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TAR Sardegna, sez. I, 15/1/2008 n. 31
Su alcune questioni in materia di gare pubbliche: legittimazione ad agire singulatim per le imprese di una ATI, mancata impugnazione dell'aggiudicazione, verbale di gara e autocertificazione.

In tema di gare pubbliche sono legittimate ad agire singulatim le imprese di un raggruppamento temporaneo partecipante ad una gara d'appalto (ord. Corte di Giustizia, 4 ottobre 2007, C-492/06).

Secondo un orientamento giurisprudenziale pacifico, la mancata impugnazione dell'aggiudicazione in favore della controinteressata da parte delle altre imprese facenti parte di una costituenda associazione non può essere interpretato come volontà di abbandono della posizione sostanziale di interesse per la cui tutela ha proposto ricorso altra impresa. Ed invero, affinché vi sia acquiescenza ad un provvedimento amministrativo occorre che il comportamento del soggetto acquiescente sia chiaro ed inequivocabile, sia a lui imputabile e tale da far desumere, senza un ragionevole dubbio, la volontà di accettare gli effetti delle determinazioni sfavorevoli o il suo disinteresse al conseguimento di una decisione di merito. Tale inequivoco significato non può attribuirsi alla mancata impugnazione dell'aggiudicazione in favore della controinteressata da parte delle altre imprese facenti parte della costituenda associazione. Infatti, la mancata impugnazione degli atti di gara da parte delle altre imprese della costituenda ATI ben può essere il portato, ad esempio, della volontà di non affrontare i tempi e le spese di un giudizio, senza per questo assumere il significato di una volontà certa di abbandono della posizione sostanziale per la cui tutela è stato proposto il ricorso, sia pure da altri, volontà che, ove sussistente, dovrebbe essere esplicitata con altri e più chiari mezzi.

Il verbale di gara è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza.
Pertanto, ove l'intento del responsabile del procedimento fosse stato quello di azzerare una procedura di gara in relazione alla quale erano a suo avviso venute meno le necessarie garanzie sulla correttezza del procedimento di aggiudicazione come certificate nei verbali di gara, sarebbe stato suo onere - preliminarmente - attivare il procedimento volto a dimostrare che il loro contenuto era falso, e che le indicazioni negli stessi contenuti in ordine alle operazioni di voto non erano corrispondenti al vero.La natura dei verbali di gara, quali atti pubblici a fede privilegiata, s'impone quindi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., nei termini vincolativi sopra precisati.

L'ampio ricorso consentito nelle procedure ad evidenza pubblica alle autocertificazioni, in un'ottica di snellimento delle procedure e semplificazioni degli adempimenti, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare ai partecipanti ad una gara pubblica l'onere di attardarsi nell'acquisizione dei documenti richiesti, ai fini della prova del possesso dei requisiti di partecipazione, dalla lex specialis della procedura concorsuale, consentendosi, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione del possesso di tali requisiti, suscettibili di effettiva dimostrazione in caso di aggiudicazione della gara. Ma tale strumento di semplificazione risulta evidentemente inappropriato allorché, non essendo in possesso della certificazione richiesta, rilasciata, come noto, esclusivamente da organismi certificati di comprovata indipendenza, si tratta di fornire "…altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia".

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 263/2007 e n. 704/2007 proposti:

il primo (n. 263/2007) dalla società Meet Comunicazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Alessandro Casali,  rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, Giovanni Contu e Matilde Mura ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio di quest’ultima;

il secondo (n. 704/2007) dalla società Saatchi & Saatchi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica dott. Fabrizio Caparra, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese avente come mandante la Equinox srl, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Domenico Dodaro, Serena Cianciullo ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 7, presso lo studio dell’avv. Anna Maria Marrosu,

 

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso in entrambi e ricorsi dall’avv. Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Trento n. 69. presso l’Ufficio legale dell’Ente,

 

e nei confronti

(Ric. n. 263/2007)

della società Saatchi & Saatchi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Domenico Dodaro, Serena Cianciullo e Gianfranco Duranti ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via dei Colombi n. 30, presso lo studio di quest’ultimo;

della società Equinox s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Domenico Dodaro, Serena Cianciullo e Gianfranco Duranti ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via dei Colombi n. 30, presso lo studio di quest’ultimo;

del prof. Fulvio Dettori, del dott. Aldo Brigaglia, della dott.ssa Roberta Sanna, dell’Arch. Giovanni Maria Filindeu e dell’ing. Letterio Bernava, non costituiti in giudizio,

(ric. n. 704/2007)

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra TBWA Italia S.p.a. (mandataria), J&Co Gestioni e Pubblicità s.r.l., Meet Comunicazione s.r.l., OC&M s.r.l., Say What s.r.l., non costituito in giudizio,

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Armando Testa s.p.a. (mandataria) e Cosmofilm s.p.a., non costituito in giudizio,

