HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Veneto, Sez. I, 15/5/2024 n. 1025
Sul momento di efficacia della devoluzione gratuita a favore dell’ente locale di una parte degli impianti di distribuzione del gas

Nel caso in cui una convenzione per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale preveda, alla scadenza del rapporto, la automatica acquisizione al patrimonio pubblico di un parte dell’infrastruttura, il momento di efficacia della devoluzione gratuita di tali impianti deve ricondursi necessariamente alla data di scadenza naturale della concessione e non già a quella di subentro del nuovo concessionario.



Gli artt. 5 e 7 del d.m. n. 226/2011 sono volti a dettare la disciplina per la sola ipotesi in cui, pur essendo stata convenzionalmente stabilita la devoluzione gratuita di una porzione dell’impianto alla scadenza naturale del rapporto concessorio, tale termine finale non possa di fatto maturare per effetto della scadenza anticipata della concessione prevista, in via generalizzata, dal d.lgs. n. 164 del 2000.



Per effetto del perfezionamento della devoluzione gratuita di una parte dell’infrastruttura ancora utilizzata dal concessionario uscente per l’espletamento del servizio in regime di prorogatio, la pretesa di un canone costituisce legittimo esercizio di un diritto dominicale dell’ente locale: più precisamente, una rendita avente funzione di ammortamento finanziario dei cespiti utilizzati da riconoscere all’ente proprietario.



Il quantum va correttamente commisurato alla remunerazione del capitale investito netto, vale a dire la grandezza di riferimento che l’art. 8, comma 3, del d.m. n. 226 del 2011 riconosce per calcolare il valore di utilizzo degli stessi cespiti da parte del concessionario subentrante. Una volta scaduta la concessione originaria e, quindi, trasferita la proprietà della rete in capo all’ente locale, non v’è ragione per differenziare –in base al soggetto gestore del servizio– il criterio di calcolo del valore di ammortamento dell’infrastruttura.

Materia: gas / affidamento concessione
Pubblicato il 15/05/2024

N. 01025/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2019, proposto da
Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Feltre, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Gaz ed Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera di Giunta Comunale del Comune di Feltre n. 232 del 22.10.2018 – e della allegata “Relazione Tecnica” – trasmessa a mezzo PEC in data 13.11.2018, recante “servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Conferma del valore di rimborso da riconoscere a Italgas Reti s.p.a. e presa d'atto della maturata scadenza naturale del contratto di convenzione”;

- ove occorrer possa, della nota del Comune di Feltre del 12.11.2018, trasmessa a mezzo PEC in data 13.11.2018, recante “servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Feltre – trasmissione Delibera di Giunta Comunale n. 232/2018”;

- ove occorrer possa, della nota del Comune di Feltre del 19.9.2018;

- ove occorrer possa, qualora lo si ritenesse atto presupposto, della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Feltre n. 43 in data 16.5.2016, recante “Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito ATEM Belluno. Approvazione del risultato della stima industriale degli impianti e del valore di rimborso spettante al concessionario uscente. Approvazione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Feltre;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Feltre, con deliberazione consiliare n. 43 del 16 maggio 2016, ha approvato la stima unilaterale del valore industriale degli impianti e del valore di rimborso spettante al concessionario uscente in vista dell’espletamento della gara – da parte del Comune di Belluno, quale stazione appaltante delegata ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.m. 12 novembre 2011, n. 226 – per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel relativo ambito territoriale minimo (A.TE.M. Belluno): una stima predisposta dal solo ente locale a seguito della ritenuta non condivisibilità delle valutazioni compiute dal gestore uscente.

Successivamente il Comune di Feltre ha comunque proseguito il contradditorio con il gestore del servizio – ossia la società Italgas Reti s.p.a. (nel prosieguo, solo Italgas), titolare della concessione rep. n. 12709/446 del 23 luglio 1987 –, senza tuttavia addivenire ad una soluzione condivisa sullo stato di consistenza degli impianti e sul conseguente valore residuo: sicché l’Amministrazione, con nota del Sindaco prot. 19385 del 19 settembre 2018, ha comunicato alla controparte la definitiva chiusura del tavolo tecnico in precedenza instaurato tra le parti.

Infine il Comune di Feltre, con deliberazione della Giunta comunale n. 232 del 22 ottobre 2018, qui impugnata, ha “preso atto della palese e radicale inconciliabilità delle posizioni di Italgas” rispetto alla posizione assunta dalla stessa Amministrazione, con specifico riferimento, inter alia, al “regime proprietario delle reti ricomprese nei piani di trasformazione urbanistica (lottizzazioni e altri piani attuativi) e realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dalla data di collaudo di dette opere”, nonché al passaggio in proprietà comunale “per devoluzione gratuita dal 01/01/2016 [delle] reti e impianti afferenti il servizio di distribuzione gas in esercizio realizzate a cura e spese del gestore dalle origini a tutto il 31/12/1986”.

Sempre con la delibera giuntale n. 232 del 2018, l’ente locale ha constatato l’intervenuta scadenza naturale della concessione rilasciata a Italgas al 31 dicembre 2015 e, a fronte di tale circostanza, ha ritenuto di confermare il valore di rimborso degli impianti da riconoscere al gestore uscente, per come determinato mercé la predetta deliberazione consiliare n. 43 del 2016, nell’importo di € 4.162.727,00, in relazione alla “porzione di impianti in esercizio al 31/12/2015 e ritenuti di sua proprietà”. Inoltre, l’Amministrazione ha riscontrato l’avvenuta “maturazione dei presupposti per l’iscrizione nelle scritture contabili e stato patrimoniale dell’Ente degli impianti di proprietà comunale oggetto di devoluzione gratuita nel patrimonio dell’Ente Locale a far data dal 1/1/2016 con ogni conseguenza in ordine alla rendita comunque denominata della medesima porzione di impianti spettante al Comune”.

2. Avverso la summenzionata deliberazione giuntale, nonché gli atti presupposti in epigrafe indicati, è insorta la società Italgas, proponendo i seguenti motivi di ricorso.

I) “Violazione degli art. 41 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione delle pattuizioni inter partes con particolare riferimento all’art. 2 dell’atto rep. n. 12709/446 del 23.7.1987; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 164/00; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. n. 226/2011; eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”.

La ricorrente ritiene che la cessione a titolo gratuito a favore dell’ente locale di una parte degli impianti di distribuzione del gas, riconosciuta dall’art. 2 dell’atto di concessione, non debba essere ricondotta – come invece ritenuto dal Comune di Feltre – al momento della scadenza naturale del rapporto concessorio, avvenuta il 31 dicembre 2015. Sul punto, la società evidenzia come lo stesso art. 2 della convenzione debba essere interpretato nel senso che la menzionata devoluzione a titolo gratuito rappresenti uno sconto riservato al Comune di Feltre, il quale opererebbe soltanto nel momento in cui tutti gli impianti del gestore uscente siano rilevati dall’Amministrazione, tenuta – secondo la legislazione vigente all’epoca di stipula dell’atto concessorio – a corrispondere allo stesso gestore uscente il relativo valore di rimborso decurtato, per l’appunto, del valore di stima industriale di quei cespiti destinati a essere ceduti, a titolo gratuito, all’ente comunale. Tale sconto – nel nuovo contesto normativo definito dall’art. 15, comma 5, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 – assumerebbe efficacia allorquando il nuovo gestore individuato con gara rilevi gli impianti del gestore uscente, acquisendone la proprietà e versando a quest’ultimo il relativo valore di rimborso. Pertanto, il sinallagma contrattuale definito dalle parti – ricavabile dagli artt. 2 e 5 dell’atto di concessione – prevedrebbe che vi sia contestualità tra il momento in cui il gestore uscente percepisce quanto ad esso dovuto a titolo di valore di rimborso (ab origine direttamente dal Comune di Feltre, ora, invece, dal soggetto che risulterà vincitore della gara d’ambito), a fronte della cessione dei propri impianti, e il momento in cui lo stesso ente locale diventa proprietario, a titolo gratuito, di una parte dei cespiti insistenti sul proprio territorio. La ricorrente osserva come tale ricostruzione ermeneutica sia conforme all’art. 7, comma 1, del d.m. n. 226 del 2011, il quale stabilirebbe che la devoluzione gratuita dell’impianto a favore del patrimonio comunale avvenga solo al momento della cessazione effettiva del servizio da parte del gestore uscente.

