HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. V, 21/11/2003 n. 7613
Sulla giurisdizione del G.A. in materia di controversie inerenti il rapporto tra enti gestori di pubblici servizi.

La controversia avente ad oggetto il rapporto tra enti gestori di pubblici servizi (nella fattispecie, quello che gestisce il servizio idrico integrato o di acquedotto, cui compete la riscossione della complessiva tariffa ai sensi degli articoli 13 e 14 L. 5 gennaio 1994 n. 36, e l'ente gestore del servizio di depurazione, al quale spetta, nei confronti del primo, una quota della suddetta tariffa in forza degli articoli 16, comma 4, della legge 10 maggio 1976 n. 319, 14 della legge n. 36/1994 cit. e 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 n. 549) rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il  Consiglio di Stato  in sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione  ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorsi in appello:

n. 6444 del 2002 proposto dal Comune di Nola, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Tesauro e Giuseppe Manzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7,

 

contro

Eniacqua Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Cioffi ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avv. Marzi,

 

e

n. 9537 del 2002 proposto da Eniacqua Campania s.p.a., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

il Comune di Nola, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

 

per l'annullamento

della sentenza n. 2646 del 10 maggio 2002, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione I;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Eniacqua Campania s.p.a. nel giudizio di cui all’appello n. 6444 del 2002 e quello del Comune di Nola nel giudizio di cui all’appello n. 9537 del 2002;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 5513 in data 17 dicembre 2002, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente al ricorso n. 6444 del 2002;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 2003 gli avv.ti Tesauro e Cioffi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

La società Eniacqua Campania s.p.a., agendo quale mandataria della Regione Campania per la riscossione dei crediti da questa vantati per canone o tariffa di depurazione e fognatura dal 1992, con ricorso incardinato al n. 6312 del 2000 ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, per chiedere la condanna del Comune di Nola al pagamento delle somme dovute per canoni di depurazione e quota parte di canone fognario dall’1.1.92, con interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato pagamento; in subordine, per la condanna al pagamento dei predetti importi in via risarcitoria, con attualizzazione, interessi e risarcimento degli ulteriori danni, per il caso che il Comune abbia lasciato decadere o prescrivere il diritto alla percezione dei canoni di depurazione e fognatura dagli utenti; in ogni caso, per la condanna del Comune a rendere il conto dell’attività di emissione dei ruoli e di riscossione effettuata.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la domanda di condanna per crediti anteriori al 1° gennaio 1999 ed ha accolto in parte quella relativa ai ratei successivi, condannando il Comune di Nola al pagamento, in favore della s.p.a. Eniacqua Campania, della quota parte della somma di £. 3.785.452.610 (€ 1.955.023,12), relativa ai periodi successivi al 31 dicembre 1998, detratte le somme eventualmente già corrisposte nelle more del giudizio, oltre interessi come per legge. Il T.A.R., inoltre, ha condannato il Comune di Nola al pagamento dell’ulteriore somma, pari alla quota riconosciuta come dovuta per l’anno 1998 moltiplicata per due, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento per ritardata riscossione quanto agli anni 1999 e 2000, oltre interessi, ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, chiesti a norma dell’articolo 1224, comma 2, c.c.; compensate per intero tra le parti le spese di lite.

Contro siffatta sentenza il Comune di Nola ha proposto l’appello iscritto al n. 6444 del 2002 e ne ha chiesto la riforma nella parte in cui dispone la sua condanna per somme non ancora riscosse e per un danno ad esso Comune non imputabile.

Anche la s.p.a. Eniacqua Campania, con l’appello iscritto al n. 9537 del 2002, ha impugnato la sentenza siccome errata. Con riguardo alla quantificazione della condanna a carico del Comune per canoni accertati e riscossi, ha chiesto, in riforma del secondo e del quarto capo del dispositivo, che venga accertato l'effettivo maggiore importo dovuto dal Comune, con interessi e risarcimento dei danni ulteriori ex art. 1224 c.c., comma 2. In riforma del primo capo del dispositivo, inoltre, la società appellante ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche relativamente ai crediti anteriori al 1° gennaio 1999, o quanto meno a quelli non riscossi o non accertati a carico degli utenti finali prima di tale data; e che, quindi, si proceda all'accertamento di tali crediti e alle conseguenti condanne di pagamento e risarcitorie. Essa, infine, ha proposto appello anche contro la parte della sentenza che dispone la compensazione delle spese di lite, chiedendo la condanna del Comune al ristoro delle spese del doppio grado di giudizio.

