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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13/9/2006 n. 8055
Condizioni per la verifica del "controllo analogo" nel caso di più enti proprietari di una società in house.

Una lettura conforme ai principi nazionali e comunitari non può non inquadrare la società in house providing come una longa manus dell'ente, una sua derivazione operativa, formalmente strutturata come società, ma sostanzialmente in tutto e per tutto dipendente dai soggetti pubblici proprietari del capitale. Il legislatore nazionale, recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società a capitale interamente pubblico di cui quello stesso ente sia, anche se in parte, proprietario. Chiaramente il problema di verificare l'esistenza del controllo analogo non potrà essere risolto in termini astratti, dovendosi verificare caso per caso, l'esistenza di una quasi immedesimazione tra società ed ente pubblico proprietario. In linea di principio, comunque, l'indagine dovrà tenere conto sia della specifica articolazione organizzativa e gestionale della società, sia della disciplina dei rapporti tra gli enti proprietari.
In presenza di più enti proprietari di una società in house providing, ipotesi espressamente contemplata dalla legge, occorre, invece, ricercare un equilibrio che direttamente nella composizione e nel funzionamento degli organi societari possa consentire anche ai comuni di minoranza di poter efficacemente gestire il servizio e ciò sia attraverso un'attività di vero e proprio controllo, intesa come verifica periodica dell'andamento della gestione, sia mediante la previsione di efficaci poteri decisionali tesi ad assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico locale di cui i predetti enti proprietari restano sempre i titolari e come tali responsabili.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  1^ Sezione

- ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 1362/06 R.G. proposto da Demetra Service s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Riccardo Paparella e Paolo Picone ed elettivamente domiciliata  in Napoli, via Manzoni n. 109/a, presso  lo studio dell’Avvocato Paolo Picone;

 

contro

Comune di Meta di Sorrento in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Riccardo Soprano ed Antonio Sasso ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 156, presso lo studio degli Avvocati Riccardo Soprano ed Antonio Sasso;

 

nonchè contro

Penisola Verde s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato Lucio de Luca di Melpignano ed elettivamente domiciliata in  Napoli, via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Lucio de Luca di Melpignano;

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

1) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.1.2006 con la quale il Comune di Meta ha tra l’altro aderito a Penisola Verde s.p.a., società a capitale misto in via di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, ha approvato lo schema di statuto della suddetta società, ne ha acquistato il 24% del valore azionario al prezzo  di € 87.500,00, ha dato atto che con successivo provvedimento verrà approvato lo schema di contratto di servizio di raccolta e smaltimento r.s.u.;

2) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22.11.2005 con la quale il Comune di Meta provvedeva a dare mandato al Comune di Sorrento affinché individuasse idoneo professionista per la  redazione di una perizia giurata di valutazione del prezzo di offerta d’acquisto delle azioni di Penisola Verde s.p.a. come formulata dal socio privato Hera s.p.a.

3) di ogni altro atto o provvedimento comunque ad essi preordinato, connesso e conseguente;

 

nonché mediante la proposizione di motivi aggiunti

1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Meta di Sorrento n. 14/2006, pubblicata in data 9.3.2006, con la quale il Comune di Meta ha: a) approvato lo schema di convenzione tra i comuni proprietari del pacchetto azionario della Penisola Verde  s.p.a. per l’esercizio sulla società di gestione di servizi pubblici locali  dei poteri di controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali (art. 11 T.U. Enti Locali); b) approvato il disciplinare dei servizi affidati alla Penisola Verde s.p.a.; c)  approvato lo schema di contratto di servizio affidato alla Penisola Verde s.p.a.; d) dato atto dell’urgenza a provvedere, atteso che la proroga dell’appalto  del servizio di igiene urbana affidato alla Demetra Service s.r.l. scade il 31.3.2006, per cui necessita che la gestione del servizio di cui trattasi mediante la Penisola Verde s.p.a. sia operativa con decorrenza 1° aprile 2006; di dichiarare il provvedimento in oggetto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art 134 del D.Lgs. n.267/2000;

2) di ogni altro atto o provvedimento comunque ad essi preordinato, connesso e conseguente;

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Meta di Sorrento e della società Penisola Verde s.p.a.;

Visti tutti gli atti di causa;

elatore il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi all’udienza pubblica del 21.6.2006 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;

 

FATTO

Con  deliberazione consiliare n. 5 del 12.1.2006 il Comune di Meta di Sorrento aderiva alla Penisola Verde s.p.a., società mista in via di  trasformazione in società a capitale interamente pubblico, acquistandone il 24% del pacchetto azionario ed approvandone lo schema di statuto.

Il provvedimento costituiva attuazione della volontà del Comune di Meta di gestire il  servizio di igiene urbana mediante il sistema  in house providing, intento già espresso nella deliberazione di Consiglio n. 71 del 22.11.2005 con cui erano state dettate  le opportune direttive per  attuare tale scelta gestionale.

La società Penisola Verde s.p.a., originariamente a capitale misto, si era così trasformata in soggetto a totale partecipazione pubblica, essendone divenuti  unici proprietari, oltre al Comune di Sorrento, originario socio pubblico, i Comuni di Meta e di Piano di Sorrento, acquirenti ciascuno del 50% del capitale privato residuo, pari al 48% rilevato dalla società Hera s.p.a.

Va rilevato che per quanto concerne il Comune di Meta di Sorrento, la valutazione in ordine alla convenienza dell’acquisto, costato all’ente la somma di €87.500,00, era stata rimessa al parere di un  professionista all’uopo incaricato dal Comune di Sorrento che di tanto aveva ricevuto espresso mandato proprio dallo stesso Comune di Meta.

Avverso tali provvedimenti proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la  Demetra Service s.r.l., in qualità di soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Meta in regime di proroga fino al 31.3.2006, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee  misure cautelari.

La ricorrente contestava l’esistenza tra la Penisola Verde s.p.a. ed il Comune di Meta  di Sorrento di quel necessario rapporto che l’art 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 impone in termini di controllo analogo da parte del Comune sulla società a capitale pubblico affidataria in house di un servizio pubblico locale; al riguardo, mancavano ad avviso della Demetra Service s.r.l.  in capo al Comune di Meta quell’autonomia  e quel peso specifico necessari all’interno della società per poter effettivamente configurare  una situazione di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: la posizione di netta supremazia da parte del Comune di Sorrento, oltre ad emergere dall’assetto degli organi societari, in ragione della loro composizione  e funzionamento,   risultava confermata dalla circostanza per cui il Comune di Meta, per la valutazione della  convenienza dell’acquisto delle azioni della Penisola Verde s.p.a., aveva affidato tale compito proprio al Comune di Sorrento.

Contestava ancora parte ricorrente che la scelta  del sistema in house  providing era illegittima perché non si era tenuto conto che il Comune non avrebbe potuto disporre l’affidamento alla Penisola Verde s.p.a. anche del servizio  di raccolta differenziata ai sensi dell’art 5, primo comma del D.L. 30.11.2005 n. 245 che attribuiva tale compito ai consorzi di bacino.

Si costituiva in giudizio il Comune di Meta di Sorrento che concludeva per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare,  eccependo l’inammissibilità  del gravame per carenza di legittimazione.

Alla camera di consiglio del 15.3.2006, il Tribunale, con ordinanza n. 728/06, respingeva la domanda cautelare.

Con successiva deliberazione consiliare n. 14/06, pubblicata in data 9.3.2006, il Comune di  Meta di Sorrento

approvava lo schema di convenzione tra i comuni proprietari del pacchetto azionario della Penisola Verde  s.p.a. per l’esercizio sulla società di gestione di servizi pubblici locali  dei poteri di controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, il disciplinare dei servizi  e lo schema di contratto di servizio; dava atto dell’urgenza a provvedere, attesa la necessità di avviare il servizio dal 1° aprile 2006, giorno successivo a quello di scadenza del servizio affidato alla Demetra Service s.r.l.

Avverso detta deliberazione proponeva motivi aggiunti la Demetra Service s.r.l., chiedendone l’annullamento,  anche questa volta previa   concessione di  idonee misure cautelari.

Le censure, che in parte ricalcavano quelle già contenute nel ricorso introduttivo, s’incentravano sull’assoluta inidoneità della convenzione intervenuta tra i tre Comuni soci a superare la  mancanza del requisito del controllo analogo, non potendo al riguardo essere considerata sufficiente la  previsione di una Assemblea dei Sindaci con il compito di deliberare in maniera preventiva ed all’unanimità su aspetti gestionali che coprivano solo in parte l’area di intervento e di gestione di cui era incaricata la Penisola Verde s.p.a.

