella delle altre tre concorrenti tanto da essere sottoposta a verifica di anomalia sulle varie voci di costo.

A seguito di una serie di scambi di note e dati tra l’interessata e l’Amministrazione, interveniva il provvedimento ora impugnato per i seguenti motivi:

1.Violazione degli artt.5 e 6 d.P.R. 384/01, del bando di gara di cui alla lettera di invito 18.6.02, dell’art.25 D. Lgs. 157/95 e dell’art.1 L. 241/90. Il procedimento di gara doveva espressamente seguire le regole contenute dal d.P.R. 384/01 ed in particolare gli artt.5 e 6, i quali non prevedono alcun subprocedimento di verifica di offerte anomale, né tanto meno richiamano la disciplina di cui all’art.25 D. Lgs. 157/95, il quale ultimo nemmeno per richiamato da altri atti di gara; non si doveva dare luogo a dette verifiche, né comunque aggravare il procedimento. Tra l’altro l’art.25 del D. Lgs. 157/95 non appare applicabile alla presente fattispecie, in quanto prevede la sottoposizione a verifica di anomalia delle offerte con una percentuale di ribasso, richiedendo quindi la fissazione di un prezzo base, del caso inesistente.

2. Violazione dell’art.4 L. 241/90 e dell’art.25 D. Lgs. 157/95. Eccesso di potere per contraddizione con precedente provvedimento. Incompetenza. La verifica di anomalia, è stata svolta dall’Unità Organizzativa Affari Generali – settori acquisti del Comune di Genova in luogo della commissione di gara, sottraendo palesemente a questa un compito che le apparteneva naturalmente.

3.Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei documenti, contraddittorietà della motivazione. In via subordinata si ritiene che la determinazione dell’U.O.A.G. abbia del tutto travisato i fatti. La P.A. aveva richiesto di precisare le varie di voci di costo componenti l’offerta e tale richiesta era stata travisata dalla ricorrente, la quale aveva invece evidenziato i costi del servizio per la stazione appaltante; ma pur essendo il fraintendimento evidente, l’Ufficio ha chiesto ulteriori dettagli. Si aggiunga anche che il riferimento alla questione delle ore stimate di help desk è del tutto immotivato, poiché quanto riferito dalla ricorrente in ordine alle ore di servizio appariva del tutto congruo rispetto al numero minimo di gare da espletarsi.

La Pleiade concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si costituivano il giudizio la controinteressata S.p.A. Bravo Solution ed il Comune di Genova, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, poiché il ricorso appare infondato nel merito.

Con il primo motivo la ricorrente si duole che il Comune di Genova abbia sottoposto la sua offerta a verifica di anomalia applicando il D. Lgs. n.157/95 in luogo del d.P.R. 384/01, valevole per la procedura in questione, che non prevede invece alcun procedimento di questo tipo.

Il Collegio ritiene, sulla scorta di ampia giurisprudenza ed anche di proprie pronunce (cfr. TAR Liguria, II, 7 giugno 2002 n.638; id., 5 marzo 2002 n.214), che la necessità dell’esclusione dell’offerta anormalmente ed ingiustificatamente bassa costituisca principio di carattere generale dell’ordinamento applicabile a tutte le gare, anche a prescindere dalle norme comunitarie che lo prevedono specificatamente per le gare “sopra soglia”: i principi di lealtà e buona fede contenuti dall’art.1337 cod. civ. devono valere anche per le pubbliche gare nelle quali l’Amministrazione procedente deve verificare la credibilità delle offerte anche ai fini del rispetto dell’art.97 della Costituzione.

E’ chiaro infatti che offerte del tutto fuori mercato non possono assicurare il buon andamento dei pubblici uffici, non potendo queste garantire una prestazione di livello medio; né può valere l’assunto che l’Amministrazione ha gli strumenti per tutelarsi avverso gli inadempimenti, essendo detti strumenti meramente “repressivi” dell’inadempimento e non potendo i medesimi, almeno in molti casi, riparare al mal fatto.

Ed il provvedimento impugnato è giustamente partito dalla necessità in generale che le offerte presentate negli appalti pubblici devono consentire alle offerenti un giusto margine di profitto ed evitare comunque di risultare in perdita: ciò anche per tutelare il principio di concorrenza che un’offerta falsa violerebbe, mirando il sistema delle offerte in busta chiusa al pervenimento del giusto equilibrio della domanda e dell’offerta accomunate al tipo ed alla qualità delle prestazioni promesse.

Dunque correttamente il Comune ha operato nel decidere di verificare l’anomalia dell’offerta dell’a.t.i. capeggiato da Pleiade s.r.l. .

E altrettanto correttamente ha operato il Comune nel ritenere non valida l’offerta della ricorrente.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo del ricorso, legittimamente la verifica di anomalia è stata svolta dall’Unità Organizzativa Affari Generali – settori acquisti del Comune di Genova in luogo della commissione di gara; e l’art.6 del d.P.R. n.384/01, che governa le procedure degli acquisti in economia ed applicato alla gara di specie, prevede proprio che spetta al responsabile del servizio l’esame e la scelta dei preventivi.

Dunque, al di là dell’ampia legislazione citata dalle controparti sulle competenze dell’amministrazione aggiudicatrice in materia di verifica delle offerte, si rileva che nel caso di specie la commissone giudicatrice aveva esaurito i propri compiti con la formazione della graduatoria provvisoria.

In secondo luogo il competente Ufficio comunale aveva invitato l’a.t.i. ricorrente  a precisare gli elemento costitutivi dell’offerta economica e tra questi la retribuzione oraria del personale ed il monte ore dedicato al servizio, immediata applicabilità del sistema e dei servizi complementari, la disponibilità a far testare il sistema prima dell’aggiudicazione definitiva e la remunerazione a carico dei vincitori delle gare.

L’Ufficio è stato costretto a chiedere nuovi chiarimenti alla ricorrente, in quanto dai dati forniti non si evinceva né la percentuale di utile di impresa, utile che sembrava del tutto assente, e la quantificazione dei servizi di help-desk.

E le risposte della ricorrente hanno portato ad una motivata determinazione circa l’anomalia dell’offerta, visto che l’a.t.i. aggiudicataria provvisoria ammetteva esplicitamente una sostanziale assenza di utile d’impresa ed addirittura una mancata copertura delle spese generali, dati già desumibili dall’ammontare dagli elementi forniti, giustificando il tutto con un richiamo ad una scelta promozionale.

E giustamente il Comune di Genova, facendo anche richiamo ai principi di un’equa e corretta concorrenzialità così come delineato dal Collegio nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso, ha ritenuto l’offerta economica della Pleiade s.r.l. priva di una componente imprescindibile per la corretta partecipazione di una società commerciale a gare d’appalto.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondersi per metà al Comune e per metà alla controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2003.

Mario AROSIO                      - Presidente

Raffaele PROSPERI                - Consigliere, estensore

 

Depositata in Segreteria

il 24 MAG. 2003

p. Il Direttore di Segreteria

(Dott.ssa C. Savino)

L’Assistente Amministrativo

(Dott.ssa Maria Vittoria Legrottaglie)

 

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