HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, 5/12/2007 n. 19
Sull'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 1, c. 729, della l. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), anche nell'ipotesi di società partecipate ove gli amministratori svolgano la loro opera a titolo gratuito.

La disciplina introdotta dall'art. 1, c. 729, della l. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), diretta a ridurre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate da enti locali, trova applicazione anche nelle ipotesi di società partecipate da enti locali ove i componenti dei consigli di amministrazione svolgono il loro compito senza alcun emolumento e dunque senza alcun impegno di spesa gravante sui bilanci pubblici. Non vi è dubbio che l'intento primario del legislatore, attraverso l'introduzione della suddetta disciplina, sia stato quello del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, le limitazioni imposte al numero complessivo degli amministratori nelle società totalmente partecipate, anche indirettamente, da enti locali, nonché al numero massimo degli amministratori designati dai soci pubblici nelle società miste, sono misure organizzative che possono trovare fondamento anche nell'esigenza di perseguire una maggiore efficienza nell'amministrazione delle società partecipate da enti locali. Tale finalità, cui il legislatore sembra aver fatto riferimento o a cui, in ogni caso, le norme in esame, almeno astrattamente, possono rispondere, risulta perseguibile, sempre in coerenza con l'obiettivo finale del contenimento della spesa pubblica, anche laddove non si ottenga, come nel caso di specie, un'immediata riduzione delle spese delle società partecipate.

Materia: società / amministratori

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

 

Parere n.  19 /Par./2007

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del  5 dicembre 2007, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI                                      Presidente

Dott. Ugo REPPUCCI                                    Consigliere

Dott. Salvatore CORRADO                           Consigliere

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA  Referendario Relatore

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dalla Provincia di Biella del 23 novembre 2007 n. 56832/07, avente ad oggetto un quesito concernente la riduzione del numero degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali;

Vista l’Ordinanza n. 23/07, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

 

FATTO

La richiesta di parere in esame verte sulla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 729, della legge 26 dicembre 2006 (finanziaria 2007) che reca disposizioni intese a ridurre il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da enti locali.

La Provincia di Biella chiede se le citate previsioni trovino applicazione anche nell’ipotesi di società partecipate ove gli amministratori svolgano la loro opera  a titolo gratuito. 

 

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio della attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131/03, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati “di norma” per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L’inesistenza dell’organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dalla Provincia di Biella, ente legittimato, ed è stata formalizzata dal suo Presidente.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti dalla legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Sotto quest’ultimo profilo la questione posta all’esame di questa Sezione, in quanto diretta ad ottenere l’interpretazione di norme che ciascun ente territoriale è tenuto ad osservare, ha indubbiamente il carattere della generalità.

La stessa questione appare inoltre riferibile alla materia della contabilità pubblica. Il quesito ha infatti ad oggetto l’interpretazione di norme la cui applicazione si riflette immediatamente sull’allocazione delle risorse finanziarie e dunque sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Inoltre l’obbligo di osservanza delle medesime costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica (combinato disposto dei commi 729 e 730 della legge n. 296 del 2006).

Per le ragioni sovresposte, la richiesta esaminata è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3) Merito:

L’articolo 1, comma 729, della legge n. 296 del 2006, introduce disposizioni dirette a ridurre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate da enti locali. In particolare prevede che nelle società partecipate totalmente dagli enti locali, anche se la partecipazione è in via "indiretta", il numero complessivo di componenti non possa essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale importo è stato fissato in 2.000.000 di euro con d.p.c.m del 26 luglio 2007.

Per le società miste, invece, lo stesso comma 729 stabilisce che il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni, non possa essere superiore a cinque.

Infine per rendere effettive le previste riduzioni, è sancito l’obbligo per le società interessate dalla norma di adeguare i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato.

La Provincia istante ritiene che l'illustrata disciplina possa non trovare applicazione nelle ipotesi di società partecipate da enti locali ove i componenti dei consigli di amministrazione svolgono il loro compito senza alcun emolumento e dunque senza alcun impegno di spesa gravante sui bilanci pubblici. Si sostiene infatti che la ratio sottesa all’articolo 1, comma 729 della legge 296 del 2006, sia esclusivamente quella del contenimento della spesa pubblica e che, conseguentemente, risulterebbe priva di effetto una sua applicazione alle società ove gli amministratori operano a titolo gratuito.

A parere di questa Sezione non è sostenibile l’interpretazione prospettata dalla provincia istante, non solo in ragione del tenore letterale delle disposizioni in esame, che basterebbe già di per sé ad escludere ogni possibile delimitazione del loro ambito applicativo, ma anche perché dall’interpretazione letterale delle stesse non sembra discendere un’applicazione meramente formale delle norme.

Non vi è dubbio che l’intento primario del legislatore, attraverso l’introduzione della disciplina in esame, sia stato quello del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, le limitazioni imposte al numero complessivo degli amministratori nelle società totalmente partecipate, anche indirettamente, da enti locali, nonché al numero massimo degli amministratori designati dai soci pubblici nelle società miste, sono misure organizzative che possono trovare fondamento anche nell’esigenza di perseguire una maggiore efficienza nell’amministrazione delle società partecipate da enti locali.

Tale finalità, cui il legislatore sembra aver fatto riferimento o a cui, in ogni caso, le norme in esame, almeno astrattamente, possono rispondere, risulta perseguibile, sempre in coerenza con l’obiettivo finale del contenimento della spesa pubblica, anche laddove non si ottenga, come nel caso prospettato, un’immediata riduzione delle spese delle società partecipate.

Le ragioni sovraesposte appaiono sufficienti, a parere di questa Sezione, ad escludere la possibilità di disapplicare la disciplina di cui all’articolo 1, comma 729, della finanziaria 2007, al caso di amministratori di società partecipate dagli enti locali operanti senza alcun compenso.

 

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 5 dicembre 2007.

Il Referendario Relatore                            

F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA      

Il Presidente                    

F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

 

Depositato in Segreteria

il 5 dicembre 2007

 

Il Direttore

F.to Funz. Nicola MENDOZZA

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici