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TAR Lazio, Sez. III, 21/3/2007 n. 2454
Sulla legittimità dell'esclusione di un'impresa da una gara per l'appalto di lavori pubblici nel caso in cui non abbia allegato all'offerta la documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui LL.PP.

In via generale, l'esclusione da una gara d'appalto per ragioni di carattere formale può essere disposta sulla base di inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito): la precisa indicazione dell'adempimento formale richiesto e l' altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata; cosicché solo in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, è illegittima l'esclusione di un'impresa disposta dall'amministrazione appaltante, dovendo semmai questa disporre un'integrazione documentale al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione.
Nel caso di specie non sono ravvisabili incertezze nelle prescrizioni di gara. Ne consegue che, è legittima l'esclusione di un'impresa da una gara per l'appalto di lavori pubblici nel caso in cui l'impresa stessa non abbia presentato, in allegato all'offerta, la documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, previsto dall'art. 1, commi 65 e 66 della legge n. 266 del 2005 e dalla successiva deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 26 gennaio 2006 e riportato nel bando di gara ai punti E e 9.

Materia: appalti / bando di gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE III

composto dai signori

Stefano Baccarini                     PRESIDENTE

Germana Panzironi                   COMPONENTE, relatore

Alessandro Tomassetti COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 7264/06 Reg. Gen., proposto da Impresa Arros s.p.a., rappresentata e difesa dall’ avv. Adavastro Francesco , ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n.2;

 

contro

l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Unione Comuni Campospinoso Albaredo in persona del legale rappresentante, costituito con gli avv. Paola Brambilla e Stefania Masini ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Vite n. 7;

 

e nei confronti

di Impresa LLPP Michele Bruni;

                                  

per l'annullamento

 del verbale di gara dei 31.05.06 comunicato alla ricorrente con nota del 23.06.06 prot 1874 con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara;

 dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di lavori all'impresa LL.PP. di Michele Bruni, della relativa graduatoria finale e dell'aggiudicazione definitiva ove intervenuta;

 del bando di gara di cui alla deliberazione della Giunta n. 29 del 24.04.06 limitatamente ai punti E e  9 del bando;

 della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 26 gennaio 2006, relativamente all'art. 3, comma 2, al cui contenuto è stato informato il bando;

 di ogni altro atto e provvedimento presupposto e connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata successivamente all'aggiudicazione

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e dell’Unione di Comuni Campospinoso Albaredo;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe adottati dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nonché gli atti connessi, con cui è stato disposto la sua esclusione dalla gara indetta dall’Unione dei Comuni Campospinoso e Albaredo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione in area PIP e della viabilità al servizio di zone produttive, nonché l’aggiudicazione provvisoria della stessa all’Impresa Michele Bruni.

Nei confronti dei provvedimenti impugnati deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.                          

In particolare la società ricorrente contesta la motivazione dell’esclusione in quanto motivata dalla mancata tempestiva allegazione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dalla deliberazione del 26 gennaio 2006 e riportato nel bando di gara ai punti E e 9.

La società ricorrente sostiene anche l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità e del bando; la disposizione sarebbe illegittima poichè in contrasto con l'art. 1, commi 64 e 65 della L. 266/05, nonché viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Proprio tale difetto dl proporzione avrebbe dato luogo all’esclusione della ricorrente, disposta nonostante l'avvenuta tardiva produzione in sede di gara della ricevuta dell'avvenuto versamento.

Resistono al ricorso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e la stazione appaltante.

All’odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

Occorre brevemente fare alcuni cenni in punto di fatto, desumibili dagli atti depositati e dalle difese delle amministrazioni resistenti.

Parte ricorrente afferma che sia il bando di gara che la delibera dell’Autorità in tema di pagamento del contributo previsto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66 della legge n. 266/05 sono illegittimi perché pongono a carico delle imprese che partecipano alle gare degli oneri, anche di allegazione documentale che, ove non adempiuti, portano all’esclusione dalla procedura, in violazione della norma di legge.

Peraltro, nel caso di specie, l’illegittimità è tanto più evidente in quanto l’impresa aveva tempestivamente pagato, ma non aveva avuto il tempo di provare tale pagamento esibendo la relativa ricevuta.

In realtà l'istanza di partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente è stata sottoscritta dal relativo legale rappresentante il 15 maggio 2006, mentre il bollettino di pagamento, come si evince dal timbro postale, presenta la data del 24 maggio 2006, ed è quindi successivo alla data dell'istanza stessa, nonostante alla data del 15 maggio 2006 il legale rappresentante ne avesse attestato la sua allegazione all'istanza.

Dal verbale di gara si evince, infatti, che l'esclusione della ricorrente è stata disposta per la mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e che l'unico intervenuto alla gara, sia nella giornata del 30 maggio, che nella giornata del 31 maggio, è stato il signor Rossi Paolo, legale rappresentante di un’impresa diversa dalla ricorrente.

Non era invece presente il delegato a presenziare alla gara per conto della società ricorrente.

Poichè il verbale di gara è atto assistito da fede privilegiata, il contenuto può essere contestato solo con la querela di falso, non hanno rilievo le affermazioni rese da parte ricorrente in sede di impugnazione, dei provvedimenti suindicati.

Giova rilevare inoltre che il verbale non è oggetto di impugnazione per le valutazioni compiute dal funzionario che ha proceduto alla sua redazione o per gli errori che il funzionario abbia commesso in detta operazione di valutazione,  bensì per la materiale operazione di verifica del contenuto, cioè della mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblica ufficiale che non consente alcun margine di apprezzamento, e la cui contestazione non può che assumere, per evidenti ragioni di certezza, la forma della querela di falso.

Da quanto esposto risulta dunque che nel caso di specie la ricevuta di pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza non è stata prodotta, né con l'istanza dl partecipazione né nell’ulteriore corso della gara, nè è stato consegnato il bollettino da una delegata.

Parte ricorrente lamenta da ultimo l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 26 gennaio 2006, che ha introdotto l'obbligo per i soggetti che intendono partecipare alle procedure pubbliche di dimostrare al momento di presentazione dell'offerta di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Sostiene al riguardo che l'impossibilità di successiva integrazione della documentazione sia irragionevole ed ecceda i contenuti della L. 266/05, il cui art. 1, al comma 67, prevede l’obbligo di versamento del contributo quale condizione di ammissibilità dell'offerta; secondo la società ricorrente la norma non imporrebbe affatto che la prova del versamento debba avvenire obbligatoriamente, e a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta.

La doglianza della ricorrente è priva di pregio.

Il bando di gara fornisce l’unica interpretazione possibile della norma citata per garantirne la sua applicazione; la nozione stessa di condizione è quella di presupposto per l'ammissibilità dell'offerta e quindi richiede la preesistenza di tale adempimento; in assenza del versamento la condizione non è verificata.

Ora, si è evidenziato come la sottoscrizione dell'offerta sia avvenuta in data 15 maggio 2006 e come a tale data il versamento non fosse stato pacificamente effettuato (il bollettino riporta la data del 24 maggio).

D’altra parte il bando di gara riporta la formulazione della deliberazione dell'Autorità di vigilanza che, traducendo operativamente il dettato normativo della legge n. 266/05, ha precisato che la verifica della sussistenza della predetta condizione di ammissibilità deve venire operata, come di prassi, attraverso la produzione tempestiva della ricevuta di versamento, a pena dell'esclusione dell'offerta.

Ora, la produzione della ricevuta è un adempimento elementare in relazione al quale non vi è alcuna possibilità di integrazione successiva, come ha chiarito del resto costante giurisprudenza, per cui la richiesta di integrazione e di chiarimenti non deve tradursi in un'indebita sostituzione della stazione appaltante della diligenza esigibile, da parte di tutti i concorrenti alla procedura selettiva, a produrre la completa documentazione pertanto, il potere integrativo non è estensibile all'ipotesi di presentazione di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando di gara (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 aprile 2005, n. 2640).

Occorre infatti che "in via generale, l'esclusione da una gara d'appalto per ragioni di carattere formale può essere disposta sulla base di inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito):la  precisa indicazione dell’adempimento formale richiesto e l’ altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata; cosicché solo in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, è illegittima l'esclusione di un'impresa disposta dall'amministrazione appaltante, dovendo semmai questa disporre un'integrazione documentale al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione".

Nel caso di specie non sono ravvisabili incertezze nelle prescrizioni di gara; inoltre una fattispecie analoga è stata trattata dalle istruzioni allegate alla deliberazione citata dove si rappresenta il caso in cui l'impresa che abbia versato il contributo abbia dimenticato di inserire la ricevuta di versamento tra i documenti di gara; in tale ipotesi l'Autorità ritiene che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. La commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura selezione è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto ad escludere quelli che ne sono sprovvisti.

Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2500,00.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007.

Stefano Baccarini         PRESIDENTE   

Germana Panzironi       ESTENSORE

 

Depositata in segreteria il 21 marzo 2007

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