REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7239/2002 proposto da Petroni Fabio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Tedeschini, Paola Conticiani, Alessandro Arredi e Mario Sanino e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7;
CONTRO
il Comune di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Lesti ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Ente in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
e nei confronti
della Trambus S.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Rossi e Rosaria Russo Valentini e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vitt. Emanuele n. 284;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 176 del 12 giugno 2002 con cui il Sindaco di Roma ha revocato la nomina del ricorrente a consigliere di amministrazione e Presidente della Trambus S.p.a.;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della Trambus S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 17.12.2003 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati M. Sanino, G. Lesti e R. Russo Valentini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso, notificato il 20 giugno 2002 e depositato il successivo 25 giugno, l’interessato, nominato per effetto dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 242 del 10.11.2000 consigliere di amministrazione e presidente della Trambus S.p.a. (società privata a prevalente capitale del Comune di Roma), ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento delle cariche sociali rivestite sino al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si sono costituite in giudizio sia il Comune di Roma che la società Trambus, le quali hanno eccepito, in rito, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito e per mancanza di una tutela reale finalizzata al reintegro del ricorrente nell’amministrazione della società, e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002 con ordinanza n. 3510 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
DIRITTO
L’eccezione pregiudiziale con cui le parti resistenti hanno ritenuto insussistente, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice adito è senz’altro fondata.
Infatti, alla luce delle recentissime decisioni della Sezione V del Consiglio di Stato dell’11 febbraio 2003 n. 708 e del 13 giugno 2003 n. 3346, che tra l’altro trovano conforto in un autorevole precedente delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 532 del 3 agosto 2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla revoca degli amministratori di una società per azioni a capitale comunale, affidataria di un pubblico servizio.
Da tali precedenti giurisprudenziali il Collegio non ha motivo di discostarsi dato che anche nel caso di specie siamo in presenza di un atto sindacale di revoca dell’incarico sociale conferito, la cui natura di atto paritetico trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 17 dello Statuto della Trambus S.p.a. e nell’art. 2458 del c.c..
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto da Petroni Fabio, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Giuseppe SAPONE Consigliere
Il Presidente Il Consigliere est.
Depositata in segreteria il
14/01/2004 |