II) “Violazione degli art. 41 e 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione delle pattuizioni inter partes; violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/00; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. n. 226/2011; violazione e falsa applicazione della disciplina tariffaria di cui alla delibera 367/2014/r/gas e ss.mm.ii.; violazione del principio dell’affidamento; eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”.

In via subordinata, la ricorrente censura la deliberazione giuntale n. 232 del 2018 laddove – dopo aver constatato l’effettivo trasferimento a titolo gratuito in favore dell’ente locale della parte dei cespiti in discussione, a far data dall’1 gennaio 2016 – ha stabilito che la “rendita comunque denominata della medesima porzione di impianti spettante al Comune” debba essere posta a carico della società Italgas, nella sua qualità di attuale gestore del servizio, stante la proroga disposta dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000. Tale decisione si porrebbe in contrasto, nella prospettiva esposta nel gravame, con l’art. 8, comma 3, del d.m. n. 226 del 2011, secondo cui è unicamente il nuovo gestore vincitore della gara d’ambito a doversi far carico dell’onere di corrispondere al Comune “la remunerazione del relativo capitale investito netto” (ossia il Regulatory Asset Base: RAB), in relazione alla parte degli impianti di proprietà dello stesso ente locale. Pertanto il nuovo gestore – e non il concessionario uscente – sarebbe tenuto a riconoscere al Comune una quota parte della tariffa percepita come remunerazione del capitale investito in relazione ai cespiti di proprietà comunale.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Feltre, eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., per la sua mancata notificazione ai partecipanti alla gara dell’A.TE.M. Belluno o, quantomeno, alla stazione appaltante, vale a dire il Comune di Belluno. In particolare, tale necessaria estensione del contraddittorio troverebbe giustificazione nel fatto che il bando della gara d’ambito abbia riportato, in conformità all’art. 5, comma 16, del d.m. n. 226 del 2011, sia la stima relativa all’impianto soggetto al passaggio di proprietà al gestore subentrante compiuta dall’ente locale concedente, sia la stima del gestore uscente, sia ancora il valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara. Trattasi di valori stabiliti dal Comune di Feltre proprio con l’impugnata deliberazione giuntale n. 232 del 2018, al fine di permettere ai partecipanti alla gara di poter predisporre un’offerta sera e completa.

Il Comune di Feltre ha eccepito inoltre l’irricevibilità del ricorso, rilevando come la deliberazione giuntale n. 232 del 2018 – unico atto gravato in termini dalla ricorrente – abbia natura di mera conferma sia della nota sindacale prot. 19385 del 19 settembre 2018, con cui l’Amministrazione ha comunicato a Italgas l’insussistenza dei presupposti per una definizione condivisa del valore di rimborso, sia della deliberazione consiliare n. 43 del 2016, di approvazione del risultato di stima industriale degli impianti e del valore di rimborso spettante al concessionario uscente.

Nel merito, l’Amministrazione resistente ha contestato la fondatezza delle censure proposte, istando infine per la reiezione del gravame.

4. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo una breve discussione delle parti.

5. In via preliminare, il Collegio ritiene non condivisibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

Come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente, infatti, il bando di gara per l’A.TE.M. Belluno – in piena aderenza all’art. 5, comma 16, del d.m. n. 226 del 2011 – non solo ha dato conto dell’esistenza di un disaccordo tra l’ente locale e il gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di rimborso da riconoscere a quest’ultimo, ma altresì ha riportato sia le diverse stime dello stesso VIR compiute dalle parti del rapporto concessorio scaduto, sia il valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e per la valutazione delle offerte. Pertanto, da un lato, la stazione appaltante ha ricevuto, nei termini stabiliti per l’indizione della procedura selettiva, tutte le informazioni necessarie per predisporre i documenti di gara, almeno sotto lo specifico profilo qui in contestazione; dall’altro lato, i partecipanti al confronto competitivo in seguito bandito – estraneo al thema decidendum della presente controversia – sono stati messi nelle condizioni, proprio in forza della completezza delle informazioni sulle diverse stime del VIR, di poter formulare un’offerta nella piena consapevolezza delle variabili in grado di incidere sull’equilibrio economico del proprio piano industriale.

Stante la corretta rappresentazione, nel bando della gara d’ambito, del disaccordo tra il Comune di Feltre e il gestore uscente in merito al valore di rimborso spettante a quest’ultimo, con la puntuale indicazione dei termini del dissenso, è doveroso concludere che la stazione appaltante e i partecipanti alla predetta procedura selettiva siano privi della qualifica di controinteressati rispetto alla vicenda ora sub iudice. Vicenda che, giova precisare, non concerne l’entità del valore di rimborso degli impianti predisposto unilateralmente dal Comune di Feltre, bensì la decisione dello stesso ente locale – priva di incidenza sulla gara indetta per la scelta del nuovo concessionario – di iscrivere nelle proprie scritture contabili i cespiti oggetto della devoluzione gratuita a suo favore sin dall’1 gennaio 2016, con la conseguente pretesa, a carico di Italgas, di riconoscere alla stessa Amministrazione la remunerazione del capitale investito relativamente ai medesimi cespiti.

5.1. Parimenti infondata è anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente, la quale si appunta sul carattere meramente confermativo della deliberazione della Giunta comunale n. 232 del 2018 rispetto alla deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 2016 e alla nota del Sindaco prot. 19385 del 19 settembre 2018.

Invero la deliberazione consiliare n. 43 del 2016 ha ad oggetto, per quanto qui di interesse, l’“approvazione del risultato della stima industriale degli impianti e del valore di rimborso spettante al concessionario uscente”, senza alcuna previsione in ordine né all’iscrizione degli impianti ceduti gratuitamente, a far data dall’1 gennaio 2016, nelle scritture contabili dell’ente locale, né alla pretesa di riscuotere, in forza di tale iscrizione, la remunerazione della RAB a carico di Italgas. Profili, questi su cui si radica il presente contenzioso, i quali costituiscono il contenuto provvedimentale della deliberazione giuntale n. 232 del 2018 impugnata dalla ricorrente entro il termine decadenziale di legge.

La nota del Sindaco prot. 19385 del 19 settembre 2018, invece, è priva di immediato contenuto lesivo, in quanto con la stessa l’Amministrazione, nel ritenere “non più sussistenti i presupposti per una definizione condivisa” del valore di rimborso, ha avvisato la società di dover adottare unilateralmente “le conseguenti decisioni di spettanza”. Decisioni che sono poi state assunte proprio con la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 2018, trasmessa a Italgas con nota del Sindaco del 12 novembre 2018 “a completamento della precedente comunicazione in data 19/9/2018”. Sicché soltanto l’atto giuntale sopra richiamato, tempestivamente impugnato dalla ricorrente, ha inciso sulla sfera giuridica di quest’ultima.

6. Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato.

Nella prospettiva della ricorrente, il Comune di Feltre, pur a fronte della scadenza naturale della concessione (contrattualmente fissata al 31 dicembre 2015), non sarebbe comunque divenuto immediatamente proprietario dei cespiti oggetto della devoluzione gratuita, in quanto l’efficacia di tale trasferimento patrimoniale dovrebbe intendersi posticipata al momento del subentro nella gestione del servizio pubblico del nuovo concessionario.

