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Consiglio di Stato, Sez. V, 28/3/2007 n. 1441
Sull'interpretazione da parte di una commissione giudicatrice di offerte lacunose rispetto alle prescrizioni del bando.

Sull'impugnazione postuma da parte di un concorrente degli atti di gara.

E' legittimo il comportamento di una commissione giudicatrice, che trovandosi di fronte ad offerte tutte affette da lacune ed omissioni (rispetto alle prescrizioni del bando e degli altri atti di gara), piuttosto che procedere ad una esclusione generalizzata dei concorrenti, ha, al contrario, privilegiato la generalizzata ammissione, con salvezza e contemperamento dell'interesse degli aspiranti a partecipare alla procedura, in vista dell'aggiudicazione e dell'interesse dell'amministrazione alla stipula del contratto per l'espletamento del servizio. In caso di clausole equivoche o di dubbio significato, infatti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli), e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili, ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi per l'amministrazione.

Una volta che il concorrente abbia partecipato alla gara, scegliendo la via dell'impugnazione postuma degli atti generali, a seguito della sua non favorevole collocazione in graduatoria, la legittimità delle regole concorsuali non può essere valutata in astratto, ma deve essere sempre considerata in rapporto alla illegittimità della lesione che si è verificata nella sfera giuridica dell'interessato, il quale ha l'onere di dimostrare come, in concreto, la lesione della sua personale sfera giuridica si ponga in qualche modo, in rapporto alla posizione fatta all'aggiudicatario, in una relazione di causa/effetto, rispetto alla illegittimità della clausola.


Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sui ricorsi in appello n. 6408 e 6409 del 2006, proposti da:

 

I - (appello n. 6408/2006) =

Soc. GEOTEC AMBIENTE s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Sandro Strafino, in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, con la soc. UNIVERSAL SERVICE s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, pressolo Studio Placidi

 

contro

la Soc. AVVENIRE coop. a r.l. (P. IVA 04203390721), con sede in Putignano (BA), in persona del legale rappresentante in carica Sig. Luigi Santeramo (nella qualità di mandante della ATI con), TO.PRE s.r.l. con sede in Casarano e CAVE MARRA ECOLOGIA s.r.l., con sede in Galatone (LE), in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Agostino Marra, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Corso Rinascimento n. 11;

 

e nei confronti di

AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL BACINO LE/3, in persona del legale rappresentante Dr. Carlo Rovito, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto in Roma, via Cola  Di Rienzo n.271, presso lo studio dell’Avv: Lenoci;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione I di Lecce, n. 3827/2006 del 5 luglio 2006, on il quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Soc. Coop. Avvenire ed altri (componenti di costituenda ATI)avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ATI Geotec Ambiente s.r.l. e Universal Service s.r.l., della gara indetta dall’Autorità e per la gestione dei rifiuti urbani del Bacino LE/3;

 

II – (appello n. 6409/2006) =

Soc. GEOTEC AMBIENTE s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Sandro Strafino, in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, con la soc. UNIVERSAL SERVICE s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n.2, presso lo Studio Placidi

 

contro

la Soc. MONTECO s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Massa, con domicilio  eletto in Roma, via del Conservatorio n. 91, presso lo studio dell’Avv. Rosanna Conz;

 

e nei confronti di

AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL BACINO LE/3, in persona del legale rappresentante Dr. Carlo Rovito, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto in Roma, via Cola  Di Rienzo n.271, presso lo studio dell’Avv: Lenoci;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione I di Lecce, n. 3828/2006 del 5 luglio 2006, on il quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Soc. Monteco s.r.l., avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ATI Geotec Ambiente s.r.l. e Universal Service s.r.l., della gara indetta dall’Autorità e per la gestione dei rifiuti urbani del Bacino LE/3;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino Le/3, della costituenda ATI Avvenire s.c. r.l., To.Pre s.r.l.e Cave Marra Ecologia s.r.l. e di Monteco s.r.l.

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati Quinto, Vantaggiato, A. Manzi, su delega dell’avv. Pellegrino e l’avv. Massa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

1.1. Con separati ricorsi davanti alla Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Avvenire s.c.r.l., To.Pre. s.r.l. e Cave Marra Ecologia s.r.l. (ric. n. 287/06 r.r.) e Monteco s.r.l. (ric. n. 607/06), hanno impugnato gli atti relativi alla aggiudicazione, in favore della A.T.I. Geotec Ambiente-Universal Service, dell’appalto dei servizi integrati di raccolta,spazzamento, trasporo e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, in discarica controllata, di raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana del territorio del Comune di Casarano, indetto dall’Autorità per la gestione dei rifiuti del Bacino LE/3, in base all’art. 6, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 157/1995 ess.mm., con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 15 ottobre 2004) e, con essi anche gli stessi atti indittivi della procedura in questione i cui vizi sarebbero, subordinatamente, tali da comportarne l’annullamento, travolgendo l’intera procedura, pertanto da rinnovarsi.

Con la prima delle sentenza appellate, il giudice di primo grado ha respinto le eccezioni preliminari di irricevibilità dell’impugnazione relativa agli atti indittivi; ha altresì respinto il ricorso incidentale della attuale appellante; ha, infine respinto il complesso delle censure proposte dalle ricorrenti, salvo quelle con le quali è stato denunciato l’eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifesta degli atti addittivi, che presenta molti punti in comune con il secondo ricorso, per cui in definitiva, con le due sentenze i ricorsi hanno trovato accoglimento sulla base della asserita equivocità del regolamento - per la parte in cui non chiarisce la natura del P.T.E. (definito a volte indicativo ed a volte prescrittivo) -, del capitolato oneri di servizio - che utilizzerebbe espressioni generiche dando luogo a gravi incertezze nelle operazioni di stesura di un attendibile ed adeguato piano economico finanziario-; del Progetto standard dei servizi, che sarebbe contraddittorio rispetto al sistema dell’appalto concorso, in quanto introdurrebbe una vincolistica serrata impedendo di proporre ipotesi gestionali alternative; per la formula matematica utilizzata per l’attribuzione del punteggio al canone economico offerto dai concorrenti, tale che sembrerebbe condurre ad una forte alterazione del peso ponderale della valutazione dell’offerta economica rispetto alla valutazione del progetto tecnico, in contrasto con la prevalenza assegnata agli elementi tecnici dagli atti indittivi e con l’esplicita previsione del bando di gara, secondo cui il punteggio da attribuire al canone offerto doveva essere determinato in misura inversamente proporzionale rispetto al prezzo più basso presentato e non al ribasso.

1.2. L’aggiudicataria (che nel frattempo ha dato avvio al servizio in seguito alla stipula del contratto) ha proposto separati appelli avverso entrambe le sentenze di primo grado e la stazione appaltante si è costituita aderendovi.

Sull’appello n. 6498/2006 la ricorrente in primo grado ha proposto appello incidentale con il quale ripropone le censure dedotte proposte in primo grado e non accolte.

2.1. Gli appelli sono fondati.

2.2. Il giudice di primo grado ha disatteso l’eccezione di irricevibilità della impugnazione relativa agli atti indittivi della procedura concorsuale ritenendo che l’interesse alla loro impugnazione sia emerso e divenuto attuale, per le ricorrenti in primo grado, soltanto a seguito dell’espletamento della procedura e della loro collocazione nella graduatoria, con conseguente aggiudicazione alla attuale appellante.

La tesi è frutto di una equivoca ed erronea applicazione del principio, affermato in via generale dalla giurisprudenza, secondo cui l'onere di immediata impugnazione del bando di gara va circoscritto alla sola ipotesi della contestazione della legittimità delle clausole che precludono la partecipazione dell'impresa istante alla procedura selettiva (Consiglio Stato, Sez. V, 30 giugno 2003 n. 3866).

Invero, nel caso in esame, in cui non è in discussione la partecipazione delle ricorrenti in primo grado alla procedura selettiva (le stesse, infatti vi hanno partecipato senza ostacoli di sorta) né l’interpretazione o attuazione della “lex specialis” da parte della Commissione giudicatrice, che anzi è stata in un certo qual senso condivisa, poiché se ne è tratto argomento per convalidare la tesi della nullità degli atti costituenti nel loro insieme la legge speciale (dei quali si è affermata in radice l’illegittimità in forza della loro ambiguità di fondo, tale da costituire ostacolo sia alla partecipazione alla gara, sia al libero spiegarsi delle possibilità concorrenziali) è evidente che si versa in ipotesi in cui i vizi degli atti erano e dovevano essere riconoscibili immediatamente dall’aspirante alla aggiudicazione, cosicché gli atti dovevano essere immediatamente impugnati, con l’osservanza dei termini decorrenti dalla pubblicazione del bando.

2.2. A volere, però, condividere la tesi della emersione tardiva dell’interesse all’impugnazione (si badi bene, per effetto della mancata aggiudicazione e non anche della esclusione dalla gara, che non si è verificata), annettendo la portata lesiva alla interpretazione ed applicazione che delle singole clausole ha fatto la commissione giudicatrice, egualmente i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili, essendo mancata in concreto la dimostrazione di come, in relazione alla offerta di ciascuna delle parti ricorrenti, la suddetta interpretazione si sia rivelata lesiva, nel confronto con gli altri concorrenti ed in particolare con l’aggiudicataria, la cui offerta è stata valutata e prescelta con i medesimi, uguali criteri.

