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TAR Lazio, Sez. III, 2/2/2004 n. 941
Sull'appalto di servizi: qualificazione dell'appalto, elencazione contenuta nel d.lgs. 157/95 e dimostrazione della capacità economica e finanziaria.

L'individuazione della reale natura dell'appalto deve trarsi dall'accertamento degli effettivi contenuti sostanziali del rapporto negoziale.
Solo in tal modo si può risolvere l'apparente sovrapposizione delle norme operanti in materia.
In particolare, considerando il disposto degli artt. 3, co. 3, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109; 2, co. 1, lett. l), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, interpretati alla luce delle previsioni della lex specialis., si perviene a qualificare come appalto di servizi e non di lavori, il contratto avente ad oggetto la manutenzione degli impianti elevatori indicati, comprendente l'immediato intervento in caso di guasti, nonché la sostituzione delle parti difettose o usurate senza modificazione delle caratteristiche, dimensioni e consistenza degli impianti (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 17 luglio 1997, n. 1279).

L'elencazione contenuta negli allegati 1A e 1B al D.L. vo 17 marzo 1995 n. 157 non assume carattere tassativo e, pertanto, devono ritenersi rientranti nella nozione di servizio anche attività di manutenzione che non rientrano in specifiche numerazioni della Central product classification (C.P.C.) (cfr. TAR Veneto, Venezia, n. 233 - 17 febbraio 1998).

Gli articoli 13 e 14, d.lgs. n. 157/1995, stabiliscono i criteri utili per valutare la capacità economica, finanziaria e tecnica dei soggetti che partecipano a gare relative ad appalti di servizi.
Le Stazioni appaltanti possono chiedere (ex art. 13, co. 2) ulteriore documentazione oltre a quella indicata nelle norme richiamate, ma l'ambito della discrezionalità va delimitato per evitare illogiche ed irrazionali sproporzioni dei criteri che devono fungere da filtro per consentire che solo imprese idoneamente qualificate possano aggiudicarsi gare pubbliche.
L'eventuale integrazione delle previsioni di cui agli art. 13 e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, con requisiti ulteriori e più stringenti nella "lex specialis" di gara - in ordine alle capacità economico - finanziarie delle concorrenti -, infatti, presuppone il rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2002, n. 414).
Certamente, non è facile stabilire in concreto i limiti della ragionevolezza, della logicità e della proporzionalità, ma appare chiaramente sproporzionato, ingiustificato ed irragionevole, chiedere alle concorrenti di dimostrare il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria che eccedono di circa nove volte l'oggetto del contratto.

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. III – ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 5710/2003 proposto dalla DEL BO s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la S.D.B. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino, in virtù di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85;

 

contro

l’AZIENDA OSPEDALIERA SENESE, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Bernardi, in forza di delega apposta sull’atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, in Roma, via Monte Zebio n. 28;

 

e nei confronti

della KONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Varrenti, Silvia Costanzo, Paolo Di Candido e Luciano Vasquez, in virtù di deleghe in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6;

e notificato

alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

al CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

- del verbale di gara del 15/5/2003 con il quale la parte ricorrente è stata esclusa dalla gara bandita per l’affidamento del servizio di manutenzione, gestione, presenziamento degli impianti elevatori installati presso il P.O. Le Scotte in Siena ed il rifacimento di 39 ascensori; - del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in 31/3/2003; - di tutti gli altri atti preordinati, consequenziali o connessi, ivi compreso il capitolato speciale d’appalto ed il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 nella parte in cui, con riferimento alla categoria OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), non specifica che rientra in detta categoria anche la c.d. manutenzione ordinaria programmata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti con i quali è stato impugnato il verbale della seduta del 6/6/2003, nel corso della quale la Commissione di gara ha aggiudicato l’appalto alla Kone s.p.a.