Ciascuna delle parti appellanti si è costituita nel giudizio instaurato dall’altra, per resistere e controdedurre.

Sospesa l'esecuzione della sentenza con ordinanza n. 5513 pronunciata in data 17 dicembre 2002, le cause sono state trattate congiuntamente all’udienza pubblica del 24 giugno 2003 e, sentiti i difensori presenti, sono state riservate per la decisione.

 

DIRITTO

1. Gli appelli sono rivolti contro la stessa sentenza e, pertanto, se ne dispone la riunione a norma dell'art. 335 cod. proc. civ..

2. Con la sentenza oggetto d’impugnazione il T.A.R. per la Campania si è pronunciato sul ricorso avanzato dalla società Eniacqua Campania s.p.a., in qualità di mandataria della Regione Campania per la riscossione dei crediti da questa vantati nei confronti del Comune di Nola per canone o tariffa di depurazione e fognatura dal 1992. Il Comune di Nola, infatti, come gestore del locale servizio di acquedotto, avrebbe dovuto accertare a carico degli utenti finali quanto da essi dovuto a fronte dei servizi di depurazione e fognatura sulla base imponibile costituita dai volumi idropotabili forniti loro dall'acquedotto e, riscossi i relativi importi, avrebbe dovuto versarli al gestore del servizio di depurazione e collettamento, vale a dire, nella specie, alla Regione per il tramite della menzionata società Eniacqua Campania.

Sul presupposto che i canoni in questione avessero natura di tributo fino al l° gennaio 1999 il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la domanda di condanna per crediti anteriori alla data suddetta, rientrante, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario per le cause in materia di imposte e tasse, di cui all’art. 9, comma 2, c.p.c..

Sul punto, la sentenza è contestata dalla società appellante, la quale rileva che, nel caso in esame, il debito del Comune nei confronti del gestore dei servizi di depurazione e fognatura è, in gran parte, relativo a somme non ancora accertate a carico dell’utente finale, e tanto meno riscosse, alla data del l° gennaio 1999; data dalla quale quelle somme sono sicuramente dovute a titolo di tariffa per effetto dell'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. La pretesa dedotta in giudizio, si osserva, è estesa inoltre al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’obbligo di diligenza da parte del Comune, il quale è chiamato a rispondere del mancato tempestivo accertamento, riscossione e versamento delle somme in questione.

Considera il Collegio, in proposito, che l’oggetto della lite è costituito, non dal rapporto tra utenti finali ed ente deputato alla riscossione, ma da quello intercorrente tra enti gestori di pubblici servizi: nel nostro caso, quello che gestisce il servizio idrico integrato o di acquedotto, cui compete la riscossione della complessiva tariffa ai sensi degli articoli 13 e 14 L. 5 gennaio 1994 n. 36, e l'ente gestore del servizio di depurazione, al quale spetta, nei confronti del primo, una quota della suddetta tariffa in forza degli articoli 16, comma 4, della legge 10 maggio 1976 n. 319, 14 della legge n. 36/1994 cit. e 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

La controversia, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

3. Nel merito, ai fini del decidere sulla quantificazione del debito del Comune per i canoni o tariffe che avrebbe dovuto versare alla società ricorrente, salva ogni altra decisione sulle ulteriori pretese di questa avanzate, si ritiene necessario disporre una verificazione, in contraddittorio tra le parti, intesa alla rideterminazione, secondo i criteri dettati dalla normativa nel tempo vigente, dell'esatto importo dovuto dal Comune di Nola in favore della s.p.a. Eniacqua Campania, quale mandataria della regione Campania, al titolo suddetto dal 1992 al 2000.

Si ritiene di affidare l’espletamento dell’incombente istruttorio all’Ente di Ambito Sarnese Vesuviano, con sede in Napoli, nel cui territorio rientra il Comune di Nola, il quale vi provvederà, nel contraddittorio delle parti, mediante deposito di documentata relazione nella Segreteria del Consiglio di Stato nel termine di 120 giorni decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione ad opera della parte più diligente.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli in epigrafe e, pronunciando in via interlocutoria, riservata ogni decisione in rito, sul merito e sulle spese, ordina all’Ente di Ambito Sarnese Vesuviano con sede in Napoli, di adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nel modo e nel termine ivi indicati.

Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2003 con l'intervento dei Signori:

con l'intervento dei Signori:

Agostino Elefante - Presidente

Raffaele Carboni - Consigliere

Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.

Marco Lipari - Consigliere

Marzio Branca - Consigliere

L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta                       F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21 Novembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

F.to Antonio Natale

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici