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Consiglio di Stato, Sez. V, 10/1/2005 n. 34
L'accesso ai documenti amministrativi non confligge con la tutela che l'ordinamento appresta al diritto di autore.

Non può essere negato l'accesso a documenti amministrativi sulla base della loro natura di opera dell'ingegno e dalla mancanza di autorizzazione da parte del progettista, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi non confligge con la tutela che, in sede civile e penale, l'ordinamento appresta al diritto di autore.

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9822 del 2003 proposto dal Comune di Branzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Sonzogni e Stefano Giove ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio del secondo,

 

contro

il dr. Mario Del Cane, rappresentato e difeso dagli avv.ti Brunello De Rosa e prof. Maria Alessandra Sandulli ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349, presso lo studio della seconda,

 

per l'annullamento e la riforma

della sentenza n. 1204 in data 10 settembre 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Udit alla pubblica udienza del 26 marzo 2004 l’avv. Andrea Manzi, su delega dell’avv. prof. M. A. Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Comune di Branzi impugna la sentenza n. 1204 in data 10 settembre 2003, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso avanzato dal dr. Del Cane, ai sensi dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso il provvedimento comunale n. 1712 del 23 giugno 2003, recante diniego di rilascio di copia di documenti amministrativi.

Con l’appello si chiede l’annullamento e la riforma della sentenza, in quanto errata per violazione dell'art. 111 della Costituzione sotto il profilo dell’assoluta violazione dell'obbligo di motivazione e, comunque, della grave carenza motivazionale frutto di totale omessa verifica istruttoria, travisamento e falsa rappresentazione dei fatti; connessi profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Costituitosi in giudizio, l’appellato ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con ogni conseguente determinazione e condanna alle spese e competenze di giudizio.

All’udienza pubblica del 26 marzo 2004, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

 

DIRITTO

L’appello è infondato.

In pendenza di giudizi tra il Comune ricorrente e l’appellato riguardo alla proprietà di alcuni suoli ed alla realizzazione su di essi di una strada comunale pedonale e dopo aver consentito all’interessato, che ne aveva fatto istanza tramite il suo difensore, l’accesso al fascicolo relativo all’opera pubblica, l’Amministrazione appellante ha negato con il provvedimento impugnato in primo grado il rilascio di copia di alcuni atti, specificamente individuati ed indicati a seguito della visura del fascicolo. Il diniego è stato giustificato con l’affermazione che “non sussistono i presupposti per il rilascio della documentazione richiesta, in quanto l’istanza risulta priva di motivazioni che ne legittimano la richiesta. Si precisa, inoltre, che gli elaborati progettuali richiesti non possono essere rilasciati in copia in quanto opera di ingegno non autorizzata dal progettista incaricato”.

Con la sentenza appellata, il T.A.R. ha accolto il ricorso avanzato dall’interessato, riconoscendone l’interesse personale e concreto ad accedere agli atti in questione, in considerazione, oltre che dei provvedimenti ingiuntivi già adottati dal Comune nei confronti del ricorrente, anche del già avvenuto accoglimento dell’istanza di accesso. Quanto agli atti progettuali, inoltre, ha escluso che il diritto d’autore ne impedisca l’accesso ove siano strumentali alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Nell’appello in esame la sentenza è censurata, in sostanza, sotto il profilo della motivazione, ritenuta carente o difettosa in relazione alle difese addotte in primo grado, alle quali, pertanto, deve darsi risposta in questa sede.

Il Comune si duole, in concreto, che il giudice di primo grado non abbia pronunciato sull’eccezione sostanziale di carenza in capo all’originario ricorrente della legittimazione e dell’interesse personale all’accesso, avanzata sul rilievo che la domanda relativa era stata presentata dal difensore di questi, non munito di specifico mandato, e che un’analitica disamina, da parte del giudice, della natura degli atti richiesti avrebbe consentito di accertare la totale estraneità degli stessi a qualsiasi interesse del ricorrente.

L’obiezione, però, si rivela evidentemente pretestuosa.

Va considerato, invero, per un verso, che all’appellato, proprio tramite il suo difensore, era stato già consentito l’accesso all’intero fascicolo di cui si tratta, così riconoscendosi implicitamente la legittimazione e l’interesse ora negati.

Per altro verso, deve rammentarsi che l’impugnato diniego è motivato con riguardo all’assunta omessa esplicitazione delle ragioni a fondamento dell’accesso e, quanto agli elaborati progettuali, alla ritenuta preclusione derivante dalla loro natura di opera dell’ingegno e dalla mancanza di autorizzazione da parte del progettista. La prima circostanza, però, non risponde al vero, avendo l’istante giustificato la sua domanda con riferimento alle esigenze della difesa giudiziale ed il secondo argomento è errato, non confliggendo l’accesso ai documenti amministrativi con la tutela che, in sede civile e penale, l’ordinamento appresta al diritto di autore.

Per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto.

Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna il Comune di Branzi al pagamento, in favore dell’appellato dr. Del Cane, delle spese e competenze di giudizio nella misura di € 2000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2004 con l'intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta                                  Presidente

Raffaele Carboni                                  Consigliere

Corrado Allegretta                               Consigliere rel. est.

Chiarenza Millemaggi Cogliani  Consigliere

Paolo Buonvino                                   Consigliere

 

L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

f.to Corrado Allegretta             f.to Raffaele Iannotta

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 gennaio 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

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