REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE III - Bis -
composta dai Signori Magistrati:
Saverio CORASANITI Presidente
Giulio AMADIO Consigliere
Eduardo PUGLIESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 6315 del 2003 e 6318 del 2003, proposti da BOLOGNINI Elaine, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Bolognini, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Ugo de Carolis n. 6;
CONTRO
l’Azienda U.S.L. Roma A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Funari, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Piazza Acilia n. 4;
la Gestione Liquidatoria ex UU.SS.L.. RM 1 e RM 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, parimenti rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Funari, come sopra domiciliata;
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
E NEI CONFRONTI DI
- POSSI Enrica, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Bellini, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Orazio n. 3;
- ALESII Alessia, rappresentata e difesa dall’avv Marco Croce, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Via Albano, 58;
- l’Azienda Sanitaria Locale RM H, in persona del legale rappresentante pro tempore;
PER OTTENERE
(quanto al ricorso n. 6315/2003)
il riconoscimento del diritto della ricorrente, oltre che di prendere visione, anche di estrarre copia dei documenti di cui all’istanza di accesso del 31.3.2003, pervenuta all’Amministrazione il 7.4.2003, nonché se necessario per l’annullamento e/o modifica della determinazione assunta dal Direttore Generale dell’ASL RM A, anche nella veste di Commissario Liquidatore delle Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. RM 1 e RM 2, con nota prot. n. 3879 del 5.5.2003, pervenuta il 9.5.03;
NONCHE’ PER OTTENERE
(quanto al ricorso n. 6318/2003)
l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. RM 1 e RM 2 sull’istanza di accesso del 18.4.2003, nonché il riconoscimento del diritto della ricorrente ad estrarre copia della nota prot. 903 del 10.07.02 a firma del Responsabile dell’Unità di Staff Legale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale RM A, Avv. Enrica Possi.
Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’USL RM A e della Gestione Liquidatoria, nonché delle intimate Possi ed Alesii;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Udito alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2003 il relatore Cons. Eduardo Pugliese e uditi, altresì, per le parti, l’avv. G. Bolognini, l’avv. A. Funari, l’avv. V. Bellini e l’avv. M. Croce.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Vengono proposti i ricorsi ex art. 25 n. 241/90 in epigrafe specificati, a sostegno dei quali parte ricorrente deduce – quanto al primo di detti ricorsi – i seguenti motivi di gravame:
Violazione L. 241/90 – Eccesso di potere.
1) Al punto 1 dell’istanza la ricorrente ha richiesto di poter esaminare ed estrarre copia dei documenti relativi ed attestanti tutti i pagamenti con cui, nel periodo 2.5.2001 – 1.1.2003, sono stati corrisposti ai Dirigenti Avvocati in servizio presso l’Unità di Staff Legale della ASL RM A gli onorari ripartiti per in contenzioso riguardante l’Azienda stessa.
La ASL RM A con nota prot. n. 3879 del 5.5.2003 ha comunicato che, con riferimento a tale punto 1), tenuto conto dell’esigenza di riservatezza degli altri soggetti destinatari dei provvedimenti, autorizzava – sulla base del bilanciamento degli interessi – la sola visione degli atti e quindi non la possibilità di estrarne copia.
Il diniego di estrarre copia di detti documenti è illegittimo in quanto la nota del 5.5.03 si è limitata a negare l’estrazione di copia dei documenti di cui al punto 1) dell’istanza, adducendo semplicemente e genericamente la riservatezza dei documenti, senza motivare in alcun modo tale qualificazione.
Accertata l’illegittimità del diniego, per difetto di motivazione, consegue il diritto della ricorrente a estrarre copia della documentazione richiesta.
Si aggiunga che la giurisprudenza ha chiarito che ai sensi dell’art. 24 della L. 7 agosto 1990 e dell’art. 8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352, l’esclusione all’accesso ai documenti riguarda materie inerenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari. E ciò non avviene nella specie.
Va inoltre precisato che in tema di pagamenti effettuati da un Commissario Liquidatore del Servizio Sanitario Nazionale, il C. Stato – Sez. VI con la decisione n. 176 del 24.2.1996 ha affermato che “va escluso che possa incidere sulla riservatezza dei terzi l’accesso ai mandati di pagamento emessi dall’Amministrazione trattandosi di atti d’ufficio attuativi di disposizioni legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge”.