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e delle parti controinteressate;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 dicembre 2003, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue:

- con bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 31 marzo 2003, l’Azienda Ospedaliera Senese incideva una gara per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di manutenzione, gestione e presenziamento degli impianti elevatori installati presso il P.O. Le Scotte in Siena ed il rifacimento di 39 ascensori;

- la lex specialis di gara indicava in sette anni la durata del rapporto e stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore della concorrente che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, lett. b), d.lgs. n. 157/1995;

- l’importo complessivo dell’appalto era fissato in euro 6.056.500,00, di cui: euro 3.307.000,00 per servizi di manutenzione ordinaria per sette anni degli impianti elevatori all’interno del P.O. Le Scorte; - euro 2.601.500,00 per lavori di rifacimento di n. 39 impianti elevatori; - euro 148.000,00 per oneri di sicurezza;

- la ricorrente presentava richiesta per poter partecipare alla gara in a.t.i. con la S.D.B. s.p.a.;

- nella seduta del 15 maggio 2003 la ricorrente veniva esclusa dalla gara per assenza del requisito del fatturato minimo fissato alla lettera i) del punto A1 dell’art. 16 del capitolato speciale, ai sensi del quale le concorrenti avrebbero dovuto dichiarare di aver realizzato, in favore di PP.AA., nell’ultimo triennio, un fatturato globale non inferiore ad euro 45.000.000,00 (IVA esclusa), e che per le imprese partecipanti in a.t.i., ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 157/1995, detto importo avrebbe dovuto essere ripartito tra la capogruppo (nella misura minima del 60%) e ciascuna mandante (nella misura minima del 20%);

- in sostanza, pur avendo fatturati apprezzabili (il fatturato dell’ultimo triennio della Del Bo s.p.a. era pari ad euro 23.315.885,23, mentre quello della S.D.B. s.p.a. ammontava ed euro 13.868.614,87), alla costituenda A.t.i. era stato precluso di partecipare alla gara;

- peraltro, il capitolato speciale d’appalto conteneva anche altri illegittimi sbarramenti alla partecipazione alla gara, in quanto l’art. 17, dopo aver stabilito che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata individuata sulla base delle qualità tecniche (60 punti) e del prezzo globale (40 punti), stabiliva che alla concorrente che non avesse ottenuto almeno i 6/10 del punteggio tecnico (36 punti) non sarebbe stato assegnato alcun punteggio per l’offerta tecnica e, quindi, non sarebbe stata ammessa alla fase successiva relativa alla valutazione economica dell’offerta.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati anche alla controinteressata aggiudicataria della gara, la parte ricorrente impugnava il verbale di gara in data 6 giugno 2003, recante l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della KONE s.p.a., ribadendo le medesime deduzioni in diritto contenute nel ricorso introduttivo.

L’Amministrazione resistente e la controinteressata aggiudicataria, costituitesi in giudizio, eccepivano la tardività e l’inammissibilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Anche le altre Amministrazioni si costituivano in giudizio.

All’udienza del 9/7/2003 si decideva di esaminare la domanda cautelare unitamente al merito, e la causa veniva rinviata al 10/12/2003.

Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 10/12/2003 la parte ricorrente eccepiva l’incostituzionalità delle norme sul processo amministrativo che disciplinano la notificazione degli atti.

Alla stessa udienza la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dall’Azienda resistente e dalla controinteressata, con la quale è stato rilevato che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.u.c.e. il 31/3/2003, mentre il ricorso è stato notificato il 4/6/2003, e cioè tardivamente oltre il termine di decadenza di 60 giorni fissato dall’art. 21, L.n. 1034/1971.

Non essendo contestata in giudizio l’immediata lesività della clausola contenuta alla lettera i) del punto A1 dell’art. 16 del capitolato speciale - ai sensi della quale le concorrenti avrebbero dovuto dichiarare di aver realizzato in favore di PP.AA., nell’ultimo triennio, un fatturato globale non inferiore ad euro 45.000.000,00 (IVA esclusa), e che, per le imprese partecipanti in a.t.i., ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 157/1995, detto importo avrebbe dovuto essere ripartito tra la capogruppo (nella misura minima del 60%) e ciascuna mandante (nella misura minima del 20%) -, per affrontare l’esame dell’eccezione, l’attenzione va concentrata sulla disciplina applicabile al caso di specie.

Sotto questo profilo, va osservato che la disciplina della notificazione degli atti applicabile al processo amministrativo proviene da fonti diverse e, quindi, va coordinata e composta.

