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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28/12/2007 n. 16569
Sulla possibilità per i concorrenti di una gara di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/06, per mezzo di dich.ne sostit. ex d.P.R. 445/00, per attestare di essere in regola con la normativa sui disabili.

In sede di gara pubblica i concorrenti, anche nel caso in cui nel bando sia richiesta espressamente la certificazione ex articolo 17 della l. 68/99, concernente il rispetto della normativa a tutela dei disabili, può limitarsi a dichiarare di essere in regola con gli obblighi in questione, restando ovviamente in facoltà della stazione appaltante di procedere, successivamente, a controlli circa la veridicità di tale dichiarazione sostitutiva. Il codice degli appalti (d. l.vo n. 163/2006) ha previsto, infatti, la possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000.

Materia: appalti / bando di gara

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI PRIMA SEZIONE   

nelle persone dei Signori:

dott. ANTONIO GUIDA                        Presidente

dott. PAOLO CORCIULO                    Primo Referendario 

dott. PAOLO SEVERINI                       Primo Ref., rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 4316/2007 R. G., proposto da:

SOL S.P.A.

in persona del legale rappresentante p. t.

rappresentata e difesa da:

FERRARI GIUSEPPE FRANCO

RICCIARDELLI BRUNO

con domicilio eletto in Napoli

PIAZZA GIOVANNI BOVIO, 8

presso

RICCIARDELLI BRUNO

 

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1

in persona del legale rappresentante p. t.

rappresentata e difesa da:

GIAMETTA GENNARO

GUARNIERI ARMIDA

con domicilio eletto in Napoli

PIAZZA FRANCESE, 1 – 3

presso

STUDIO AVV. CAPPELLI E TERRERI

 

e nei confronti di

OSSIGAS S.R.L.

in persona del legale rappresentante p. t.

rappresentata e difesa da:

COCOZZA VINCENZO

con domicilio eletto in Napoli

VIA V. COLONNA, 9

presso

COCOZZA VINCENZO

 

per l'annullamento

-          a) del provvedimento d’aggiudicazione provvisoria ad Ossigas s.r.l. della gara indetta dall’A. S. L. Caserta 1 per la fornitura e la distribuzione di gas medicinali e tecnici nei PP. OO. e territoriali, relativamente ai seguenti lotti: 2. Protossido d’azoto F. U. in bombola da 7,5 kg.; 3. Protossido d’azoto F. U. in bombola da 30 kg.; 7. Ossigeno gassoso F. U. bombole da 8,75 mc.; 9. Aria terapeutica in bombole da 10 mc.; nonché del relativo verbale della seduta della commissione giudicatrice n. 2 del 29.06.07;

-          b) del provvedimento – assunto dalla commissione giudicatrice alla seduta del 29.06.07 (e del relativo processo verbale n. 2) – con il quale, a scioglimento della riserva, l’offerta Ossigas è stata definitivamente ammessa alla gara;

-          c) delle operazioni di valutazione svolte dalla commissione con riferimento all’offerta di Ossigas, tanto con riferimento alla valutazione della regolarità della busta contenente la documentazione amministrativa (e del processo verbale n. 1 del 18.05.07), quanto con riferimento alla valutazione dell’offerta economica ed alla relativa graduatoria, formata alla seduta del 29.06.07 (e del relativo processo verbale n. 2 ed allegato);

-          d) dell’eventuale aggiudicazione definitiva della gara e del relativo atto amministrativo di formalizzazione della stessa aggiudicazione, a norma dell’art. 4 del disciplinare;

-          e) dell’eventuale contratto, sottoscritto tra le parti;

-          f) d’ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso, ivi incluso, occorrendo, del parere reso dall’Ufficio Legale dell’A. S. L., prot. n. 1894 del 21.05.07; 

nonché per l'accertamento

-          del diritto della società ricorrente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara, o, in subordine, per equivalente, del danno ingiusto dalla stessa subito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss. d. l.vo 80/98;

e per la conseguente condanna

- dell’Amministrazione resistente, in via principale, ad aggiudicare la gara alla società ricorrente o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, mediante il pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;

nonché per l'annullamento

(giusta atto di motivi aggiunti)