La società deducente ricava tale assunto dall’art. 2 dell’atto concessorio rep. n. 12709/446 del 23 luglio 1987 (rubricato “Durata - effetti e scadenza della concessione”): accordo che ha novato, come disposto dall’art. 20 del medesimo atto, la precedente convenzione rep. n. 4982/408 dell’1 dicembre 1965 stipulata tra il Comune di Feltre ed Estigas s.p.a., a cui è poi succeduta Italgas.

Segnatamente, il richiamato art. 2 dell’atto concessorio dispone che “la concessione ha la durata di 29 (ventinove) anni a partire dal 1/1/1987 (primo gennaio ottantasette). Alla data di scadenza della concessione tutti gli impianti di distribuzione del gas di proprietà della Concessionaria siti in Comune, potranno essere rilevati dal Comune stesso ed il valore da corrispondere alla Concessionaria sarà quello di stima industriale decurtata del valore di stima industriale di tutti gli impianti di distribuzione gas, allacciamenti (compresi) realizzati dall’inizio della Convenzione a rogito del Segretario Comunale di Feltre in data 1/12/1965 Rep. numero 4982/408 […] sino alla data del 31/12/86 ancora esistenti e non previsti nel progetto allegato […] alla presente convenzione”.

Secondo la ricorrente, la decurtazione di valore richiamata nella disposizione assumerebbe la veste di uno sconto riservato al Comune di Feltre: sconto che potrebbe operare soltanto nel momento in cui tutti gli impianti del gestore uscente siano rilevati dalla stessa Amministrazione.

Tuttavia questa ricostruzione della volontà delle parti contraenti contrasta con l’interpretazione letterale della norma convenzionale, dalla quale è invero desumibile che, alla data di scadenza del rapporto concessorio, il Comune di Feltre possa rilevare gli impianti di distribuzione del gas di proprietà della concessionaria posti nel proprio territorio, versando alla controparte, come corrispettivo della cessione, il valore di stima industriale degli stessi impianti dedotto il valore di stima industriale degli impianti realizzati dall’inizio della convenzione dell’1 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1965, ancora esistenti e non previsti nel progetto allegato alla convenzione del 23 luglio 1987.

L’argomentazione addotta dalla ricorrente trascura il fatto che la prevista facoltà dell’ente locale di acquisire “alla data di scadenza della concessione tutti gli impianti di distribuzione del gas di proprietà della concessionaria” implichi necessariamente che gli altri impianti presenti nel territorio comunale – ossia quelli non di proprietà della concessionaria, realizzati tra l’1 dicembre 1965 e il 31 dicembre 1964 – vengano acquisiti al patrimonio pubblico, in via automatica alla scadenza del rapporto, in forza di una cessione a titolo gratuito. Donde il momento di efficacia della devoluzione gratuita di questi stessi impianti, più risalenti, deve ricondursi necessariamente “alla data di scadenza della concessione”: vale a dire al 31 dicembre 2015.

D’altronde, l’art. 2 dell’atto concessorio, nel prevede che dal valore degli impianti di proprietà della concessionaria – che il Comune, in base a una sua scelta discrezionale, può acquistare a titolo oneroso – sia sottratto il valore degli impianti costruiti in epoca più risalente, chiarisce per l’appunto come questi ultimi cespiti debbano considerarsi, già alla scadenza naturale della concessione, di proprietà dell’ente locale: sicché la stessa convenzione costituisce fonte negoziale della cessione a titolo gratuito della porzione di rete realizzata tra l’1 dicembre 1965 e il 31 dicembre 1964, con efficacia traslativa fissata dai paciscenti a decorrere dal termine finale del rapporto concessorio.

Non depone in senso contrario alla conclusione così tracciata l’art. 5, comma 2, dell’atto concessorio, citato dalla ricorrente a supporto della propria tesi, ai sensi del quale “la Concessionaria avrà il diritto di ritenzione o prosecuzione di gestione qualora alla normale scadenza della concessione, il Comune non potesse eseguire contestualmente alla consegna degli impianti il pagamento degli importi dovuti alla Società così come previsto all’art. 2 della presente convenzione”.

