REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 627/2003 proposto da C.O.S.I.R. – Consorzio Servizi Imprese Riunite a r.l., in persona del legale rappresentante Massimo Balia, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Antonello Rossi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Bellini n. 26, presso lo studio del medesimo legale,
contro
il Comune di Siniscola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Marcello Mereu e Claudia Chironi ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell’avv. Marcello Vignolo in viale Merello n. 41,
per l'annullamento
- del bando della gara indetta dal Comune di Siniscola per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nella parte in cui richiede ai partecipanti, quale requisito di ammissione a pena di esclusione, “che abbiano effettuato il servizio di raccolta di rifiuti urbani, anche in forma differenziata, per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi per conto di un Comune di consistenza demografica superiore a 30.000 abitanti, con esito positivo”;
- del relativo capitolato d’appalto nella parte in cui considera essenziale il suddetto requisito ai fini della partecipazione alla gara;
- della determinazione del responsabile del servizio n. 10 del 6 marzo 2003 di indizione della predetta gara d’appalto;
- del provvedimento, ove esistente, col quale il responsabile del servizio ha ritenuto di non prorogare i termini di ricezione delle offerte ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5°, del D.Lgvo 17 marzo 1995 n. 157;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003 l’avv. Antonello Rossi per il ricorrente e l’avv. Marcello Mereu per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 30 aprile 2003 e depositato il successivo 6 maggio, il Consorzio ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Siniscola per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi e di aver riscontrato negli atti di gara e nelle operazioni concorsuali già espletate i seguenti profili di illegittimità:
- 1) Violazione del D.Lgvo n. 157/95 e della direttiva 92/50/CEE – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità – Illogicità ed arbitrarietà - Violazione del D.Lgvo n. 22 del 5 febbraio 1997 e del D.M. 28 aprile 1998 n. 406 – Sviamento: con riferimento alla facoltà dell’Amministrazione di stabilire i requisiti di partecipazione dei concorrenti, in particolare in ordine alla prescrizione che richiede ai partecipanti, quale requisito di ammissione a pena di esclusione, “che abbiano effettuato il servizio di raccolta di rifiuti urbani, anche in forma differenziata, per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi per conto di un Comune di consistenza demografica superiore a 30.000 abitanti, con esito positivo”;
- 2) Violazione dell’art. 9, quarto comma, del D.Lgvo n. 157/95: con riguardo all’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, del dovere di fornire tempestiva risposta alla richiesta di informazioni complementari inviata in data 16 aprile 2003 e del mancato prolungamento del termine di presentazione delle offerte.
Concludeva quindi il Consorzio ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Contestualmente alla domanda di annullamento il C.O.S.I.R. ha anche chiesto, in via subordinata al tempestivo annullamento delle clausole del bando impugnate, il risarcimento del danno che dovesse eventualmente subire per effetto della sua non partecipazione alla gara.
Le argomentazioni del ricorrente sono state ulteriormente illustrate nella successiva memoria depositata il 14 maggio 2003.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Siniscola che, con memorie depositate rispettivamente il 12 maggio ed il 2 luglio 2003, ha chiesto la reiezione del ricorso con favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia al primo motivo di censura resa dal ricorrente all’odierna udienza alla presenza del legale di controparte e, conseguentemente, prescinde dal suo esame.
Con il residuo motivo di impugnazione il Consorzio ricorrente assume che la decisione del Comune di Siniscola di non prolungare i termini di presentazione delle offerte a seguito dell’inoltro di una richiesta (non riscontrata) di informazioni complementari avrebbe notevolmente pregiudicato, in relazione alla complessità ed alle caratteristiche dell’appalto, la formulazione di un’offerta adeguata e concorrenziale.
Osserva tuttavia il Collegio che sulla base degli atti di causa tale censura, anche a prescindere dal rilievo che allo stato il mancato completamento delle operazioni concorsuali impedisce di verificarne in concreto la rilevanza, non appare condivisibile.
Ciò in quanto, come si ricava dalla certificazione depositata dalla difesa comunale (allegato n. 8), l’ente appaltante ha tempestivamente messo a disposizione delle imprese concorrenti, presso i propri uffici, tutti i documenti di gara necessari alla compiuta individuazione delle peculiarità del servizio da svolgere.
In particolare, come si ricava da tale documento la cui attestazione, in punto di fatto, non viene contestata dal ricorrente, sono state messe a disposizione delle imprese partecipanti alla gara (tra gli altri documenti in esso specificati) la relazione tecnica, le cartografie e la relazione economica del servizio dai quali ben sarebbe stato possibile per il Consorzio ricavare tutti gli elementi necessari ad una compiuta formulazione dell’offerta, come del resto agevolmente desumibile dal fatto che gran parte delle richieste formulate dal ricorrente con la nota del 16 aprile 2003 trovano in tali atti una testuale risposta.
Ciò, pertanto, induce il Collegio a ritenere o che il Consorzio ricorrente non abbia provveduto ad acquisire in copia o ad esaminare tutti gli atti messi a disposizione dal Comune di Siniscola per la formulazione dell’offerta oppure che lo stesso, avendo lasciato inutilmente decorrere buona parte del tempo necessario alla predisposizione dell’offerta, abbia tentato la strada delle informazioni complementari per ottenere un allungamento dei tempi della sua presentazione giustamente disatteso dall’Amministrazione perché in contrasto col principio della par condicio tra i concorrenti e con l’esigenza di uno spedito svolgimento della gara.
Quanto al resto, deve inoltre osservarsi che le informazioni complementari sui capitolati d’oneri che possono essere richieste alla stazione appaltante debbono comunque rivelare uno stretto collegamento funzionale con l’oggetto dell’appalto e che pertanto, come evidenziato anche dalla difesa comunale, le imprese partecipanti ad una gara non possono pretendere che l’Amministrazione aggiudicatrice si faccia carico di particolari attività di ricerca, elaborazione e sviluppo, dati che, per contro, ove ritenuti utili ad una migliore formulazione dell’offerta, debbono restare a carico di ogni partecipante.
In conclusione, quindi, dato atto della rinuncia al primo motivo di impugnazione, il ricorso si rivela infondato per il residuo e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 17 dicembre 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Turco, Presidente,
- Rosa Panunzio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
Depositata in segreteria oggi 17/01/2004
Il Segretario generale f.f. |