REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio SEZIONE III
composta dai Signori Magistrati:
Luigi COSSU Presidente
Vito CARELLA Componente
Angelica DELLL’UTRI Componente
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 13535 del 2002 proposto da Gioacchini Dino, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Biz ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Liburni n. 2 presso il di lui studio;
CONTRO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
della Società Tuscia per Appalti Stradali Costruzioni Edilizie S.r.l., non costituita;
avverso
il silenzio mantenuto dall’amministrazione resistente dopo le richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate dal ricorrente in data 2.10.2002, nonchè
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere i documenti indicati nella richiesta di accesso;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2003, relatore il Cons. Vito Carella, uditi i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ex art. 25 L. 241/1990 il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in merito alla sua istanza di accesso ai seguenti documenti amministrativi:
a) della delibera adottata dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale dei Costruttori in data 27 marzo 1996, con la quale è stata disposta la modifica della società Tuscia per Appalti Stradali Costruzioni Edilizie S.r.l., ai sensi e per gli effetti del D.M. 9.3.1989 n. 172;
b) certificati di esecuzione lavori relativi al quinquennio antecedente il 12 gennaio 1996, data di presentazione della domanda del provvedimento di modifica;
c) ogni altro atto e documento presupposto dalla delibera adottata nell’adunanza del 27 marzo 1996.
L’esibizione della suddetta documentazione è stata chiesta senza esito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ispettorato generali per i Contratti con raccomandata A/R del 26 settembre 2002.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio ed ha con memoria depositata il 7 febbraio 2003 evidenziato che la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente non è stata in alcun modo respinta, come si lascia credere nell’atto introduttivo del giudizio, ma più semplicemente si sono incontrate oggettive difficoltà nel reperire la documentazione, cui il medesimo è interessato, in connessione alla soppressione dell’Albo Nazionale dei Costruttori ed al processo in atto di riorganizzazione del Ministero.
Di tutto ciò si sarebbe provveduto a notiziare il legale del ricorrente con nota del 13.1. 2003 nella quale è stata anche manifestata la volontà del Ministero di continuare la ricerca del fascicolo riguardante la Società Tuscia ai fine di reperire i documenti che il Gioacchini aspira ad avere.
Si assume da parte della resistente che siffatta disponibilità comporterebbe senza dubbio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in subordine, e, nella non creduta ipotesi in cui l’istante intenda insistere nel proposto gravame, viene sottolineata l’inammissibilità del medesimo.
All’udienza del 16 aprile 2003 la causa è stata trattenuta a decisione.
2. - Con sentenza n. 1345 del 20.2.03 questa Sezione, per la esaustiva disamina delle questioni addotte, ha disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione, consistente in copia della nota datata 13.1.2003, unitamente a quant’altro ritenuto necessario ed eventualmente all’esito delle ulteriori ricerche espletate.
Il competente Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onerato dell’incombente, non vi ha provveduto nel termine assegnato ed entro la data fissata per l’ulteriore trattazione della causa.
Pertanto il ricorso è stato introitato a decisione nell’udienza stabilita del 16 aprile 2003.
3. - Il ricorso è fondato.
La difficoltà di reperimento del fascicolo non può costituire ostacolo all’esercizio del diritto di accesso, se protratto oltre termini ragionevoli; inoltre, il sopravvenuto difetto d’interesse vantato dall’Amministrazione resistente non può realizzarsi in assenza di un fatto nuovo esaustivo dell’interesse dedotto.
L’interesse alla conoscenza di atti amministrativi assurge a bene della vita, autonomo rispetto alla posizione di diritto o di interesse legittimo di tipo sostanziale, il cui esercizio nella specie viene di fatto precluso dall’Amministrazione, in assenza di ragionevole giustificazione e nonostante – peraltro – anche l’acquisizione istruttoria disposta da questa Autorità giudiziaria.
Conclusivamente, poichè non è contestabile che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali oggetto di accesso abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, l’Amministrazione non può esimersi dal rilasciare al ricorrente la documentazione reclamata, per quanto laboriose possano essere le ricerche d’archivio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rilasciare al ricorrente la documentazione richiesta e di cui a parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano forfettariamente a favore del ricorrente in € 1.000,00 (euromille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio il 16 aprile 2003.
Luigi COSSU Presidente
Vito CARELLA Estensore, rel. |