Oltre al Comune di Meta, si costituiva in giudizio anche  la società Penisola Verde  s.p.a. anche questa  chiedendo il rigetto del ricorso e della  domanda cautelare ed eccependone altresì l’inammissibilità.

Alla camera di consiglio del 5.4.2006, il Tribunale, con ordinanza n. 941/06, respingeva la domanda cautelare.

All’udienza  pubblica del 21.6.2006, in vista della quale venivano  depositate memorie conclusionali da parte del Comune resistente e della Penisola Verde s.p.a., il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Demetra Service s.r.l., affidataria in regime di proroga del servizio di  igiene urbana per il Comune di Meta di Sorrento fino al 31.3.2006, ha impugnato  i provvedimenti con cui l’Amministrazione resistente ha dapprima acquistato il 24% del capitale sociale della Penisola Verde s.p.a., società a partecipazione interamente pubblica,  per poi affidare alla stessa  con decorrenza dal 1° aprile 2006 il servizio  in questione mediante il sistema dell’in house providing ai sensi dell’art 113, quinto comma, lettera c) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Occorre preliminarmente  esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere sollevata sia dalla difesa del Comune che della Penisola Verde s.p.a.

Al riguardo,  non coglie nel segno l’argomentazione sottesa al richiamo operato alla giurisprudenza di questa Sezione (T.A.,R. Campania Napoli I Sezione n. 136/2000) ed a quella del Consiglio di  Stato (Consiglio di Stato V Sezione 30.8.2004 n. 5643) circa l’insindacabilità della scelta del modello gestionale; infatti, se non è senz’altro contestabile che una scelta siffatta non sia giustiziabile, risolvendosi in una valutazione di opportunità, come tale eccedente il limite esterno del sindacato giurisdizionale, è altrettanto vero che lo stesso sindacato deve ritenersi pienamente configurabile laddove le doglianze riguardino non già la convenienza del modello gestionale prescelto, ma la sussistenza dei suoi requisiti di legittimità.

E, nel caso di specie, molto chiaramente la società Demetra Service s.r.l., a parte la possibilità oggettiva di un affidamento del servizio di raccolta differenziata alla Penisola Verde s.p.a. per specifici limiti imposti dalla normativa in materia, ha contestato la sussistenza del requisito del controllo analogo  che nella logica dell’art. 113 del T.U.EE.LL. costituisce condicio sine qua non  della gestione in house providing.

Piuttosto, la domanda che occorre porsi ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione riguarda la sussistenza della legittimazione a  ricorrere, con riferimento agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e dell’interesse a ricorrere, avuto riguardo ai provvedimenti contestati con i motivi aggiunti.

Infatti, va tenuto conto che la posizione della ricorrente è quella di impresa operante nel settore di  riferimento, anzi quella, più intensa, di  precedente soggetto affidatario del servizio.

Pertanto, non saranno ravvisabili né legittimazione, né interesse a ricorrere avverso gli atti con cui il Comune di Meta di Sorrento ha acquistato le azioni della Penisola Verde s.p.a., valutandone la convenienza, trattandosi di vicende a cui resta assolutamente estranea ed indifferente la società ricorrente.

Diversamente deve ritenersi con riferimento alle scelte compiute dall’ente comunale riguardo all’affidamento del servizio di igiene urbana alla Penisola Verde s.p.a.; qui, l’interesse della Demetra Service s.r.l., quale impresa del settore, qualità che ne impone anche il riconoscimento della legittimazione a ricorrere,  potrebbe  consistere nell’obiettivo, meramente strumentale, di un azzeramento dell’intera azione amministrativa, con possibile recupero dell’eventualità di una diversa determinazione circa il modello gestionale prescelto che potrebbe così cadere anche sull’affidamento all’esterno del servizio; al riguardo, non può infatti dubitarsi che il rapporto di stretta presupposizione sussistente tra la decisone del Comune di Meta di Sorrento di gestire il servizio in house providing e l’individuazione dello specifico soggetto gestore nella Penisola Verde s.p.a., in caso di accertata  insussistenza in capo a quest’ultima dei necessari requisiti di legge per l’affidamento del servizio, comporterebbe la caducazione anche della scelta relativa al modello gestionale, imponendo così all’amministrazione di rinnovare anche tale determinazione, con conseguente possibilità di optare per un affidamento all’esterno che sia circoscritto ad attività  esercitate dalla società ricorrente.

Inoltre,  una simile eventualità destituisce di fondamento anche le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse riconducibili da un lato all’improrogabilità del contratto di  servizio di cui la ricorrente era titolare in qualità di precedente gestore, dall’altro all’eccedenza dell’oggetto del servizio come affidato alla società in house providing rispetto alle capacità operative della  Demetra Service s.r.l..

Passando al merito della controversia, la principale contestazione della società ricorrente concerne l’insussistenza nel caso di specie di quel “controllo analogo sui propri servizi” che, ai sensi dell’art 113, quinto comma lett. c) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, deve sussistere tra l’ente titolare del capitale sociale  e la società in house providing.

Devono al riguardo essere premesse alcune considerazioni di carattere generale.

L’art. 113, quinto comma  del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 disciplina varie modalità di utilizzo dello strumento societario come soggetto gestore di un servizio pubblico locale; ciò avviene, distintamente, attraverso  il modello tipico della società di capitali di diritto civile - che presuppone una scelta di esternalizzazione cui segue l’esperimento di una procedura di evidenza pubblica secondo i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario– oppure mediante il ricorso ad una società a capitale misto pubblico/privato – rispetto al quale il momento concorrenziale è anticipato alla fase di scelta del socio privato – ed infine  mediante affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico.

Va immediatamente rilevato come, per effetto dei principi introdotti dalla giurisprudenza comunitaria, senz’altro maggiormente incline verso soluzioni di affidamento all’esterno, il ricorso allo strumento della società in mano pubblica abbia subito una sensibile riduzione e ciò anche in conseguenza di interpretazioni restrittive dell’istituto offerte dalla  giurisprudenza nazionale che ne ha fortemente condizionato la portata applicativa.

Infatti, le discussioni sorte in dottrina  ed in giurisprudenza – tutt’altro che sopite – sono giunte ad elaborare caratteristiche strutturali e funzionali della società in house providing che l’hanno sempre di più allontanata dal modello tipico societario di diritto comune, pervenendo alla configurazione di un soggetto del tutto nuovo; infatti, l’esigenza imposta dalla Corte di Giustizia di confinare l’istituto negli angusti ambiti di una fattispecie residuale, se non  addirittura eccezionale, rispetto alla generale regola dell’affidamento all’esterno mediante procedura di gara, congiuntamente alla necessità di salvaguardare comunque la natura societaria del modello, ha determinato il sorgere di una figura dai caratteri e dalla natura incerti.

A conferma di tale difficile collocazione sistematica, il legislatore nazionale, recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l’affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell’ente titolare in favore di una società a capitale interamente pubblico  di cui quello stesso ente sia, anche se in parte,  proprietario.

Emerge con tutta evidenza che si è ben lontani dalla figura tipica della società di diritto civile, intesa come  soggetto giuridico titolare di impresa: ciò, sia per la specifica composizione dell’assetto proprietario, sia per la particolare connotazione dello scopo che tale persona  giuridica deve perseguire che è di tipo non speculativo, in considerazione non solo della portata della norma di cui all’art 113, ma anche dell’abbandono definitivo da parte dell’ordinamento della concezione dello Stato-imprenditore.

Ne discende che, per esigenze di coerenza con la tendenza evolutiva del sistema, la società in house providing, per natura giuridica e finalità operative, finisce per non discostarsi dal vecchio modello dell’azienda municipalizzata, sussistendo in entrambi i casi un rapporto di quasi sovrapposizione con l’ente pubblico titolare del servizio rispetto al quale i due modelli di gestione si pongono come mero braccio operativo; le differenze riscontrabili attengono alla diversa configurazione strutturale – nel senso che la società in house providing viene concepita a livello organizzativo sulla falsariga di un modello societario proprio – ed alla particolare connotazione dei rapporti intersoggettivi improntati ad una maggiore autonomia rispetto a quanto avviene nel rapporto tra ente titolare del servizio ed azienda municipalizzata.