Il R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 (recante il T.U. Consiglio di Stato) ed il R.D. 17 agosto 1907 n. 642 (regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) si applicano anche al processo dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, in base al disposto dell’art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il quale prevede che, fino alla emanazione di apposita normativa, si applicano le norme di procedura dettate per il processo dinanzi al Consiglio di Stato, purché compatibili.

Questa disciplina, però, si integra e si completa con: - i corpi normativi aventi ad oggetto le notificazioni dirette alle Pubbliche Amministrazioni il cui patrocinio spetta (obbligatoriamente o facoltativamente) all’Avvocatura dello Stato (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l’approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; legge 3 aprile 1979 n. 103, avente ad oggetto modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato); - le norme del codice di procedura civile che, con il solito limite della compatibilità, sono pacificamente utilizzate per integrare la disciplina sopra indicata; - la legge 20 novembre 1982 n. 890, che, per quanto concerne l’esecuzione delle notifiche, consente all’Ufficiale Giudiziario di servirsi del servizio postale.

Per quanto concerne il perfezionamento della notificazione, l’art. 4, R.D. n. 642/1907, stabilisce, tra l’altro, che “La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. ..”.

Tuttavia, per quanto sopra detto, è chiaro che quando la notificazione avviene a mezzo dell’ufficiale giudiziario, e quest’ultimo si avvale del servizio postale per eseguirla, la norma indicata si completa con quanto previsto dalla L.n. 890/1982.

Pertanto, anche per sulle notificazioni che interessano il processo amministrativo incide la pronuncia della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, la quale, da una parte, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui stabilisce che, per il notificante, la notificazione si perfeziona alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario e non alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e, dall’altro, ha precisato che per il destinatario della notificazione, si può continuare ad applicare il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento e, quindi, da tale data decorrono i termini imposti per il compimento di adempimenti a cura del destinatario medesimo.

Quanto detto rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano la notificazione degli atti nel processo amministrativo, poiché, anche in questo ambito, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, il rischio della notifica per posta non ricade sul richiedente, in quanto per costui la notifica si considera perfezionata al momento in cui l’atto da notificare è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario.

Nel caso di specie, non è contestato che il ricorso sia stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 28/5/2003 e, quindi, deve ritenersi tempestiva l’impugnazione del bando pubblicato sulla G.u.c.e. il 31/3/2003, anche se l’Azienda resistente l’ha ricevuto il 4/6/2003.

2. Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso causata dalla presunta acquiescenza della ricorrente la quale, secondo l’Azienda Ospedaliera e l’aggiudicataria, partecipando alla gara avrebbe dimostrato di accettare la lex specialis.

Infatti, a condizione che il bando di gara venga impugnato tempestivamente, la partecipazione alla gara non comporta acquiescenza

Sul punto basti richiamare la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2003, n. 1, secondo la quale, il bando di gara o di concorso, o la lettera di invito, normalmente impugnabili con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, con la conseguenza che la partecipazione alla gara e la presentazione della domanda non costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un eventuale gravame.

3. Stessa sorte spetta all’eccezione con la quale la Kone s.p.a. sostiene l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso ad almeno una delle imprese partecipanti alla gara, controinteressate rispetto all’annullamento degli atti di gara.

Sul punto il Collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale non sono configurabili controinteressati nel caso di esclusione da una procedura concorsuale, poiché tali soggetti debbono essere nominativamente indicati nel provvedimento impugnato (Consiglio Stato, sez. V, 10 luglio 2002, n. 3830). Del resto, a fronte dell’impugnazione del bando (di concorso o di gara), ovvero di un atto di esclusione dalla procedura selettiva, non sono individuabili soggetti che ricavino un beneficio diretto ed immediato, come tali qualificabili come controinteressati (Consiglio Stato, sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2302).

4. Passando all’esame del merito, il Tribunale ritiene infondato il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti i seguenti vizi degli atti impugnati: violazione dell’art. 2, L. n. 109/1994, del d.lgs. n. 157/1995, del D.P.R. n. 554/1999, dei principi in materia di partecipazione alle gare, del giusto procedimento di legge, carenza di istruttoria e falso presupposto.

