REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione Seconda
nelle persone dei Signori:
Mario AROSIO - Presidente
Raffaele PROSPERI - Consigliere
Floriana RIZZETTO - Relatore, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 519/97 proposto da NILMA spa, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisabetta Carattini e dall’Avv. Annalisa Bassi, dall’Avv. Raniero Raggi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Genova, Via Palestro 2/11;
contro
- l’E.R.S.U- Ente regionale per il diritto allo studio universitario, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Giorgio Schiano Di Pepe, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Assarotti 5/1;
nonché contro
- la Regione Liguria, in persona del Presidente p.t, non costituitosi;
e nei confronti
della Zanussi Grandi Impianti spa, in persona del legale rappresentante p.t, non costituitosi;
per l’annullamento
- della lettera di invito del 12.12.95 prot. 5937 dell’E.R.SU.;
- della delibera n. 125 del 23.4.96 del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di annullamento della gara relativa alla fornitura di un cuocitore automatico a vapore in pressione per il centro di ristorazione della Casa dello Studente di Corso Gastaldi n. 25;
- della delibera n. 207 dell’11.6.96 di revoca della precedente delibera n. 125/96 citata e di incarico al responsabile di procedere all’aggiudicazione;
- della valutazione del 29.4.96 dell’Ing. Fantacci di “conformità alle norme di buona qualità e sicurezza di cue cuocitori automatici a vapore per la mensa di Corso Gastaldi”, allegata alla delibera n. 207/96 citata;
- dell’ordinanza n. 76 del 20.6.96 di aggiudicazione della fornitura alla ditta Zanussi Grandi Impianti spa;
- della lettera contratto prot. 3025 del 25.6.96 di affidamento della fornitura alla ditta Zanussi Grandi Impianti spa;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza parziale n. 928 del 11.8.03 con cui sono stati, tra l’altro, disposti incombenti istruttori, eseguiti in data 10.10.03;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Floriana Rizzetto;
Uditi alla pubblica udienza del 6 novembre 2003 l’avv. Raggi per la parte ricorrente e l’Avv. Perdelli, delegato dall’Avv. Schiano, per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso notificato il 28.2.97 e depositato il 22.3.97, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe concernenti l’affidamento, a trattativa privata, di una fornitura di un “cuocitore automatico a vapore in pressione” per il centro di ristorazione della Casa dello Studente di Corso Gastaldi n. 25.
La ricorrente espone quanto segue:
Con lettera di invito del 12.12.95 prot. 5937 l’E.R.SU. resistente ha richiesto ad alcune ditte operanti nel settore senza alcun impegno da parte dell’Amministrazione, di trasmettere le proprie offerte relative alla fornitura del bene di cui sopra, e che le offerte effettivamente presentate erano solo tre, tra cui quelle della ricorrente e della controinteressata.
Con delibera n. 125 del 23.4.96 l’Amministrazione, a causa di alcune perplessità in merito alla sicurezza dell’impianto presentato dalla ditta Zanussi Grandi Impianti spa, controinteressata, individuata quale miglior offerente, decideva di annullare la gara in parola e di procedere ad espletare una nuova trattativa privata con rielaborazione maggiormente dettagliata e puntuale delle specifiche tecniche richieste.
Con delibera n. 207 dell’11.6.96, a seguito di un rivalutazione tecnica dell’apparecchiatura proposta dalla controinteressata - della quale in data 29.4.96 è stata riconosciuta la “conformità alle norme di buona qualità e sicurezza” – la precedente delibera n. 125/96 è stata revocata.
Con ordinanza n. 76 del 20.6.96 l’Amministrazione, dopo aver valutato positivamente sotto il profilo tecnico l’offerta del ricorrente, ed averla ritenuta economicamente congrua, ha poi invece contraddittoriamente deciso di affidare la fornitura alla ditta Zanussi controinteressata, stipulando con essa il relativo contratto mediante lettera prot. 3025 del 25.6.96.
In ricorso vengono dedotti i seguenti profili di censura:
1) Violazione dell’art. 4 co. 1 lett. A della L.R. 45 del 8.9.93 e dell’art. 73 co. 1 lett c del r.d. 827 del 23.5.24, dei principi generali e di buona amministrazione, che avrebbero imposto, anche per rispetto del principio di concorrenza, alla pa di indicare nella lettera di invito del 12.12.95 prot. 5937 il prezzo-base della fornitura, individuato nella delibera n. 418/95 in £. 49.000.000;
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi posti dalla stessa stazione appaltante, contraddittorietà ed illogicità dei criteri di valutazione, violazione dei principi di autotutela, difetto di motivazione.
