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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 12/3/2007 n. 1781
L'affidamento dei servizi pubblici locali mediante trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall'amministrazione procedente.

L'obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche per l'affidamento dei servizi pubblici locali, discende direttamente dalle norme e dai principi desumibili dagli artt. 3 e 6 del r.d. n. 2440 del 1923, e dall'art. 41 del r.d. n. 827 del 1924. Tali disposizioni (coerentemente con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché con i principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza) impongono, per ogni attività contrattuale della pubblica amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per fornire beni alle amministrazioni stesse. A fronte di ciò la possibilità dell'affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall'amministrazione procedente. L'urgenza derivante dalla inadeguatezza del servizio svolto dalla precedente società affidataria del servizio dimostra semmai l'inerzia del comune nell'adottare tempestivamente le iniziative appropriate per risolvere i problemi connessi allo svolgimento di questo servizio. Pertanto, è da escludere che un ritardo imputabile alla stessa amministrazione possa giustificare la deroga ai principi dell'evidenza pubblica ed il ricorso alla trattativa privata.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima,

ha pronunciato la seguente      

 

SENTENZA

sul ricorso n. 6338/05 reg. gen. proposto dalla F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio Buccione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo n. 4,

 

contro

Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Comunale Vecchia di Miano n. 39,

 

e nei confronti di

Cooperativa Multiservizi 2002, in persona del legale rappresentante p.t., n. c.,

 

per l'annullamento

della delibera di Giunta comunale n. 188 del 1/9/2005, recante l'affidamento alla coop. Multiservizi 2002 del servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2005/06; dell'eventuale contratto stipulato tra le parti; di ogni altro atto connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 24/1/2007, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 13/9/2005, la s.n.c. F.lli Antonio e Michele Buccione riferiva:

- di svolgere fin dal 1986 il servizio di trasporto scolastico per il Comune di San Bartolomeo in Galdo, in base ad un contratto di appalto di durata originariamente novennale, di volta in volta prorogato, con automezzi di proprietà comunale

- di aver presentato in data 20/7/2005 offerta per la prosecuzione del rapporto nell'anno scolastico 2005/06;

- sennonché il Comune, con delibera n. 188 del 1/9/2005, affidava il servizio in questione alla coop. Multiservizi, per un importo di euro 110 mila.

A seguito di ciò la ricorrente proponeva l'impugnativa in epigrafe.

Con ordinanza n. 2679 del 21/9/2005, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. V n. 6125 del 16/12/2005, la domanda incidentale di sospensione veniva respinta.

 

DIRITTO

1. Nel merito la ricorrente deduce che:

- l'affidamento di servizi pubblici, sia pure al di sotto della soglia comunitaria, è soggetto al principio dell'evidenza pubblica, essendo da escludere la possibilità di un affidamento diretto, sia pure in favore di cooperative sociali;

- le condizioni prospettate dalla controinteressata sarebbero peggiori di quelle offerte dalla ricorrente;

- le valutazioni in ordine alla vetustà dei mezzi e l'organizzazione del servizio svolto dalla ricorrente non terrebbero conto del fatto che gli scuolabus apparterrebbero allo stesso Comune e sarebbero debitamente revisionati, mentre non risulterebbe verificata la disponibilità da parte della controinteressata di nuovi automezzi.

1.1. Invero, per l’affidamento dei servizi pubblici locali, l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende direttamente dalle norme e dai principi desumibili dagli artt. 3 e 6 del regio-decreto n. 2440 del 1923, e dall'art. 41 del regio-decreto n. 827 del 1924.

Tali disposizioni (coerentemente con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché con i principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza) impongono, per ogni attività contrattuale della pubblica amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle amministrazioni stesse. A fronte di ciò la possibilità dell’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’amministrazione procedente (cfr. Cons. St., sez. VI, 7/4/2006, n. 1893).

Nella specie il Comune resistente evidenzia l'urgenza derivante dalla inadeguatezza del servizio svolto dalla ricorrente.

Invero tale circostanza dimostra semmai l'inerzia del Comune nell'adottare tempestivamente le iniziative appropriate per risolvere i problemi connessi allo svolgimento di questo servizio.

Sennonché è da escludere che un ritardo imputabile alla stessa amministrazione possa giustificare la deroga ai principi dell'evidenza pubblica ed il ricorso alla trattativa privata (cfr. Cons. St., sez. V, 16/11/2005, n. 6392).

Neppure emerge la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 381 del 1191, nella parte in cui consente l'affidamento di servizi alle cooperative sociali, in deroga alla disciplina regolante i contratti della pubblica amministrazione.

Infatti, nonostante l'ipotesi formulata in tal senso nell'ordinanza cautelare pronunciata dal T.a.r. e nonostante le generiche allegazioni contenute nelle difese dell'amministrazione resistente, non risulta dimostrato che nella specie sia stata stipulata tra il Comune e la cooperativa affidataria del servizio una convenzione con le finalità ed i requisiti previsti dalla citata disposizione.

1.2. La fondatezza della sopra esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, le quali peraltro presuppongono la praticabilità di una trattativa privata.

2. Nella memoria difensiva, la difesa della società ricorrente introduce, altresì, una domanda di risarcimento dei danni.

La pretesa risarcitoria esula dalla materia del contendere, in quanto risulta estranea all'atto introduttivo del giudizio e viene irritualmente proposta, senza una formale instaurazione del contraddittorio processuale, per cui la relativa domanda si palesa inammissibile.

3. Le spese di causa vanno poste a carico del Comune, in base al principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 6338/05, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di San Bartolomeo in Galdo al pagamento, in favore della F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c., delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007,  con l’intervento dei signori:

Fabio Donadono                                             Presidente f.f. estensore

Paolo Corciulo                                    1° referendario

Michele Buonauro                                           referendario

Il Presidente f.f. - estensore

 

Depositata in segreteria

il 12 marzo 2007

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