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra McCann Worldgroup s.r.l. (mandataria) e MextMediaLab s..rl., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Mediaedge Cia Italy s.r.l. (mandataria), The Box s.r.l., Red Cell s.p.a., Soluzioni comunicative s.r.l. (undergraphic) RMG Connect s.r.l., Omnia.Com s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Publicis s.r.l. (mandataria), Carat Italia S.p.a., G.M.P.R. s.n.c. di Gualerzi Corrado, Istituto Geografico De Agostini s.p.a., Munus s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,

del prof. Fulvio Dettori, del dott. Aldo Brigaglia, della dott.ssa Roberta Sanna, dell’Arch. Giovanni Maria Filindeu, dell’ing. Letterio Bernava, non costituiti in giudizio,

per l'annullamento

ric. 263/2007

della determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007, con la quale il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha aggiudicato in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Saatchi&Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l. la gara d’appalto per “la progettazione e realizzazione di una campagna promozionale sulla Sardegna e per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario”, indetta con bando inviato alla GUCE il 13 settembre 2006;

di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, e precisamente:

-          della determinazione n.5/382 del 18 ottobre 2006, con la quale il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha nominato la commissione giudicatrice della gara di cui sopra;

-          di tutti i verbali di gara, nonché degli atti, determinazioni ed operazioni della commissione giudicatrice e, in particolare, della determinazione di non escludere il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dalla gara,

nonché, con ricorso per motivi aggiunti,

della determinazione n. 10506/REP n. 937 del 7 agosto 2007, con la quale il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha annullato, in via di autotutela, la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007 di aggiudicazione definitiva in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Saatchi&Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l. la gara di cui sopra;

ric. n. 704/2007

della determinazione n. 10506/REP n. 937 del 7 agosto 2007, con la quale il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha annullato, in via di autotutela, la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007 di aggiudicazione definitiva della gara sopra precisata.

            Visti i ricorsi con i relativi allegati;

            Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale e delle società controinteressate;

            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            Visto l’intervento ad adiuvandum proposto nel ricorso n. 263/2007 da TBWA/Italia S.p.a., capogruppo del raggruppamento di appartenenza della Meet Comunicazione srl, unitamente alle altre mandanti J & Co. Gestioni e Pubblicità s.r.l., OC&M s.r.l. e SAY WHAT S.r.l.;

            Visti gli atti tutti delle cause;

            Designato relatore il consigliere Tito Aru;

            Uditi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 l’avv. Matilde Mura per la Meet Comunicazione srl e per le società intervenienti ad adiuvandum, l’avv. Domenico Dodaro per la Saatchi&Saatchi s.r.l. e per la Equinox s.r.l.,  e l’avv. Gian Piero Contu per l’Amministrazione regionale;

            Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

            Con determinazione del direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna n. 5/267 del 4 agosto 2006, la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una gara, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “progettazione e realizzazione di una campagna promozionale sulla Sardegna e per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario”.

            All’esito delle operazioni concorsuali è risultato aggiudicatario il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la società Saatchi & Saatchi s.r.l. e la società Equinox s.r.l..

            Il raggruppamento di cui faceva parte la Meet Comunicazione s.r.l. si classificava, invece, al secondo posto della graduatoria.

            Sennonchè, ad avviso della Meet Comunicazione s.r.l., l’anzidetta determinazione di aggiudicazione della gara sarebbe illegittima per i motivi esposti  nell’atto introduttivo del giudizio n. 263/2007.

            Tali motivi di impugnazione, peraltro, si articolano in due ben definiti gruppi di censure: da un lato quelle che, se accolte, porterebbero all’esclusione del raggruppamento vincitore dalla gara, con conseguente aggiudicazione della stessa in favore del raggruppamento di cui la società ricorrente fa parte. Dall’altro lato, quelle che, se accolte, porterebbero a caducare l’intera procedura.

            La ricorrente ha chiesto espressamente al Collegio di pronunciarsi in via principale sui motivi più satisfattivi e, solo in via subordinata, sui secondi.

Rientrano nel primo gruppo le seguenti censure:

1) violazione della lex specialis di gara, in quanto la società Equinox s.r.l. non avrebbe reso le dichiarazioni di cui ai punti 12 (fatturato negli ultimi 3 esercizi finanziari per servizi analoghi a quelli oggetto del bando di gara), 13 (valore complessivo per la gestione di campagne di comunicazione PA negli anni 2003-2004-2005), 14 (possesso di un’esperienza almeno triennale nei settori della progettazione ed erogazione di servizi di comunicazione e pubblicità finalizzati alla promozione del territorio) e 16 (servizi analoghi all’appalto in oggetto, a livello nazionale o internazionale) del modulo fac simile allegato al capitolato, omettendo quindi di fornire alla stazione appaltante dati da lei stessa ritenuti essenziali ai fini della partecipazione alla selezione;

2) violazione della lex specialis di gara, in quanto la società Equinox s.r.l. non avrebbe reso la dichiarazione di cui al punto III. 2.1 del bando (non avvalimento del piano individuale di emersione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 ovvero, in caso di avvalimento, conclusione del periodo di emersione);

3) violazione della lex specialis di gara, in quanto la società Equinox s.r.l. non avrebbe dimostrato il possesso relativo alla capacità economico-finanziaria con la presentazione di almeno due idonee dichiarazioni bancarie.