I documenti di cui si è chiesto di estrarre copia non possono pertanto essere considerati riservati in nessun caso.
Per tutti i suesposti motivi il diniego della ASL RM A di estrarre copia dei documenti di cui al punto 1) dell’istanza di accesso del 31.3.2003 risulta del tutto illegittimo.
2) Riguardo i punti 2 e 3 dell’istanza di accesso del 31.3.2003, la nota del 5.5.2003 giustifica il diniego in quanto non sussisterebbe alcuna posizione giuridicamente rilevante della ricorrente nei confronti della Gestione Liquidatoria e dell’ASL RM H e inoltre non sarebbero specificati nell’istanza stessa i giudizi per i quali sono state svolte attività difensive per le Gestioni Liquidatorie e per la ASL RM H a seguito di formale incarico.
Trattasi di motivazioni illegittime nonché ultronee, irrilevanti e per certi versi anche singolari e non rispondenti alla realtà: innanzitutto perché l’Avv. Bolognini ha inteso far valere un interesse giudicamene rilevante, più che nei confronti dell’ASL RM A, cui spetta attribuire il compenso al legale che ha prestato effettivamente l’attività ed inoltre perché il Direttore Generale bene conosce che la ricorrente stessa nel periodo di servizio ha effettuato oltre diverse udienze, redatto non pochi atti giudiziari e numerosi ulteriori atti per il contenzioso della Gestione Liquidatoria e dell’ASL RM H, in conclusione non può disconoscersi che nella specie sussiste la situazione giuridicamente rilevante della ricorrente, richiesta dall’art. 22 L. 241/90, essendo l’Avv. Bolognini portatrice di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità cioè dell’interesse alla verifica della regolarità dei pagamenti di compensi, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di legale in servizio che ha svolto conosciuta e dimostrata attività rilevante per i compensi stessi, la cui erogazione è correlata al servizio e alle attività prestate.
Quanto poi, al secondo dei due ricorsi qui riuniti, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
Violazione L. 241/90 – Eccesso di potere.
Quanto al silenzio–rifiuto serbato sull’istanza tesa ad ottenere il rilascio di copia della relazione prot. 903 del 10.7.2002 sulle attività legali relative svolte nell’anno 2001, a firma del Responsabile Unità Staff Legale, si osserva che l’Avv. Bolognini ha svolto una varia attività per la Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. RM 1 e RM 2; costituzioni in giudizio, redazione di atti, partecipazione udienze, incombenze presso le cancellerie, redazioni di proposte di delibera, richiesta notizie ecc….
L’art. 67 C.C.N.L. 12.9.1996 stabilisce che i compensi per tali attività in caso di rapporto convenzionale tra strutture del S.S.N. vadano attribuiti al dipendente che abbia svolto le attività stesse.
Nella specie poi va sottolineato che, da notizie informali, sembra che la Responsabile dell’Unità di Staff Legale avrebbe dichiarato nella relazione di cui si chiede di estrarre copia, che lei stessa aveva provveduto nel corso dell’anno 2001 a tutte le attività giudiziali e stragiudiziali senza considerare il lavoro svolto dall’avv. Bolognini e dagli altri legali.
Ai fini della pronuncia è da rimarcare che sussiste, la situazione giuridicamente rilevante della ricorrente, richiesta dall’art. 22 L. 241/90, essendo l’avv. Elaine Bolognini portatrice di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, cioè dell’interesse alla verifica della regolarità e veridicità della relazione concernente una attività cui ha sicuramente partecipato, in funzione delle tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di legale in servizio che ha svolto conosciuta attività rilevante per i compensi, la cui erogazione ai sensi dell’art. 67 C.C.N.L. 12.9.96 è correlata al servizio e alle attività prestate.
Si costituivano le parti intimate per resistere ai due ricorsi e chiederne – subordinatamente alle eccezioni di irricevibilità e/o inammissibilità ivi sollevate – con ampie ed articolate memorie, la reiezione.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva per l’accoglimento degli interposti gravami.
Alla Camera di Consiglio odierna, dopo la discussione orale, entrambe le cause veniva trattenute dal Collegio per essere decise.
DIRITTO
Stante la loro connessione, soggettiva ed oggettiva, i ricorsi in epigrafe indicati possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia giurisdizionale.
