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TAR Sardegna, sez. I, 27/3/2007 n. 556
Sulla legittimità dell'esclusione da una gara di un consorzio per violazione della disciplina di gara che richiedeva espressamente, per i consorzi partecipanti alla gara, l'obbligo per ogni consorziato di produrre la certificazione di qualità.

Per consolidata giurisprudenza, la certificazione di qualità diretta a garantire che un'impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto è un requisito che, allorquando vi è una ripartizione percentuale del servizio tra le associate, dev'essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili. Pertanto, nel caso di specie è legittima l'esclusione dalla procedura concorsuale di un consorzio per violazione degli obblighi di gara, e precisamente per non aver prodotto nei termini richiesti dal bando la copia fotostatica della certificazione di qualità conforma alle norme europee UNI CEI ISO 9000 con riferimento a tutte le imprese aderenti al predetto consorzio. Non appare decisivo, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza, che consente di provare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di un altro soggetto di cui si dichiari la disponibilità giacchè, anche a prescindere dalla dubbia applicabilità di tale principio con riguardo ai requisiti di carattere soggettivo cui sono da taluni ricondotte le certificazioni di qualità, non risulta che in sede di gara il consorzio abbia esercitato tale opzione partecipativa. Neppure il richiamo all'art. 49 del D.Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006 si rivela fondato, non risultando che il consorzio abbia allegato in gara le dichiarazioni di cui all'art. 49, comma 2°, del D.Lgvo n. 163/2006 necessarie ai fini dell'avvalimento.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 175/2007 proposto da Spectrum Graphics Spa, Consorzio Quadratech a r.l., Compucart Società Cooperativa, AGS Italia Spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio e quali società raggruppate in costituenda Associazione Temporanea di Imprese,  rappresentate e difese per procura in calce all’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Andrea Mulinelli ed Alessandra Morittu ed  elettivamente domiciliate in Cagliari, via Lovisato n. 2, presso lo studio della seconda,

 

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in persona dell’Assessore in carica,

la Direzione generale Servizio Attività Generali, legali, amministrative ed usi civici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Dirigente p.t.,

la Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio relativo all’accertamento formale e/o inventario e all’inventario generale dei beni civici dei Comuni della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,

rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas dell’Ufficio legale dell’Ente ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso il medesimo ufficio,

 

per l'annullamento

del provvedimento, comunicato con nota prot. n. 7823/II.5.3 del 16 febbraio 2007, col quale il costituendo RTI odierno ricorrente è stato escluso dalla procedura per l’aggiudicazione del servizio relativo all’accertamento formale e/o inventario e all’inventario generale dei beni civici dei Comuni della Regione Autonoma della Sardegna ;

del verbale della seduta pubblica di gara del 6 febbraio 2007 e del verbale n. 2 del 14 febbraio 2007;

del bando e del capitolato d’oneri, nella parte relativa agli artt. 7.1, 8 e 8.1 di quest’ultimo, ove letti ed applicati nei termini restrittivi intesi dalla Commissione giudicatrice;

di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

            Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;

            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            Visti gli atti tutti della causa;

            Designato relatore il consigliere Tito Aru;

            Uditi all’udienza camerale del 7 marzo 2007 l’avv. Alessandra Morittu per le ricorrenti e l’avv. Alessandra Camba per l’Amministrazione regionale;

           

Considerato:

- che le società ricorrenti, in costituendo R.T.I., hanno partecipato alla gara indetta con bando 23 novembre 2006 dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del servizio relativo all’accertamento formale e/o inventario e all’inventario generale dei beni civici dei Comuni della Regione Autonoma della Sardegna ;

- che, con nota prot. n. 7823/II.5.3 del 16 febbraio 2007 del Presidente della Commissione giudicatrice, veniva loro comunicata l’esclusione dall’anzidetta procedura concorsuale per violazione degli obblighi di gara, e precisamente per non aver prodotto nei termini richiesti dal bando la copia fotostatica della certificazione di qualità conforma alle norme europee UNI CEI ISO 9000 con riferimento a tutte le imprese aderenti al Consorzio Quadratech a r.l., in violazione del combinato disposto degli artt. 7.1, 8 e 8.2 del capitolato d’oneri che prevedeva tale adempimento a pena di esclusione;

- che in punto di fatto è incontestato che il Consorzio Quadratech a r.l. ha allegato alla domanda di partecipazione alla gara soltanto la certificazione di una consorziata (Step srl);

- che, ad avviso delle ricorrenti, tale adempimento sarebbe comunque sufficiente ad integrare il requisito di ammissione richiesto dal bando, anche alla luce della giurisprudenza che consente di garantire la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto anche mediante l’utilizzo di mezzi e personale delle società consorziate (primo motivo);

- che quanto sopra sarebbe confermato dall’art. 49 del D.Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006 (secondo motivo);

- che in ogni caso la disciplina di gara asseritamente violata non sarebbe applicabile al Consorzio Quadratech a r.l. nei termini indicati dalla Commissione di gara perché quest’ultimo non ha partecipato alla gara singolarmente ma in ATI insieme ad altre società tutte munite della certificazione richiesta (terzo motivo);

- che per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che, con articolata memoria con la quale ha replicato alle argomentazione delle ricorrenti, ne ha chiesto il rigetto;

 

Rilevato:

- che la disciplina di gara (art. 8.2) richiedeva espressamente, per i consorzi partecipanti alla gara, l’obbligo per ogni consorziato di produrre i documenti di cui al punto f) del capitolato d’oneri (ossia la copia fotostatica della certificazione di qualità conforma alle norme europee UNI CEI ISO 9000);

- che tale prescrizione veniva espressamente richiesta dall’art. 8.1 anche a ciascuna delle imprese raggruppate in ATI, restando così disatteso alla luce del combinato disposto delle anzidette disposizioni, senza necessità di ulteriori argomentazioni, quanto sostenuto col summenzionato terzo motivo di impugnazione;

- che godendo di personalità giuridica autonoma le società consortili  possono essere esse stesse in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche;

- che in mancanza, ai sensi dell’art. 36, comma 7°, del D.Lgvo n. 163/2006, si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate;

- che nel caso di specie il Consorzio Quadratech a r.l. non ha prodotto una certificazione di qualità riferibile a sé medesimo ma un certificato di qualità riferibile ad una soltanto ad una delle imprese consorziate (la Step srl), nulla producendo per le altre consorziate indicate (Deimos srl e Scel srl);

Ritenuto:

- che, per consolidata giurisprudenza, la certificazione di qualità diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto è un requisito che, allorquando (come nella specie) vi è una ripartizione percentuale del servizio tra le associate, dev’essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili (cfr: Cons. Stato, Sez. V, n. 2756 del 23 maggio 2005);

- che pertanto nel caso in esame risulta integrata la violazione della lex specialis che ha determinato l’esclusione dalla procedura concorsuale delle imprese ricorrenti;

- che non appare decisivo, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che consente di provare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di un altro soggetto di cui si dichiari la disponibilità giacchè, anche a prescindere dalla dubbia applicabilità di tale principio con riguardo ai requisiti di carattere soggettivo cui sono da taluni ricondotte le certificazioni di qualità, non risulta che in sede di gara il Consorzio Quadratech a r.l. abbia esercitato tale opzione partecipativa;

- che neppure il richiamo all’art. 49 del D.Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006 si rivela fondato, non risultando che il Consorzio Quadratech a r.l. abbia allegato in gara le dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2°, del D.Lgvo n. 163/2006  necessarie ai fini dell’avvalimento;

- che pertanto, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, può procedersi alla decisione in forma semplificata del ricorso nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare;

- che quanto alle spese del giudizio sussistono motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti,

 

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente,

- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,

- Tito Aru, Consigliere, estensore.

 

 

Depositata in segreteria oggi 27/03/2007

Il Segretario Generale f.f.

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