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TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6/3/2007 n. 800
Per la proposizione di una impugnativa contro clausole del bando che precludono la partecipazione, non è necessaria la domanda di partecipazione alla gara.

Sull'illegittimità di una clausola contenuta in un bando di gara che prescrive che non sono ammesse a partecipare alla procedura le ATI.

Non è necessaria la domanda di partecipazione alla gara quale condizione per la proposizione di una impugnativa avverso clausole del bando tali da precludere in maniera assoluta e certa la partecipazione alla gara del soggetto aspirante, poichè detta domanda si risolverebbe in un mero adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, e perciò privo di un'effettiva utilità pratica.

La "ratio" dell'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese non è soltanto quella di consentire la partecipazione alle gare pubbliche di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero essere ammesse perché carenti dei requisiti economici, tecnici ed organizzativi indispensabili per la partecipazione, ma anche quella ulteriore di poter utilizzare un'opzione operativa di sinergia strategica tra soggetti già capaci di concorrere singolarmente. Pertanto, è illegittima la prescrizione contenuta nel bando della gara ufficiosa (appalto concorso) indetta da un comune, secondo cui sono ammesse alla partecipazione singole società in possesso delle prescrizioni indicate e non sono ammesse a partecipare le A.T.I..

Materia: appalti / A.T.I.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce Prima Sezione               

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli                             Presidente

Enrico d’Arpe                          Componente est.

Massimiliano Balloriani Componente

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n° 920/2006 presentato dalla Maggioli Tributi S.p.A., in persona dell’Amministratore unico Dr. Marco Mussoni, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pier Paolo Poggi e Marta Settimo ed elettivamente domiciliata in Lecce, Viale M. De Pietro n° 11, presso lo Studio legale Valente-Traldi, 

 

contro

il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Irene Vaglia;

 

e nei confronti

CE.R.IN. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, interventore ad opponendum, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Baldassarre;

 

per l'annullamento

-          del bando di gara del 24 Aprile 2006, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

-          del capitolato speciale di concessione per l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di Grottaglie n° 173 del 5 Aprile 2006;

-          della deliberazione della Giunta Municipale di Grottaglie n° 173 del 5 Aprile 2006;

-          dell’avviso pubblico (della gara per l’affidamento del servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007) del Comune di Grottaglie del 24 Aprile 2006;

-          di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 21 Febbraio 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Silvestro Lazzari, in sostituzione degli Avvocati Pier Paolo Poggi e Marta Settimo, per la Società ricorrente, l'Avv. Irene Vaglia per l'Amministrazione Comunale resistente e l’Avv. Francesco Baldassarre per la Società intervenuta ad opponendum.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

La Società ricorrente espone:

-          che, con deliberazione giuntale n° 173 del 5 Aprile 2006, il Comune di Grottaglie ha stabilito di affidare in concessione il servizio di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

-          che, in esecuzione della predetta delibera, il Comune resistente ha indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 6 punto 1) lett. c) del Decreto Lgs. n° 157/1995 (appalto concorso), mediante la pubblicazione di un bando di gara, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 23 punto 1) lett. b) del citato Decreto Lgs. n° 157/1995;

-          che di tale bando di gara (a dire della ricorrente) non veniva data adeguata pubblicità, così come, invece, richiesto dall’art. 8 del Decreto Lgs. n° 157/1995;

-          che, tra le varie prescrizioni contenute nel bando di gara in questione, ve ne è (secondo la tesi) una contraria a norme di legge: e cioè l’avvertenza in base alla quale “sono ammesse alla partecipazione singole società in possesso delle prescrizioni indicate e non sono ammesse a partecipare le A.T.I.”;

-          che, a fronte di tale prescrizione, la Società ricorrente ha deciso di non presentare domanda di partecipazione alla gara de qua, al dichiarato fine di non prestare acquiescenza alle clausole del bando.

La Maggioli Tributi S.p.A., ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.

1) Eccesso di potere per violazione del principio della parità di trattamento dei concorrenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Decreto Lgs. n° 157/1995 – Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste, perplessità sulla motivazione – Violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.

2) Violazione dell’art. 42 secondo comma lett. e) del Decreto Lgs. n° 267/2000 – Incompetenza della Giunta Comunale di Grottaglie ad adottare la deliberazione di affidamento del servizio mediante pubblico incanto.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, la ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, in via subordinata, il risarcimento danni per perdita di chance, da determinarsi in via equitativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato puntualmente alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Con atto notificato in data 29 Giugno 2006, ha spiegato intervento ad opponendum la Società CE.R.IN. S.r.l., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso.

La Società ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che (dopo essere stata provvisoriamente accolta, in parte qua, con il decreto presidenziale n° 658 del 13 Giugno 2006) veniva respinta da questa Sezione con l’ordinanza n° 736 del 5 Luglio 2006.

Alla pubblica udienza del 21 Febbraio 2007, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.    

 

DIRITTO

Come illustrato in narrativa, la S.p.A. Maggioli Tributi impugna il bando ed il capitolato speciale di concessione (approvati con deliberazione giuntale n° 173 del 5 Aprile 2006 e pubblicati in data 24 Aprile 2006) della gara ufficiosa (appalto concorso) indetta dal Comune di Grottaglie, per l’affidamento (ai sensi degli artt. 6 punto 1 lett. “c” e 23 punto 1 lett. “b” del Decreto Lgs. n° 157/1995 e ss.mm.) del servizio di accertamento dell’I.C.I. relativamente agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, nella parte in cui prevedono che “non sono ammesse a partecipare le A.T.I.”

In via del tutto preliminare, vanno disattese le eccezioni d’inammissibilità del gravame (per difetto di interesse e legittimazione attiva) sollevate dalle parti resistenti, in quanto – ad avviso del Tribunale – non è necessaria la domanda di partecipazione alla gara quale condizione per la proposizione di una impugnativa avverso clausole del bando tali (come nella specie) da precludere in maniera assoluta e certa la partecipazione alla gara del soggetto aspirante, poichè detta domanda si risolverebbe in un mero adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, e perciò privo di un’effettiva utilità pratica (Corte di Giustizia C.E. 12 Febbraio 2004, in causa C-230/02; Consiglio di Stato, Sezione IV 14 Giugno 2005 n° 3113; Sezione V 11 Febbraio 2005 n° 389).

Né appare rilevante, ai fini di causa, la circostanza (sottolineata dall’interventore ad opponendum) che la Società ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica necessari (alla stregua delle previsioni della “lex specialis”) per concorrere singulatim all’affidamento del servizio pubblico in questione, dal momento che la stessa aveva – nel caso concreto – interesse a partecipare alla gara de qua non come impresa singola, bensì come semplice componente di una (costituenda) Associazione Temporanea di Imprese, intendendo (evidentemente) eseguire solo parte delle prestazioni integranti il servizio di accertamento dell’I.C.I. del Comune di Grottaglie.

D’altronde, l’art. 11 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 e ss.mm. (recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) – applicabile “ratione temporis” – dopo aver sancito che “alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”, prevede espressamente che “l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese”. 

Il Collegio è convinto, poi, che la “ratio” dell’istituto (di matrice comunitaria) del raggruppamento temporaneo di imprese non sia soltanto quella di consentire la partecipazione alle gare pubbliche di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero essere ammesse perché carenti dei requisiti economici, tecnici ed organizzativi indispensabili per la partecipazione, ma anche quella ulteriore di poter utilizzare un’opzione operativa di sinergia strategica tra soggetti già capaci di concorrere singolarmente (confronta. Consiglio di Stato, V Sezione 18 Settembre 2003 n° 5309).

Ciò premesso, si osserva che, però, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale non può obliterare il fatto che la Società ricorrente ha liberamente scelto di non partecipare alla gara pubblica indetta dal Comune di Grottaglie, pur dopo l’emanazione della misura cautelare provvisoria accordatale con il decreto presidenziale n° 658 del 13 Giugno 2006 (che ha sospeso temporaneamente l’efficacia della prescrizione contenuta nel bando e negli altri atti impugnati che escludeva la partecipazione delle A.T.I.), omettendo di presentare alla stazione appaltante resistente la propria offerta (tanto meno un’offerta congiunta riferibile ad un’Associazione Temporanea di Imprese) entro il previsto termine perentorio del 15 Giugno 2006.

A questo punto, infatti, la S.p.A. Maggioli Tributi (che, peraltro, non ha neanche gravato il successivo provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa della gara di che trattasi) non potrebbe più conseguire il risultato utile che si prefiggeva con la proposizione del ricorso.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi (l’iniziale condivisibilità di talune delle censure formulate dalla Società ricorrente) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2007.

Aldo Ravalli -   Presidente

Enrico d'Arpe -            Consigliere Relatore-Estensore

 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 06 Marzo 2007

 

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