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TAR Lombardia, Brescia sez. I, 27/12/2024 n. 1049
Sulla legittimità dell’azione di un gestore affinché l'ente locale provveda alla revisione delle condizioni economiche di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale.

Materia: gas / disciplina

Pubblicato il 27/12/2024

N. 01049/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00781/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2024, proposto da
Società Impianti Metano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vertova, non costituito in giudizio;

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento

serbato dal Comune di Vertova rispetto all’istanza presentata dalla ricorrente in data 27 dicembre 2023 per la revisione delle condizioni economiche di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale esercito dalla ricorrente nel Comune di Vertova e in particolare per la rideterminazione del canone concessorio e altre condizioni economiche e successivi solleciti all’avvio del procedimento inviati in data 10 aprile 2024, 23 maggio 2024 e 16 luglio 2024

nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Vertova di provvedere in ordine alla suddetta istanza,

e, conseguentemente, per la condanna del Comune di Vertova ad avviare il procedimento funzionale alla rivalutazione delle condizioni di affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale, adottando le misure necessarie a riequilibrare il rapporto contrattuale, entro un termine non superiore a 30 giorni, con richiesta di nomina di Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1.1.- A seguito di procedura di gara ex D.Lgs. 164/2000, il Comune di Vertova ha affidato a Società Impianti Metano S.r.l. la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, con contatto rep. 1367 del 3.11.2004 della durata di dodici anni e con scadenza all’1.10.2016.

1.2.- Detto contratto prevedeva che Società Impianti Metano S.r.l. avesse diritto all’incasso delle somme versate dall’utenza, applicando le tariffe di distribuzione del gas annualmente determinate dalla regolazione vigente, entro il limite massimo stabilito (cd. vincolo ai ricavi), e che, al contempo, fosse obbligata a corrispondere al Comune di Vertova un canone annuo “a titolo di corrispettivo annuo per l’utilizzo degli impianti e delle reti” di proprietà comunale, da calcolare in funzione dei metri cubi di gas distribuito.

2.- L’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 93/2011 ha previsto, dalla data di entrata in vigore, l’obbligo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (cd. ATEM); tuttavia svariati interventi normativi hanno posticipato il termine di indizione delle gare d’ambito.

Secondo l’art. 14, comma 7, II periodo, del D.Lgs. 164/2000 “il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”, nonostante la scadenza del contratto in essere.

3.- Non essendo stata bandita la gara dell’ATEM in cui ricade il Comune di Vertova, a fare data dall’ottobre 2016 Società Impianti Metano S.r.l. ha continuato ad erogare il servizio pubblico alle medesime condizioni pattuite nel contratto scaduto, in forza della sopra menzionata proroga ex lege.

4.- Con istanza del 27.12.2023 Società Impianti Metano S.r.l. ha richiesto al Comune di Vertova l’avvio di un procedimento di rideterminazione delle condizioni di affidamento, a partire dal canone concessorio, sostenendone l’intervenuta sproporzione sotto diversi profili: sia per il rapporto tra ricavi di gestione, da un lato, ed investimenti e costi del servizio sostenuti dal gestore, dall’altro; sia rispetto all’attuale valore degli impianti e delle reti, non essendo riconosciuti e remunerati adeguatamente quelli di sua proprietà, realizzati sostenendo ingenti investimenti previsti nel Piano Industriale.

5.- A fronte dell’inerzia comunale, la Società ha trasmesso ulteriore sollecito in data 10.4.2024, riscontrato dal Comune di Vertova con nota del 23.4.2024, nella quale il Sindaco ha comunicato che, stante l’imminenza delle elezioni amministrative, si riteneva opportuno “sottoporre qualsiasi decisione all’amministrazione che si insedierà dopo le elezioni del 9 giugno”.

6.- Società Impianti Metano S.r.l. ha ribattuto con missiva del 23.5.2024, contestando ogni differimento ed evidenziando l’insostenibilità dell’originario ammontare del canone, essendo divenuto il servizio non solo antieconomico, ma addirittura foriero di perdite.

7.- Nel silenzio comunale, la società ha nuovamente sollecitato l’Ente con missiva del 16.7.2024, non riscontrata.

8.- Con ricorso notificato il 24.9.2024, depositato il successivo 8.10.2024, Società Impianti Metano S.r.l. ha lamentato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Vertova sull’anzidetta richiesta di revisione delle condizioni economiche del servizio, lamentando “la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, l’obbligo di provvedere ai sensi della disciplina normativa sulla revisione delle concessioni e la colposa e illegittima inerzia del Comune”, essendo ampiamente decorso il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, che avrebbe dovuto essere avviato dal Comune a fronte dell’istanza del 27.12.2023, sostenendo l’integrazione del silenzio-inadempimento, vieppiù considerando che l’Ente stesso nell’aprile 2024 aveva riconosciuto di dover in qualche modo provvedere.

La società ha, quindi, richiesto a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Vertova rispetto all’istanza del 27.12.2023, con conseguente accertamento dell’obbligo di riscontro in capo all’Ente, nonché la sua condanna all’avvio del procedimento funzionale alla rivalutazione delle condizioni di affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale al fine del riequilibrio del rapporto contrattuale, con eventuale nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

9.- In data 13.11.2024 la ricorrente ha depositato un ulteriore sollecito inoltrato al Comune di Vertova l’8.10.2024 e, successivamente, una memoria, ribadendo le ragioni poste a fondamento della richiesta volta alla rinegoziazione del canone.

10.- Il Comune di Vertova, ritualmente intimato, non si è costituito.

11.1.- Occorre, anzitutto, comprendere se sussistesse in capo al Comune di Vertova l’obbligo di provvedere, non potendo lo stesso essere fondato unicamente sul riscontro della missiva societaria da parte dell’amministrazione comunale uscente.

La questione necessita di alcune precisazioni.

11.2.- Il rapporto concessorio di cui trattasi sta proseguendo, nonostante il contratto di concessione datato 3.11.2004 sia scaduto l’1.10.2016, in ragione della proroga legale stabilita dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000, senza che sia noto il suo termine finale, posto che detta norma ha stabilito – nell’ottica di continuità del servizio – la prosecuzione della “gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”.

11.3.- A seguito di detta proroga sono sorti nel territorio nazionale contrasti tra i vari Enti Locali ed i gestori del servizio di distribuzione del gas naturale in ordine alla debenza del canone di concessione per il periodo di tempo successivo allo spirare della durata convenzionale.

Il legislatore ha quindi emanato l’art. 1, comma 453, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 7, D.L. 164/2000, stabilendo che lo stesso “si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto…”. 

11.4.- La Corte Costituzionale, investita dal Collegio arbitrale presso la Camera arbitrale dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) della questione di legittimità costituzionale della suddetta norma interpretativa, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., con la sentenza n. 239 del 9.11.2021 ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la presenza di rimedi ordinamentali per il riequilibrio economico del rapporto priverebbe di lesività l’imposizione del pagamento del canone nella misura originariamente pattuita.

La pronuncia prende le mosse dalla considerazione che la proroga imposta dalla citata disposizione integra “un’anomalia nell’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas”, riconoscendo che “potrebbe effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali…non escluderebbe la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento”. Più nello specifico, poi, la Corte Costituzionale ha svolto interessanti considerazioni in merito alla struttura del rapporto concessorio ed alla necessità del rispetto dell’equilibrio economico – finanziario, affermando poi che “la proroga del rapporto limitatamente all’ordinaria amministrazione, ivi compresa l’obbligazione del canone concessorio previsto dal contratto, non escluderebbe la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per le stesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, che resterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui all’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 ove ovviamente sia dimostrato dal concessionario un sopravvenuto squilibrio contrattuale, potrebbe legittimare una richiesta di revisione dello stesso piano; richiesta che, in caso di mancata o negativa risposta dell’amministrazione, potrebbe anche essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali”.

Alla luce, quindi, dell’affermata sussistenza astratta della possibilità di procedere al riequilibrio delle condizioni contrattuali, in ipotesi di stravolgimento dell’assetto economico – finanziario, nonché della previsione dell’art. 1, comma 2 bis, della Legge 241/1990, secondo cui la Pubblica Amministrazione impronta i rapporti con il cittadino ai principi di collaborazione e buona fede, reputa il Collegio che il Comune di Vertova avrebbe dovuto dare riscontro all’istanza della ricorrente.

Si precisa, infatti, che la presente sentenza sta semplicemente affermando l’obbligo del Comune di Vertova di provvedere espressamente sulla richiesta di Società Impianti Metano S.r.l. e non già il differente obbligo di concedere, tout court, il preteso adeguamento del canone: osta ad una pronuncia siffatta la natura del potere sollecitato con l'istanza in esame, che esclude una pronuncia giudiziale sulla relativa fondatezza nel merito, venendo in rilievo valutazioni di carattere discrezionale riservate all'amministrazione e non potendo, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo pronunciarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” se non nella fattispecie contemplata dall'art. 31, comma 3, c.p.a. di cui però, non ricorrono i presupposti.

11.4.- Pertanto, essendo il Comune di Vertova onerato dell’obbligo di provvedere, risulta decorso invano il termine generale di cui all’art. 2 Legge 241/1990.

Di conseguenza, va ordinato al Comune di Vertova di provvedere sull’istanza di Società Impianti Metano S.r.l. del 27.12.2023, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Scaduto tale termine senza esito, parte ricorrente potrà senz’altro richiedere la nomina di un commissario ad acta per dare compimento al procedimento.

12.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità della perdurante inerzia del Comune di Vertova sull’istanza di Società Impianti Metano S.r.l., ordinandole di provvedere nei termini e nei modi indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Vertova a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Alessandro Fede, Referendario

Francesca Siccardi, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Siccardi Angelo Gabbricci
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


 

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