REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez 3a così composto:
Luigi COSSU -Presidente
Guido ROMANO -Consigliere relatore
Alessandro TOMASSETTI -Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6/12/1971, n° 1034, come integrato dall’art. 9 della legge 21/7/2000, n° 205, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 13089/2003 RG proposto da DITTA AUTOPOZZI di Pozzi Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Rodolfo Stivala con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Poma n° 4, presso il suo studio legale;
contro
l’AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fratto ed Egidio Mammone con i quali è domiciliata in Roma, via Portuense n° 332, presso la sede legale dell’Azienda;
per l'accertamento
del credito conseguente alle prestazioni rese in esecuzione del contratto d’appalto del servizio di manutenzione degli automezzi in dotazione al Sistema di Emergenza Sanitaria- Lazio- Soccorso 118 e la condanna al pagamento delle relative spettanze, con interessi, nonché
per il risarcimento
dei danni patiti in conseguenza dell’omesso adempimento degli obblighi contrattuali
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intima Azienda Ospedaliera;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, relatore il Cons. Guido Romano, i difensori delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO
La ricorrente impresa, ritenuto che questo Tribunale abbia giurisdizione ex art. 33 del D.Lgs n° 80/1998, nel testo vigente, chiede l’accertamento del proprio diritto al pagamento del credito già maturato per euro 988.316,41 in relazione all’attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli automezzi del Servizio di Soccorso Pubblico 118, espletata in favore dell’intimata Azienda Ospedaliera, in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto con la citata Azienda il 7/11/2002, con decorrenza dal 1/2/2002 e fino al 31/12/2005, a seguito dell’aggiudicazione del relativo appalto di servizi indetto con delibera n° 3059 del 23/10/2001.
Assume che oltre a tale credito -già messo in liquidazione mediante apposite comunicazioni fatte all’Azienda debitrice, dopo l’inutile decorso del termine contrattuale di pagamento di 150 giorni- avrebbe anche titolo al pagamento di ulteriori euro 61.370,63 relativi ad altre fatture pure rimaste inevase.
Chiede che sia riconosciuto, altresì, il diritto alla rivalutazione monetaria del credito complessivamente vantato ed alla corresponsione degli interessi sia marcatori sia anatocistici.
In via gradata e/o alternativa chiede, ex art. 35 del D.Lgs n° 80/1998, il risarcimento dei danni patititi, “…in misura non inferiore a quanto già determinato ex DPR n° 1063/1962, ovvero in quella misura che sarà ritenuta di giustizia…”.
Si è costituita l’Azienda intimata che ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ritenendo che la materia appartenga, invece, alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Nel merito ha sostenuto che, nell’oggettivo stato economico-finanziario in cui si trova l’Azienda, quest’ultima sarebbe impossibilitata a rendere la propria controprestazione.
Nella Camera di Consiglio del 14/12/2004 -per la quale la causa era stata fissata, in relazione alla domanda del ricorrente di provvedimento provvisionale- il ricorso è stato, invece, assegnato a sentenza, ritenendo il Collegio sussistenti i presupposti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6/12/1971, n° 1034, come integrato dall’art. 9 della legge 21/7/2000, n° 205.
DIRITTO
1. L’Azienda ospedaliera intimata ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, rientrando, a suo dire, la controversia tra quelle per le quali l’articolo 33 del D.Lgs. n° 80/1998, nel testo vigente, radica la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario.
Sostiene, in particolare, che la materia portata alla cognizione di questo Tribunale riguarderebbe “…situazioni di diritto soggettivo che hanno esclusivo carattere patrimoniale e non sono direttamente correlate ad interessi generali, né possono in alcun modo ricondursi all’espletamento di un pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n° 80/1998, come pretenderebbe parte ricorrente…”.
2. L’eccezione è fondata per le seguenti considerazioni.
Costituisce avviso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, che il Collegio condivide per il caso in esame, che “…il servizio si qualifica come pubblico allorquando l’attività, in cui esso consiste, sia indirizzata istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in coerenza con i compiti propri dell’amministrazione pubblica…” (nn. 71 e 72 del 30/3/2000, n° 532 del 4/8/2000 e n° 1241 del 1/12/2000).
Alla stregua di tale principio può convenirsi con parte resistente che la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di servizi pubblici sia limitata, conseguentemente, alle sole controversie concernenti il fatto in sé dell’erogazione del pubblico servizio, come direttamente reso dal soggetto a ciò deputato, senza, dunque, comprendere nel predetto ambito tutte quelle prestazioni che siano meramente strumentali alla possibilità per il gestore di organizzare e far funzionare il servizio pubblico (cfr., Corte Cassazione, SS.UU. Civili n° 10726 del 22/7/2002).
Ne discende, in breve, che la domanda giudiziale esaminata doveva essere proposta innanzi all’A.G.O. poiché il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi svolto, nel caso che occupa, dall’Impresa ricorrente esula dalla nozione utile, ex art. 33 del D.Lgs. n° 80/1998, a radicare la giurisdizione in capo a questo Giudice, essendo esso esclusivamente strumentale all’esercizio, da parte dell’intimata Azienda Ospedaliera, dell’effettivo servizio pubblico di soccorso urgente sanitario, realizzato attraverso l’organizzazione (pubblica) denominata “S.E.S. Lazio Soccorso 118”.
Non può, dunque, non ritenersi inammissibile il ricorso esaminato per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
3. Quanto alle spese di giudizio, infine, reputa equo il Collegio non porle a carico del soccombente ricorrente, sussistendo, in ogni caso, giusti motivi per provvedere in tale modo
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez. 3- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in applicazione dell’art. 26, commi 4 e 5 della legge 6/12/1971, n° 1034, come integrato dall’art. 9 della legge 21/7/2000, n° 205, così decide:
A) dichiara inammissibile il ricorso anzidetto per difetto di giurisdizione;
B) spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2004.
Luigi COSSU -Presidente
Guido ROMANO - Estensore
Depositata in segreteria il
20/01/2004 |