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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 29/1/2007 n. 6
Sull'impugnazione delle clausole illegittime di un bando di gara.

Una stazione appaltante può stabilire autonomamente criteri di valutazione delle offerte diversi da quelli previsti dall'art. 23, c. 1, d.lvo 157/1995.

Le clausole illegittime degli atti regolatori di una gara vanno impugnate unitamente al provvedimento di aggiudicazione, salve le ipotesi in cui impediscano o rendano difficoltosa la partecipazione del ricorrente, provocando una lesione immediata per la sua posizione di interesse.

In relazione al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23 comma 1 d.lgs 157/1995, tale norma indica, a titolo esemplificativo, alcuni dei parametri che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione qualitativa delle offerte, ma non esclude che la singola amministrazione possa autonomamente stabilire, per ogni singola gara, parametri per la valutazione delle offerte, sempre che questi rimangano riferiti alle specifiche caratteristiche oggettive dell'offerta e delle modalità attraverso le quali viene reso il servizio, e non alla complessiva organizzazione imprenditoriale del soggetto partecipante.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 205/2006, proposto dalla

TECNOLOGIE SANITARIE s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife-sa dall’avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto in Palermo, viale F. Scaduto n. 2/D, presso lo studio dell'avv. Francesca Albano;

 

contro

l’ISMETT Istituto Mediterraneo per i Trapianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giu-seppe e Ferdinando Mazzarella, con domicilio eletto in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso lo studio dei medesimi;

 

per la riforma

della sentenza n. 5006, in data 9 novembre 2005 del Tribunale Ammi-nistrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ISMETT Istituto Mediterraneo per i Trapianti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 193, in data 20 marzo 2006, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione cautelare della esecuzione della sentenza appellata;     Visto il dispositivo n. 96/06 on data 13 giugno 2006;

Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubbli-ca udienza dell’8 giugno 2006, l’avv. F. Albano, su delega dell’avv. V. Vulpetti, per la società appellante e l’avv. G. Mazzarella per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

1.         Con atto in data 11 luglio 2005, l’ISMETT, Istituto Mediterraneo per i Trapianti, bandiva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per l’importo triennale presunto pari a euro 1.300.000,00 esclusa IVA e per la durata di 3 anni.

            Per la presentazione delle offerte era fissato il termine del 19 settembre 2005.

            Con ricorso notificato il 9 settembre 2005, la Tecnologie Sanitarie s.p.a. chiedeva l’annullamento del capitolato speciale d’oneri, nella parte in cui prevedeva l’assegnazione di punti 40/100 ad elementi diversi dal prezzo secondo (tra gli altri) i seguenti parametri:

- max 8 punti per il numero, l’esperienza e qualifica del personale di riferimento per l’appalto di che trattasi;

- max 8 punti per il numero di servizi analoghi a quello di cui al capi-tolato svolti a livello nazionale nel triennio 2002-2003-2004;

- max 4 punti per la certificazione del sistema di qualità aziendale.

Deduceva violazione di legge (artt. 13 e seguenti del D.Lgs 157/1995) e dei principi che regolano i procedimenti ad evidenza pubblica per la scelta del contraente in materia di pubblici servizi. Rileva-va in particolare che nelle gare svolte con l’adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 23, co, I, lett. b) del d.lgs 157/1995, l’assegnazione di punteggi secondo criteri che non attengano direttamente al prezzo o all’offerta oggettivamente individuata sarebbero in contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 13 e seguenti del d.lgs n. 157/1995, poiché comporterebbero una ingiustificata commistione tra requisiti di ammissione alla gara (ove l’amministrazione può valutare tutti gli elementi relativi alla capacità economico finanziaria, alla capacità tecnica ed alle modalità di organizzazione dell’impresa) e requisiti dell’offerta che dovrebbero rimanere ancorati a parametri oggettivi che rendano possibile un bilanciamento tra qualità del servizio offerto e prezzo richiesto. Invece, con la previsione di punteggi aggiuntivi per elementi diversi dal prezzo o dalla qualità del servizio offerto, l’amministrazione illegittimamente potrebbe aggiudicare la fornitura al concorrente che a parità di offerta possa produrre a suo vantaggio altri elementi, quali la maggiore dimensione organizzativa dell’impresa, in aperta violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alle procedure ad evi-denza pubblica.

2.         Con sentenza n. 5006, in data 9 novembre 2005, il TAR respingeva il ricorso.

            La sentenza è stata appellata dalla Tecnologie Sanitarie s.p.a.

            Si è costituito in giudizio l’ISMETT, svolgendo puntuali controdeduzioni e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, in relazione alla determinazione dell’Istituto di non pro-cedere alla aggiudicazione della gara e di svolgere il servizio con mezzi e personale interni (cfr.nota in data 26 aprile 2006).

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006, l’appello è passato in decisione.

 

DIRITTO

1.         L’appello è infondato.

Oggetto del contendere è, in parte qua, il capitolato speciale d’oneri della gara, bandita con atto in data 11 luglio 2005, dall’ISMETT, Istituto Mediterraneo per i Trapianti, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.

Più esattamente si tratta della clausola, in cui si prevede l’assegnazione di punti 40/100 ad elementi diversi dal prezzo secondo (tra gli altri) i seguenti parametri:

- max 8 punti per il numero, l’esperienza e qualifica del personale di riferimento per l’appalto di che trattasi;

- max 8 punti per il numero di servizi analoghi a quello di cui al capi-tolato svolti a livello nazionale nel triennio 2002-2003-2004;

- max 4 punti per la certificazione del sistema di qualità aziendale.

            Il ricorso è stato presentato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e quindi dello svolgimento della procedura (in concreto poi non conclusa dall’ISMETT Istituto Mediterraneo per i Trapianti, che, come riferito in narrativa, ha stabilito di non procedere alla aggiudicazione della gara e di svolgere il servizio con mezzi e personale interni; cfr. nota in data 26 aprile 2006).

            In questa prospettiva, rileva d’ufficio il Collegio, il ricorso in primo grado presenta profili di inammissibilità alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui le clausole illegittime degli atti regolatori di una gara vanno impugnate unitamente al provvedimento di aggiudicazione, salve le ipotesi (non sono tali quelle di specie) in cui impediscano o rendano difficoltosa la partecipazione del ricorrente, provocando una lesione immediata per la sua posizione di interesse (Consiglio Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1408). Nella specie i criteri in vertenza non ostacolavano in alcun modo la partecipazione alla gara della Tecnologie Sanitarie s.p.a., ma se mai avrebbero potuto svantaggiarla in sede di formazione in graduatoria, ove fossero stati ammessi concorrenti più qualificati rispetto ai parametri in contestazione.

2.         Ma anche a prescindere da tale rilievo pregiudiziale la sentenza merita conferma , laddove:

- in relazione al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamen-te più vantaggiosa ex art. 23 comma 1 d.lgs 157/1995, ha sottolineato che tale norma indica, a titolo esemplificativo, alcuni dei parametri che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione qualitativa delle offerte, ma non esclude che la singola amministrazio-ne possa autonomamente stabilire, per ogni singola gara, parametri per la valutazione delle offerte, sempre che questi rimangano riferiti alle specifiche caratteristiche oggettive dell’offerta e delle modalità attra-verso le quali viene reso il servizio, e non alla complessiva organizza-zione imprenditoriale del soggetto partecipante;

- in relazione al caso di specie ha ritenuto rilevanti oggettivamente, in via diretta o indiretta, sul valore della offerta, come elementi qualifi-canti la concreta prestazione da eseguire, i parametri di punteggio in contestazione.

In particolare:

- il “numero, esperienza e qualifica del personale (curricula) di rife-rimento per l’appalto di che trattasi” è riferibile direttamente all’affi-dabilità e capacità professionale dei soggetti tenuti a prestare il servi-zio richiesto e non riguarda la organizzazione complessiva dell’impre-sa partecipante;

- il “numero di servizi analoghi svolti a livello nazionale nel triennio 2002-2003-2004” viene in rilievo come requisito, indirettamente qua-lificante, della offerta in termini di garanzia di affidabilità e di miglio-re esecuzione della fornitura richiesta, distinguendosi dal requisito di ammissione (per la quale è richiesto un fatturato minimo triennale in servizi analoghi cfr. cap. 15 del capitolato);

- infine la “certificazione del sistema di qualità aziendale” - impli-cando lo svolgimento del servizio nel rispetto di elevati standards qua-litativi - ha una  immediata incidenza  sulla qualità  del servizio da espletare.

3.         Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione - l’appello va respinto.

            Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello.

Compensa le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2006, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Vir-gilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Ermanno de Franci-sco, Francesco Teresi, Filippo Salvia, Componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

 

Depositata in segreteria

il 29 gennaio 2007

 

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