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Consiglio di Stato, Sez. V, 26/10/2006 n. 6400
Qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione di un servizio pubblico, l'applicazione della relativa tariffa incide sul patrimonio dell'utente del servizio.

E' illegittima la delibera comunale che ha modificato le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento degli stessi rifiuti, con effetto dall'anno in corso, in quanto adottata dopo la scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione del comune. L'art. 27, c. 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 come sostituito dall'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, dispone, infatti, che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma pur sempre entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo. Qualunque sia il soggetto (nel caso di specie il servizio è gestito da una società mista) al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'applicazione della relativa tariffa incide sul patrimonio dell'utente del servizio. Questi, pertanto, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi altresì titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà, specialmente quando la legge ne consente l'applicazione retroattiva, sia pure in presenza di specificati presupposti.

Materia: servizi pubblici / tariffe

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)       

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6736 del 2005 proposto dal Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, Via G. Porro, n. 8,

 

contro

i sigg. Giovanni Romeo, Angela Casalnuovo, Vincenzo Massa, Filomena Capodanno, Luisa Maria Vitale, Patrizia Barone, Domenico Vacca, Giulia Muro, Nicola Cerase, Arcangelo Lubrano Lavadera, Ciro Aurelio, Domenico Scotto di Perta, Vittoria De Luca, Vincenzo Muro, Ciro De Candia, Annunziata Carabellese, Michele De Rubertis, Anna Maria Rocco, Antonio Schiano di Colella, Pasquale Amalfitano, Franco Spinelli, Domenico Nappa, Donatella Pandolfi, Arco Scotto di Gregorio, Ciro Costagliola d'Abele, Angelo Visaggio, Raimondo Vicidomini, Rosalinda Esposito, Maria Genoveffa Nappa, Concetta Assante di Cupillo, Salvatore Esposito di Marcantonio, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Enrico Bonelli e Marco Ambron, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’avv. Raffaele Izzo;

e dei sigg. Nicola Zoccolella, Giovanni Lubrano Lavadera, Giosuè Scotto di Santillo, Giulio Giuseppe Badalucci, Giuseppe Scotto di Galletta, Vincenzo Lubrano Lavadera, Tommaso Scotto di Ciccariello, Giovanni Fiumicello, Pasquale Esposito, Giovanni Scotto di Ciccariello, Giovanni Barone, Antonio Di Costanzo, Antonio Leonardo Azzolini, Sergio D’Andrea, Leonardo Zoccolella, Antonio Savoia, Ferdinando Corcione, Enrico Guardascione, Gerardo Veneziani, Luigi Scurce, Annunziata Parve, Leonardo Galatola, Vincenzo Scotto di Ciccariello, Bianca Di Finizio, Rachele Carannante, Francesco di Meglio, Michele Sasso, Enrico Anastasio, Domenico Florentino, Domenico Scotto di Vettimo, Francesco Cerase, Antonio Iliceto, Salvatore Lamina, Antonietta Lubrano Lavadera, Marco Maimeri, Geremia Costagliola, Angelo Visaggio, Enrico Marrazzo, Salvatore Lubrano Lavadera, Antonio Amalfitano, Antonio Ambrosino, Andrea Scotto di Carlo, Anna Maria Grazia Giovanna Scotto di Carlo, Immacolata Lionetti Aversa, Leonardo Lesbino, Francesco Mazzella, Antonio Scotto di Minico, Assunta Fiorella Ambrosino, Margherita Scotto di Ciccariello, Giovanni Piro, Giuseppe Pugliese, Angelina Assante di Cupillo, Nicola Assante di Panzillo, Tommaso Aiello, Giovanni Armini, Luisa Anna Ambrosino, Filomena Ambrosino, Maria Arezzo, Teresina Arezzi e Anna Borgogna, non costituiti in giudizio;

 

