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TAR Sardegna, sez. II, 18/5/2007 n. 971
I titolari di sedi farmaceutiche hanno un interesse di mero fatto ad impugnare i provvedimenti con i quali il Comune, dopo essere divenuto titolare di una farmacia di nuova istituzione, attivi le procedure finalizzate alla sua gestione.

In capo al singolo farmacista, titolare di sede, sussiste l'interesse alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e quindi a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplinano, con la conseguenza che i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi.
Nel caso in cui i titolari di sedi farmaceutiche non abbiano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica attivata dall'amministrazione comunale finalizzata alla selezione di uno o più farmacisti associati cui affidare la gestione della farmacia comunale, gli stessi non hanno interesse diretto all'impugnazione degli atti della procedura concorsuale medesima, e devono, quindi, trovare applicazione, i principi giurisprudenziali secondo cui i titolari delle farmacie esistenti hanno un interesse di mero fatto e, pertanto, giuridicamente non tutelato, ad impugnare i provvedimenti con i quali il Comune, dopo essere divenuto titolare di una farmacia di nuova istituzione a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, attivi le procedure finalizzate alla sua gestione.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA      

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sui ricorsi n. 1249/2002 e 1542/2002, proposti dai Signori Raffaele BOGLIOLO, Antonietta SABA e Vincenzo CALZIA PINTOR, titolari delle tre farmacie in esercizio nel Comune di Ozieri (SS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Astolfi, Quintino Lombardo, Patrizio Melpignano e Annalisa Collu, nel ricorso n. 1249/2002 e dagli Avv.ti Antonio Astolfi, Patrizio Melpignano, Annalisa Collu e Giovanni Carta, nel ricorso n. 1542/2002, con elezione di domicilio come da procure speciali in atti;

 

contro

il Comune di Ozieri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Contu, con elezione di domicilio come da procure speciali in atti (entrambi i ricorsi);

la Regione Autonoma della Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliato presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69 (ricorso n. 1249/2002);

l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Sassari, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Stara e Mauro Bilotta, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti (entrambi i ricorsi);

l'Azienda U.S.L. n. 1 di Sassari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Mameli, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti, relativamente al ricorso n. 1249/2002 e non costituita in giudizio relativamente al ricorso n. 1542/2002;

 

e nei confronti di

Antonella Maria Francesca Becciu, Maria Fraddi, Paolo Michele Fenu e Margherita Serra, controinteressati, non costituiti in giudizio (entrambi i ricorsi);

 

per l'annullamento

(ricorso n. 1249/2002):

della deliberazione della giunta comunale del Comune di Ozieri n. 202 del 26 giugno 2002, del bando pubblico di concorso e del relativo capitolato speciale di servizio;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

(ricorso n. 1542/2002):

della deliberazione del consiglio comunale di Ozieri n. 51 del 19 novembre 2001 e delle deliberazioni della giunta comunale n. 170 del 16 maggio 2002 e n. 337 del 12 novembre 2001;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni sopra indicate, relativamente ad entrambi i ricorsi;

VISTI i primi, secondi e terzi motivi aggiunti avanzati dai ricorrenti relativamente ad entrambi i ricorsi, con i quali si chiede l'annullamento delle deliberazioni della giunta comunale n. 270 del 9 ottobre 2002 e n. 308 del 28 novembre 2002 (primi motivi aggiunti); della determinazione del Direttore Generale del Comune di Ozieri n. 988 dell'11 dicembre 2002 (secondi motivi aggiunti); della determinazione del Direttore Generale del Comune di Ozieri n. 1071 del 20 dicembre 2005, della deliberazione di giunta comunale n. 260 del 15 settembre 2003, di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale nell'ambito dei vari procedimenti finalizzati alla verifica di congruità delle offerte citati nella determinazione n. 1071/2005 ed in particolare delle determinazioni n. 146 dell'11 febbraio 2004, n. 361 del 9 aprile 2004, n. 605 del 21 giugno 2004, del parere pro veritate rilasciato dall'Avv. Giovanni Contu di Cagliari, della nota del Comune prot. n. 16856 del 27 ottobre 2005, di tutti gli atti a supporto della determinazione n. 1071/05 in ordine alla congruità dell'offerta della dottoressa Fraddi ed infine del contratto di servizio stipulato tra il Comune e la dottoressa farmacista Fraddi (terzi motivi aggiunti);

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti delle cause;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 4 aprile 2007 il Consigliere Marco Lensi;

UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Coi ricorsi in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

I ricorrenti sono titolari delle tre farmacie in esercizio nel Comune di Ozieri, la cui pianta organica prevede una quarta farmacia (farmacia dell'ospedale), pertinente alla sede n. 2.

Relativamente a tale farmacia, il Comune ha esercitato nel 1987 il diritto di prelazione previsto dall'articolo 9 della legge n. 475/68 e, con le deliberazioni n. 254 e 255 del primo marzo 1988, ha scelto il modulo di gestione diretta, approvando i bandi di concorso per la copertura dei posti di farmacista direttore e coadiutore.

La giunta comunale, con la deliberazione n. 399/2000, ha individuato i locali sede della farmacia in questione, mentre il consiglio comunale, con la deliberazione n. 8 del 29 marzo 2001 ha proposto la rideterminazione delle circoscrizioni farmaceutiche in modo da comprendere i predetti locali all'interno della sede n. 2.

La giunta comunale, con la deliberazione n. 170 del 16 maggio 2002, ha deliberato di avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di uno o più farmacisti associati cui affidare la gestione della farmacia comunale, secondo il modulo di gestione in partecipazione agli utili approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n. 51 del 19 novembre 2001.

Con il ricorso n. 1249/2002 i ricorrenti chiedono l'annullamento della deliberazione della giunta comunale del Comune di Ozieri n. 202 del 26 giugno 2002, del bando pubblico di concorso e del relativo capitolato speciale di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Col successivo ricorso n. 1542/2002 i medesimi chiedono l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Ozieri n. 51 del 19 novembre 2001 e delle deliberazioni della giunta comunale n. 170 del 16 maggio 2002 e n. 337 del 12 novembre 2001, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

A tal fine, i ricorrenti avanzano articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi in esame.

Relativamente al ricorso n. 1249/2002, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni comunale e regionale intimate, nonché l'Azienda Usl n. 1 di Sassari, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Relativamente al ricorso n. 1542/2002, si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Relativamente ad entrambi i ricorsi si è costituito in giudizio l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Sassari, sostenendo la fondatezza dei ricorsi in esame dei quali si chiede la riunione e l'accoglimento.

Con successivi primi, secondi e terzi motivi aggiunti, avanzati relativamente ad entrambi i ricorsi in esame, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle deliberazioni della giunta comunale n. 270 del 9 ottobre 2002 e n. 308 del 28 novembre 2002 (primi motivi aggiunti); della determinazione del Direttore Generale del Comune di Ozieri n. 988 dell'11 dicembre 2002 (secondi motivi aggiunti); della determinazione del Direttore Generale del Comune di Ozieri n. 1071 del 20 dicembre 2005, della deliberazione di giunta comunale n. 260 del 15 settembre 2003, di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale nell'ambito dei vari procedimenti finalizzati alla verifica di congruità delle offerte citati nella determinazione n. 1071/2005 ed in particolare delle determinazioni n. 146 dell'11 febbraio 2004, n. 361 del 9 aprile 2004, n. 605 del 21 giugno 2004, del parere pro veritate rilasciato dall'Avv. Giovanni Contu di Cagliari, della nota del Comune prot. n. 16856 del 27 ottobre 2005, di tutti gli atti a supporto della determinazione n. 1071/05 in ordine alla congruità dell'offerta della dottoressa Fraddi ed infine del contratto di servizio stipulato tra il Comune e la dottoressa farmacista Fraddi (terzi motivi aggiunti).

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007, su richiesta delle parti, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

 

DIRITTO

È opportuno procedere alla riunione dei ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.

Entrambi i ricorsi in esame risultano inammissibili per carenza dell’interesse all'impugnazione in capo ai ricorrenti.

Deve infatti ritenersi che sussista l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e quindi a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplinano, con la conseguenza che i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi.

Ciò premesso, non può configurarsi in capo ai ricorrenti - titolari di altre sedi farmaceutiche all'interno del Comune di Ozieri - alcun interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione degli atti con i quali il Comune adotta le proprie determinazioni esclusivamente in ordine alle modalità di gestione della sede farmaceutica comunale, posto che - si ribadisce - nel caso di specie non è in discussione né l'istituzione della sede farmaceutica, né l'ambito territoriale della stessa, né l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 475/68, né l'eventuale decadenza del Comune medesimo dalla prelazione, questioni tutte che esulano dal contenuto degli atti oggi impugnati che concernono esclusivamente la scelta dell'amministrazione comunale di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di uno o più farmacisti associati cui affidare la gestione della farmacia comunale secondo il modulo di gestione in compartecipazione agli utili.

Considerato che i ricorrenti non hanno partecipato alla procedura concorsuale attivata dall'amministrazione comunale e conseguentemente non hanno interesse diretto all'impugnazione degli atti della procedura concorsuale medesima, devono trovare applicazione, nel caso di specie, i principi giurisprudenziali secondo cui i titolari delle farmacie esistenti hanno un interesse di mero fatto e, pertanto, giuridicamente non tutelato, ad impugnare i provvedimenti con i quali il Comune, dopo essere divenuto titolare di una farmacia di nuova istituzione a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, attivi le procedure finalizzate alla sua gestione (Cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara n. 1149 del 7 dicembre 2001 e T.A.R. Marche 21 aprile 2000 n. 679).

I ricorsi in esame risultano altresì inammissibili per gli ulteriori seguenti motivi.

Deve, in primo luogo, ritenersi che l'atto eventualmente lesivo degli interessi dei ricorrenti debba essere correttamente individuato nella deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 19 novembre 2001 (con la quale viene recepita la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 337 del 12 novembre 2001), quale inequivoca determinazione dell'amministrazione comunale di attivare il servizio della farmacia comunale con il sistema di gestione in compartecipazione agli utili e di effettuare la selezione e la scelta del farmacista o dei soggetti abilitati giuridicamente alla gestione del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l'eventuale lesione degli interessi dei medesimi sia già attuale e concreta a seguito dell'adozione della predetta deliberazione di consiglio comunale, deve conseguentemente ritenersi che le successive deliberazioni di giunta municipale n. 170 del 16 maggio 2002 e n. 202 del 26 giugno 2002 siano meramente attuative delle determinazioni adottate con la deliberazione di consiglio comunale n. 51/2001.

Ciò premesso, deve rilevarsi l'inammissibilità per tardività del ricorso n. 1542/2002, con il quale i ricorrenti impugnano la predetta deliberazione di consiglio comunale n. 51/2001, dovendosi ritenere che per i ricorrenti il termine per l'impugnazione decorreva dal giorno in cui è scaduto quello per la pubblicazione.

Non può essere infatti condiviso l'assunto dei ricorrenti secondo cui, nel caso di specie, sarebbe stata necessaria la notifica individuale della deliberazione nel loro confronti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.

Ritenuto - in forza della giurisprudenza amministrativa invocata dai ricorrenti medesimi (Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 151 del 14 gennaio 2002) - che la notificazione individuale sia necessaria non solo nei confronti di coloro i quali sono espressamente menzionati nell'atto, ma anche nei confronti di coloro che debbano comunque ritenersi "destinatari" dell'atto medesimo, anche se non menzionati, in applicazione di tale principio, stante il contenuto della deliberazione in questione, agli odierni ricorrenti - titolari di sedi farmaceutiche nel Comune di Ozieri - non può essere riconosciuta la posizione giuridica di "destinatari" dell'atto medesimo (a nulla rilevando, a tale riguardo, la circostanza che i ricorrenti siano stati "parte" in precedenti giudizi), con la conseguenza che per i medesimi il termine per l'impugnazione non può che decorrere dalla pubblicazione della deliberazione in questione all'albo pretorio del Comune.

Considerato che in calce alla copia della deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 19 novembre 2001, prodotta in giudizio dall'amministrazione comunale, risulta che la deliberazione medesima "è stata pubblicata dal 4 dicembre 2001 al 18 dicembre 2001", ritenuta altresì la sufficienza della predetta certificazione, non può che rilevarsi la tardività del l'impugnazione avvenuta in data 29 novembre 2002.

Dall'inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione di consiglio comunale n. 51/2001, consegue l'inammissibilità dell’impugnazione delle successive deliberazioni di giunta municipale n. 170 del 16 maggio 2002 e n. 202 del 26 giugno 2002 - impugnate con i ricorsi in esame - in quanto meramente attuative delle determinazioni adottate con la deliberazione di consiglio comunale n. 51/2001.

Ugualmente inammissibili risultano i ricorsi per motivi aggiunti, con i quali si impugnano le determinazioni di affidamento del servizio di conduzione della gestione della farmacia comunale e si contestano le modalità di svolgimento della procedura concorsuale posta in essere dall'amministrazione comunale ed in particolare le procedure finalizzate alla verifica della congruità delle offerte, stante la mancanza di legittimazione dei ricorrenti, in quanto soggetti che non hanno partecipato alla procedura concorsuale medesima e considerato altresì che la procedura concorsuale in questione è meramente attuativa delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale con la deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 19 novembre 2001, non tempestivamente impugnata dai ricorrenti, per come sopra evidenziato.

Deve precisarsi che quest'ultimo rilievo non può concernere la specifica censura, avanzata dai ricorrenti con i terzi motivi aggiunti, secondo cui illegittimamente l’amministrazione comunale, con la determinazione del Direttore Generale n. 1071 del 20 dicembre 2005, ha affidato alla dottoressa Fraddi il servizio di conduzione professionale ed economica della gestione della farmacia comunale, in violazione del limite temporale triennale stabilito nella deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 19 novembre 2001, posto che con tale censura si lamenta proprio la violazione delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale con la deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 19 novembre 2001.

La censura medesima risulta comunque infondata dovendosi ritenere la natura meramente ordinatoria e programmatoria del termine in questione, come tale inidoneo a determinare la decadenza del potere esercitato dall'amministrazione.

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dei ricorrenti, i ricorsi in esame e i ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese dei giudizi devono essere poste a carico dei ricorrenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell'amministrazione comunale resistente, mentre devono essere interamente compensate nei confronti delle restanti parti.

 

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

riunisce i ricorsi in epigrafe e, definitivamente pronunciando sugli stessi,li dichiara inammissibili; dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'amministrazione comunale di Ozieri delle spese dei giudizi, che liquida, per ciascun ricorso, forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti delle restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 4 aprile 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Lucia Tosti, Presidente;

Rosa Panunzio, Consigliere;

Marco Lensi, Consigliere estensore.

 

Depositata in segreteria oggi  18/05/2007

Il Segretario generale f.f.

 

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