REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 1725/07
Registro Generale:1814/2007
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Lanfranco Balucani
Cons. Roberto Chieppa Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 03 Aprile 2007 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
SOCIETA' DAL POZZO S.R.L. rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUIGI MANZI, PRIMO MICHIELAN con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI
contro
SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, GLORIA NATICCHIONI
con domicilio eletto in Roma VIA TEMBIEN N. 33 presso GLORIA NATICCHIONI FONDAZIONE ENPAM rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELA ANSELMI, GIOVANNI DI GIOIA e LORENZO ACQUARONE con domicilio eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27 presso GIOVANNI DI GIOIA
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III BIS n. 1416/2006 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO IMMOBILI ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FONDAZIONE ENPAM, SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L.
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Manzi Andrea per delega dell’Avv.to Manzi Luigi, gli Avv.ti Michielan, Caravita Di Toritto, Acquarone, Anselmi e Di Gioia.
Ritenuto che, riservato al giudizio di merito davanti al TAR l’approfondimento delle eccezioni preliminari, l’appello cautelare deve comunque essere accolto, in quanto:
- sotto il profilo del fumus, non vi è motivo per discostarsi dal precedente cautelare della Sezione, con cui il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza per l’anno 2006 non è stato ritenuto causa di inammissibilità dell’offerta (Consiglio di Stato , Sez VI, ord. 30.1.2007 n. 513);
- sotto il profilo del periculum, non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 23 bis l. TAR;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1814/2007) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 03 Aprile 2007
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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