Occorre subito precisare, onde posizionare i ricorsi nei loro giusti binari, che non viene fatta valere (né peraltro sarebbe in questa sede possibile) azione alcuna volta alla declaratoria del diritto, da parte della ricorrente, di vedersi attribuire emolumenti o indennità di varia natura, ivi compresa la “diversa ripartizione degli onorari” (che in ogni caso dovrebbe far valere innanzi ad altro Giudice), ma viene azionato il proprio diritto all’accesso a dati e documenti, nell’accezione più ampia di cui all’art. 23 della legge n. 241/90 e riferito ad atti già formati, in possesso della P.A.
Che poi la conoscenza ed il possesso di tali dati e documenti siano finalizzati alla successiva loro utilizzazione innanzi all’A.G.O., nell’ambito di un eventuale giudizio innanzi alla stessa instaurato, è circostanza che non limita il diritto del soggetto richiedente a vedersi accolta la sua domanda di accesso.
E’ noto invero, per costante giurisprudenza, che dalla circostanza secondo la quale l’interesse di cui parte ricorrente sia portatrice possa trovare tutela giurisdizionale nell’ambito della giurisdizione ordinaria, non può scaturire per ciò stesso, che sia esclusa o limitata nella sua entità, l’esperibilità dell’azione di accesso, posto che i criteri di riparto tra le varie giurisdizioni non incidano sull’ambito di applicazione della normativa sull’accesso, e che, d’altra parte, tale azione non può trovare preclusione alcuna nell’ulteriore circostanza che la documentazione richiesta, costituendo oggetto di giudizio instaurato innanzi a diversa Autorità giurisdizionale, sia presidiata dall’ordinario principio di formazione processuale della prova.
Tutto ciò premesso e considerato, possono agevolmente essere esaminare le diverse eccezioni sollevate nelle loro memorie dalle parti resistenti.
Quanto alla prima eccezione, riferita ad una sorta di irricevibilità dei ricorsi per avere la ricorrente mancato di osservare la norma di cui all’art. 22 del Codice Deontologico forense che al comma 2 fa obbligo all’Avvocato di “informare appena possibile il Consiglio dell’Ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva”, è sufficiente osservare che in questa sede giurisdizionale amministrativa l’argomento del contendere è riferito solo al mancato accesso ad atti e documenti della P.A. e non già ad intraprendere “iniziative giudiziarie penali e civili” nei confronti di colleghi.
Quanto all’eccezione secondo cui “le avvocatesse Bolognini non avendo alcun diritto alla ripartizione degli onorari recuperati, non hanno, a maggior ragione, alcun diritto all’accesso a qualsiasi documento attinente a quegli onorari”.
Si osserva che sarà l’Autorità giurisdizionale competente ad affermare la spettanza o meno a parte ricorrente di una sua partecipazione alla ripartizione di cui trattasi, ma che al momento non può essere disconosciuto il suo legittimo interesse a precostituirsi, come già detto, una prova documentale da far valere innanzi all’A.G.O..
Quanto, ancora, all’eccezione (o, meglio, al rilievo) per cui “avendo inoltrato l’esposto all’Ufficio del Lavoro, per poi adire il Tribunale del lavoro, le avvocatesse Bolognini hanno implicitamente adito, anche ai fini dell’acceso ai documenti, una procedura che adduce alla Giurisdizione Ordinaria e cioè ad un Giudice del tutto distinto e diverso dal T.A.R. adito”, è sufficiente osservare che non vale sicuramente una circostanza del genere a spostare quella giurisdizione che l’art. 25, 5° comma, della legge 241/90 affida al giudice amministrativo (“contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo regionale …”).
Quanto infine ai rilievi riferiti alle Gestioni Liquidatorie, di cui la L. Regione Lazio 6.2.2003, n. 2, ha stabilito la chiusura, di talchè ricorrerebbero i presupposti per l’interruzione del giudizio nei confronti delle Gestioni stesse, va osservato che quanto alla ripartizione ed al pagamento degli onorari di cui trattasi è l’AUSL RM A ad essere soggetto attivo di tali operazioni e che, in ogni caso, deve darsi atto che la Regione Lazio, alla cui competenza l’art. 24 demanda la gestione dei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Gestioni Liquidatorie, è stata da parte ricorrente ritualmente evocata in giudizio, già in sede di proposizione dell’atto introduttivo.
