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Corte di Cassazione, sez. lavoro, 11/5/2021 n. 12414
Per il reclutamento del personale delle società in house devono essere osservati i criteri di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che impongono l'esperimento di procedure concor. o sel., altrimenti non può essere disposta la conversione del rapporto

In tema di società c.d. in house, il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato". Nel caso di specie, si deve altresì richiamare il principio, secondo il quale "In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società c.d. in house, l'art. 7, c. 4, lett. f), della I.r. Abruzzo n. 23 del 2004, ha imposto l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l'assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha disposto l'applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo)".

Materia: lavoro / disciplina

Civile Sent. Sez. L Num. 12414 Anno 2021

 Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 11/05/2021

 

SENTENZA

sul ricorso 22256-2016 proposto da: D'ADDARIO CAMILLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 73, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI CESARE;

- ricorrente -

contro

ATTIVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO GRASSI, rappresentata e difesa

dall'avvocato OSVALDO GALIZIA;

- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 703/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/07/2016 R.G.N. 873/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FRANCESCA BUCCIARELLI per delega verbale Avvocato OSVALDO GALIZIA.

 

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 703/2016, pubblicata il 7 luglio 2016, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato, con decorrenza 2/10/2010, da Camillo D'Addario e da Synergie Italia S.p.A. per la prestazione di lavoro, con mansioni di operatore ecologico, alle dipendenze di Attiva S.p.A., società a totale partecipazione pubblica affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale del Comune di Pescara; ha peraltro escluso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'esistenza di un diritto del lavoratore alla conversione del contratto a termine, ritenendo legittima la sola condanna della società al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito Attiva S.p.A. (poi Ambiente S.p.A.) con controricorso, assistito da memoria.

 

Ragioni della decisione

1. Con il motivo proposto, deducendo la violazione degli artt. 1, 2, 4 e 7 I. Reg. Abruzzo n. 23/2004, nonché la violazione dell'art. 18, commi 1 e 2 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in I. n. 133/2008, dell'art. 3 bis, comma 6, d.l. n. 138/2011, convertito in I. n. 148/2011, e degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che Attiva S.p.A., quale società in house interamente partecipata dall'Ente locale, fosse assoggettata non solo alla previsione di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento del personale del pubblico impiego, ma anche al divieto, imposto dal comma 5 dell'art. 36 del medesimo Decreto legislativo, di conversione del rapporto di lavoro, e ciò in forza di una non condivisibile interpretazione estensiva di quest'ultima norma.

2. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

2.1. E' inammissibile poiché, nell'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, c. 1°, n. 4 cod. proc. civ., non contiene, oltre all'indicazione delle norme che si assumono violate, anche la enucleazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di legittimità di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi).

2.2. Il ricorso è, in ogni caso, infondato, avendo la Corte di merito fatto applicazione di principi ormai consolidati, ai quali ritiene il Collegio di dover dare continuità, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere da società a totale partecipazione da parte di uno o più enti pubblici locali.

2.2.1. In particolare, si deve richiamare il principio, secondo il quale "In tema di società c.d. in house, il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato" (Cass. n. 21378/2018, ove plurimi riferimenti a conformi precedenti specifici).

2.2.2. Si deve altresì richiamare il principio, secondo il quale "In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società c.d. in house, l'art. 7, comma 4, lett. f), della I.r. Abruzzo n. 23 del 2004, ha imposto l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l'assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha disposto l'applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo)": Cass. n. 7050/2019.

3. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

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