e nei confronti

della S.E.P.A. Società Ecologica Procida Ambiente s.r.l., non costituita in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza n. 5321 del 29 aprile 2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. Giovanni Romeo, Angela Casalnuovo, Vincenzo Massa, Filomena Capodanno, Luisa Maria Vitale, Patrizia Barone, Domenico Vacca, Giulia Muro, Nicola Cerase, Arcangelo Lubrano Lavadera, Ciro Aurelio, Domenico Scotto di Perta, Vittoria De Luca, Vincenzo Muro, Ciro De Candia, Annunziata Carabellese, Michele De Rubertis, Anna Maria Rocco, Antonio Schiano di Colella, Pasquale Amalfitano, Franco Spinelli, Domenico Nappa, Donatella Pandolfi, Arco Scotto di Gregorio, Ciro Costagliola d'Abele, Angelo Visaggio, Raimondo Vicidomini, Rosalinda Esposito, Maria Genoveffa Nappa, Concetta Assante di Cupillo, Salvatore Esposito di Marcantonio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Udito alla pubblica udienza del 5 maggio 2006 l’avv. Giuseppe Abbamonte su delega dell’avv. Orazio Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso di primo grado, gli attuali appellati hanno impugnato le deliberazioni n. 96 del 22/12/2003 e n. 100 del 27/12/2003, con cui il Consiglio comunale di Procida aveva approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in sostituzione della tassa per lo smaltimento degli stessi rifiuti, con effetto dal 2003; nonché ogni altro atto connesso, ivi compresa se ed in quanto lesiva la deliberazione n. 10 del 26/2/2003.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, ha accolto il ricorso con la sentenza n. 5321 del 29 aprile 2005, per la riforma della quale il Comune ha avanzato l’appello in esame.

L’appellante ripropone gli argomenti già addotti in primo grado a sua difesa e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che, in riforma di questa, ricorso originario sia respinto; con ogni conseguente determinazione sulle spese di giudizio.

Per resistere si sono costituiti in giudizio alcuni degli appellati, i quali hanno controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 5 maggio 2006, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.

 

DIRITTO

L’appello è infondato.

Con il primo motivo di gravame l’Amministrazione appellante insiste sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario, a suo dire erroneamente respinta dal Tribunale. La tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati della cui legittimità si controverte, comporterebbe per alcuni dei ricorrenti, i quali pertanto avrebbero interesse al suo mantenimento, un decremento dell’esborso rispetto alla preesistente tassa per lo smaltimento degli stessi rifiuti; cosicché l’impugnativa sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile, essendo le posizioni soggettive degli istanti tra loro non assimilabili ed in conflitto.

La censura, però, dev’essere respinta, in quanto non trova riscontro negli atti, dai quali, invece, anche per i ricorrenti segnalati dal Comune risulta un incremento della complessiva posizione debitoria in virtù dell’applicazione della nuova tariffa.

Nel merito, con la sentenza impugnata si riconosce l’illegittimità del contestato regolamento di applicazione della tariffa in argomento per l’anno 2003, in quanto approvato quando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era ormai scaduto e, pertanto, in violazione della disposizione di cui all’art. 27, comma ottavo, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 come sostituito dall’art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, a norma della quale i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma pur sempre entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo.

Di tanto si duole il Comune ricorrente sostenendo che la normativa in questione riguarda esigenze di contabilità comunale e non la posizione dei cittadini, sulla quale la tariffa inciderebbe per il suo criterio determinatore, non sotto il profilo del tempo in cui esso viene definito.

Difficilmente potrebbe affermarsi che il cittadino venga leso per il fatto di conoscere con ritardo l’esatto ammontare della tassa, che egli sa di dover pagare nella misura determinata secondo i criteri di legge.

Il collegamento istituito dalla norma, secondo l’appellante, troverebbe la sua giustificazione nell’esigenza di prevedere la relativa entrata in bilancio, ove sia il Comune a farsi carico del servizio cui la tariffa si riferisce. Esigenza che, nel caso di specie, non sussisterebbe, essendo il servizio disimpegnato da una società mista, con la conseguenza che il Comune si sarebbe limitato a prevedere il carico della sua partecipazione alla società e non avrebbe avuto necessità di stabilire nel bilancio preventivo alcuna somma relativa alle esazioni tariffarie.

L’assunto non può essere condiviso.

Sta di fatto, invero, che, qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’applicazione della relativa tariffa incide sul patrimonio dell’utente del servizio. Questi, pertanto, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi altresì titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l’approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà, specialmente quando la legge ne consente l’applicazione retroattiva, sia pure in presenza di specificati presupposti.

È ragionevole presumere, peraltro, quand’anche si voglia seguire l’appellante ed in mancanza di argomenti in contrario, che un collegamento sussista comunque tra la misura della partecipazione del Comune ai costi che si prevede debbano essere sostenuti dalla società mista per l’esercizio del servizio e la previsione degli introiti derivanti dall’applicazione della tariffa, con le relative conseguenze sull’equilibrio del bilancio comunale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 5 maggio 2006 con l’intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta                      - Presidente

Raffaele Carboni                      - Consigliere

Corrado Allegretta       - Consigliere rel. est.

Goffredo Zaccardi                   - Consigliere

Marzio Branca             - Consigliere

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta           F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26 ottobre 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

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