Pubblicato il 10/09/2022
N. 02345/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 852 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Mastandrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Irpiniambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Germano Perito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto del Direttore Generale di Irpiniambiente S.p.A. n. 22 del 24.2.2022;
b) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali che possano ledere gli interessi del ricorrente ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione: 1) del D.D.G. di Irpiniambiente n. 300 del 25.11.2021; 2) del D.D.G. della medesima società n. 330 del 20.12.2021; 3) dei verbali delle sedute svolte dalla Commissione esaminatrice in data 22 e 23 febbraio 2022; 4) della nota prot. 3592 del 18.3.2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del Decreto del Direttore Generale di Irpiniambiente n. 32 del 4.5.2022, recante Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di un componente dell’Organismo di Vigilanza della Società;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali che possano ledere gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irpiniambiente s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con decreto del 25 novembre 2021 Irpiniambiente, società interamente partecipata dalla Provincia di Avellino con compiti di organizzazione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha avviato una procedura di selezione per l’individuazione dei componenti dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001, a cui il ricorrente ha partecipato; con decreto del 24 febbraio 2022, all’esito della procedura, sono stati individuati i componenti del citato organismo.
2. Con ricorso notificato il 26 aprile 2022 e depositato il 15 maggio 2022, il ricorrente deduce l’illegittimità della nomina dei componenti del medesimo organismo lamentando vizi inerenti alla procedura nonché l’incompatibilità di uno dei componenti.
3. Con motivi aggiunti notificati il 27 maggio 2022 e depositati il 22 giugno 2022, a seguito delle dimissioni del citato componente e della pubblicazione di un nuovo avviso di selezione (approvato con decreto del 4 maggio 2022) diretto all’individuazione di un nuovo componente dell’organismo di valutazione, il ricorrente impugna tale avviso deducendo l’illegittimità derivata dello stesso nonché la sussistenza dei medesimi vizi, inerenti alla determinazione dei requisiti di partecipazione, che affliggono i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
4. L’ente, costituitosi, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità del ricorso per tardività nonché l’improcedibilità per carenza di interesse, contestando comunque la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
5. Nella camera di consiglio del 7 settembre 2022, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve.
6. È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Occorre considerare che la Irpiniambiente si configura come società a controllo pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di selezione e gestione del personale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, in quanto società con socio unico, partecipata al 100 per cento dalla Provincia di Avellino (come affermato sia dal ricorrente sia dalla medesima società).
Con la previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, il legislatore ha imposto alle società a controllo pubblico il rispetto di alcuni principi essenziali in materia di procedure di reclutamento del personale che, sebbene condivisi con le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Amministrazioni pubbliche, sono destinati a informare l’esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili.
Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario, come evidenziato dallo stesso art. 19, comma 4, del citato decreto secondo cui “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
Si deve pertanto ritenere che la presente controversia sia soggetta non alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario (cfr. per un caso analogo TAR Campania – Napoli, sez. I, 29 maggio 2017, n. 2849).
Tali conclusioni possono ritenersi valide anche nel caso in cui la procedura di selezione riguardi i componenti dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001; tale organo, infatti, pur in una posizione di autonomia, è organo dell’ente e opera stabilmente esclusivamente nell’ambito e a vantaggio dello stesso cosicché non può non dirsi che la procedura di individuazione dei suoi componenti sia volta alla selezione di personale della società e, peraltro, non all’acquisizione di un servizio, globalmente inteso, destinato ad essere utilizzato nel processo produttivo.
7. In conclusione, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicandosi quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario davanti al quale andrà riassunto il processo entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.
In considerazione dell’esito in rito della presente fase del giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario
Raffaele Esposito, Referendario, Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
Raffaele Esposito |
|
Leonardo Pasanisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL SEGRETARIO
|