Sotto un primo profilo viene dedotto che, in virtù delle regole dalla medesima amministrazione poste, la controinteressata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non ha sottoscritto, per accettazione, l’allegato A come richiesto dalla lettera di invito;
Sotto un ulteriore profilo, si lamenta l’ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione, la perplessità, l’illogicità e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione la quale, nonostante avesse rilevato che il cuocitore proposto dalla controinteressata Zanussi non pareva soddisfare i requisiti di sicurezza e di funzionamento richiesti ed avesse invece riconosciuto il pregio tecnico del cuocitore proposto dalla ricorrente, nonché la compatibilità economica della relativa offerta, ha deliberato di annullare l’intera gara anziché aggiudicare alla ricorrente in quanto era “l’unica in regola sia con la documentazione, che con i requisiti tecnici che con il prezzo offerto”.
Sotto un ultimo profilo, si lamenta inoltre la violazione di principi in materia di autotutela, che consentono l’esercizio di tale facoltà solo con riferimento ad atti amministrativi invalidi e non, come nella fattispecie, per accertate carenze tecniche del bene offerto in fornitura.
La revoca inoltre, fondata su una “generica valutazione di conformità di un certo Ing. Fantacci, che peraltro aveva formulato ampie riserve”, risulterebbe pertanto non sufficientemente motivata, facendo riferimento esclusivamente all’aspetto economico delle offerte, trascurando di dare adeguato rilievo ai requisiti tecnici “sulla base dell’inconsistente parere dell’Ing. Fantacci”, di cui si lamentano la “superficialità, inconsistenza ed incongruenza di valutazione”, che viene dalla ricorrente contrastata richiamando la relazione tecnica del 25.3.96, sulla base della quale era stata annullata la gara, e producendo una relazione effettuata all’esito del sopralluogo del 17.1.97.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, eccependo, con memoria scritta, l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, l’infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone pertanto il rigetto, vinte le spese.
Con memoria in vista dell’udienza la ricorrente ha replicato alle difese dell’amministrazione, la quale ha con successiva memoria ulteriormente precisato le proprie controdeduzioni.
Con sentenza parziale n. 928 del 11.8.03 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti in data 10.10.03.
Con memoria in vista dell’udienza il ricorrente ha insistito nelle proprie domande.
All’udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prioritariamente esaminato, atteso il suo valore dirimente ed assorbente, l’ultimo profilo di censura, ove si lamenta l’illegittimità, per difetto di motivazione, del provvedimento di revoca impugnato, sotto il profilo della inadeguatezza della “generica valutazione di conformità” effettuata dall’Ing. Fantacci.
Il provvedimento impugnato, fondato “sulla base dell’inconsistente parere dell’Ing. Fantacci”, di cui si lamentano la “superficialità, inconsistenza ed incongruenza di valutazione”, è censurato sia sotto il profilo del contrasto con la valutazione contenuta nella relazione tecnica del 25.3.96, sulla base della quale era stata annullata la gara, sia producendo una relazione effettuata da un tecnico di parte all’esito del sopralluogo del 17.1.97.
Con la sentenza parziale soprarichiamata il Collegio ha ritenuto necessario al fine del decidere acquisire la documentazione relativa alle valutazioni tecniche dell’apparecchiatura proposta dalla ditta controinteressata.
Dalla documentazione predetta, depositata in data 10.10.03, si evince la fondatezza delle censure prospettate da parte ricorrente in merito all’aggiudicazione della gara (informale) alla controinteressata nonostante le carenze – documentate nella relazione tecnica del 25.3.96 e confermate dalla relazione effettuata da un tecnico di parte all’esito del sopralluogo del 17.1.97 – del prodotto da essa offerta.
La documentazione relativa alla “generica valutazione di conformità di un certo Ing. Fantacci, che peraltro aveva formulato ampie riserve" – valutazione tecnica di cui il ricorrente lamentava la “superficialità, inconsistenza ed incongruenza di valutazione” - prodotta in ottemperanza alla predetta sentenza istruttoria - conferma la fondatezza del ricorso, sotto il profilo di censura sopraesaminato dell’inadeguata motivazione del provvedimento impugnato che fa riferimento esclusivamente all’aspetto economico delle offerte e non tiene in adeguata considerazione la dubbia rispondenza del bene oggetto della fornitura ai prescritti requisiti tecnici.
La memoria difensiva dell’Amministrazione, sul punto, controdeduce genericamente, affermando l’arbitrarietà dei rilievi formulati da controparte, oltrechè la loro irrilevanza in quanto non atte ad incidere sul procedimento assolutamente discrezionale di selezione del contraente, riservato all’amministrazione, e sostenendo che “la documentazione fornita dalla impresa prescelta sotto il profilo tecnico ha compiutamente dimostrato l’idoneità della stessa a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, oltrechè la piena conformità dell’elemento fornito alle disposizioni tecniche vigenti, e che comunque detti rilievi tecnici non valgono a dimostrare che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto o potuto essere prescelta.
Sul primo argomento difensivo, va rilevato che dalla documentazione tecnica acquisita mediante istruttoria si evince che le contestazioni del ricorrente sull’idoneità tecnica del cuocitore erano tutt’altro che arbitrarie e che, conseguentemente, non sussiste “la piena conformità dell’elemento fornito alle disposizioni tecniche vigenti”, tant’è che lo stesso ha dovuto subire notevoli adattamenti al fine di assicurarne la rispondenza alle più elementari caratteristiche di funzionamento e alle norme di sicurezza, già a partire dalla chiusura dello sportello della macchina.
Per quanto invece concerne l’asserita irrilevanza di dette censure “in quanto non atte ad incidere sul procedimento assolutamente discrezionale di selezione del contraente, riservato all’amministrazione”, il Collegio rileva che nella fattispecie in giudizio non ha ad oggetto le valutazioni in merito all’idoneità tecnica del bene in esame, che la difesa dell’amministrazione vorrebbe riservate alla stazione appaltante, bensì ha ad oggetto la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della sua doverosa – trattandosi di atto di ritiro – corrispondenza a canoni di adeguatezza e sufficienza motivazionale, che, nella fattispecie, non sono stati rispettati.
Alla luce della documentazione soprarichiamata appare evidente che l’apparecchiatura fornita dalla impresa controinteressata non rispondeva, sotto il profilo tecnico, alle disposizioni tecniche vigenti e non era atta a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.
Che poi, comunque, “detti rilievi tecnici non valgono a dimostrare che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto o potuto essere prescelta” – come argomentato dal patrono dell’amministrazione resistente a conclusione della memoria difensiva – è del tutto irrilevante, in quanto tale eventualità attiene a diversa e successiva fase procedimentale – fase nella quale comunque va rispettato il principio secondo cui l’amministrazione non può legittimamente negare l’aggiudicazione della gara all’unica impresa offerente senza aver previamente valutato l’offerta presentata sotto il profilo tecnico ed economico, dovendo invece motivare adeguatamente la decisione di non pervenire all’aggiudicazione per motivi di prevalente interesse pubblico, in particolare con riguardo a profili di non convenienza economica o per sopraggiunta indisponibilità finanziaria – che non ha alcuna incidenza sul diverso procedimento (di secondo grado) di revisione della valutazione tecnica del bene oggetto della fornitura e di conseguente annullamento dell’atto di ritiro della precedente delibera di “revoca” e indizione di nuova procedura di selezione mediante trattativa privata.
Pur non essendo contestato il potere della stazione appaltante di annullare l’intera gara per motivi di legittimità o di merito – come esplicitamente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, evidenziando che spetta all’Amministrazione il potere di togliere efficacia alla gara e che, conseguentemente, è di esclusiva pertinenza della stessa l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva – l’esercizio di tale potere discrezionale di annullamento non consente la caducazione dell’intera gara disposta in modo automatico ed immotivato al mero riscontro di un vizio relativo alle fasi procedimentali precedenti, caratterizzate dall’applicazione delle regole di natura tecnica per la corretta valutazione delle offerte.
Dall’erroneità del giudizio espresso in merito alla conformità del bene offerto dalla controinteresssata non poteva legittimamente farsi discendere anche il travolgimento dell’intera gara e con essa delle altre operazioni valutative simultaneamente condotte sulle apparecchiature proposte dagli altri concorrenti e risultate immuni, in tale sede, da difetti.
In altri termini, tale fase della procedura valutativa consiste nel simultaneo espletamento delle operazioni valutative su diversi prodotti offerti, che si esplica nello svolgimento di una serie di attività che sono identicamente ripetute per ciascun bene e quindi ciascuna dotata di autonomia e indipendenza, sicchè se, al termine di tale fase, alcuni oggetti sono ritenuti affetti da vizi, ciò comporta un giudizio di inidoneità relativo al solo bene considerato e non inficia, invece, l’intera fase valutativa, non potendosi il vizio relativo alla valutazione di tale bene estendere ovviamente né agli altri singoli beni già positivamente valutati né alla generale fase valutativa, correttamente svolta.
Erroneamente, pertanto, l’amministrazione, ritenuta la negativa valutazione del cuocitore presentato dalla controinteressata ha ritenuto di dover annullare, in preteso esercizio della propria facoltà di autotutela, l’intera procedura di gara già svolta, senza esternare alcuna ragione idonea a giustificare la caducazione della gara e senza tener in alcun conto le valutazioni positive – pur espressamente richiamate nel testo della delibera impugnata – relative al prodotto offerto della ricorrente.
L’impugnato provvedimento di annullamento è da ritenere pertanto viziato in quanto travolge l’intera gara già svolta, nonostante la oggettiva possibilità di provvedere a rinnovare la relativa procedura a partire dal completamento della fase valutativa, emendata dell’operazione di positiva valutazione della cuocitrice offerta delle controinteressata rivelatasi “difettosa”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ed assorbito quant’altro, il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, degli atti con esso impugnati.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2003.
Mario AROSIO - Presidente
Floriana RIZZETTO - Relatore, estensore
Depositato in Segreteria il 21 NOV. 2003
Il Direttore di Segreteria
(Dott.ssa C. Savino)
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