In questa logica, proprio per garantire l’osservanza e la coerenza con i principi comunitari,  il rapporto tra ente titolare e società di gestione  non potrà essere concepito come di tipo intersoggettivo puro e quindi in termini di netta alterità tra i due soggetti, così riducendo il controllo analogo sui propri servizi ad una partecipazione in realtà solo formale alle attività sociali;  una siffatta articolazione organizzativa e strutturale della società in house providing, oltre ad eludere la regola generale dell’affidamento ad un soggetto terzo mediante gara pubblica, finirebbe anche per non attribuire all’ente titolare il necessario potere di ingerenza e di effettivo condizionamento circa le attività di organizzazione ed erogazione del servizio.

In questo senso, una lettura conforme ai principi nazionali e comunitari  non può non inquadrare la società a capitale interamente pubblico come una longa manus dell’ente, una sua derivazione operativa, formalmente strutturata come società, ma sostanzialmente in tutto e per tutto dipendente dai soggetti pubblici proprietari del capitale.

E chiaro che in tal modo il problema di verificare l’esistenza del controllo analogo non potrà essere risolto in termini astratti, dovendosi verificare caso per caso, l’esistenza di una quasi immedesimazione tra società ed ente pubblico proprietario.

In linea di principio, comunque, l’indagine dovrà tenere conto sia della specifica articolazione organizzativa e gestionale della società, sia della disciplina dei rapporti tra gli enti proprietari.

Nel caso di specie occorre, quindi verificare se, alla luce dei principi esposti, tra il Comune di Meta di Sorrento e la società Penisola verde s.p.a. esista il richiamato requisito.

Al riguardo, deve convenirsi con le contestazioni di parte ricorrente che ritiene del tutto insoddisfacente  e comunque inadeguata ai fini dell’esistenza del controllo analogo, la configurazione dei rapporti tra gli enti proprietari in ragione dell’assetto degli organi societari.

Ora, mentre la costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi societari sono espressamente disciplinati dallo statuto, la convenzione stipulata tra gli enti proprietari  con cui è stata costituita l’assemblea dei Sindaci individua questa come luogo in cui contemperare le varie esigenze di controllo sulla società.

Dubita il Collegio che l’Assemblea dei Sindaci così come configurata possa efficacemente assolvere alla funzione di controllo per cui è stata espressamente costituita: infatti, l’art. 5 che ne individua le competenze con un’elencazione da ritenersi tassativa, non include tra queste le attività di ordinaria amministrazione: ora, anche a voler ritenere che il meccanismo dell’assenso preventivo a voto unanime – tale essendo la previsione dell’art. 4, penultimo comma della convenzione - per tutte le competenze dell’Assemblea, seppur attraverso l’apposizione di  una sorta di veto su attività che si configurano del resto come meramente propositive e non anche decisionali, possa consentire a ciascun ente proprietario, anche di minoranza, di influenzare l’attività della società, tuttavia la mancata previsione di un simile potere anche per i compiti di ordinaria amministrazione non consente di ritenere sussistente il necessario requisito del controllo analogo, controllo che deve essere pieno e non anche limitato a specifiche e tassative competenze.

Del resto, il potere di incidenza da parte  dei due Comuni non di maggioranza, ossia Meta e Piano di Sorrento, resta limitato a tale unica forma di intervento, atteso che non esiste alcun organo societario che consenta loro di interagire direttamente ed in maniera decisiva  con i centri decisionali della Penisola Verde s.p.a.; deve inoltre rilevarsi come l’Assemblea dei Sindaci operi in realtà in un momento anteriore rispetto alla concreta attività decisionale e soprattutto come organo esterno alla società stessa, senza poter interagire con quelle che poi saranno le decisioni finali rimesse alla sola valutazione degli organi societari.

L’attenzione deve quindi essere più opportunamente spostata sulla struttura societaria quale emergente dallo statuto, onde verificare se in base a tale atto il Comune resistente disponga effettivamente di un efficace potere di  controllo sul servizio oggetto di affidamento.

In tal senso, seppure l’art. 6.9 dello statuto preveda in capo all’ente socio un generale potere  di effettuare dei controlli sull’andamento della gestione del servizio limitatamente al proprio territorio, è altrettanto vero che  la composizione ed il funzionamento degli organi societari non ne consentono in alcun modo il concreto esercizio.

Oltre alla composizione dell’assemblea ordinaria la validità del cui quorum strutturale e funzionale in fase di prima convocazione limitata al 60% del capitale sociale non consente all’ente locale  resistente, titolare di quote azionarie solo nella misura del 24%, di poter  in alcun modo incidere sulle decisioni da assumere, è proprio la struttura  del Consiglio di Amministrazione, ossia il cuore dell’assetto organizzativo societario, a risultare inidoneo sotto il profilo dell’esistenza del requisito del controllo analogo: infatti, l’art. 19, nell’attuale assetto societario che vede nel Comune di Sorrento il socio di maggioranza relativa con il 52% del capitale, consente a quest’ultimo la nomina di tre dei cinque consiglieri costituenti l’organo, residuando in capo ai due Comuni di minoranza la scelta di un componente ciascuno: tenuto conto che ai sensi dell’art. 21, lettera C), primo comma dello statuto il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica, ossia tre,  e che le deliberazioni si assumono validamente a maggioranza assoluta degli intervenuti,  ne consegue che il Comune di Sorrento può gestire in quasi totale autonomia tutta l’attività di ordinaria amministrazione della società senza che i due Comuni di minoranza possano in alcun modo efficacemente interloquire.

Inoltre, ancora ai fini della  verifica dell’equilibrio interno  nei rapporti tra gli enti soci e, di conseguenza, della sussistenza di un effettivo potere di controllo, gli artt. 19.3 e 19.4  riservano la nomina del Presidente del C.d.A  e dell’Amministratore Delegato ai soli membri nominati dal Comune socio di maggioranza, soggetti cui è tra l’altro affidata la Presidenza dell’Assemblea della società ai sensi dell’art. 16 e che possono essere revocati solo dal Comune di provenienza;  inoltre, andando a verificare le specifiche competenze che lo statuto, agli artt. 22,23 e 24, riconosce al C.d.A, al suo Presidente ed all’Amministratore delegato, emerge un quadro complessivo in cui la gestione  dell’intera attività, sia sotto il profilo organizzativo che gestionale, resta rimessa completamente nelle mani del solo Comune di Sorrento.

Nè tale posizione assolutamente dominante risulta in qualche modo scalfita dalla riserva operata all’art 22 dello statuto in cui, con una petizione di principio, ci si limita ad affermare l’esigenza di garantire il controllo analogo, senza che poi a tale affermazione seguano previsioni volte ad assicurarlo concretamente, se non attraverso la costituzione dell’Assemblea dei Sindaci che, come visto, si rivela a tal fine del tutto inadeguata.

Deve conclusivamente ritenersi che, attesa l’inidoneità dell’Assemblea dei Sindaci  a garantire il requisito del controllo analogo da parte dei Comuni di minoranza - in considerazione della collocazione esterna di tale organo rispetto alla struttura societaria e delle sue circoscritte competenze, per di più ridotte ad un preventivo potere di veto su attività meramente propositive - rispetto alla configurazione strutturale ed operativa degli organi societari nessuna capacità di efficace ingerenza gestionale e di programmazione è riconosciuta agli enti comunali di minoranza, venendo invece assicurata al Comune di maggioranza relativa una incontrastata posizione dominante.

In presenza di più enti proprietari di una società  in house providing, ipotesi del resto espressamente contemplata dalla legge, occorre invece ricercare un equilibrio che direttamente  nella composizione  e nel funzionamento degli organi societari possa consentire anche ai Comuni di minoranza di poter efficacemente gestire il servizio e ciò sia attraverso un’attività di vero e proprio controllo – intesa come verifica periodica dell’andamento della gestione -  sia mediante la previsione di efficaci poteri decisionali tesi ad assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico locale di cui i predetti enti proprietari restano sempre i titolari e come tali responsabili.

In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione consiliare del Comune di Meta di Sorrento n. 14 del 3.3.2006 avente ad oggetto l’approvazione della convenzione tra i Comuni soci della Penisola Verde s.p.a. e del relativo contratto di servizio.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione

Dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo;

Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla la deliberazione del Consiglio Comunale di Meta di Sorrento n. 14  del 3.3.2006;

Spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle  Camere di Consiglio del 21.6.2006 e del 28.7.2006 dai Magistrati

Fabio Donadono Presidente

Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore

Francesco Guarracino Referendario

Il Presidente   L’Estensore

 

Depositata in segreteria

il 13 settembre 2006

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