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CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore generale della Corte dei conti reclama, con riguardo al presente giudizio di responsabilità amministrativa, la giurisdizione contabile adducendo le seguenti considerazioni: che nella specie si era realizzato un danno a carico del Comune milanese per il presunto grave nocumento patito dalla società da esso partecipata (la SO.GE.MI.) in misura pressoché totalitaria (99,97%) che il suddetto comune, prima della entrata in vigore della legge n. 142/1990, aveva istituito la SO.GE.MI., società di diritto privato, per potere più agevolmente gestire, nell’ambito del servizio pubblico dei mercati ortofrutticoli, quello relativo agli strumenti e ai locali di frigerazione, ma la cui attività veniva sottoposta a penetranti controlli; che, pertanto, ove non volesse accertarsi la tesi della compenetrazione organica della SO.GE.MI. nella struttura comunale, non poteva negarsi l’esistenza di un rapporto di servizio tra la società e il comune.
A fronte di questa prospettazione resistenti hanno replicato rivendicando la giustezza della motivazione della sentenza impugnata ed assumendo: che la SO.GE.MI. doveva ritenersi non un “organismo di diritto pubblico” bensì una semplice persona giuridica privata, non essendo idonea a trasformarla in ente pubblico neppure la massiccia detenzione del capitale azionario da parte del comune; che nella peggiore delle ipotesi la SO.GE.MI. poteva considerarsi un ente pubblico economico, come tale sottratto alla giurisdizione contabile con riguardo alla attività commerciale e/o di impresa; che lo stesso comune di Milano aveva rinunciato alla gestione dei mercati come servizio pubblico (v. delibere comunali n. 898 e 899 del 29/11/1979).
Chiarite così le tesi hic et hinde addotte, ritiene la Corte che il ricorso del Procuratore contabile sia fondato; e valga il vero. Non può ignorarsi che un revirement giurisprudenziale di grande importanza, validamente auspicato, oltre che dalla Procura Generale della Corte dei conti, dalla dottrina e anticipato da diverse iniziative legislative (ancorché non tutte portate a termine) questa Corte ha affermato che sono attribuiti al giudice contabile i giudizi di responsabilità, per fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ult. comma, legge n. 20 del 1994, anche di confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (Cass. S.U. 22 dicembre 2003, n. 19667).
All’ampia ed articolata motivazione di tale pronuncia consentito rinviare semplicemente, dal momento che l’innovativo indirizzo - pur idoneo a confutare alcune deduzioni degli attuali resistenti - non sembra decisivo nel caso di specie, per la cui soluzione sono sufficienti i criteri tradizionali. Da un lato, infatti, bisogna rilevare che, come sottolineato specificamente nella memoria del ricorrente, la istituzione e la gestione dei mercati all’ingrosso costituiscono un servizio pubblico, ai sensi della legge n. 125 del 1959, degli artt. 117 e 118 Cost. (e conseguente trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario: d.P.R. n. 7 del 1972 e n. 616 del 1977).
Le ragioni che giustificano l’intervanto pubblico nella materia (come del resto con l’istituzione della SO.GE.MI. sono quelle di interesse generale: la tutela dei consumatori sotto il profilo igienico-sanitario e della qualità dei prodotto, l’ausilio alla razionalizzazione del sistema distributivo, lo sviluppo dei rapporti diretti tra produzione e distribuzione, la promozione dell’associazionismo fra gli operatori economici dei settori interessati, l’abbattimento dei costi, ecc.; interessi tutti rilevanti per la comunità locale interessata.
La situazione non muta neppure con l’intervenuta liberalizzazione del settore, cosicché le delibere comunali, richiamate dai resistenti che ne vorrebbero dedurre l’esclusione del carattere di servizio pubblico, sembrano più correttamente interpretabili come la rinuncia del Comune a gestire direttamente tali attività, demandandola ad un ente diverso (nella specie la SO.GE.MI., società per azioni a capitale pubblico di gran lunga prevalente).
Ora, fermo il carattere pubblico del servizio relativo all’impianto e all’esercizio di mercati annonari all’ingrosso di Milano, anche escludendo che la SO.GE.MI. agisse come longa manus del Comune e quindi in una situazione di compenetrazione organica, non può certamente negarsi tra la suddetta società e l’ente territoriale si fosse stabilito un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come compartecipe dell’attività a fini pubblici di quest’ultimo. Rapporto di servizio che, per costante giurisprudenza, implica l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità per danno erariale, non rilevando in contrario la natura privatistica dell’ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione (ex plurimis, Cass. Ord. 22 gennaio 2002, n. 715).
E’ appena il caso di aggiungere che non rileva in questa sede la problematica svolta nell’impugnata sentenza in tema di danno subito in via diretta e immediata dalla SO.GE.MI. e in via mediata e indiretta dal Comune solo in sede di ripartizione degli utili, trattandosi di questione non di giurisdizione ma di merito, estranea al presente giudizio, volto esclusivamente a determinare, nel caso di specie, i limiti esterni della giurisdizione contabile (e non l’esercizio di tale giurisdizione, cui appartiene l’accertamento in concreto dell’esistenza o meno di un danno risarcibile).
Concludendo il ricorso va accolto, con conseguente dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti e cassazione della sentenza impugnata. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, stante la natura di parte meramente formale della Procura ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, nulla per le spese.
Depositata in Cancelleria
il 26 febbraio 2004 |