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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) n.1054 del 2002 proposto dalla dott.ssa FEDELI Maria, rappresen-tata e difesa dagli avv.ti Emanuele Mori e Germano Nicolini ed eletti-vamente domiciliata in Ancona, Via Menicucci n.3, presso lo studio dell’avv. Massimo Larici;
contro
- il COMUNE di MONTEGRANARO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sgrignuoli ed eletti-vamente domiciliato in Ancona, C.so Garibaldi n.124, presso lo studio dell’avv. Giovanni Carotti;
- il RESPONSABILE del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI del Comune di Montegranaro, non costituito in giudizio;
- la FARMACIA COMUNALE CITTÀ DI MONTEGRANARO S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
e nei confronti
- del dott. STEFANO BALACCO e di MAURO MARCHIONNI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione 30.9.2002 n.56 del Consiglio Comunale di Mon-tegranaro, relativa all’approvazione dei criteri generali per la cessione delle azioni ai soci privati della farmacia comunale;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, comprese le deliberazioni della Giunta comunale 25.9.2002 n.194 e del 3.10.2002 n.201, del provvedimento 3.10.2002 del Responsabile del Settore affa-ri istituzionali e del relativo bando;
2) n.159 del 2003 proposto dalla dott.ssa FEDELI Maria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
- il COMUNE di MONTEGRANARO, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- la FARMACIA COMUNALE CITTÀ DI MONTEGRANARO S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra Grazia Adelaide, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto ed Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti e presso il loro studio elet-tivamente domiciliata in C.so Mazzini n.156, Ancona;
e nei confronti
- della W.P.I. WOMAN PHARMA INVESTIMENT S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Alessandra Foresi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto ed Alessandro Luc-chetti e Francesca Paoletti e presso il loro studio elettivamente domici-liata in C.so Mazzini n.156, Ancona;
per l’annullamento
- della deliberazione 22.11.2002 n.256 (recte n.265) della Giunta Co-munale di Montegranaro relativa all’aggiudicazione della gara per la vendita del 76% del capitale sociale della F.C.C.M. S.p.A.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compreso il verbale n.1 della Commissione degli advisors ed i conseguenti contrat-ti.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montegra-naro, su entrambi i ricorsi, nonché della Farmacia comunale “Città di Montegranaro” S.p.A. e della W.P.I. Woman Pharma Investiment S.r.l., sul secondo ricorso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il Cons. Lui-gi Ranalli;
Uditi gli avv.ti Mori e Nicolini per la ricorrente, l’avv. Sgrignuoli per il Comune resistente e l’avv. Alessandro Lucchetti per la Farmacia comunale e la società W.P.I.;
Visto il dispositivo n.6 pubblicato in data 28.1.2004 ai sensi dell’art.23/bis, VI comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I- Il Comune di Montegranaro per la propria azienda speciale farma-ceutica ha adottato i seguenti provvedimenti:
- con deliberazione consiliare 28.6.2001 n.52, ha stabilito di trasfor-marla in società per azioni ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con contestuale approvazione dello statuto, definizione dell’oggetto, determinazione del capitale iniziale - sottoscritto, nelle more della valutazione peritale definitiva ai sensi dell’art. 2343 c.c, per intero dal Comune quale socio unico - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale; in particolare, nello statuto approvato è stato stabilito che il Comune avrebbe detenu-to un partecipazione societaria pari ad almeno il 20% del capitale so-ciale, mentre nella relazione dell’assessore proponente, è stata eviden-ziata l’opportunità di rinviare alla definizione delle modalità del tra-sferimento delle azioni a soggetti privati la possibilità di destinare quote di capitale sociale ai dipendenti della farmacia;
- con deliberazione consiliare 7.6.2002 n.22 ha preso atto della rela-zione giurata di stima del patrimonio;
- con deliberazione della Giunta comunale 25.9.2002 n.194 ha nomi-nato un collegio di advisors, anche come Commissione aggiudicatrice della gara, ai fini della vendita, tramite procedura negoziata accelerata, del 76% del capitale sociale: un componente dimissionario è stato so-stituito con deliberazione 3.10.2002 n.200;
- con deliberazione consiliare 30.9.2002 n.56 ha approvato la cessione delle azioni della costituita società, pari al 76% del capitale sociale, ad uno o più soci privati, scelti secondo le modalità del d.P.R. n.533/1996 ed in possesso dei requisiti indicati nel dispositivo, nonché di cedere, nell’ambito della suindicata procedura, azioni per il 4% del capitale sociale ai dipendenti della società (farmacisti e non), definendone le quote e le modalità in caso di rinuncia o omesso acquisto o versamen-to del prezzo;
- con deliberazione 3.10.2002 n.201 ha preso atto del bando di gara predisposto dall’ufficio ed ha determinato il prezzo minimo di vendita, tenendo conto della relativa perizia di valutazione dell’azienda;
- con provvedimento 3.10.2002 n.65 il Responsabile del Settore affari istituzionali del Comune ha approvato il bando relativo alla vendita del 76% del capitale sociale;
- ha provveduto alla pubblicazione del bando sulla G.U. del 19.10.2002 n.246 e sul B.U.R.M. del 17.10.2002 n.9 e su alcuni quo-tidiani;
- la Commissione di advisors, nella seduta del 22.11.2002, ha preso at-to dell’unica offerta pervenuta, cioè del raggruppamento temporaneo Alessandra Foresi, Maria Emanuela Grazia ed Adelaide Grazia, ha ac-certato il possesso dei requisiti richiesti, ritenendo, tra l’altro, che “le-gittimamente non viene depositata copia dei bilanci o situazioni pa-trimoniali, ove esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi o comun-que per soggetti costituiti da meno di tre anni, i bilanci di esercizio di-sponibili, stante la natura giuridica del raggruppamento temporaneo ed il successivo impegno alla costituzione di un veicolo societario”, ha attribuito il punteggio ai previsti elementi di valutazione, ed ha, infine, proposto l’aggiudicazione “provvisoria” al suindicato raggruppamen-to.
- la Giunta comunale, con deliberazione 22.11.2002 n.265 ha preso at-to del verbale ed ha definitivamente aggiudicato al raggruppamento le azioni per il 76% della società;
- il Sindaco ha stipulato con la S.P.A. Farmacia comunale Città di Montegranaro il contratto di servizio e con la W.P.I. Woman Pharma Investiment S.r.l., società in cui si era costituita il raggruppamento, il contratto di compravendita delle azioni ed è stato, altresì, sottoscritto il c.d. accordo parasociale.
Successivamente, il Presidente della S.p.A. Farmacia Comunale Città di Montegranaro, con atto notificato il 31.3.2003 alla dott. Fedeli Maria, dipendente già in servizio presso la farmacia comunale in qua-lità di Direttore, ha disposto la risoluzione del relativo rapporto di la-voro a causa delle sopravvenute esigenze organizzative dell’azienda.
II- La dott.ssa Fedeli Maria:
- con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati, n.1054/2002, notificato il 3.12.2002 e depositato il 14 successivo, ha impugnato la deliberazione consiliare n.56/2002 e le deliberazioni della Giunta comunale n.194/2002, n.201/2002, il provvedimento n.65/2002 ed il bando de-ducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere;
- con il secondo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.159/2003), notificato il 10.2.2003 al Comune di Montegranaro ed alla S.p.A. Farmacia Co-munale Città di Montegranaro e l’11.2.2003 alla WPI Woman Pharma Investimenti, ha impugnato la deliberazione 22.11.2002 n.265 della Giunta comunale, il verbale 22.11.2002 della Commissione di advi-sors, il contratto di compravendita, i patti parasociali e il contratto di servizio, deducendo gli stessi motivi di gravame del primo ricorso, nonché l’illegittima ammissione alla gara dell’unico raggruppamento temporaneo che aveva chiesto di parteciparvi.
Avverso il licenziamento ha, invece, proposto ricorso, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al Tribunale del Lavoro di Fermo.
III- La difesa del Comune di Montegranaro, con memorie depositate il 13.1.2003 ed il 17.1.2004 ha chiesto che il primo ricorso sia respinto in quanto infondato, replicando ai singoli motivi di gravame ed ecce-pendone, preliminarmente, l’inammissibilità in quanto la ricorrente non ha impugnato la deliberazione di trasformazione dell’azienda spe-ciale, né ha partecipato alla gara, mentre con memorie depositate il 10.3.2003, il 30.7.2003 ed il 17.1.2004, ha chiesto che anche il secon-do ricorso sia respinto in quanto infondato, ribadendo le suindicate ec-cezioni di inammissibilità.
La difesa della Farmacia comunale Città di Montegranaro e della S.r.l. W.P.I., costituite sul secondo ricorso, con rispettive memorie de-positate l’11.3.2003, il 30.7.2003 ed il 17.1.2004, ha chiesto che sia respinto, replicando ai singoli motivi di gravame e eccependone l’inammissibilità perché privo, nelle copie notificate, della sottoscri-zione dei difensori della ricorrente, per mancata impugnazione della deliberazione n.52/2001 e per mancata partecipazione alla gara, non-ché la sua improcedibilità, essendo stata la ricorrente nel frattempo de-finitivamente licenziata.
Il difensore della W.P.I. ha, inoltre, depositato copia dell’atto noti-ficatogli, con cui, mediante motivi aggiunti, la dott.ssa Fedeli avrebbe impugnato dinanzi a questo Tribunale anche il licenziamento, ecce-pendo, al riguardo, la sua inammissibilità per mancato deposito in Se-greteria e, comunque, per difetto di giurisdizione del Tribunale ammi-nistrativo.
La difesa della ricorrente, con memoria depositata il 22.1.2004 ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, ulteriormente illustrando tesi e richieste e replicando alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle difese delle parti resistenti.
IV- Questo Tribunale, con ordinanze 14 gennaio 2003 n.11 e 11 mar-zo 2003 n.94 ha, rispettivamente respinto le istanze cautelari proposte, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, con il primo ed il secondo ricorso, mentre la riproposta istanza cautelare, effettuata dalla ricorrente con l’atto notificato il 20.6.2003 e depositato in pari data a seguito del licenziamento, è stata riunita al merito nella camera di consiglio del 30.7.2003.
DIRITTO
I- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dal-l'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessio-ne oggettiva e soggettiva.
II- Con il ricorso n.1054/2002, la dott.ssa Fedeli Maria, censura la le-gittimità degli atti con cui il Comune di Montegranaro, dopo aver di-sposto la trasformazione della propria azienda speciale farmaceutica in società per azioni (deliberazione consiliare 28.6.2001 n.52, non impugnata), ha nominato il Collegio di advisors (deliberazione della Giunta comunale 25.9.2002 n.194) ai fini della vendita, tramite procedura ne-goziata accelerata, del 76% del capitale sociale, ha approvato la ces-sione delle azioni della costituita società ad uno o più soci privati scel-ti secondo le modalità previste dal D.P.R. n.533/1996 (deliberazione consiliare 30.9.2002 n.56), ne ha determinato il prezzo minimo di ven-dita (deliberazione 3.10.2002 n.201), ha approvato il bando di gara (provvedimento 3.10.2002 n.65 del Responsabile del Settore affari i-stituzionali del Comune) ed ha altresì impugnato il verbale 22.11.2002 della Commissione di advisors di provvisoria aggiudicazione all’unico raggruppamento temporaneo offerente.
Le dedotte violazioni di legge e di eccesso di potere possono esse-re riassunte nei sottoindicati sei motivi di gravame, tenuto conto dell’ordine di adozione degli atti impugnati:
1) la trasformazione dell’azienda speciale in società per azioni è stata disposta ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000, ma per la vendita delle azioni è stato seguito il procedimento del D.P.R. 16 settembre 1996 n.533, richiamato dall’art. 116 del D.Lgs. n.267/2000, relativo, però, alla costituzione ex novo, con partecipazione minoritaria dell’Ente comunale, di una società per azioni per la gestione di servizi comunali, fattispecie ben diversa dalla trasformazione dell’azienda speciale: di conseguenza sono illegittimi tutti gli atti intervenuti dopo la suddetta trasformazione dell’azienda speciale farmaceutica comuna-le in società per azioni, né la possibilità di attenersi alla disciplina del D.P.R. n.553/1996 può ritenersi ancora consentita dal V comma dell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto espressamente abrogato dall’art. 35, XII comma, lett. d), della legge 28 dicembre 2001 n.448;
2) il Comune di Montegranaro, una volta optato per la gestione in forma societaria della propria farmacia, come consentito dall’art. 9, lett. d) della legge n.475/1968, non poteva disattendere quanto ulte-riormente stabilito da questa legge, cioè individuare i soci tra i farma-cisti dipendenti in servizio presso le farmacie di cui il Comune stesso ha la titolarità, né la possibilità di derogarvi può ritenersi ancora con-sentita dall’art. 12, I comma della legge 23 dicembre 1992 n.498, in quanto abrogato dall’art. 274, I comma, lett. w), del D.Lgs. n.267/2000;
3) la possibilità di alienare una farmacia comunale è subordinata dall’art. 12 della legge n.362/1991 ad un decreto (non ancora emana-to) del Presidente del Consiglio dei Ministri “anche a tutela del perso-nale dipendente”: orbene, anche ammettendo l’alienabilità della far-macia nelle more dell’emanazione del suindicato decreto, analoga esi-genza di tutela sussiste nell’ipotesi di trasferimento della sola gestione per un lungo periodo di tempo, come avvenuto nella fattispecie, dal momento che la gestione è stata ceduta per 50 anni; di conseguenza, o la tutela prevista dall’art. 12 della legge n.362/1992 si estende all’ipotesi del trasferimento della gestione mediante trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali, o l’art. 12 della legge n.362/1992 e l’art. 115 del D.Lgs, n.267/2000 sono illegittimi per violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Ad avviso del Collegio, questi primi tre motivi di gravame sono astrattamente idonei a giustificare l’interesse al ricorso, limitatamente all’impugnazione della deliberazione della Giunta comunale 25.9.2002 n.194, di nomina della Commissione di advisors, della deli-berazione consiliare 30.9.2002 n.56, di determinazione delle modalità di vendita delle azioni, della deliberazione 3.10.2002 n.201, di deter-minazione del loro prezzo di vendita, e del bando di gara, anche se la ricorrente non ha impugnato l’iniziale deliberazione di trasformazione dell’azienda speciale in società per azioni, né ha chiesto di partecipare alla successiva procedura di gara, in quanto si fondano implicitamen-te, ma chiaramente, sull’impossibilità di indirla, avendo invece, a suo avviso, il Comune l’obbligo di consentire, una volta disposta la tra-sformazione, la partecipazione in qualità di ulteriori soci-azionisti “e-sclusivamente” ai dipendenti della farmacia: di contro, nella delibera-zione di trasformazione questa possibilità non era stata del tutto esclu-sa in modo esplicito, dal momento che l’Amministrazione comunale, pur avendo optato per una partecipazione azionaria non superiore al 20%, si era riservata la possibilità di cedere le azioni per la restante percentuale anche ai farmacisti dipendenti, senza, però, definirne l’entità.
Tanto premesso, va rilevato, come puntualmente dedotto dalle difese resistenti, che la giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha già evidenziato come l’intervenuta abrogazione dell’art. 12, I comma, della legge n.498/1992 da parte dell’art. 274 del D.Lgs. n.267/2000 – relativo alla possibilità di costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà mag-gioritaria ed anche in deroga a quanto previsto dall’art. 9, I comma, della legge n.475/1968, come sostituito dall’art. 10 della legge n.362/1991 - non ha affatto ripristinato l’efficacia del citato art. 9, in quanto l’abrogazione si giustifica chiaramente con la contestuale in-troduzione da parte del D.Lgs. n.267/2000, ed in particolare dei relati-vi artt.113 e segg., di un nuovo e generale sistema di gestione dei ser-vizi pubblici locali con cui è stato, di fatto, recepito ed istituzionaliz-zato il regime di deroga già previsto dall’art. 12 abrogato, né da questa nuova e generale disciplina sono state espressamente escluse le azien-de farmaceutiche comunali: di conseguenza, le farmacie comunali possono essere gestite anche da società per azioni a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria da parte del Comune e senza più alcun ob-bligo di predeterminazione legale dei soci tra i farmacisti dipendenti del Comune, (T.A.R. Trentino A.A., sez. Trento, 16 maggio 2002 n.161).