-          della determinazione dirigenziale n. 2356 del 31.07.07, recante in oggetto “Procedura aperta per la fornitura triennale di gas medicali e tecnici. Provvedimenti”, con la quale l’A. S. L. Caserta 1 ha provveduto all’aggiudicazione ad Ossigas s. r. l. della gara, indetta per la fornitura e la distribuzione di gas medicinali e tecnici nei PP. OO. e territoriali, relativamente ai seguenti lotti: 2. Protossido d’azoto F. U. in bombola da 7,5 kg.; 3. Protossido d’azoto F. U. in bombola da 30 kg.; 7. Ossigeno gassoso F. U. bombole da 8,75 mc.; 9. Aria terapeutica in bombole da 10 mc.;

-          d’ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso, con particolare riguardo all’eventuale contratto sottoscritto inter partes;  

 nonché per l'accertamento

-          del diritto della società ricorrente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara, o, in subordine, per equivalente, del danno ingiusto dalla stessa subito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss. d. l.vo 80/98;

e per la conseguente condanna

- dell’Amministrazione resistente, in via principale, ad aggiudicare la gara alla società ricorrente o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, mediante il pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria; 

Visti ricorso ed atto di motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della controinteressata;

Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

Visti gli atti tutti di causa;

Udito, all’udienza del 21 novembre 2007, il relatore, Primo Ref. Paolo Severini;

Uditi altresì per le parti i relativi difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, la società  ricorrente, premesso che, con determinazione dirigenziale n. 15, del 24.01.07, l’A. S. L. Caserta 1 aveva indetto una procedura aperta, avente ad oggetto la fornitura e la distribuzione di gas medicinali e tecnici nei PP. OO. e territoriali, per la durata di 36 mesi dall’aggiudicazione, per un valore economico presunto, pari ad € 1.200.000,00 più IVA, da assegnarsi con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 d. l.vo 163/2006; che, nel disciplinare di gara, era previsto che le ditte partecipanti facessero pervenire, nei termini, un plico sigillato, contenente sia la busta n. 1), con all’interno la documentazione amministrativa e tecnica, sia la busta n. 2), contenente l’offerta economica; che l’art. 4 dello stesso disciplinare prevedeva, espressamente, l’esclusione delle offerte, prive, anche parzialmente, dei documenti richiesti, ovvero redatte in modo diverso da quello prescritto; che, nel termine fissato, erano pervenute dieci offerte, tra le quali quella della ricorrente SOL s.p.a. e quella della controinteressata Ossigas s.r.l.; che, nella seduta del 18.05.07, la Commissione aveva proceduto all’apertura dei plichi sigillati ed al riscontro della documentazione amministrativa, al cui esito otto concorrenti, tra le quali la controinteressata, erano stati ammessi alla fase successiva; che, nel medesimo verbale era stato dato atto, dalla Commissione, che, a mezzo fax, erano pervenuti “il certificato di ottemperanza agli obblighi ex art. 7 l. 12.03.99 n. 68, per la ditta SON e la dichiarazione, per il medesimo obbligo, della ditta Ossigas”; che il rappresentante della SOL s. p. a., presente dalla seduta, prontamente aveva evidenziato l’inammissibilità, a suo parere, dell’integrazione documentale concessa alle due predette concorrenti, relativamente alle attestazioni di cui alla l. 68/99, le quali avrebbero dovuto esser contenute, invece, all’interno della busta n. 1); che – preso atto dei rilievi del rappresentante della SOL s. p. a. – il presidente della Commissione aveva riportato, a verbale, che l’ammissione delle due ditte era da ritenersi come provvisoria, riservandosi la commissione di richiedere un parere, in materia, al Servizio Affari Legali dell’Azienda; che, peraltro, nella successiva seduta del 29.06.07, la stessa Commissione, dato atto dell’acquisizione del parere in questione, aveva definitivamente ammesso le due ditte al prosieguo della gara, “in considerazione della presenza nella documentazione amministrativa presentata in gara, da parte di entrambe, della dichiarazione inerente l’art. 38 del d. l.vo 163/06”; che, in particolare, “detta dichiarazione, riferita all’art. 38 del d. l.vo 163/06, senza riserva alcuna sottoscritta a norma del d. l.vo 445/00, è da ritenersi, a tutti gli effetti, accettabile, restando comunque facoltà dell’Amministrazione procedere all’eventuale verifica circa la veridicità del contenuto della dichiarazione” in oggetto; che la Commissione, conseguentemente, era passata all’apertura delle buste, contenenti le offerte economiche, individuando per ciascuno dei lotti in gara, il prezzo più basso; che, all’esito della predetta operazione, la Ossigas era risultata aggiudicataria dei quattro lotti, specificati in epigrafe, per i quali la ricorrente s’era classificata al secondo posto in graduatoria; poiché, tuttavia, la ricorrente riteneva che la Ossigas s.r.l. avrebbe dovuto esser esclusa dalla gara, insorgeva – relativamente ai lotti nei quali s’era classificata seconda (e per i quali sussisteva, quindi. l’interesse a ricorrere) – contro l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata e contro gli atti precedenti e successivi, in epigrafe specificati, articolando, avverso i medesimi, le seguenti censure:

-          1) Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 della l. 12.03.99 n. 68; violazione e/o falsa applicazione del d. l.vo 163/2006, con particolare riferimento all’art. 38, comma 1, lett. l); violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, con specifico riferimento agli artt. 4 e 7; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e di motivazione, dell’illogicità ed ingiustizia manifeste: secondo la ricorrente, l’offerta dell’Ossigas s.r.l. avrebbe dovuto senz’altro esser esclusa, per violazione della normativa in materia di lavoro ai disabili, ex l. 68/99, e dell’art. 38 del codice degli appalti, poiché carente della dichiarazione di cui all’art. 17 della predetta legge 68/99, d’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; prevista invece – dalla legge, dalla giurisprudenza e dallo stesso disciplinare – a pena d’esclusione; anzi, l’obbligo di certificazione in oggetto costituirebbe, secondo la prevalente giurisprudenza, un vero e proprio requisito di partecipazione alla gara, non già una mera condizione dell’aggiudicazione; del tutto illegittimamente, attesa la mancanza nella documentazione, presentata dall’Ossigas ai fini della partecipazione alla gara, della certificazione de qua, la Commissione aveva invece consentito, alla stessa controinteressata, d’integrare successivamente la sua documentazione, mercé l’esibizione del relativo certificato di regolarità (fatto pervenire, via fax, nel corso della prima seduta di gara); né, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l’inserimento del certificato in questione nella busta n. 1) poteva ritenersi surrogata dall’avvenuta presentazione, da parte di Ossigas, della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione, di cui all’art. 38 del d. l.vo 163/06, resa ai sensi dell’art. 3 – sub a) – del disciplinare di gara, attesa la natura di norma inderogabile d’ordine pubblico della disciplina, che prevedeva la presentazione della dichiarazione di regolarità circa il lavoro dei disabili; addirittura, la giurisprudenza aveva affermato che la mancata produzione della certificazione in oggetto era idonea a comportare l’esclusione dalla gara, anche se la lex specialis non prevedeva espressamente la produzione della medesima; in definitiva, nella specie nessuna regolarizzazione della documentazione presentata avrebbe dovuto esser consentita alla Ossigas, la cui offerta avrebbe dovuto esser esclusa e pertanto, per i lotti sopra indicati, la Sol s.p.a., seconda classificata, sarebbe dovuta risultare aggiudicataria.  

Si costituiva, in data 20.07.07, la controinteressata Ossigas s.r.l., con memoria difensiva in cui sosteneva d’aver certamente assolto l’obbligo di autocertificazione con la dichiarazione, resa ai sensi della lettera d’invito, “di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione di cui all’art. 38 del d. l.vo 163/2006” (tra le quali, al comma 1° lett. l), è indicata proprio la certificazione, ex art. 17 l. 68/99); si costituiva quindi, in data 10.08.07, l’A. S. L. Caserta 1, con memoria, nella quale affermava la legittimità della sua condotta, in conformità, sostanzialmente, alla stessa tesi esposta dalla controinteressata. 

In data 4.09.07 la ricorrente SOL s.p.a. depositava atto di motivi aggiunti con il quale impugnava l’aggiudicazione definitiva, in favore di Ossigas s.r.l., della gara de qua, in base della stessa censura, sopra riferita; replicava, inoltre, alle argomentazioni difensive delle controparti, in particolare rilevando come non fosse in contestazione, nella specie, la possibilità, per la Ossigas, d’autocertificare l’adempimento degli obblighi di cui alla l. 68/99, in luogo della produzione del certificato, ex art. 17 della stessa legge; quel che si contestava, piuttosto, era la circostanza che Ossigas fosse stata ammessa alla gara, nonostante la mancanza, nella busta n. 1), della necessaria certificazione di regolarità, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi, di cui all’art. 17 della prefata legge 68/99 (ovvero d’una dichiarazione sostitutiva, ex d.P.R. 445/2000), documentazione integrata solo in un secondo momento, durante la seduta della Commissione, a mezzo trasmissione, a mezzo fax, d’una attestazione in tal senso.     

All’udienza in camera di consiglio del 5.09.07 la domanda cautelare, proposta nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti, era cancellata.

Nell’imminenza del passaggio in decisione della causa, le parti producevano memorie difensive riepilogative.

Alla pubblica udienza del 21.11.07 il ricorso era trattenuto in decisione.  

 

DIRITTO

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, occorre anzitutto, a parere del Tribunale, una ricognizione della disciplina legislativa vigente.  

S’osserva, pertanto, che, ai sensi dell’art. 38 del d. l.vo 163/06: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…) l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2(…)”;

Il testé citato comma 2 dell’art. 38 in esame recita: “Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione“.

L’art. 17 della l. 68/99, a sua volta, prevede quanto segue: “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione”.

La lettera d’invito dell’A.S.L. Caserta 1, relativa alla procedura aperta per la fornitura e la distribuzione di gas medicinali e tecnici, per la durata d’anni tre, all’art. 3 sub a), sotto la rubrica “Modalità di presentazione della busta n. 1)”, prevedeva che detta busta dovesse contenere, a pena di nullità dell’offerta, una serie di attestazioni e di documenti, tra i quali, per quanto qui rileva, la “dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del d. l.vo n. 163/2006”.

L’Ossigas s. r. l., aggiudicataria dei lotti, relativamente ai quali è stato presentato ricorso dalla SOL s.p.a., ha presentato, nella busta n. 1), la dichiarazione in questione (“di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del d. l.vo n. 163/2006”).

Nella seduta della Commissione aggiudicatrice dell’appalto de quo del 18 maggio 2007, la ditta SOL s.p.a. veniva ammessa alla gara, previo il riscontro della regolarità della documentazione presentata dalla medesima (come si ricava dalla lettura del verbale n 1); nel contesto dello stesso verbale, si dava poi atto che, a mezzo fax, erano pervenute: “il certificato di ottemperanza agli obblighi ex art. 7 l. 12.03.99 n. 68, per la ditta SON e la dichiarazione, per il medesimo obbligo, della ditta Ossigas”.

Veniva quindi precisato, in relazione ad una riserva espressa dal rappresentante della SOL s.p.a., che l’ammissione delle due ditte (SON ed Ossigas) era da intendersi come “provvisoria, con riserva di chiedere parere in materia al Servizio per gli Affari Legali”.

Nella successiva seduta della Commissione, del 29 giugno 2007 (cfr. verbale n. 2), premesso che la SON e la Ossigas erano state ammesse con riserva, e che ciò era dipeso dalla “mancata presentazione (…) nella busta della documentazione amministrativa di gara, della certificazione/dichiarazione riferita alla lett. l) art. 38 d. l.vo 163/06”, nonché premesso che, sulla questione, era stato interpellato l‘Ufficio Legale dell’A. S. L., si dava atto della decisione di ammetterle, entrambe, alle successive fasi della gara “ e tanto in considerazione della presenza nella documentazione amministrativa presentata in gara, da parte di entrambe le ditte, della dichiarazione inerente l’art. 38 d. l.vo 163/06”

Si precisava, inoltre, da parte della Commissione: “Detta dichiarazione, riferita all’art. 38 d. l.vo 163/06, senza riserva alcuna, sottoscritta a norma (del) d. l.vo (rectius: d.P.R.) 445/00, è da ritenersi, a tutti gli effetti, accettabile, restando comunque facoltà dell’Amministrazione procedere alla eventuale verifica circa la veridicità del contenuto della dichiarazione”.

