REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori magistrati
Stefano Baccarini Presidente
Angelo De Zotti Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 398/2002 proposto da BONETTI ADRIANO, BRAGANTINI ROBERTO, BUSSOLA FRANCESCO, MANCINI GIORGIO, ZULIANI ALBERTO e SCHIACCHERO GIANMARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. ai sensi del R.D. 6.6.1924 n. 1054;
contro
il COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Calle del Sale 33;
per l’annullamento
della delibera della G.M. n. 409 del 17.12.2001; dell’atto sindacale 30.1.2001; nonché dell’atto 16.2.2002 prot. n. 15347; e per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso, notificato l’8.2.2002 e depositato presso la Segreteria il 15.2.2002, con i relativi allegati;
visto l’atto di motivi aggiunti notificato il 20.2.2002 e depositato presso la Segreteria l’1.3.2002;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 13 marzo 2002 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), l’avv. I. Cacciavillani per i ricorrenti e l’avv. Sala per il Comune;
considerato
1. che, ai sensi del novellato art. 26, commi IV e V, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, anche per i giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti elencati nel precedente art. 23 bis, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale può decidere con sentenza - assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, anche nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare - recante una succinta motivazione, volta a volta consistente in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme;
2. che, nel corso dell’udienza camerale, fissata per la discussione dell’istanza di sospensione, il Collegio ha comunicato alle parti presenti di voler definire la controversia con sentenza abbreviata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
3. che la controversia concerne la delibera di non approvazione del bilancio dell’AMIA (nella parte relativa al valore di una società partecipata) e la successiva e conseguente revoca degli amministratori ad opera del socio unico (il Comune di Verona) della s.p.a. AMIA;
3.1. che i ricorrenti invocano la giurisdizione amministrativa in materia di servizi pubblici;
3.2. che l’azione tuttavia non afferisce alla gestione del servizio pubblico né investe i rapporti tra il gestore e l’utenza (e infatti l’azienda che esercita il servizio pubblico non è stata evocata in giudizio e non è parte in causa né in senso processuale né sostanziale);
3.3. che la controversia non inerisce neppure alla materia della vigilanza e del controllo nei confronti dei gestori del servizio pubblico, trattandosi – queste ultime - di funzioni amministrative svolte ab externo nei confronti del soggetto gestore, mentre nella specie vengono in considerazione rapporti interorganici tra socio unico ed amministratori;
3.4 che esula, infine, anche l’ipotesi di cui alla lettera f) dell’art. 33 del D. Lgs 80/1998 (attività e prestazioni rese nell’espletamento di pubblici servizi);
3.5. che dunque la questione non rientra, ratione materiae, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
3.6 che gli atti impugnati, ancorché ascrivibili alla pubblica amministrazione, costituiscono estrinsecazione non di potestà amministrative ma di autonomia negoziale (nella specie essi costituiscono esplicazione dei poteri conferiti dall’art. 2383, e per rinvio dagli art. 2458 e 2459 del codice civile, e trasfusi nell’art. 21 co.2^ dello Statuto AMIA, che riserva espressamente al socio unico il potere di revocare in qualsiasi tempo gli amministratori da lui nominati), per cui la situazione soggettiva degli amministratori, indipendentemente da quale ne sia il contenuto specifico, è configurabile in termini di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario;
4. che il ricorso è perciò inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e tale va dichiarato, sussistendone i presupposti, con decisione in forma semplificata;
5. che le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Comune di Verona, delle spese e delle competenze di causa che liquida in € 4000 (quattromila) oltre ad IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13 marzo 2002.
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