Ugualmente irrilevante è l’intervenuta abrogazione, da parte dell’art. 35, XII comma, della legge n.448/2001, del V comma dell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000.
Infatti, poiché l’alienabilità delle azioni della società costituita a seguito della trasformazione dell’azienda speciale, una volta interve-nuta la stima prevista dall’art. 2343 c.c., è espressamente consentita dal terzo comma del menzionato art. 115 del D.Lgs. n.267/2000, la specifica normativa che disciplina le modalità della loro alienazione, quando si tratta di società con partecipazione azionaria minoritaria da parte degli Enti pubblici (come avvenuto nella fattispecie in esecuzio-ne della deliberazione n. 52/2001) resta ancora il D.P.R. 16 settembre 1996 n.533 anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n.498: di conseguenza, per poter ritenere la soprav-venuta abrogazione del V comma dell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000 come preclusivo della possibilità di attenersi alla disciplina del D.P.R. n.533/1996 per l’alienazione delle azioni nell’ipotesi di trasformazio-ne in società delle aziende speciali con partecipazione minoritaria del Comune, era quanto meno necessario che tanto fosse espressamente statuito o che fosse emanato altro regolamento a tale scopo, ma, in mancanza e perché l’alienabilità delle azioni non sia una facoltà inu-tilmente prevista, deve più correttamente dedursi la permanente validi-tà del D.P.R. n.533/1996 anche per la vendita delle azioni di società trasformate ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000.
I primi due motivi di gravame sono, dunque, infondati e manife-stamente infondata è da valutare la dedotta incostituzionalità dell’art. 12 della legge n.362/1991 e dell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000 in relazione agli artt. 3 e 36 della Cost.: premesso che l’emanando decreto “a tutela del personale dipendente” era previsto dall’art. 12 della legge n.362/1991, non più in vigore per il motivo in precedenza evidenziato dal Collegio e che analoga disposizione non è contenuta nell’art. 115 del D.Lgs. n.267/2000, l’entità e le modalità della tutela del personale dipendente di un’azienda trasformata in società per azioni non possono essere affatto ravvisate nell’obbligo di inserire tra i soci esclusivamente i dipendenti dell’azienda stessa, ma va più correttamente intesa come salvaguardia della loro posizione lavorativa;
4) la ricorrente, sebbene farmacista iscritta all’Albo ed abilitata all’esercizio della professione, non ha avuto la possibilità di partecipare alla gara perché non ha avuto la possibilità di poter costituire una società di capitali con i necessari requisiti, come richiesto dal punto 1 lett. a) del bando a pena d’esclusione: questa disposizione del bando è, però, illegittima, perché né gli artt. 115 e 116 del D.Lgs. n.267/2000, né l’art. 9 della legge n.457/1968 prevedono una siffatta limitazione, né sussistono particolari ragioni per escludere dall’aggiudicazione le persone fisiche che siano ugualmente in possesso dei requisiti patrimoniali adeguati al valore dell’operazione, anzi la limitazione stabilita dal bando contrasta con l’esigenza di privilegiare nel settore farmaceu-tico l’identità tra la titolarità e la gestione della farmacia nella mede-sima persona;
5) anche ammettendo la validità della nominata Commissione tecnica, la stessa doveva, però, essere costituita da “esperti nelle materie perti-nenti all’oggetto sociale”, cioè la vendita dei prodotti farmaceutici, ma nel caso specifico in capo ai componenti nominati nulla risulta sulla loro esperienza specifica nella gestione farmaceutica;
6) la Commissione non ha correttamente adempiuto ai propri compiti perché la relazione giurata prevista dall’art. 2343, redatta dal dott. Millevolte e dalla medesima acquisita e poi approvata dalla Giunta comunale, ha erroneamente attribuito valore nullo all’attività di lavoro della ricorrente e dell’altro farmacista dipendente ai fini della determi-nazione della capacità di produrre reddito da parte dell’azienda farma-ceutica comunale, illogicamente affermando che chiunque si appresti al banco di vendita otterrebbe gli stessi risultati economici a causa dei vincoli imposti dalla legislazione vigente: questa conclusione contra-sta, peraltro, con l’art. 9 della legge n.457/1968, che attribuisce, ap-punto, ai dipendenti l’esclusiva possibilità di essere soci delle farma-cie comunali gestite mediante forma societaria, e con l’art. 12 della legge n.362/1990, relativo al diritto di prelazione a favore dei farmaci-sti dipendenti in caso di trasferimento della titolarità della farmacia.
I suindicati tre motivi di impugnazione sono, ad avviso del Collegio preliminarmente inammissibili in quanto non censurano la possibilità stessa di esperire la procedura di gara per la vendita delle azioni, ma le modalità di svolgimento: orbene, non avendo la ricorrente chiesto di partecipare alla gara, non è ravvisabile una legittimazione attiva derivante da interesse legittimo, ma una situazione di interesse c.d. di fatto, in quanto la sua posizione non si differenzia da quella che ogni soggetto vanta al corretto esercizio dell’attività amministrativa.
I gravami sono, comunque, anche in parte infondati nel merito ed in parte inammissibili per altri profili, atteso che:
- il punto 1.1. del bando, relativo ai requisiti di partecipazione, non ha affatto consentito la partecipazione alla gara solo alle società di capitali, ma nella lett. a) tanto ha consentito anche a “farmacista/i iscritto/i all’Albo e/o abilitato/i all’esercizio della professione che abbia(no) costituito o si impegni(no) a costituire in caso di aggiudicazione, una società di capitali in possesso dei requisiti economico-patrimoniali adeguati al valore dell’operazione”, precisando, poi, che si intendono a tal fine requisiti adeguati la costituzione o “l’impegno a costituire una società di capitali con un capitale netto non inferiore a Euro 100.000,00”.
Premesso che l’entità del requisito economico-patrimoniale non è contestata, diversamente da quanto dedotto nel ricorso la partecipazione alla gara era consentita anche ad un solo farmacista che si impegnasse a costituire una società di capitali e la legge 3 marzo 1993 n.88, con cui sono state apportate alcune modifiche ai relativi articoli del codice civile, consente la costituzione di una società a responsabilità limitata anche ad un solo socio: in ogni caso, anche a prescindere da questa possibilità, la necessità di impegnarsi a costituire una società di capitali non è affatto illogica, anche se si tratta della gestione di una farmacia, in quanto pur sempre diretta ad assicurare un maggior controllo ed un maggior affidamento sulla effettiva permanenza nel tempo dei requisiti economici e patrimoniali richiesti;
- l’accertamento dei requisiti professionali in capo ai componenti della nominata Commissione attiene al merito amministrativo, notoriamente insindacabile dal Giudice amministrativo, se non per manifesta illogi-cità od erroneità, nella fattispecie non ravvisabile, tenuto conto delle rispettive qualifiche ed attività professionali, come risulta dagli atti di causa e considerato, altresì, che il loro compito era quello di predi-sporre il bando e di espletare la gara, non quello di definire l’assetto organizzativo della società;
- ugualmente al merito amministrativo attiene la valutazione effettuata dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 c.c., né quanto dal mede-simo dedotto in merito alla rilevanza dell’apporto dei dipendenti già in servizio nell’ex azienda farmaceutica sulla capacità di produrre reddi-to da parte dell’azienda stessa, può ritenersi erroneo proprio per le ra-gioni dal medesimo evidenziate nel punto 3 della perizia, affatto di per sé manifestamente illogiche.
