REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE II -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.21892 del 2000 proposto dalla A.N.G.E.M. – Associazione nazionale della Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari e dalla società cooperativa agricola a r.l. “Alce Nero, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentatate e difese dall’avv. Sergio Monetti e domiciliate presso la Segreteria della Sezione;
CONTRO
il comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Gesualdo Antonimo Pala e Marina Marino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Davoli-Ferronato in Roma, Via Ortigara n.10;
per l’annullamento:
a) del bando indetto dall’intimata amministrazione ai sensi del D.lgvo n.157/1995, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.266 del 14/11/2000, avente ad oggetto la gara ad offerte segrete per il Servizio di somministrazione pasti, categoria 17, numero di riferimento CPC 64;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, coordinati e conseguenti, compresa la determinazione dirigenziale n.79 del 3/11/2000 con cui è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica agli alunni di scuola materna, elementare e media ed approvato il relativo bando di gara.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Moretti per le ricorrenti e l’avv. Pala per la resistente amministrazione;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame l’Associazione Nazionale della Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari (A.N.G.E.M.) e la cooperativa agricola a r.l. “Alce Nero”, operante nel settore della raccolta, prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, hanno impugnato il bando, in epigrafe indicato, con cui la resistente amministrazione ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica agli alunni di scuola materna, elementare e media.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:ù
1) Violazione di legge. Eccesso di potere;
2) Violazione di legge. Eccesso di potere sotto altro profilo;
3) Contraddittorietà tra clausole del bando.
Si è costituito il comune di Civitavecchia prospettando in primis l’inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame l’Associazione Nazionale della Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari (A.N.G.E.M.) e la cooperativa agricola a r.l. “Alce Nero”, operante nel settore della raccolta, prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, hanno impugnato il bando, in epigrafe indicato, con cui la resistente amministrazione ha indetto una gara, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica agli alunni di scuola materna, elementare e media.
In primis il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione con cui l’intimato comune ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse delle odierni istanti.
Al riguardo, premesso che l’ubi consistam della presente controversia è costituito dalla legittimità della scelta del criterio di aggiudicazione, che secondo parte ricorrente non doveva essere il prezzo più basso bensì l’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che soltanto l’utilizzo di tale criterio avrebbe consentito alla stazione appaltante di attribuire adeguata rilevanza alla qualità dei prodotti agricoli, anche biologici, che ciascun concorrente si impegnava a fornire, il Collegio osserva, relativamente alla posizione della cooperativa “Alce Nero”, che non è in alcun modo individuabile in capo alla stessa né una posizione soggettiva qualificata e differenziata né, soprattutto, alcun concreto ed attuale interesse all’accoglimento del proposto gravame, in quanto la suddetta cooperativa non ha in alcun modo dimostrato come il contestato bando avrebbe concretamente leso la propria sfera soggettiva, né quale vantaggio, diretto e non ipotetico, verrebbe a conseguire dall’annullamento dello stesso.
Per quanto riguarda, invece, l’ANCOGEM deve essere sottolineato che:
a) non è ictu oculi individuabile, né la suddetta associazione lo ha dimostrato, come possa configurarsi un interesse collettivo delle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva al rispetto da parte delle stazioni appaltanti della normativa (L. n.488/1999, art.59 richiamata in sede ricorsuale), che favorisce lo sviluppo della produzione agricola biologica di qualità;
b) per consolidata giurisprudenza (ex plurimis CSI, n.572 del 3/11/1999) le Associazioni di categoria possono far valere in giudizio gli interessi propri dell'intera categoria a condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti, o degli appartenenti alla categoria, siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'Associazione agisce e non siano in contrasto, neanche potenzialmente, tra i vari iscritti;
3) poiché nella fattispecie in esame, come affermato dal comune di Civitavecchia, non contestato sul punto dalla ricorrente, alla gara de qua sono state ammesse a partecipare anche tre imprese (Full rest Italia srl, Romana Gestione Mense, Sodexho Italia spa) affiliate all’ANGEM, è evidente che sussiste un palese contrasto tra l’interesse delle suddette società a che la gara abbia svolgimento secondo quanto previsto dal bando e l’interesse opposto dell’Associazione istante teso ad ottenerne l’annullamento, per cui, avuta presente la citata giurisprudenza, anche l’impugnativa dell’ ANGEM deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.21892 del 2000, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19 aprile 2004
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