4.1 In particolare, la parte ricorrente contesta l’applicabilità all’appalto oggetto di causa della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 157/1995, essendo, a suo parere, applicabile la normativa in tema di appalti di lavori pubblici di cui alla L.n. 109/1994. La corretta individuazione della normativa applicabile avrebbe comportato l’impossibilità di dettare la clausola contenuta fissato alla lettera i) del punto A1 dell’art. 16 del capitolato speciale - ai sensi della quale le concorrenti avrebbero dovuto dichiarare di aver realizzato in favore di PP.AA. nell’ultimo triennio un fatturato globale non inferiore ad euro 45.000.000,00 (IVA esclusa), e che per le imprese partecipanti in a.t.i., ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 157/1995, detto importo avrebbe dovuto essere ripartito tra la capogruppo (nella misura minima del 60%) e ciascuna mandante (nella misura minima del 20%) -, dovendo, la Stazione appaltante, fare riferimento alla qualificazione SOA della concorrente al fine di verificarne la capacità tecnica e l’affidabilità delle concorrenti. E ciò avrebbe comportato l’impossibilità di escludere la ricorrente dalla gara.

4.2 Per l’ipotesi in cui tale conclusione fosse ostacolata dalla previsione della categoria speciale di lavori OS4 contenuta nell’allegato A) al D.P.R. n. 34/2000, la ricorrente ha impugnato anche tale disposizione regolamentare, ove la stessa fosse interpretata nel senso di non comprendere la manutenzione ordinaria programmata.

4.3 Lungo la stessa linea, si pone la censura secondo la quale, il mancato richiamo, nell’allegato A, sub 1, d.lgs. n. 157/1995, alle C.P.C. specificamente relative alla manutenzione del tipo di quella oggetto d’appalto, escluderebbe la possibilità di inquadrare l’appalto tra quelli di servizi.

4.4 Le controparti contestano tale assunto, ritenendo che la Stazione appaltante abbia correttamente qualificato l’appalto in esame come appalto misto e, prevalentemente, come appalto di servizi, anziché come appalto di lavori.

4.5 Il Collegio ritiene che l’individuazione della reale natura dell’appalto debba trarsi dall’accertamento degli effettivi contenuti sostanziali del rapporto negoziale.

Solo in tal modo si può risolvere l’apparente sovrapposizione delle norme operanti in materia, di seguito indicate.

L’art. 3, co. 3, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), stabilisce che “3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%“ (comma prima modificato dall'art. 9, comma 75, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65).

L’art. 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), prevede che “1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento ..” (comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, e poi così sostituito dall'art. 1, L. 18 novembre 1998, n. 415).

L’art. 2, co. 1, lett. l), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), stabilisce, a sua volta, che per manutenzione si intende, “la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”.

Come detto, le disposizioni indicate vanno interpretate alla luce delle previsioni della lex specialis.

L’art. 2 del capitolato speciale dispone che l’appalto oggetto di causa ha per oggetto: “.. il servizio di manutenzione, gestione e presenziamento, nelle forme e modalità specificate di seguito, degli elevatori installati presso il P.O. Le Scotte di Siena”.

L’art. 3, co. 2, c.s.a. impone alla Ditta affidataria l’obbligo di garantire le risorse tecniche e gestionali necessarie al pieno mantenimento dello stato di efficienza, sicurezza e funzionalità degli impianti.

L’art. 4 del medesimo c.s.a., prevede che “il servizio è finalizzato al mantenimento in stato di piena efficienza, sicurezza e funzionalità, degli elevatori …, nonché all’attività di presenziamento 24h/24h al fine di garantire la massima tempestività di intervento … Il servizio prevede, inoltre, un’attività gestionale finalizzata al mantenimento di un elevato standard prestazionale degli impianti ..”.

A parere del Collegio, tali clausole inducono a qualificare come appalto di servizi e non di lavori, il contratto avente ad oggetto la manutenzione degli impianti elevatori indicati, comprendente l'immediato intervento in caso di guasti, nonché la sostituzione delle parti difettose o usurate senza modificazione delle caratteristiche, dimensioni e consistenza degli impianti (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 17 luglio 1997, n. 1279).

Ora, poiché l’importo complessivo dell’appalto è fissato in euro 6.056.500,00, di cui euro 3.307.000,00 per servizi di manutenzione ordinaria per sette anni degli impianti elevatori all’interno del P.O. Le Scorte, euro 2.601.500,00 per lavori di rifacimento di n. 39 impianti elevatori, ed euro 148.000,00 per oneri di sicurezza – avuto riguardo alle norme sopra richiamate in tema di appalti misti di servizi e di lavori – deve concludersi che, correttamente, la Stazione appaltante abbia applicato al caso di specie la normativa contenuta nel d.lgs. n. 157/1995.

4.6 Atteso quanto sopra, vanno disattese anche le censure mosse alla previsione della categoria speciale di lavori OS4 contenuta nell’allegato A) al D.P.R. n. 34/2000 e al richiamo della lex specialis alla CPC 886.

Riguardo a quest’ultima censura, peraltro, va osservato che l’elencazione contenuta negli allegati 1A e 1B al D.L. vo 17 marzo 1995 n. 157 non assume carattere tassativo e, pertanto, devono ritenersi rientranti nella nozione di servizio anche attività di manutenzione che non rientrano in specifiche numerazioni della Central product classification (C.P.C.) (TAR Veneto, Venezia, n. 233 - 17 febbraio 1998).

5. Con il secondo motivo di ricorso si censura: violazione dei principi di favor per la più ampia partecipazione alle gare; violazione del giusto procedimento di legge; violazione dei principi generali in materia di ragionevolezza e proporzionalità in ordine ai requisiti di partecipazione.

In particolare, la parte ricorrente lamenta, da una parte, la parziale applicazione della normativa sulla qualificazione delle imprese di cui all’art. 8, D.P.R. n. 34/2000 e, dall’altra, la violazione degli artt. 13 e 14, d.lgs. n. 157/1995.

5.1 L’infondatezza della prima censura deriva dal rigetto del primo motivo di ricorso, poiché è chiaro che la qualificazione dell’appalto in termini di ‘appalto di servizi’ non consente di aderire alla tesi della ricorrente circa l’applicazione del D.P.R. n. 34/2000

5.2 La seconda censura, invece, è fondata e va accolta.

Gli articoli 13 e 14, d.lgs. n. 157/1995, stabiliscono i criteri utili per valutare la capacità economica, finanziaria e tecnica dei soggetti che partecipano a gare relative ad appalti di servizi.

Le Stazioni appaltanti possono chiedere (ex art. 13, co. 2) ulteriore documentazione oltre a quella indicata nelle norme richiamate, ma l’ambito della discrezionalità va delimitato per evitare illogiche ed irrazionali sproporzioni dei criteri che devono fungere da filtro per consentire che solo imprese idoneamente qualificate possano aggiudicarsi gare pubbliche.

In materia di gare di appalto per l'affidamento di servizi, infatti, l'art. 13 d.lg. 157/95 lascia integro il potere dell'Amministrazione di fissare requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione della idoneità economico finanziaria dell'impresa partecipante, purché essi non appaiano in alcun modo illogici e sproporzionati, tenuto conto della rilevanza economica del contratto da stipulare (Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442).

L'eventuale integrazione delle previsioni di cui agli art. 13 e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, con requisiti ulteriori e più stringenti nella "lex specialis" di gara - in ordine alle capacità economico - finanziarie delle concorrenti -, infatti,   presuppone il rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2002, n. 414).

Certamente, non è facile stabilire in concreto i limiti della ragionevolezza, della logicità e della proporzionalità, ma appare chiaramente sproporzionato, ingiustificato ed irragionevole, chiedere alle concorrenti di dimostrare il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria che eccedono di circa nove volte l'oggetto del contratto.

Proprio questo è accaduto nel caso di specie, poiché l’importo complessivo dell’appalto è stato fissato in euro 6.056.500,00 per la durata complessiva del rapporto (sette anni), mentre la lettera i) del punto A1 dell’art. 16 del capitolato speciale, imponeva alle concorrenti di dichiarare di aver realizzato in favore di PP.AA., nell’ultimo triennio, un fatturato globale non inferiore ad euro 45.000.000,00 (IVA esclusa), e che per le imprese partecipanti in a.t.i., ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 157/1995, detto importo avrebbe dovuto essere ripartito tra la capogruppo (nella misura minima del 60%) e ciascuna mandante (nella misura minima del 20%).

5.3 Sul giudizio di irragionevolezza non incide in modo determinate la giustificazione della Stazione appaltante, secondo la quale il requisito indicato troverebbe giustificazione nella necessità di assicurarsi un appaltatore particolarmente esperto ed affidabile, tenuto conto che il P.O. Le Scorte in Siena si sviluppa prevalentemente in verticale e, quindi, l’efficienza degli elevatori assume particolare importanza.

E’ chiaro, infatti, che tale circostanza, di per sé stessa, non può giustificare una sproporzione tra valore dell’appalto e requisiti richiesti dell’entità indicata.

6. Va, infine, dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale a ricorrente ha dedotto i vizi di seguito indicati: violazione delle regole e dei principi in materia di valutazione delle offerte; impropria previsione di restrittivi requisiti di partecipazione; irragionevolezza e sproporzione; violazione del principio del giusto procedimento e inammissibile implicita attribuzione alla Commissione giudicatrice di incontrollati margini di valutazione in ordine alle offerte con correlato potere di disporne l’esclusione pur in presenza dei requisiti di partecipazione.

In sostanza, la ricorrente contesta il capitolato speciale d’appalto nella parte in cui (art. 17) contiene, a suo parere, illegittimi sbarramenti alla partecipazione alla gara, in quanto, dopo aver stabilito che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata individuata sulla base delle qualità tecniche (60 punti) e del prezzo globale (40 punti), prevede che al concorrente che non abbia ottenuto almeno i 6/10 del punteggio tecnico (36 punti) non sarebbe stato assegnato alcun punteggio per l’offerta tecnica e, quindi, non sarebbe stato ammesso alla fase successiva relativa alla valutazione economica dell’offerta.

6.1 Al riguardo il Collegio osserva che – a prescindere dalle perplessità circa l’ammissibilità di tale censura, poiché è dubbio che la Del Bo s.p.a. abbia interesse ad impugnare una clausola che non ha comportato la sua esclusione dalla gara e, quindi, non ha leso i suoi interessi - non è precluso alla Stazione appaltante fissare un livello minimo concernente le caratteristiche tecniche dell’offerta, sotto il quale ritenere che l’offerta medesima non riveste interesse, tenendo conto delle esigenze specifiche che l’Amministrazione intende soddisfare mediante l’affidamento del servizio.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso fondato, nei limiti sopra indicati e che, conseguentemente, debbano essere annullati: - i verbali relativi alle sedute della Commissione giudicatrice del 15/5/2003 e del 6/2003, nel corso delle quali, rispettivamente, la parte ricorrente è stata esclusa dalla gara e l’appalto è stato affidato alla Kone s.p.a.; - il capitolato speciale.

8. L’annullamento dei provvedimenti impugnati indicati assorbe ogni decisione circa la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, tesa ad ottenere la sospensione dell’efficacia dei medesimi atti.

9. Le spese seguono la soccombenza per l’Azienda Ospedaliera e l’aggiudicataria – nella misura liquidata nel dispositivo - , mentre vanno compensate per le altre parti.

 

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, stabilisce quanto segue:

- accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione, e per l'effetto annulla i verbali di gara del 15/5 e del 6/6 2003, ed il capitolato speciale;

- respinge, per il resto il ricorso;

- condanna in solido l’Azienda Ospedaliera Senese e la Kone s.p.a, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, compresi gli onorari di causa;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio per le altri parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003, con l'intervento dei magistrati:

dott. Luigi Cossu -  Presidente

dott. Vito Carella - Consigliere

dott. Roberto Proietti  - Referendario est.

 

Depositata in segreteria il

02/02/2004

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