Il primo ricorso va, dunque, respinto, in quanto tutti i motivi di gravame sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
III- Il secondo ricorso (n.159/2003) è diretto all’annullamento della deliberazione 22.11.2002 n.265, con cui la Giunta comunale ha defini-tivamente aggiudicato all’unico raggruppamento temporaneo parteci-pante alla gara il 76% del capitale sociale della società Farmacia Comunale Città di Motegranaro, il relativo verbale 22.11.2002 di aggiu-dicazione provvisoria della Commissione di advisors, i contratti di compravendita, i patti parasociali e il contratto di servizio, deducendosi:
- gli stessi motivi di gravame del primo ricorso;
- l’illegittima ammissione alla gara dell’unico raggruppamento temporaneo partecipante e composto da tre persone fisiche: poiché solo due sono farmaciste, si tratta di raggruppamento ai sensi del punto 1.1 lett. b) del bando di gara, ma il raggruppamento non ha dimostrato di pos-sedere un patrimonio netto contabile, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non inferiore a Euro 500.000,00 e la Commissione non so-lo tanto non ha accertato, ma ha sanato l’omissione ritenendo legitti-mo il mancato deposito dei bilanci o delle situazioni patrimoniali in quanto, si tratta, appunto, di raggruppamento temporaneo, né a questa omissione si può validamente sopperire in sede di effettiva cessione delle azioni alla W.P.I. S.r.l. e ritenendo sufficiente il più favorevole capitale netto non inferiore ad Euro 100.000,00, previsto per i farma-cisti che si impegnano a costituire una società di capitali, dal momento che la citata W.P.I. S.r.l. ha un capitale sociale di soli 60.000,00 Euro.
Il Collegio, assorbito l’esame delle altre eccezioni sollevate dalle parti resistenti, considera innanzi tutto inammissibile il ricorso per il motivo in precedenza indicato, cioè per carenza di legittimazione attiva derivante da una posizione di interesse legittimo, non avendo la ricorrente né chiesto né partecipato alla gara, né, per inciso, i requisiti di partecipazione, ed in particolare l’impegno a costituire una società di capitali con un determinato patrimonio, aveva una immediata efficacia lesiva, trattandosi di requisito che non doveva essere in possesso dei partecipanti già alla data di pubblicazione del bando.
In ogni caso, i motivi di gravame dedotti con il primo ricorso sono da considerare in parte infondati ed in parte inammissibili per la ragioni sopra evidenziate dal Collegio, mentre la dedotta illegittimità dell’ammissione del raggruppamento temporaneo aggiudicatario risulta infondata.
Infatti, nel verbale della Commissione si dà atto che erano state presentate tre dichiarazioni, sottoscritte da tutti i partecipanti al raggruppamento, con l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società di capitali “nel rispetto dei requisiti di cui all’art 1 del bando”: del resto, come risulta dallo stato patrimoniale della W.P.I. S.r.l., allegato all’accordo parasociale dalle medesime poi sottoscritto, la sua consistenza al 19.12.2002 è di Euro 780.500,00.
In definitiva, anche il ricorso n.159/2003 deve essere respinto.
Sull’atto con cui è stato impugnato, mediante motivi aggiunti al ricorso n.159/2003, il licenziamento notificato alla ricorrente il 31.3.2003, il Collegio non può che omettere di pronunciarsi, attesa la sua inesistenza processuale per mancato deposito in Segreteria.
IV- Le spese di giudizio relative ai due ricorsi seguono la soccomben-za e sono liquidate, tenuto conto della fasi cautelari, nell’importo in dispositivo indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa loro riu-nione, respinge il ricorso n.1054/2002 ed il ricorso n.159/2003, en-trambi proposti dalla dott.ssa Fedeli Maria.
Condanna la ricorrente, dott.ssa Fedeli Maria al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a favore del Comune di Monte-granaro, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della S.p.A. “Farmacia comunale Città di Montegranaro” e della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della S.r.l. “W.P.I. Woman Pharma Inve-stiment”, per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso Presidente
Dott. Luigi Ranalli Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 3 MAR 2004
Ancona, 3 MAR 2004
IL SEGRETARIO GENERALE |