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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 1/1/2008 n. 1
Sull'illegittimità di un bando di gara che richieda ai concorrenti requisiti di partecipazione alla gara sovrabbondanti e sproporzionati in rapporto all'oggetto dell'appalto.

La giurisprudenza amministrativa, sulla scia di importanti pronunce della Corte di Giustizia CE ha a più riprese ribadito che l'Amministrazione non può restringere il numero dei partecipanti fino al punto da non assicurare una reale concorrenza e non può immotivatamente fissare requisiti di partecipazione in ordine alle capacità tecniche sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE  

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente 

GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore

PATRIZIA MORO Primo   Ref. 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA

Visto il ricorso 1844/2007 proposto da:

KRIA SRL  rappresentato e difeso da:

COLOMBO CLAUDIO CORRADO SALVATORE con domicilio eletto in LECCE VIA CAVOUR, 56 presso CORRADO SALVATORE 

 

contro

COMUNE DI NARDO',in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Fernanda Quaranta ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell’avv. Vantaggiato alla via Zanardelli n.7;  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del bando di gara di appalto, pubblicato sulla GUCE del 20.10.2007, e avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatico degli accessi alle zone a traffico limitato;

del Capitolato Speciale di Appalto/Disciplinare di gara annesso al bando di cui sopra;

della determinazione dirigenziale 11.10.2007 n. 252, allo stato non nota, con cui il Dirigente della Polizia Municipale di Nardò ha approvato gli atti di cui sub a) e b);

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI NARDO’

Udito nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Corrado e Quaranta;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 42 e 43 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 44 comma 3 della Direttiva 31.3.2005, 18/04/CE. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sviamento;

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, onde può essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L. TAR;

considerato che risulta fondata la prima assorbente censura con la quale la ricorrente, società che realizza e commercializza impianti e strumenti per il trattamento digitale dei dati, in applicazione di sistemi di sicurezza, di sorveglianza e di automazione, impugna il bando di gara, pubblicato dal Comune di Nardò sulla GUCE del 20.10.07 per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatico degli accessi alle zone a traffico limitato, sotto il profilo che tale atto avrebbe illegittimamente richiesto requisiti di partecipazione alla gara sovrabbondanti e sproporzionati in rapporto alloggetto dell’appalto;

considerato, per vero, che a mezzo del predetto atto inditiivo, riguardante un appalto di importo complessivo pari a Euro 300.000 IVA inclusa,  si richiede al concorrente di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante tra l’altro ( pag. 3, par. III. 2.1) lett. f) ) l’esistenza di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00  nonchè (alla  lett. g)) di aver realizzato nell’ultimo triennio (2004-2005-2006) e distintamente per ciascun anno forniture di sistemi di controllo automatico degli accessi con apparati omologati ai sensi del DPR 250/99, per un valore complessivo non inferiore ad Euro 200.000 per ciascun anno solare;

considerato che i requisiti partecipativi suindicati risultano ulteriormente specificati e descritti dall’art. 8 del Disciplinare di gara;

considerato che il carattere sovrabbondante rispetto all’oggetto dell’appalto delle informazioni richieste risulta per tabulas dal mero confronto numerario dei valori in gioco, da cui emerge che la comprova sul fatturato dell’ultimo triennio si attesta su una soglia minima  pari a più di 15 volte l’ammontare dell’importo posto a base dell’appalto, nel mentre la sproporzionalità dell’ulteriore requisito inerente le forniture annue dell’ultimo triennio ( pari ad Euro 200.000 all’anno) si coglie se si ha riguardo al ristretto numero dei concorrenti capaci sul territorio nazionale  di fornire  già nel 2004 servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto ( come comprovato dalla ricorrente, negli allegati 5 e 8-15 del foliario, l’esiguità di tale dato rinviene dalle difficoltà applicative e nei ritardi nella adozione dei decreti ministeriali di omologazione dei sistemi di videosorveglianza e controllo dell’accesso dei veicoli nei centri storici);

considerato che i requisiti partecipativi richiesti per la gara de qua risultano in effetti sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto e si risolvono pertanto in una non giustificata limitazione, nell’accesso alla gara, della platea dei possibili concorrenti, con chiara violazione dell’art. 42 comma 3 del d.lgs. 163/06 ( che riproduce il contenuto dell’art. 44 comma 3 della Direttiva CE 31.3.2005 18/04/CE), secondo cui le informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non possono eccedere l’oggetto dell’appalto;

considerato che la giurisprudenza amministrativa, sulla scia di importanti pronunce della Corte di Giustizia  CE ( v. in particolare sent. n. 299 del 14 ottobre 2004, n. 210 del 14 dicembre 2004; n. 463 del 13 maggio 2003), ha a più riprese ribadito che l’Amministrazione non può restringere il numero dei partecipanti fino al punto da non assicurare una reale concorrenza e non può immotivatamente fissare requisiti di partecipazione in ordine alle capacità tecniche sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto( tra le tante Consiglio di Stato 21 giugno 2006 n. 225);

considerato che alla luce dei rilievi svolti il ricorso deve essere accolto;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi, ad eccezione del contributo unificato, che va posto a carico del Comune di Nardò in applicazione dell’art.13 comma 6 bis del TU 115/02.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti gravati.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che pone definitivamente a carico del Comune di Nardò.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore

 

Pubblicata l’1 gennaio 2008

 

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