Attengono invece al secondo gruppo, volto come detto a censurare in toto il procedimento di gara, tutte le altre questioni sollevate con i motivi da 4 a 16 dell’impugnazione.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 luglio 2007, a seguito dell’avvenuta conoscenza di documenti depositati con la costituzione in giudizio dall’Amministrazione regionale, la Meet Comunicazione s.r.l. ha altresì censurato un ulteriore motivo di mancata esclusione dalla gara del raggruppamento aggiudicatario, lamentando la violazione del punto III. 2.3 del bando di gara, in quanto nessuna delle due imprese di tale costituendo raggruppamento avrebbe prodotto il certificato di qualità ISO 90012001, né avrebbe fornito prova dell’impiego di misure equivalenti di garanzia.

Con 2° ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 luglio 2007, la Meet Comunicazione s.r.l. ha inoltre censurato la violazione degli artt. 65, comma 1°, e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della conseguente deliberazione in data 26 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il mancato  versamento del contributo in favore della medesima Autorità.

Per resistere al giudizio si è costituita la Regione Sardegna che ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del gravame perché proposto singolarmente dalla società Meet Comunicazione s.r.l., che ha partecipato alla gara non in proprio ma quale componente di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con TBWA Italia S.p.a. (mandataria), J&Co Gestioni e Pubblicità s.r.l., OC&M s.r.l., e Say What? s.r.l.

Nel merito, la difesa regionale ha chiesto la reiezione di tutte le censure.

Si sono altresì costituite in giudizio le società componenti del costituendo raggruppamento aggiudicatario che, dopo aver sollevato anch’esse la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta da una soltanto delle società del raggruppamento partecipante alla gara, hanno replicato, con articolate memorie, alle censure proposte chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2007 l’esame dell’istanza cautelare di sospensione è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa, poi fissato per il 5 dicembre 2007.

Con determinazione n. 10506/REP n. 937 del 7 agosto 2007, il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha annullato, in via di autotutela, la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007 di aggiudicazione definitiva della gara in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Saatchi & Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l. della gara che ci occupa.

Avverso tale provvedimento sono insorte sia le società Saatchi & Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l., che l’hanno impugnata col ricorso n. 704/2007, sia la Meet Comunicazione s.r.l., che l’ha impugnata col terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 15 novembre 2007.

Entrambe le impugnazioni lamentano la violazione dei principi generali in materia di fede pubblica dei verbali delle commissioni di gara, censurando altresì il fatto che l’Amministrazione ne abbia disconosciuto il contenuto sulla base di elementi (le dichiarazioni rese dai commissari alla Commissione consiliare d’inchiesta) del tutto estranei all’ambito procedimentale della gara in questione.

Entrambe le impugnazioni concludevano per l’annullamento dell’atto di autotutela, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che ha depositato due memorie: con la prima (depositata il 29 novembre 2007) ha sostanzialmente riprodotto le deduzioni difensive rese dal responsabile del procedimento; con la seconda (depositata il 13 dicembre 2007) ha replicato alle argomentazioni delle ricorrenti chiedendo la reiezione dei gravami.

Alla camera di consiglio del 26 settembre 2007 l’esame dell’istanza cautelare richiesta da Saatchi & Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l. nel ricorso n. 704/2007, è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa, fissato poi anch’esso al 5 dicembre 2007.

All’udienza del 5 dicembre 2007 le cause sono state rinviate entrambe al 19 dicembre 2007 per assicurare il rispetto dei termini a difesa in ordine all’ultimo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Meet Comunicazione s.r.l..

In data 13 dicembre 2007 la TBWA/Italia S.p.a., capogruppo del raggruppamento di appartenenza della Meet Comunicazione srl, e le altre mandanti J & Co. Gestioni e Pubblicità s.r.l., OC&M s.r.l. e SAY WHAT ? S.r.l., hanno depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio n. 263/07, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dalla Meet Comunicazione srl.

In vista dell’udienza di discussione sono stati versati agli atti ulteriori scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

            Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre le riunione dei giudizi al fine di deciderli con unica sentenza.

            Ragioni di ordine logico e sistematico consigliano, peraltro, di prendere le mosse dal ricorso n. 263/2007.

            Nell’ambito di tale giudizio dev’essere, anzitutto, dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum  spiegato da TBWA/Italia S.p.a., capogruppo del raggruppamento di appartenenza della Meet Comunicazione srl, unitamente alle altre mandanti J & Co. Gestioni e Pubblicità s.r.l., OC&M s.r.l. e SAY WHAT ? s.r.l..

Ed invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum non può essere proposto da coloro che, vantando un interesse personale e diretto all'annullamento del provvedimento impugnato, avrebbero dovuto proporre tempestiva impugnazione in via principale, giacché diversamente opinando si consentirebbe una sostanziale elusione dei termini perentori di decadenza.

Poiché le società intervenienti, in qualità di partecipanti alla gara oggetto di gravame, erano titolari esse stesse – al pari della Meet Comunicazione s.r.l. – dell’interesse all’impugnazione degli atti conclusivi della procedura concorsuale da azionarsi nei termini decadenziali di legge, l’intervento in esame dev’essere dichiarato inammissibile.

Sempre con riguardo al ricorso n. 263/2007 s’impone, anzitutto, l’esame dell’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, d’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione attiva della Meet Comunicazione s.r.l..

Tale eccezione trova la sua ragion d’essere nel fatto che il ricorso è stato proposto dalla sola mandante e non anche da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento di imprese partecipante alla gara.

L’eccezione è infondata.

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione che stabilisca, con riguardo alle procedure concorsuali, che il ricorso giurisdizionale nanti il Giudice Amministrativo debba essere proposto unicamente da tutti i membri di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Sul punto, al contrario, si è formata una consolidata giurisprudenza favorevole alla presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte di ciascuna delle imprese partecipanti ad una gara pubblica, ancorché in forma associata.

E ciò sia con riguardo ai raggruppamenti già costituiti, ritenendosi pacifico che il mandato conferito all'impresa capogruppo non precluda alla singola impresa mandante di proporre impugnazione sulla base della propria autonoma e sempre persistente legittimazione ad agire, dovuta all'interesse di cui è titolare all'interno del raggruppamento per la quota di propria competenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1600), sia con riguardo ai raggruppamenti costituendi (Tar Puglia, sez I, n. 41 del 10/1/2006; Tar Umbria, n. 303 del 1° giugno 2005 ).

Tale questione, peraltro, si è recentemente riproposta all’attualità del dibattito giuridico perché, con ordinanza n. 6677/06 del 14 novembre 2006, il Consiglio di Stato,  Sez. V, ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di accertare se, in considerazione di quanto statuito dalla stessa Corte nella sentenza 8 settembre 2005, causa C-129/04, Espace Trianon e Sofibail,  l’art. 1 della direttiva 89/665 osti  ad un ricorso proposto a titolo individuale da uno dei membri di un’associazione temporanea offerente avverso una decisione di aggiudicazione di un appalto.

L’eccezione di difetto di legittimazione attiva oggetto di esame è stata sollevata dalle parti resistenti nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia, richiamando le argomentazioni contenute nella citata ordinanza di remissione sulle quali, del resto, lo stesso giudice amministrativo aveva mostrato particolare cautela nella definizione dei giudizi ad esse riferibili.

Per quanto qui rileva, va detto che le questioni - oggetto di ampie dissertazioni scritte - sugli effetti processuali della pendenza del giudizio comunitario sul presente rimedio impugnatorio restano superate per essere intervenuta medio tempore la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Quest’ultima, infatti, con ordinanza 4 ottobre 2007 (procedimento C-492/06) Sezione VI, si è pronunciata nel senso che “…l’art. 1 della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato  in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell’appalto suddetto e non se lo sia stato visto attribuire”.

La Corte di Giustizia, dunque, ha chiarito che non è contraria alla normativa comunitaria una normativa nazionale che riconosca la legittimazione ad agire singulatim alle imprese di un raggruppamento temporaneo partecipante ad una gara d’appalto.

Venuta meno la possibile preclusione comunitaria, il Collegio ritiene di confermare, in materia di legittimazione ad agire delle imprese facenti parte di un’ATI, il proprio precedente orientamento favorevole ad una massima estensione della tutela in sede giurisdizionale, con conseguente rigetto dell’eccezione come originariamente formulata.

Nella memoria depositata il 29 novembre 2007, la controinteressata Saatchi&Saatchi s.r.l. ha tuttavia insistito nell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente sotto un diverso profilo: dato atto del pronunciamento della Corte di Giustizia, cioè, sostiene la Saatchi & Saatchi s.r.l. che il difetto di legittimazione della ricorrente discenderebbe dall’esigenza, anch’essa desumibile dalla predetta decisione della Corte di Giustizia,  che le decisioni dell’Autorità giurisdizionale siano efficaci.

Ciò che nel caso di specie non potrebbe essere, prosegue la controinteressata, perché le altre società componenti dell’associazione partecipante alla gara avrebbero inequivocamente mostrato di prestare acquiescenza alle decisioni dell’Amministrazione aggiudicatrice, non presentando impugnazione nei termini di legge e rinunciando, dunque, a far valere la loro posizione di vantaggio tutelabile in sede giurisdizionale.

Poiché l’Amministrazione non potrebbe disporre l’aggiudicazione in favore della sola ricorrente, ne seguirebbe il difetto di legittimazione della Meet Comunicazione s.r.l. ad ottenere una pronuncia comunque destinata a rimanere inefficace.

Sempre  nella prospettazione della controinteressata, infatti, non varrebbe, in contrario, il rilievo della ricorrente per il quale, poichè le altre imprese dell’associazione si sono impegnate contestualmente alla presentazione dell’offerta a costituirsi in associazione nel caso di aggiudicazione della gara, tale obbligo sarebbe giuridicamente coercibile, restando dunque persistente l’interesse ad agire.

L’obbligazione a costituirsi in associazione di imprese al fine di procedere all’esecuzione del servizio risultava infatti soggetta al termine finale di 180 giorni dalla data di apertura del procedimento, termine ormai abbondantemente scaduto con conseguente venir meno del vincolo obbligatorio.

Orbene, a avviso del Collegio la tesi della controinteressata, pur pregevolmente argomentata, non appare decisiva.

In sostanza, infatti, essa si fonda sul presupposto di fatto che le altre imprese facenti parte dell’ATI alla quale appartiene la Meet comunicazione s.r.l. abbiano inequivocamente manifestato, con comportamenti concludenti,  il loro disinteresse alla gara in questione, compresa la possibilità di risultare aggiudicatarie della stessa per effetto della pronuncia del giudice amministrativo.

Tale argomento, tuttavia, si scontra con l’orientamento giurisprudenziale pacifico, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, che ha sempre escluso che la mancata impugnazione dell’aggiudicazione in favore della controinteressata da parte delle altre imprese facenti parte di una costituenda associazione possa essere interpretato come volontà di abbandono della posizione sostanziale di interesse per la cui tutela ha proposto ricorso altra impresa.

Ed invero, affinché vi sia acquiescenza ad un provvedimento amministrativo occorre che il comportamento del soggetto acquiescente sia chiaro ed inequivocabile, sia a lui imputabile e tale da far desumere, senza un ragionevole dubbio, la volontà di accettare gli effetti delle determinazioni sfavorevoli o il suo disinteresse al conseguimento di una decisione di merito (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2006, n. 2131).

Come detto, il Collegio ritiene che tale inequivoco significato non possa attribuirsi alla mancata impugnazione dell’aggiudicazione in favore della controinteressata da parte delle altre imprese facenti parte della costituenda associazione.

Infatti, la mancata impugnazione degli atti di gara da parte delle altre imprese della costituenda ATI ben può essere il portato, ad esempio, della volontà di non affrontare i tempi e le spese di un giudizio, senza per questo assumere il significato di una volontà certa di abbandono della posizione sostanziale per la cui tutela è stato proposto il ricorso, sia pure da altri, volontà che, ove sussistente, dovrebbe essere esplicitata con altri e più chiari mezzi.

Non solo.

Tale presunta volontà abdicativa risulta smentita in fatto alla luce dell’intervento ad adiuvandum spiegato in data 13 dicembre 2007 da tutte le altre imprese dell’associazione seconda classificata.

Ed invero, a parte lo scontato esito processuale dell’intervento anzidetto, probabilmente consapevolmente subito dalle stesse intervenienti, non può comunque non attribuirsi a tale atto il valore di escludere l’esistenza di una volontà acquiescente all’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Per quanto sopra resta superata in fatto, senza necessità di ulteriori argomentazioni, anche ogni questione relativa all’incoercibilità dell’impegno assunto dalle partecipanti alla costituenda associazione in ordine alla stipula del contratto d’appalto, avendo queste inequivocamente manifestato la volontà di ottenere l’aggiudicazione della gara.

Respinta l’eccezione d’inammissibilità può passarsi all’esame del merito della causa.

Il Collegio, ai fini di un razionale esame dell’impugnazione, ritiene di esaminare pregiudizialmente il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 novembre 2007, con il quale la Meet Comunicazione s.r.l. ha impugnato la determinazione n. 10506/REP n. 937 del 7 agosto 2007 con la quale il Direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha annullato in autotutela la gara indetta per l’affidamento del servizio in questione.

L’impugnazione è fondata.

Osserva infatti il Collegio che il provvedimento impugnato si scontra, sul terreno strettamente giuridico, con i generali principi vigenti in materia di atti a fede pubblica privilegiata giacchè, pacificamente, in giurisprudenza, si precisa che il verbale di gara è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 4463 del 2 settembre 2005).

Pertanto, ove l’intento del responsabile del procedimento fosse stato quello di azzerare una procedura di gara in relazione alla quale erano a suo avviso venute meno le necessarie garanzie sulla correttezza del procedimento di aggiudicazione come certificate nei verbali di gara, sarebbe stato suo onere - preliminarmente - attivare il procedimento volto a dimostrare che il loro contenuto era falso, e che le indicazioni negli stessi contenuti in ordine alle operazioni di voto non erano corrispondenti al vero.

Ma dell’instaurazione di un procedimento di querela di falso con riguardo ai verbali delle operazioni di gara non è traccia negli atti di causa.

La natura dei verbali di gara, quali atti pubblici a fede privilegiata, s’impone quindi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2700 c.c., nei termini vincolativi sopra precisati.

Ed invero, sebbene lo stile di verbalizzazione adottato dalla commissione giudicatrice non risponda indubbiamente ai migliori canoni di redazione, nemmeno emergono i profili di illegittimità formale che possano condurre  ad una loro valutazione in termini di illegittimità per violazione delle norme generali sulla verbalizzazione giacchè, nei verbali versati agli atti, ricorrono comunque tutti i requisiti minimi necessari a consacrarne, sotto il profilo formale, la validità.

Se questo è vero, restano prive di rilievo decisivo tutte le articolate argomentazioni del provvedimento di auto-annullamento che richiamano, a ragione della sua adozione, le risultanze delle audizioni  rese dai commissari alla Commissione regionale d’inchiesta.

Sul punto è peraltro opportuno un chiarimento.

In data 28 dicembre 2006 era stata istituita presso il Consiglio Regionale della Sardegna, la “Commissione d’inchiesta sull’affidamento della campagna pubblicitaria ed istituzionale della Regione”, incaricata di accertare lo svolgimento dell’iter valutativo della gara d’appalto di cui sopra.

In tale sede era stata disposta l’audizione dei commissari e del segretario verbalizzante, e da tali dichiarazioni erano emersi “passaggi” procedimentali in ordine alle operazioni di voto completamente privi di riscontro nei verbali di gara.

Tanto giustificava una relazione conclusiva della commissione consiliare d’inchiesta fortemente critica sull’operato della commissione giudicatrice.

Orbene, la responsabile del procedimento, utilizzando le  trascrizioni di tali audizioni,  ha ritenuto di annullare l’intera procedura di gara e di revocare la determinazione di nomina della commissione giudicatrice in quanto l’insieme delle dichiarazioni rese avrebbe evidenziato, sotto diversi profili, violazioni di norme e principi essenziali di garanzia in tema di verbalizzazioni delle operazioni di gara.

Sennonchè, fermo il rispetto istituzionale per l’attività svolta dall’organo consiliare la cui relazione conclusiva illustra, peraltro, con particolare efficacia, la lacunosità di taluni passaggi procedimentali della gara,  le dichiarazioni rese nel corso di tali audizioni, seppur connotate dalla solennità della sede nella quale sono state acquisite, non valgono a superare la forza probatoria dei verbali di gara in quanto per superare il contenuto di un atto a fede pubblica privilegiata l’ordinamento non conosce altro strumento al di fuori della querela di falso.

Nel dettaglio.

Rileva il responsabile del procedimento che la commissione di gara era stata convocata per il giorno 9 novembre 2006 per l’attribuzione dei punteggi delle offerte presentate.

Nel verbale n. 4 del 9 novembre 2006 si legge testualmente:

“…La Commissione procede ad un’analisi sintetica delle offerte, per poi procedere alla discussione…

Alla conclusione della discussione la Commissione, non riuscendo a raggiungere una decisione condivisa, aggiorna i propri lavori al giorno 10 novembre 2006”.

            Nulla lascia intendere che vi sia stata, oltre ad una discussione interlocutoria, alcuna votazione formale cui affidare l’esito della gara.

            Afferma invece la responsabile del procedimento, punto 1.2 a pag. 5 della determinazione di autotutela: “il fatto poi che nella seduta appositamente convocata per l’attribuzione dei punteggi, dopo la discussione sulle offerte non sia stata raggiunta una “decisione condivisa” fa intendere che effettivamente una votazione in quella sede ci sia stata, ma che l’esito non sia stato accettato da tutti i commissari…”.

            Ferma restando l’irrilevanza dell’ordine del giorno per il quale la commissione era stata convocata per il giorno 9, giacchè molteplici possono essere stati i motivi che hanno comportato lo svolgimento di una seduta interlocutoria in luogo di quella definitiva, per quanto sopra detto restano privi di rilievo decisivo i richiami alle deposizioni dei commissari che andrebbero a sostenere tale assunto.

Queste, infatti, sebbene evidenzianti un atteggiamento approssimativo dei commissari nello svolgimento del loro importante incarico, non valgono a spostare, ai fini della decisione, la realtà procedimentale come cristallizzata negli atti della procedura concorsuale.

E secondo quanto si ricava da una serena lettura dei verbali di gara, anche a voler ammettere che vi sia stata un’accesa discussione in ordine ai voti da assegnare alle imprese, non vi è spazio per una conclusione nel senso di ritenere che vi sia stata una pluralità di votazioni non verbalizzate.

            Del pari privi di rilievo decisivo si rivelano le questioni sollevate con riguardo alle risultanze contenute nel verbale n. 6 del 15 novembre 2006.

Si legge testualmente in tale verbale:

“…Alla conclusione della discussione la Commissione attribuisce i seguenti punteggi, in relazione ai criteri fissati nel capitolato d’oneri”.

 Segue l’indicazione dei punteggi, espressi in forma numerica, e la formazione della graduatoria.

            Così argomenta la responsabile del procedimento (punto 1.4, pag. 7), sempre al fine di dimostrare la violazione della disciplina vigente in tema di verbalizzazioni:

“Il verbale del 15 novembre, d’altronde, non chiarisce se i voti ivi indicati siano stati espressi in quella riunione per la prima volta o se siano stati riportati i punteggi assegnati in una seduta precedente, né indica i motivi per i quali sarebbe stata considerata non valida la seconda votazione del 15 mattina e si sarebbe deciso di ritornare su una votazione precedente (del 9 novembre) già ritenuta non valida dalla stessa Commissione. In ogni caso la Commissione non avrebbe potuto dichiarare come avvenuta il 15 una votazione effettuata invece il 9 novembre…”.

            Come si vede, si opera una ricostruzione in fatto del tutto avulsa dal contenuto delle operazioni verbalizzate, che ai fini della sua rilevanza giuridica avrebbe richiesto una preliminare valutazione da parte del giudice competente in ordine alla falsità o meno dei verbali di gara, verifica come detto non richiesta da nessuno dei soggetti interessati.

Ancora.

            Si legge nel verbale n. 9 del 17 gennaio 2007:

“…I singoli voti espressi, a suo tempo, da ciascun commissario sono quelli indicati nel documento allegato, per far parte integrante e sostanziale del presente verbale”.

            Afferma la responsabile del procedimento:

“Successivamente è emerso il fondato dubbio sulla effettiva corrispondenza tra i voti che si assumono trascritti e quelli che effettivamente dati dai commissari in quella seduta”.

Anche qui, i dubbi della dott.ssa Melis scaturiscono dalle dichiarazioni rese dai commissari nelle audizioni nanti la commissione consiliare, laddove sarebbe stato necessario acclarare nelle sedi competenti la veridicità del verbale in questione che altrimenti, per quanto detto, doveva prevalere su ogni altra ricostruzione della seduta.

            Insomma, l’esame del provvedimento impugnato conduce inevitabilmente alla declaratoria della sua illegittimità per l’infondatezza della argomentazioni in esso contenute rispetto a quanto risultante dai verbali di gara che, si ripete, ove ritualmente formati, come nella specie, fanno piena prova in ordine al loro contenuto fino a querela di falso.

            Né vale in contrario quanto sostenuto dalla difesa regionale nei suoi scritti difensivi, e cioè che in realtà le ragioni dell’annullamento già risiedevano nei verbali di gara e che le audizioni dei commissari presso la Commissione consiliare le avrebbero soltanto evidenziate.

            A parte che è la stessa responsabile del procedimento a precisare che  le ragioni poste a fondamento della determinazione adottata risiedono nel fatto di non poter “…non tenere conto delle affermazioni rese dai Commissari innanzi alla Commissione consiliare d’inchiesta attestanti circostanze non presenti nei verbali di gara che hanno costituito i presupposti per l’aggiudicazione definitiva”, il tenore delle stesse argomentazioni sommariamente richiamate smentisce in fatto tale affermazione.

            L’unico inciso veramente riferito ai verbali è quello che concerne il richiamo all’art. 107 del D.Lgvo n. 163/2006, assumendosene la violazione in relazione alla mancata indicazione delle osservazioni e dei chiarimenti necessari a dar conto delle valutazioni finali.

            E’ ben vero che tale questione avrebbe meritato maggiore determinazione da parte del responsabile del procedimento prima ancora dell’approvazione finale degli atti di gara, soprattutto avuto riguardo all’anomala polemica insorta tra lo stesso responsabile del procedimento e la commissione giudicatrice in relazione all’inspiegabile rifiuto di quest’ultima di fornire elementi di specificazione e chiarimento in relazione ai voti espressi in sede di valutazione delle offerte.