Tale disposizione, invero, conferma pienamente l’interpretazione sopra esposta dell’art. 2 della convenzione, nel senso che parte degli impianti della rete gas – ossia quelli costruiti tra l’1 dicembre 1965 e il 31 dicembre 1964 – siano oggetto di devoluzione gratuita a favore del Comune di Feltre, con trasferimento ipso iure della relativa proprietà al momento della scadenza naturale della concessione, mentre la parte rimanente dell’infrastruttura di rete resti in proprietà della concessionaria anche dopo la predetta scadenza, potendo venire acquisita dall’ente locale, a titolo oneroso, mercé il pagamento di un importo prefissato.

Ciò in quanto l’art. 5 succitato deve intendersi riferito proprio al caso in cui l’ente locale, dopo aver esercitato l’opzione di acquisto con riferimento alla sola parte della rete gas rimasta in proprietà della concessionaria, non corrisponda a quest’ultima il relativo prezzo, con conseguente facoltà riconosciuta a Italgas di esercitare lo ius retentionis a garanzia del pagamento del debito da parte dell’Amministrazione comunale.

Risulta parimenti inconferente il riferimento, contenuto nel gravame, all’art. 7, comma 1, del d.m. n. 226 del 2011, secondo cui “nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l’Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se: a) alla data di cessazione effettiva dell’affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto”. Nella prospettazione della ricorrente, la norma pattizia lascerebbe intendere che gli effetti traslativi della proprietà dei cespiti oggetti della devoluzione gratuita si verifichino solamente in occasione della cessazione effettiva dell’affidamento, sempre che a tale data sia già intervenuta la scadenza naturale del rapporto.

L’interpretazione proposta da Italgas, tuttavia, confligge con il significato letterale della disposizione regolamentare, in forza del quale l’ente locale acquista la proprietà a titolo gratuito della porzione di impianto convenuta a condizione che la scadenza della concessione si verifichi prima dell’effettivo subentro. Tale lettura trova conferma nella successiva lett. b) della stessa disposizione regolamentare, la quale si riferisce al diverso caso in cui la data di scadenza naturale della concessione superi la data di effettiva cessazione del servizio: circostanza nella quale la devoluzione gratuita avviene “previo pagamento, da parte dell’Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente”, determinato secondo specifici criteri stabiliti dall’art. 5, comma 14, lett. b) dello stesso d.m. n. 226 del 2011.

Sul punto, deve rilevarsi che gli artt. 5 e 7 del regolamento sono volti a dettare la disciplina per la sola ipotesi in cui, pur essendo stata convenzionalmente stabilita la devoluzione gratuita di una porzione dell’impianto alla scadenza natura del rapporto concessorio, tale termine finale non possa di fatto maturare per effetto della scadenza anticipata della concessione prevista, in via generalizzata, dal d.lgs. n. 164 del 2000. Evenienza che non si è realizzata nel caso di specie, posto che la scadenza naturale della concessione ora sub iudice, avvenuta il 31 dicembre 2015, è intervenuta prima della cessazione effettiva del servizio da parte del concessionario uscente.

Ne deriva che, a fronte di una concessione giunta alla sua scadenza naturale, il diritto alla devoluzione gratuita da parte del Comune di Feltre sia maturato già allo spirare del termine fissato in convenzione, senza necessità di attendere il subentro del nuovo gestore.

7. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Nella prospettiva della ricorrente, la pretesa del Comune di Feltre di far discendere – dall’iscrizione dei cespiti oggetto di devoluzione gratuita nelle scritture contabili e nello stato patrimoniale – “ogni conseguenza in ordine alla rendita comunque denominata della medesima porzione di impianti spettante al Comune” si porrebbe in contrasto con l’art. 8, comma 3, del d.m. n. 226 del 2011.

Segnatamente, la disposizione invocata, rubricata “Oneri da riconoscere all’Ente locale concedente e ai proprietari di impianti”, prevede che “il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità”.

In sostanza, l’art. 8 del d.m. n. 226 del 2011 disciplina le obbligazioni a cui è tenuto “il gestore aggiudicatario della gara”, come specificato nel comma 1 della stessa disposizione: tra questi obblighi, il comma 3 pone a carico dello stesso gestore subentrante la remunerazione della RAB all’ente locale che sia proprietario di una porzione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas. Più nel dettaglio, il predetto art. 8, comma 3, detta una norma di carattere speciale avente ad oggetto esclusivo l’importo che i nuovi gestori del servizio di distribuzione del gas devono corrispondere per l’utilizzo dei cespiti mantenuti in proprietà dagli enti locali.

Trattasi, quindi, di una fonte normativa che – ancorché citata nelle premesse nella deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 2018, qui impugnata – non può trovare applicazione nel caso di specie, posto che lo stesso atto giuntale non impone una contribuzione a carico del nuovo gestore, non ancora individuato al momento della sua emanazione, bensì impone una rendita a carico del concessionario uscente in regime di prorogatio, come conseguenza del trasferimento degli impianti “oggetto di devoluzione gratuita nel patrimonio dell’Ente locale a far data dal 01/01/2016”, in virtù dell’art. 2 dell’atto concessorio.

In sostanza, la rendita pretesa dall’Amministrazione concedente per l’utilizzo della porzione di rete di proprietà comunale non è richiesta al gestore subentrante, ma al gestore uscente in relazione al periodo dalla scadenza naturale della concessione rep. n. 12709/446 del 23 luglio 1987, avvenuta il 31 dicembre 2015, sino all’effettiva cessazione del rapporto concessorio. Pertanto, proprio il passaggio in proprietà comunale di una parte dell’infrastruttura ancora utilizzata dal concessionario uscente per l’espletamento del servizio in regime di prorogatio costituisce il titolo per l’imposizione di un canone per la detenzione di quella porzione di rete: più precisamente, una rendita avente funzione di ammortamento finanziario dei cespiti utilizzati da riconoscere all’ente proprietario.

Tale remunerazione trova quindi la propria causa direttamente nell’art. 2 dell’atto concessorio, nella parte in cui prevede la devoluzione gratuita di una parte della rete al Comune di Feltre al momento della scadenza naturale della concessione, ed è stata correttamente commisurata alla remunerazione del capitale investito netto: vale a dire la grandezza di riferimento che l’art. 8, comma 3, del d.m. n. 226 del 2011 riconosce per calcolare il valore di utilizzo degli stessi cespiti da parte del concessionario subentrante. Del resto, una volta scaduta la concessione originaria e, quindi, trasferita la proprietà della rete in capo al Comune di Feltre, non v’è ragione per differenziare – in base al soggetto gestore del servizio – il criterio di calcolo del valore di ammortamento dell’infrastruttura.

La conclusione sopra tracciata trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale – pronunciandosi sulla legittimità della previsione di un canone per l’utilizzo di impianti divenuti di proprietà pubblica da parte del gestore uscente in regime di prorogatio – ha evidenziato che “non è revocabile in dubbio che il pagamento del canone costituisca esplicazione legittima dell’esercizio del diritto dominicale, acquisito in virtù del trasferimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale, al verificarsi dei requisiti (scadenza della concessione, realizzazione dei beni relativi al servizio gas entro i trent’anni, conseguente devoluzione gratuita di quei beni determinati al patrimonio indisponibile dell’Ente), senza che possa riconoscersi efficacia traslativo - costitutiva al verbale di consegna: quest’ultimo atto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ha effetti meramente ricognitivi di un trasferimento già verificatosi, e non la funzione di individuare l’oggetto del trasferimento, essendo questo già determinato al verificarsi dei presupposti previsti dalla fonte convenzionale o dalla legge” (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 588; id., 4 luglio 2018, n. 4104).

Ne consegue che, per effetto del perfezionamento della devoluzione gratuita, la pretesa di un canone costituisce legittimo esercizio di un diritto dominicale dell’ente locale.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

8.1. Le spese del giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche oggetto di trattazione, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Bardino, Presidente FF

Filippo Dallari, Referendario

Alberto Ramon, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Ramon Nicola Bardino
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici