HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Sicilia, sez. II, 13/1/2005 n. 22
Non sussiste in capo agli enti locali l'obbligo di istituire un servizio mensa per i dipendenti. In caso di mancata prestazione del servizio è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Il D.P.R. n. 347/1983, all'art. 12, dispone che: "Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati"(primo comma); "Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio"(secondo comma); "Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano" (terzo comma); "Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio" (quarto comma); "Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente" (quinto comma); "In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante" (sesto comma).
La disposizione, pertanto, indica la istituzione del servizio mensa come una mera possibilità e non, invece, come un diritto soggettivo dei destinatari.
Pertanto, è infondata la domanda volta ad ottenere, in alternativa all'istituzione del servizio mensa la monetizzazione del mancato servizio prestato, non corrispondendo al dato normativo la stessa esistenza di un diritto in tal senso.

Materia: enti locali / attività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 1282/97 R.G., proposto da REGINELLA Antonio, LENA Calogero, CHIATTO Mario, SCHIFANO Gioacchino, BONFIGLIO Roberto, CUPANI Maria, CAMMALERI Antonino, VOLPI Guido, PASSARELLO Calogero, BAIO Antonio, RIBISI Ignazio, SACCO Giuseppe, CACCIATORE Totò, CRAPANZANO Pietro, GRADO Cristina. DI VINCENZO Concetta, DESTRO Gioacchino, SANTINO Antonino, MOSA Giuseppe, MONTANA LAMPO Loredana, VELLA Giuseppe, RAO Maria Pia, CAPIZZI Anna, CAMPIONE Gerlanda, BRUCCOLERI Lina, SPIRIO Gerlando, AVOLA Tommaso, FRAZIANI Armando, FRENDA Giuseppe, CACOCCIOLA Angelo, PARELLO Ferdinando, SALEMI Eduardo, GUELI Emanuele, ARRIGO Salvatore, PASSARELLO Rosalda, SCHIFANO Rosanna, GELO Giuseppe, SPAZIANI Elvira, CASULA Carmelo, CIOTTA Mario, PARISI Caterina, PIPARO Gerlando, HAMEL Mauro, RITACCO Margherita, SALAMONE Alfonso, GIGLIO Vincenzo, COLLURA Eleonora, MENDOLA Stefano, VELLA Angela, LAZARA Maria Rita, GENTILE Salvatore, VULLO Salvatore, TROPIA Lucio, CHIBBARO Rosolino, VELLA Gerlando, MATTALIANO Giuseppe, DI MICELI Giuseppe, GRECA Gaetano, DULCETTA Ludovico, VALENTI Vito, GRACEFFO Gaetano, CACOCCIOLA Giuseppe, COLTI Salvatore, CIPOLLA  Salvatore, MONGIOVI’ Anna, SCIORTINO Maria Atonia, IARRERA Francesco, MILIOTO Giuseppe, BRUNCO Croce, BARSALONA Maria, ALBA Giuseppe, RIZZO Antonino, MURATORE Paolo, TUTTOLOMONDO Marzio, ALONGI Gaetano, DI MAURO Angelo, DI ROSA Rodolfo, COLOMBA Giuseppe, BALDACCHINO Virginia, TAORMINA Angelo, VOLPE Calogero, CAPRARO Giuseppe, CICCHIRILLO Matteo, SPALLITTO  Giovanna, NATARELLO Carmelo, MARTINES Eduardo, MILIOTO Pasquale, FIORELLO Maria, AIRO’ Giovanna, AGRO’ Maria Pia, GRECO Alfonsa, CRAPANZANO Concettina, IACONO Rossana, PRIVATO Gaetano, GRAMAGLIA Vincenzo, RIZZO Salvatore, TORTORICI Alessandra, MODICA Simone, SAPIO Daniela, VIZZINI Maria, ARNONE Marianna, ALBANESE Giuseppa, NERI Giuseppe, LOMBARDO Salvatore, RAIMONDI Walter, VELLA Francesco, ARCADIPANE Mario, PASSARELLO Giuseppe,  GRENCI Salvatore, GENUARDI Giuseppe, DI VITA Vincenzo, DIECIDUE Michele, PIRANIO Giuseppa, RIBISI Salvatore, IACONO Giuseppe, LENTINI Salvatore, MONGIOVI’ Carmela, FARRUGGIA Angela, TABONE Antonio, CATINELLA Atonia, TUTINO Salvatore, BERNARDO Francesca, PALILLO  Angelantonio, RICCOBONO Maria, IANNUZZO Irene, BUSCAGLIA Stefania, GIULIO Alfonso, FLORIZZO Carmelo, MARCHETTA Alfonso, ANTINORO Paolo, DI FRANCESCA Angela, RIZZO Alfredo, SORCE Pasquale, IMPERATORE Marilena, TORTORICI Maria, TORNAMBE’ Franco, CANNELLA Rosaria, ARNONE Melchiora, GAGLIO Boris, IZZO Salvatore, PROVENZANO Gioacchina, GIGLIONE Atonia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Cutaia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Caterina Lo Presti, in Palermo, Via Libertà n. 102, giusta procura  a margine dell’atto introduttivo,

 

CONTRO

la Provincia Regionale di Agrigento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso  dall’avv. Girolamo Rubino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo,via Ugdulena n. 3, giusta procura in atti,

 

PER L’ACCERTAMENTO

“del diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte della Provincia Regionale di Agrigento di un importo pari al controvalore dei buoni pasto a decorrere dal 01.04.1994, in conseguenza della mancata attivazione del servizio di mensa aziendale”,

E PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione provinciale al pagamento in favore dei ricorrenti dell’importo “pari al controvalore dei buoni pasto dovuti a ciascuno di essi in relazione ai rientri pomeridiani effettuati, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi sugli importi rivalutati, dalla data di maturazione dei crediti fino all’effettivo soddisfo”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con le relative deduzioni difensive

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Referendario Alessio Liberati;

Uditi alla pubblica udienza del 19.11.2004 l’avv. Alberto Cutaia per i ricorrenti e l’avv. Girolamo Rubino per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato:

 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 24.3.1997 e depositato il successivo 11.4.1997 il sig. Reginella Antonio e gli altri ricorrenti in epigrafe specificati hanno premesso di essere tutti dipendenti della Provincia Regionale di Agrigento, con qualifiche e anzianità tra loro diverse. Con delibera consiliare n. 48 del 27 luglio 1993 l'orario di servizio per i dipendenti della Provincia è stato stabilito in cinque giornate lavorative settimanali, con conseguente rientro pomeridiano.

In dipendenza di tale organizzazione dell'orario di lavoro i ricorrenti chiedono accertarsi il loro diritto alla corresponsione da parte della Provincia di un importo pari al controvalore dei buoni pasto, a decorrere dal 1° aprile 1994, con conseguente condanna alla corresponsione del relativo importo a carico dell'Amministrazione provinciale di Agrigento in favore di ricorrenti medesimi.

A sostegno della propria richiesta hanno evidenziato l'esistenza di procedure, non andate ancora a buon fine da diversi anni, finalizzate alla instaurazione del servizio di mensa, idoneo ad assicurare i pasti del personale in servizio nelle due giornate di rientro pomeridiano settimanale.

In particolare, sussisterebbe violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, nonché eccesso di potere per travisamento, arbitrio, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà violazione e falsa applicazione dell'accordo collettivo decentrato di cui alla delibera n. 470 del 16 maggio 1996 della Giunta Provinciale. In base a tale accordo, infatti, l'Amministrazione si sarebbe obbligata ad istituire il servizio di mensa per i dipendenti interessati al rientro settimanale. Posto che in analoga situazione, per i dipendenti dei ministeri è stato emanato un apposito decreto legge (D.L. 18 novembre 1996, n. 584), che ha previsto la corresponsione di una somma pari al controvalore del buono pasto fino all'attivazione del servizio mensa, i ricorrenti hanno chiesto pertanto che venga corrisposto loro un controvalore economico per il servizio non ancora attivato.

Si è costituita in giudizio la Provincia Regionale di Agrigento, sostenendo che l’istituzione del servizio mensa, nell'ambito della contrattazione invocata, si configurasse solamente come una possibilità, e non un obbligo per l'amministrazione.

In vista dell’udienza i ricorrenti hanno prodotto memoria, ribadendo, tra l'altro, la giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione del servizio di mensa.

Anche la difesa della Provincia ha prodotto memoria, eccependo la inammissibilità della domanda per il periodo successivo al 30.6.1998 (data nella quale, effettivamente, era stato reso operativo il servizio di mensa) e la inammissibilità della domanda di risarcimento, in quanto domanda nuova formulata tardivamente.

Alla udienza pubblica celebrata in data 19 novembre 2004 la causa è stata trattenuta decisione.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, come evidenziato dalla amministrazione resistente, il D.P.R. n. 347/1983, all’art. 12, dispone che: “Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati”(primo comma); “Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio”(secondo comma); “Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano” (terzo comma); “Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio” (quarto comma); “Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente” (quinto comma); “In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante” (sesto comma).

La disposizione, pertanto, indica la istituzione del servizio mensa come una mera possibilità e non, invece, come un diritto soggettivo dei destinatari.

Pertanto, è infondata la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere – in alternativa all’istituzione del servizio mensa (obiettivamente attuato con ritardo) - la monetizzazione del mancato servizio prestato, non corrispondendo al dato normativo la stessa esistenza di un diritto in tal senso.

Al limite, si osserva, sarebbe potuta residuare una richiesta di risarcimento: la quale, peraltro, non è stata ritualmente formalizzata nel ricorso, ma solamente avanzata – quale domanda nuova, e come tale inammissibile – con semplice memoria non notificata, depositata nel corso del giudizio.

Si deve pertanto concludere che il ricorso, per quanto concerne la originaria domanda - quella cioè di pagamento del corrispettivo dei buoni pasto - è infondato, e come tale deve essere respinto; mentre, per quanto concerne la irrituale domanda di risarcimento, ne va rilevata l’inammissibilità.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia,  per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2004, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

- Calogero Adamo       Presidente

- Calogero Ferlisi         Consigliere

- Alessio Liberati         Referendario, Estensore.

 

Depositato in Segreteria

il 13.1.2005

 

Il Direttore

Maria Rosa Leanza

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici