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Consiglio di Stato, Sez. VI, 3/4/2007 n. 1725
Non costituisce una causa di inammissibilità dell'offerta il mancato versamento del contributo all'Autorità di vigilanza per il 2006.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Registro Ordinanza:/ 1725/07

Registro Generale:1814/2007

 

Sezione Sesta

 

composto dai Signori:   Pres. Claudio Varrone 

Cons. Carmine Volpe

Cons. Luciano Barra Caracciolo 

Cons. Lanfranco Balucani 

Cons. Roberto Chieppa Est.  

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 03 Aprile 2007 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:

SOCIETA' DAL POZZO S.R.L. rappresentato e difeso dagli Avv.ti  LUIGI MANZI, PRIMO MICHIELAN con domicilio  eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI

 

contro

SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L.

rappresentato e difeso dagli Avv.ti  BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, GLORIA NATICCHIONI

con domicilio  eletto in Roma VIA TEMBIEN N. 33 presso GLORIA NATICCHIONI FONDAZIONE ENPAM rappresentato e difeso dagli Avv.ti  DANIELA ANSELMI, GIOVANNI DI GIOIA e LORENZO ACQUARONE con domicilio  eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27 presso GIOVANNI DI GIOIA

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR  LAZIO  -  ROMA  :Sezione III BIS  n. 1416/2006 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI   RESTAURO IMMOBILI ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

FONDAZIONE ENPAM, SGRULLETTI COSTRUZIONI S.R.L.

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Manzi Andrea per delega dell’Avv.to Manzi Luigi, gli Avv.ti Michielan, Caravita Di Toritto, Acquarone, Anselmi e Di Gioia.

Ritenuto che, riservato al giudizio di merito davanti al TAR l’approfondimento delle eccezioni preliminari, l’appello cautelare deve comunque essere accolto, in quanto:

- sotto il profilo del fumus, non vi è motivo per discostarsi dal precedente cautelare della Sezione, con cui il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza per l’anno 2006 non è stato ritenuto causa di inammissibilità dell’offerta (Consiglio di Stato , Sez VI, ord. 30.1.2007 n. 513);

- sotto il profilo del periculum, non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 23 bis l. TAR;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1814/2007) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,  respinge  l'istanza  cautelare  proposta  in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 03 Aprile 2007

 

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

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