Disattesi, quindi, eccezioni e rilievi nei sensi di cui innanzi, può passarsi all’esame nel merito dei suddetti gravami, non senza rilevare tuttavia, che non è dato rinvenire in ricorso, ad avviso del Collegio – contrariamente a quanto osservato sul punto della difesa dell’intimata avv. Possi – frasi propriamente offensive nei suoi confronti, tali da comportare lo stralcio: ritiene, in altri termini, il Collegio che, anche se forti, le stesse possano essere fatte rientrare nell’ambito di una non patologica, e quindi ammissibile, dialettica processuale.
Venendo quindi al merito dei ricorsi qui riuniti, il primo di detti ricorsi si appalesa fondato e come tale meritevole di accoglimento, mentre, quanto al secondo, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Militano a favore della fondatezza del primo ricorso le considerazioni di carattere generale di cui appresso, nonché quelle puntuali e precise, riferite al caso di specie, svolte in ricorso da parte ricorrente.
Va detto in linea generale che la legge 241/90, nel disciplinare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo sviluppo imparziale” (v. Cons. St. Ad. Pl. n. 14/99); che è stato chiarito dalla giurisprudenza che il riconoscimento nel nostro ordinamento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi segna un totale cambiamento di prospettiva, perché comporta che se prima il segreto era la regola e la pubblicità l’eccezione, ora è vero il contrario; che siffatta impostazione ha indotto la giurisprudenza stessa ad affermare che il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 241 del 1990 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (v. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/97), anche se, beninteso, l’interesse vantato deve essere concretamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente e, come tale, deve essere serio, non emulativo, e non riconducibile a mera curiosità, nonché riferibile al medesimo in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela: connotati, tutti questi appena enucleati, che trovano ampio riscontro nel caso che ci occupa.
Così, in esito a quanto richiesto dalla ricorrente al primo punto della sua istanza di accesso datata 31.3.2003 (richiesta di esaminare ed estrarre copia degli onorari corrisposti dall’ASL RM A ai singoli dirigenti avvocati in servizio presso l’Unità di Staff Legale nel periodo 2.5.2001 – 1.1.2003) il Direttore Generale ASL RM A e Commissario Liquidatore UU.SS.LL. RM/1 e RM/2 si è limitato ad autorizzare la sola visione degli atti, negando invece la possibilità che degli stessi si estraesse copia, assumendo al riguardo una generica, non meglio specificata, “esigenza di riservatezza” quanto ai soggetti destinatari dei provvedimenti, senza peraltro darsi cura di motivare tale esigenza di riservatezza (ritenuta evidentemente preponderante rispetto a quella fatta valere da un soggetto rivestente, pacificamente, una posizione “giuridicamente rilevante” tanto da essergli consentita la “visione”): è evidente, ad avviso del Collegio, il difetto di motivazione insito in una determinazione del genere, tanto più che – come ben evidenziato da parte ricorrente – la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione di documenti come “riservati” deve essere adeguatamente motivata, pena l’illegittimità del diniego (in tal senso, Cons. Stato, IV, 7.2.1995 n. 150) e che, d’altra parte, risulterebbe veramente difficile far rientrare la richiesta di parte ricorrente – che di certo non appare tale da ledere la vita privata o la riservatezza di persone fisiche essendo invero diretta a far acquisire, alla titolare di una posizione giuridicamente rilevante e differenziata rispetto agli altri, dati documentati circa la ripartizione, nel periodo 2.5.2001 / 1.1.2003, degli onorari corrisposti dall’Azienda USL RM A ai propri Dirigenti Avvocati in servizio presso l’Unità di Staff Legale – tra quelle riferite all’accesso a documenti riguardanti materie inerenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche con particolare riferimento ad interessi di carattere epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari, ex art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
In esito, poi, a quanto richiesto dalla ricorrente al secondo e terzo punto della sua istanza di accesso datata 31.3.2003 (richiesta di esaminare ed estrarre copia degli onorari corrisposti nel periodo 2.5.2001 – 1.1.2003 per espletamento di attività di patrocinio legale o di ulteriori attività stragiudiziali svolte in favore delle Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. RM 1 e RM 2 nonché per l’attività di patrocinio legale prestata in favore della ASL RM/H da legali dell’ASL RM A) il Direttore Generale ASL RM/A e Commissario Liquidatore UU.SS.LL. RM/1 e RM/2 si è limitato a denegare quanto richiesto ancorando detto diniego al fatto che, la richiedente non rivestirebbe “alcuna posizione giuridicamente rilevante nei confronti della Gestione Liquidatoria e dell’ASL ROMA H” e che, d’altra parte, non sarebbero stati specificati nell’istanza i giudizi in relazione ai quali la medesima avrebbe svolto attività difensive a seguito di formale incarico.
Quanto a quest’ultimo capo del diniego la ricorrente ha adeguatamente provato in atti (v. alleg. 4 produzione parte ricorrente) che l’affermazione del Direttore Generale e Commissario liquidatore non trova riscontro nelle realtà dei fatti avendo trasmesso la documentazione del caso con nota n. 5486/A del 6.2.03 e che di tanto il medesimo ha dato atto con delibera n. 256 del 31.3.2003 in cui, tra gli altri elementi presi in considerazione, è dato rinvenire il “visto” riferito alla documentazione di che trattasi;
quanto, poi, al primo capo del diniego la ricorrente si è data cura di chiarire che il suo interesse giuridicamente rilevante ha inteso farlo valere non tanto nei confronti della Gestione Liquidatoria e l’ASL RM H, quanto piuttosto nei confronti dell’ASL RM A, tenuta, ex art. 67 C.C.N.L. 12.9.96, ad attribuire il compenso al legale che – prescindendo dall’esistenza o meno di un incarico formale – ha prestato effettivamente l’attività. Ciò in quanto l’ASL RM A, ha stipulato convenzioni con dette Amministrazioni proprio utilizzando il citato art. 67, punto 2 lett. A C.C.N.L. 12.9.96 (v. alleg. 10 produzione di parte ricorrente) che regolamenta l’attività di consulenza prestata dai dirigenti del S.S.N., anche al di fuori dell’azienda di appartenenza ma in favore di altra azienda o ente del Comparto mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini tra l’altro il compenso e le modalità, previa puntualizzazione che “il compenso deve affluire all’azienda di appartenenza che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza entro quindici giorni dell’introito”.
Tale essendo l’effettivo quadro di riferimento, va da sé che il diniego opposto dal D.G. sui punti 2 e 3 della richiesta di accesso della ricorrente non possa dal Collegio essere condiviso e che meriti invece di esser disatteso.
Venendo infine all’esame nel merito del secondo dei due ricorsi riuniti, rileva il Collegio che detto esame gli è precluso essendo stato il documento di cui al presente ricorso (Nota prot. n. 903 del 10.7.2002 a firma del Responsabile dell’Unità Staff Attività Legale dell’Azienda USL ROMA/A avv. Possi, avente ad oggetto “Relazione sulle attività di patrocinio svolte nell’anno 2001”) debitamente depositato nel corso del presente giudizio tra gli atti di causa (v. doc. n. 11 produzione Azienda USL Roma A resistente): ne discende che, ritenendo il Collegio tale deposito pienamente satisfattivo dell’interesse della ricorrente, non resta al Collegio stesso che dichiarare la cessata materia del contendere sul ricorso ora in trattazione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve concludersi che il primo dei due ricorsi riuniti, va dunque accolto e, per l’effetto, previo annullamento dell’atto n. 3879 in data 5.5.2003 del Direttore Generale dell’ASL RM A, va riconosciuto il diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nell’istanza del 31.3.2003, pervenuta all’ASL RM A in data 7.4.2003; che quanto invece al secondo dei due ricorsi riuniti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si rinvengono sussistere, quanto ad entrambi i ricorsi, giusti motivi perché sia disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese, delle competenze e degli onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, li riunisce, così disponendo:
- ACCOGLIE il primo ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e riconosce alla ricorrente il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nell’istanza del 31.3.2003, pervenuta all’ASL RM/A in data 7.4.2003;
- dichiara CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE quanto al secondo ricorso;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti quanto ad entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2003 con l’intervento dei Magistrati indicati in epigrafe.
Saverio CORASANITI Presidente
Eduardo PUGLIESE Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19 aprile 2004
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