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TAR Sicilia, sez. I, 13/12/2024 n. 1558
Sussiste la giurisdizione del TSAP Nel caso di domanda impugnatoria proposta avverso un provvedimento caratterizzato da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.

L'art 143, c 1, del R.D. n. 1775 del 1933, (testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici), attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado nell'ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. La giurisdizione del Tribunale Superiore è affermata dalla giurisprudenza non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. Pertanto, rientra nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, la domanda impugnatoria proposta avverso un provvedimento (nel caso di specie, presa d'atto della conclusione positiva della conferenza di servizi ed approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori) caratterizzato da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.


Materia: acqua / giurisdizione e competenza
Pubblicato il 13/12/2024

N. 03493/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01558/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2024, proposto dal Comune di Santo Stefano Quisquina (Ag), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Protezione Civile, Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, Ufficio Genio Civile Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento - Ati Ag 9 di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Castronovo di Sicilia, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Vincenzo Caruana, Angelo Di Stefano, Emanuele Siragusa, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della determinazione n. 53 del 29/08/2024 del Direttore dell’Assemblea Territoriale Idrica Agrigento – ATO 9 AG, con la quale si è preso atto della determinazione n. 1970 del 19/08/2024 del RUP presso A.I.C.A. di conclusione positiva della conferenza dei servizi e si è approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di “Realizzazione pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano”;

- della “determinazione motivata” n. 1970 del 19/08/2024 di “conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria”, adottata dal RUP presso A.I.C.A. e relativa all’intervento: “Realizzazione pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano” nei Comuni di Castronovo di Sicilia (PA) e Santo Stefano di Quisquina (AG);

- della nota registrata agli atti dell’ATI di Agrigento con prot. n. 3429 del 08/07/2024, di convocazione di una conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, per l’approvazione del suddetto progetto di fattibilità;

- ove necessario e per quanto di ragione, della relazione del gruppo di progettazione R.T.P. Poggiodiana acquisita da A.I.C.A. con nota in data 06/08/2024 prot. n. 45573;

- ove necessario e per quanto di ragione, della nota dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, prot. uscita n. 98515 del 02/08/2024, con la quale si è espresso parere favorevole alla realizzazione del nuovo pozzo in Contrada Monnafarina;

- ove necessario e per quanto di ragione, del Piano d’Ambito dell’ATO di Agrigento approvato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 11 del 29.12.2020 e riapprovato, a seguito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con deliberazione n. 12 del 22.12.2023;

- ove necessario e per quanto di ragione, della disposizione n. 596 del 13/06/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - DRPC Sicilia, con la quale il progetto, denominato “Realizzazione pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano”, è stato ricompreso nel Piano degli Interventi di cui alla OCDPC n. 1084/2024;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento Regionale Protezione Civile, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo, dell’Ufficio Genio Civile Palermo, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, dell’Ufficio Genio Civile Agrigento, dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.) e dell’Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento - Ati Ag 9 di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 13 novembre successivo, il Comune di Santo Stefano di Quisquina ha impugnato la determinazione n. 53 del 29/08/2024 del Direttore dell’Assemblea Territoriale Idrica Agrigento - ATO 9 AG, con la quale si è preso atto della determinazione n. 1970 del 19/08/2024 del RUP presso l’A.I.C.A. di conclusione positiva della conferenza dei servizi e si è approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di “Realizzazione pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano” nonché tutti gli atti presupposti vi compresa la “determinazione motivata” n. 1970 del 19/08/2024 di “conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria”, adottata dal RUP.

Deduce in particolare la violazione degli artt. 14-bis e 14-ter della L. n. 241/1990 (in quanto la conferenza sarebbe stata indetta e conclusa in modalità semplificata e asincrona) degli artt. 4 e 5 dell’OCDPC n. 1084 del 19/05/2024, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica del difetto di istruttoria e motivazione e dell’illogicità manifesta.

2. - Si sono costitute le Amministrazioni intimate nonché l’A.I.C.A. e l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, le quali, con memoria, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché la sua infondatezza nel merito.

3. - Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, dopo una breve discussione il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.

4. - Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti.

5. - L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa delle parti resistenti, è fondata.

Ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del R.D. n. 1775 del 1933, "appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604".

Detta norma attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado nell’ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (Cassazione civile sez. un., 5 febbraio 2020, n.2710; Cassazione civile, Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18976).

La giurisdizione del Tribunale Superiore è affermata dalla giurisprudenza non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.

Anche di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che: "In mancanza di ulteriori precisazione del testo normativo, si è formato un orientamento consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni unite secondo cui devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Corte di Cassazione, sez. un., 14/02/2024, n. 4061). Appartengono, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque (Corte di Cassazione, sez. un., n. 21593 del 2013), oppure alla organizzazione, da parte delle Autorità competenti, del servizio idrico (Corte di Cassazione, sez. un., n. 18639 del 2022) o ancora in caso di prevalenza in concreto, nel provvedimento impugnato, della tutela di interessi pubblicistici diversi, di tipo ambientale, urbanistico o di gestione del territorio, rispetto a quelli coinvolti dal regime delle acque pubbliche (Corte di Cassazione, sez. un., n. 2710 del 2020; Cass. S.U. n. 18976 del 2017). In particolare, si è specificato che ricorre la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l'atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (Corte di Cassazione, sez. un., n. 8776 del 2023), concorrendo in concreto a disciplinare direttamente " la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse e, infine, ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Corte di Cassazione, sez. un., n. 19293 del 2005)" (Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6594).

6. - Parte ricorrente, invocando un precedente di questo Tribunale (Sez. III, 13/06/2019 n. 1593), ha sostenuto che oggetto del presente giudizio non sarebbe tanto quello verificare se effettivamente il bacino idrico sia unico (donde la necessità delle speciali competenze del Tribunale delle Acque), ma l’annullamento di una conferenza di servizi realizzata, a suo dire, in violazione delle norme sul procedimento amministrativo e delle più elementari garanzie di adeguato contraddittorio e appropriata istruttoria il che varrebbe ad attrarre la presente controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo; la natura squisitamente procedimentale delle censure proposte escluderebbe dunque la giurisdizione del T.S.A.P., basata sulla rilevanza di quelle competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.

Il Collegio ritiene di non condividere tale tesi.

In primo luogo perché il dato normativo - così come interpretato (in maniera estensiva) dalla succitata giurisprudenza - depone nel senso opposto, dovendosi ricondurre al T.S.A.P. tutti quei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrano in concreto a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua o l’esercizio e la realizzazione di opere idrauliche, mirando come nel caso in esame, a stabilirne o modificare la localizzazione, influendo sulla loro realizzazione attraverso la sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

In secondo luogo perché - ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione - non occorre tener conto né della natura formale dell'atto oggetto di impugnazione né delle censure proposte in sede giurisdizionale, in quanto l’unico criterio rilevante è quello del petitum sostanziale individuato dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione. E con il ricorso in esame il Comune ricorrente mira a contestare la stessa fattibilità del progetto, il quale, nella sua prospettazione, rischia di arrecare danni irreparabili all’unica risorsa idrica che serve i Comuni di Santo Stefano e Castronovo.

7. - Pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ben potendo il Comune ricorrente riproporre il giudizio innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

8. - Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mulieri Salvatore Veneziano
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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