2.3. Infine, privilegiando l’esigenza di un esame di merito (che non è preclusa al giudice –a fronte ad ostacoli pregiudiziali – ma solo quando la pretesa risulti manifestamente infondata, ed il suo esame non resti precluso dal difetto di giurisdizione o dalla necessità di restituire la causa al giudice a quo per integrare il contraddittorio),  il giudice di primo grado ha certamente debordato i limiti della giurisdizione di legittimità nel sindacare gli atti di cui si tratta, annullandoli nel loro complesso e con essi ponendo nel nulla la procedura concorsuale, non già sulla considerazione della effettiva e concreta lesione degli interessi delle parti ricorrenti, bensì in ragione della lesività di interessi partecipativi, espressa in termini generali, e che, in concreto, per ciò che concerne i ricorrenti in primo grado, non si è verificata.

Invero, nella congerie delle censure dedotte dai due ricorrenti in primo grado, non ve ne è una sola che evidenzi la lesione specifica che l’interpretazione ed applicazione delle regole concorsuali avrebbe prodotto nella sfera giuridica degli interessati, in relazione alla loro offerta, rapportata a quella dell’aggiudicataria, prescelta dalla commissione.

La stessa censura relativa al criterio di valutazione dell’elemento “canone annuo”, in cui la ricorrente in primo grado (ora appellante incidentale) evidenzia specificamente, in termini valutativi, la sua posizione, lo scarto fra la soluzione che lo stesso ricorrente considera ottimale e soddisfacente, ed il criterio adoperato in gara (raffronto dei ribassi percentuali e non in termini reali rispetto alla base d’asta) è effettuato non in relazione all’offerta dell’attuale appellante (non messa in discussione), bensì a quella di altro concorrente, con riferimento ad un’ipotesi non verificata in concreto (ovvero quella in cui i concorrenti fossero stati due e due soltanto).

2.4.1. A volere prescindere anche dall’ultima delle considerazione che  precedono, osserva la Sezione vi è un vizio di fondo, nel ragionamento delle parti che, in primo grado, hanno proposto impugnazione, chiedendo l’annullamento della procedura per illegittimità della ammissione di tutti i concorrenti e la prima anche per illegittimità del complesso delle norme costituenti la legge speciale di gara (avallato nelle sentenze impugnate) e, cioè, che le considerazioni espresse dalla commissione giudicatrice sulla leggibilità delle regole concorsuali e sulla loro coerenza, dovessero, necessariamente, condurre, la commissione, da un lato, e l’Amministrazione, dall’altro, a bloccare la procedura e ad annullare gli atti indittivi.

Né le parti ricorrenti, né il giudice di primo grado, si sono avveduti che gli argomenti della Commissione giudicatrice - volti a giustificare l’ammissione alla gara di offerte tutte “convergenti” nelle carenze riscontrate, rispetto alle indicazioni dell’amministrazione (ma comunque tali da soddisfare, sia pure in maniera non ottimale, gli obiettivi prefigurati) – non hanno rappresentato altro che la “motivazione” di una determinazione di tipo interpretativo ed applicativo, costituente corretta trasposizione di regole di diritto comune (applicabili agli atti unilaterali di indizione delle pubbliche gare ed a quelli che ne regolano, in concreto, lo svolgimento), secondo cui in caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che regolano la gara in qualità di legge speciale, un corretto rapporto tra amministrazione e privato - che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede - impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati; con la conseguenza che, in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli), e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili, ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi per l'amministrazione (Consiglio Stato sez. V 13 gennaio 2005 n. 82 ).

Pertanto, del tutto legittimamente la Commissione giudicatrice, trovandosi di fronte ad offerte tutte affette da lacune ed omissioni (rispetto alle prescrizioni del bando e degli altri atti di gara) “convergenti”, piuttosto che procedere ad una esclusione generalizzata, ha, al contrario, privilegiato  la generalizzata ammissione, con salvezza e contemperamento dell’interesse degli aspiranti a partecipare alla procedura, in vista dell’aggiudicazione e dell’interesse dell’Amministrazione alla stipula del contratto, per l’espletamento del servizio, con il concorrente che, nel coacervo di tutti gli elementi di giudizio, avesse presentato l’offerta maggiormente conveniente in relazione agli obiettivi perseguiti, che, in ogni caso erano fatti salvi, come del resto dimostrato dalla circostanza che nessuna integrazione delle disposizioni concorsuali, è stata posta in essere dalla Commissione giudicatrice (che si è, correttamente mossa, in un’ottica interpretativa ed applicativa della legge speciale) e, d’altra parte, l’Amministrazione ne ha avallato l’operato (con ciò ponendo l’accento sulla propria convenienza alla conservazione operata dalla commissione ed alla stipula del contratto).

2.4.2. Deve essere, a questo punto, rilevato che, una volta che il concorrente abbia partecipato alla gara, scegliendo la via dell’impugnazione postuma degli atti generali, a seguito della sua non favorevole collocazione in graduatoria, la legittimità delle regole concorsuali non può essere valutata in astratto, ma deve essere sempre considerata in rapporto alla illegittimità della  lesione che si è verificata nella sfera giuridica dell’interessato, il quale ha l’onere di dimostrare come, in concreto, la lesione della sua personale sfera giuridica si ponga in qualche modo - in rapporto alla posizione fatta all’aggiudicatario – in una relazione di causa/effetto, rispetto alla illegittimità della clausola.

Nel caso in esame, invece, è di tutta evidenza che gli interessati (i ricorrenti in primo grado) i quali hanno partecipato alla gara e sono stati valutati, al pari di tutti gli altri concorrenti, senza che si tenesse conto delle lacune delle loro offerte, non hanno trovato ostacolo, nella loro partecipazione alla gara, né hanno subito disparità di trattamento, ma sono stati lesi soltanto dalla più favorevole valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria, ammessa e valutata con identici criteri.

Il solo aspetto delle ragioni impugnatorie che in qualche modo potrebbe interessare, in concreto, la sfera soggettiva del concorrente non aggiudicatario, si rinviene nel ricorso deciso con la sentenza n. 3827/2006 , nella parte in cui è messo in discussione il criterio di valutazione dell’offerta relativa al canone annuo.

Anche in questa sede, però la ATI interessata offre parametri di raffronto che non investono l’offerta della appellante (il raffronto è operato con l’offerta della soc. Ecotecnica), avvalendosi di un’ipotesi astratta (fra due soli concorrenti).

A parte i profilli di inammissibilità che ne derivano, per essere mancata la dimostrazione della lesione, l’illegittimità della clausola (frettolosamente desunta da talune considerazioni della Commissione giudicatrice) non tiene conto, in concreto, degli elementi sui quali il criterio è andato ad incidere, e che, al contrario (come affermato dalla appellante), offrono sufficiente dimostrazione della sua ragionevolezza, in relazione alla esigenza di rendere praticabile la graduazione dell’intero punteggio previsto, sulle ipotesi di  prezzo da offrirsi, che muovono da una quotazione obbligata, alla presenza di prezzi fissi inderogabili. 

2.4.3. Emerge, in definitiva, che il giudice di primo grado, nella soluzione demolitrice adottata con le due sentenze in esame, si è mosso nell’ottica di una propria valutazione dell’interesse pubblico (in vista di una soluzione ottimale per la pubblica amministrazione), che, però, trascende i limiti della tutela accordata all’interesse degli amministrati in sede di giurisdizione di legittimità, per invadere, al contrario, un ambito proprio della tutela oggettiva e diffusa, estranea al presente giudizio.

Tanto è avallato dalla constatazione che, in concreto, non risulta neppure che sia stata stata espletata una rigorosa indagine in ordine all’oggetto della gara ed alla effettiva raggiungibilità del fine pubblico, in relazione ai punti di frizione che la commissione di gara (e poi la stessa amministrazione) ha ritenuto, in concreto superabili, con l’ammissione di tutte le offerte e l’espletamento della procedura fino all’aggiudicazione.

In definitiva, ritiene la Sezione che eccede i limiti del controllo giurisdizionale la decisione del giudice di legittimità di annullare in radice la procedura, sulla base di una sua percezione della regola del “buon andamento e della imparzialità dell’Amministrazione” che trascura del tutto il principio di conservazione degli atti (che esprime un fondamentale canone di economia dei mezzi giuridici) in una situazione nella quale nessuno dei partecipanti alla gara è stato in concreto leso (per i profili che la pronuncia di annullamento ha inteso preservare) sotto il profilo della massima partecipazione, del rispetto delle regole della concorrenza e della par condicio dei concorrenti (tutti, nella medesima condizione, ammessi alla procedura e valutati), dell’affidamento degli stessi (per tutti è stata fatta salva l’interpretazione soggettiva della legge speciale sulla cui base hanno proposto l’offerta).

2.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, gli appelli principali devono essere accolti, con riferimento agli aspetti che fin qua sono stati presi in considerazione, dovendosi del tutto prescindere dagli ulteriori profili che investono, in particolare (con il primo degli appelli in questione), il capo di censura che ha respinto il ricorso incidentale della attuale appellante avverso l’ammissione alla gara della costituenda ATI Avvenire ed altri.

3. L’accoglimento degli appelli, e le ragioni che vi presiedono travolgono anche le particolari censure avverso l’operato della commissione giudicatrice, e la mancata esclusione di tutti i concorrenti dalla gara, auspicata con l’appellante incidentale.

Preliminarmente,  in ragione degli argomenti difensivi addotti dalla Avvenire ed altri, con l’atto di costituzione e di proposizione di appello incidentale, deve precisarsi che è priva di pregio l’obiezione secondo cui l’appellante principale avrebbe omesso di impugnare taluni capi della sentenza demolitoria, che sarebbero, dunque, passati in cosa giudicata.

Invero l’intera sentenza ed il suo impianto motivazionale, sono stati puntualmente fatti oggetto di appello, con il ricorso n. 6408/2006 non occorrendo affatto, a tal fine, la contestazione di singoli punti.

I motivi accolti sono quelli che travolgono, in radice, l’impianto sul quale si basa la pronuncia di annullamento, con salvezza, pertanto di tutti gli atti che, costituendo, nel loro insieme, la legge regolatrice della procedura, ne sono stati annullati.

Quanto poi alle ulteriori censure che il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter accogliere, e che in questa sede sono stati riproposti, essi non fanno che spostare il tiro delle censure imputando alla commissione giudicatrice l’addebito di avere proceduto ad una interpretazione ed applicazione delle regole concorsuali tale che avrebbe dovuto condurre alla esclusione della generalità dei concorrenti (ivi compresi dunque i ricorrenti in primo grado) e non piuttosto, come avvenuto, alla loro ammissione generalizzata.

Non occorre spendere altre considerazioni a fronte di quanto esposto nei paragrafi precedenti, in ordine alla correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice che, senza nulla aggiungere di suo alle regole anzidette, ne ha interpretato le clausole facendo applicazione dei principi di conservazione, massima partecipazione, buona fede e rispetto della concorrenza e rispetto dell’affidamento, nel contempo dando attuazione all’interesse pubblico dell’Amministrazione alla conclusione della procedura in vista della aggiudicazione della gara.

L’appello incidentale deve dunque essere respinto, per tali profili e, necessariamente, per la parte in cui è volta a rivendicare il risarcimento del danno.

4. In conclusione, gli appelli – pur riguardando differenti sentenze di primo grado - devono essere riuniti in ragione della loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, in quanto riguardano la medesima gara, ed investono sentenze di coincidente contenuto.

Essi devono essere accolti sulla base di quanto specificato in motivazione, mentre deve essere respinto l’appello incidentale proposto nel ricorso n. 6408/2006.

Per l’effetto, le sentenze impugnate devono essere riformate nel senso della reiezione dei ricorsi di primo grado e le spese dei due gradi del giudizio devono essere poste a carico delle parti ricorrenti in primo grado, resistenti in questo grado del giudizio (e quanto ad Avvenire ed altri anche appellanti incidentali), in favore dell’appellante principale in ragione di  € 3.000,00 per ciascuna parte; devono essere interamente compensate per quanto riguarda la stazione appaltante (che si è costituta aderendo agli appelli principali)

Deve essere corretto l’errore materiale del dispositivo nella parte in cui, nel definire l’onere della soc. Monteco S.r.l., la condanna al pagamento di «€ 3.00,00» in luogo di  € 3.000,00”, trattandosi di mero ed evidente errore di scritturazione.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce gli appelli principali in epigrafe e li accoglie; respinge l’appello incidentale della soc. Avvenire ed altri; per l’effetto, in riforma delle sentenze nn. 3827/2006 e 3828/2006 del TAR Puglia, Sez. I di Lecce, respinge i ricorsi di 1° grado;

Condanna le soc. Avvenire soc. coop. r.l., TO.PRE s.r.l. e Cave Marra ecologica S.r.l. in solido, al pagamento, per spese del giudizio, di € 3.000,00 in favore dell’appellante principale, nonché la società Monteco S.r.l. al pagamento di € 3.000,00 per spese del giudizio, in favore dell’appellante; compensa per il resto;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino ELEFANTE PRESIDENTE

Corrado ALLEGRETTA  CONSIGLIERE

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est. CONSIGLIERE

 

Paolo BUONVINO CONSIGLIERE

Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE

 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Chiarenza Millemaggi Cogliani    f.to Agostino Elefante

 

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilardo

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/07

 

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

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