La ricorrente SOL s.p.a. ha censurato la decisione della Commissione, d’ammettere la Ossigas al prosieguo della gara, nonché l’aggiudicazione, provvisoria e definitiva, di quattro lotti in favore della medesima (relativamente ai quali, la ricorrente s’era classificata seconda), sul presupposto che la dichiarazione ex art. 38 del codice degli appalti ed art. 17 l. 68/99, “ove mancante, come nella fattispecie, in quanto non contenuta nella busta contenente l’offerta, non avrebbe potuto non comportare l’esclusione dalla gara”; più specificamente, come precisato nell’ultima memoria difensiva, l’illegittimità dell’ammissione della controinteressata alla gara sarebbe discesa, per la ricorrente, dai seguenti due concorrenti profili:

- 1) “illegittimità dell’integrazione ex post della dimostrazione di un requisito di ordine generale quale quello in argomento, previsto ai fini dell’ammissione del concorrente ad una gara pubblica ed a pena di esclusione”;

- 2) “illegittimità dell’assimilazione all’allegazione della relativa certificazione (o autocertificazione) della regolarità ex lege n. 68/99 della generica dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 d. l.vo 163/2006, ai sensi dell’art. 3 sub a) del disciplinare di gara”.

L’Amministrazione ha, viceversa, difeso la decisione della Commissione, d’ammettere la Ossigas alle successive fasi della gara, sul presupposto che, che con la dichiarazione resa ai sensi del d. P. R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione previste dall’art. 38 del d. l.vo 163/06, la stessa ditta avrebbe adempiuto anche all’obbligo, sancito dal punto l) dell’art. 38 citato, di attestare la propria regolarità rispetto alla normativa, concernente il diritto al lavoro dei disabili.

La stessa tesi è stata anche sostenuta dalla difesa della controinteressata Ossigas, la quale ha posto in rilievo come il capoverso dell’art. 38 del codice degli appalti abbia adoperato, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti, di cui al primo comma della stessa disposizione, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000, una formula generale ed onnicomprensiva (“attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva”), tale da non consentire d’operare alcuna distinzione tra i medesimi.

Tal essendo lo stato della disciplina legislativa, ritiene il Collegio che il ricorso non può essere accolto.

In particolare, non può essere valutata come dirimente la doglianza, impingente nell’illegittimità dell’assimilazione all’allegazione della relativa certificazione (o autocertificazione) della regolarità ex lege n. 68/99 della generica dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 d. l.vo 163/2006, ai sensi dell’art. 3 sub a) del disciplinare di gara.

Come osservato anche dalla difesa di Ossigas, infatti, dal combinato disposto dell’art. 1 comma 1° lett. l) e del capoverso dell’art. 38 del d. l.vo 163/06, risulta la piena equiparazione tra la certificazione, ex art. 17 l. 68/99, e la dichiarazione sostitutiva, circa l’assolvimento degli obblighi discendenti da tale disciplina, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Ciò equivale a dire che il concorrente può limitarsi a dichiarare di essere in regola con gli obblighi in questione, restando ovviamente in facoltà della stazione appaltante di procedere, successivamente, a controlli circa la veridicità di tale dichiarazione sostitutiva.

Nella specie, l’amministratore unico della Ossigas s.r.l. ha dichiarato, appunto, (e la relativa dichiarazione è stata presentata nella busta contenente la “documentazione amministrativa e tecnica”), “di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del d. l.vo n. 163/2006”; orbene, il riferimento, in tal dichiarazione sostitutiva, a tutti, indistintamente, i requisiti stabiliti da tale norma (ivi compreso, ovviamente, quello di cui alla lett. l), concernente il rispetto della normativa a tutela dei disabili), è pienamente idoneo a soddisfare la prescrizione di cui all’art. 3 sub a) della lex specialis di gara, e, a parere del Tribunale, non contrasta minimamente (anzi, è del tutto conforme) alla citata disposizione legislativa.

Ciò è, del resto, conforme all’orientamento della giurisprudenza, da parte della quale s’è affermato: “In sede di gara pubblica, il rispetto della normativa a tutela dei disabili ex art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68 può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva” (Consiglio Stato, sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790); conforme T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 11 dicembre 2006, n. 1790: “A seguito dell’introduzione dell’art. 77 bis, d. P. R. n. 445 del 2000, è venuto meno l’obbligo di produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, con correlativa sufficienza della sola dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, per le procedure di gara indette in data successiva all’entrata in vigore della novella di cui alla l. n. 3 del 2003. Ciò posto, anche la «certificazione» di ottemperanza alla legge sui disabili ex art. 17, l. n. 68 del 1999 - pur espressamente richiesta dal bando, nel caso di specie, sulla scia della norma citata - può essere fornita, secondo le regole generali, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva”.

In pratica, il codice degli appalti ha previsto la possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000, anziché certificarli, e la Ossigas s.r.l. s’è avvalsa, per l’appunto, di tale possibilità, la quale, per di più, era espressamente ribadita dalla lettera d’invito a gara.

Ne discende, sino a questo punto, la linearità dell’interpretazione adottata dalla Commissione di gara e la legittimità della sua decisione, di non escludere la Ossigas s.r.l. dalle successive operazioni.

Si giunge, in tal modo, all’esame dell’altro profilo critico, evidenziato negli scritti difensivi della ricorrente, vale a dire l’illegittimità dell’integrazione ex post della dimostrazione di un requisito di ordine generale quale quello in argomento, previsto ai fini dell’ammissione del concorrente ad una gara pubblica ed a pena di esclusione.  

Ci si riferisce, evidentemente, alla decisione, della stessa Commissione di gara, d’accettare, nel corso della seduta del 18 maggio 2007, l’invio, via fax, di una specifica dichiarazione – da parte della Ossigas – concernente il rispetto degli obblighi ex l. 68/99, considerata – dalla SOL s. p. a. – illegittima, perché tendente ad integrare ex post la dimostrazione di un requisito generale previsto a pena di esclusione.    

Dalle considerazioni esposte in precedenza, peraltro, si ricava, in maniera agevole, l’irrilevanza della censura.

Ai fini della dimostrazione del requisito, ex art. 38 co. 1° lett. l) del d. l.vo 163/2006, infatti, era idonea e sufficiente la dichiarazione, inserita dalla Ossigas nella busta n 1), di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste da tale disposizione di legge.

Non era, quindi, necessaria anche la produzione, in corso di gara, di una dichiarazione, specificamente rivolta ad attestare il possesso, da parte della stessa società, del requisito ex l. 68/99.

L’acquisizione di tale dichiarazione ha rappresentato, quindi, null’altro che la manifestazione di un eccesso di zelo, da parte della Commissione, ed ha, anzi, finito per ingenerare perplessità circa la regolare ammissione, al prosieguo di gara, della Ossigas.

L’ammissione di quest’ultima, viceversa, doveva pacificamente discendere già dal solo esame della dichiarazione, resa ex art. 3 sub a) della lettera d’invito ed allegata alla documentazione amministrativa e tecnica.

Tal eccesso di zelo, tuttavia, giammai potrebbe ridondare, giusta le argomentazioni dianzi espresse, in illegittimità della partecipazione della stessa Ossigas alla fase valutativa delle offerte ed inficiare così l’aggiudicazione disposta in suo favore, relativamente ai lotti impugnati.        

In conformità a tali osservazioni, il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Attesa la complessità e la novità delle questioni trattate, sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4316/2007 R. G.), lo respinge.

Spese compensate.   

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2007.

Il Presidente                       L’estensore

(dott. Antonio Guida)        (dott. Paolo Severini)

 

Depositata in segreteria

il 28 dicembre 2007

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