Sennonchè, nei termini meramente enunciativi con i quali è espressa nell’atto impugnato, tale argomentazione non vale a superare le conclusioni – anch’esse sotto certi profili inspiegabili, giacchè i chiarimenti richiesti in sede di controllo erano ben diversi e ben più pregnanti di quelli poi concretamente ottenuti -  cui era pervenuto lo stesso responsabile del procedimento con la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007, come indicate a pag. 7:

“Visto il verbale della Commissione di gara n. 9 del 17 gennaio 2007 …nel quale la Commissione stessa rende espliciti i singoli voti espressi, a suo tempo, da ciascun commissario”;

Constatato che il suddetto verbale contiene i richiesti elementi integrativi in ordine all’iter seguito dalla Commissione di gara per giungere alla valutazione finale dei progetti da essa esaminati…;

Ritenuto infatti che essi siano idonei a rendere esplicito il contributo di ciascuno dei commissari alla valutazione complessiva e soddisfino l’esigenza di accertare, nel rispetto della discrezionalità delle singole valutazioni, la coerenza della scelta dei singoli commissari…”.

Pertanto, in mancanza di adeguata motivazione in ordine al mutamento di opinione su tale specifico punto che, come sopra riportato, aveva formato oggetto di espressa considerazione in sede di approvazione degli atti di gara, il mero richiamo al difetto di motivazione delle votazioni espresse dai singoli commissari non vale di per sé a giustificare l’annullamento della gara in questione.

Per quanto sopra detto, dunque, il terzo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Meet Comunicazione s.r.l. si rivela fondato e meritevole di accoglimento, con annullamento della determinazione n. 10506/REP n. 937 del 7 agosto 2007 di annullamento in autotutela della gara d’appalto precisata in epigrafe.

Occorre a questo punto passare all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla Meet Comunicazione s.r.l. nei confronti del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell’ATI Saatchi & Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l., prendendo le mosse – come richiesto espressamente - da quelli più satisfattivi dell’interesse della ricorrente.

Il processo amministrativo, infatti, affida all’interesse disponibile delle parti la delimitazione del thema decidendum sul quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Il Collegio ritiene, peraltro, di esaminare in primo luogo il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 luglio 2007, col quale la ricorrente ha contestato la violazione della prescrizione del bando concernente il possesso dei requisiti attestanti la capacità tecnica delle imprese partecipanti alla gara.

Il bando di gara, al punto III. 2.3) Capacità tecnica, imponeva alle imprese partecipanti, quale formalità necessaria per valutare la conformità ai requisiti, tra gli altri, la “certificazione di qualità ISO 9001 2000: progettazione, erogazione attività e servizi di marketing pubblicitario. O altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici ai sensi dell’art. 43 del D.Lgvo 163/2006 e della Direttiva CEE 2004/18”.

L’art. 11 del capitolato d’oneri, codificando un principio peraltro pacifico in materia di procedura ad evidenza pubblica, precisava che le imprese dovevano possedere al momento della presentazione delle offerte i requisiti.

La previsione di tale requisito riflette la scelta dell'Amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello di prestazione riferito all’esecuzione del rapporto contrattuale.

La richiesta certificazione di qualità, infatti, mira ad assicurare che l'impresa affidataria dello svolgimento del servizio possa ritenersi idonea ad effettuare la prestazione secondo un livello minimo di aspettative, accertato da un organismo qualificato secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione ed il livello complessivo dell'attività nell'intero suo svolgimento.

Orbene, è incontestato che le due società componenti l’ATI aggiudicataria al momento della presentazione delle offerte non erano in possesso della predetta certificazione di qualità.

La stessa società Saatchi&Saatchi s.r.l., infatti, ha depositato in data 23 novembre 2007 la certificazione “ISO 9001 2000: Progettazione ed erogazione di servizi pubblicitari” con data di prima emissione 25 giugno 2007.

Per quanto risulta agli atti, in sede di gara le due società hanno prodotto soltanto due dichiarazioni sostitutive, con le quali hanno descritto i requisiti di capacità tecnica in possesso di ciascuna società, comprese le misure adottate per garantire la qualità, con ciò ritenendo di integrare la prescrizione del bando che, come detto, consentiva, in alternativa al possesso della certificazione di qualità, la presentazione di “…altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia”.

In particolare, la Saatchi&Saatchi s.r.l. precisava, tra l’altro, che “…la società sta dando attuazione ad una profonda revisione dei propri processi aziendali allo scopo di soddisfare gli standards di qualità e di sicurezza fissati dalla normativa statunitense contenuta nel Serbanes Oxley Act (cd. SOX)”.

In relazione a quanto sopra, non vi è chi non veda la palese mancanza, in capo all’ATI Saatchi&Saatchi s.r.l. – Equinox s.r.l., di un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara, non valendo a supplirne la mancanza la produzione delle anzidette dichiarazioni sostitutive.

Si è sostenuto dalla difesa dell’ATI controinteressata che almeno la dichiarazione della Saatchi&Saatchi s.r.l. sarebbe stata sufficiente ad integrare il requisito richiesto dal bando.

L’assunto non convince per un duplice profilo di considerazioni:

a) anzitutto, per il mezzo di prova utilizzato.

L’ampio ricorso consentito nelle procedure ad evidenza pubblica alle autocertificazioni, in un’ottica di snellimento delle procedure e semplificazioni degli adempimenti, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare ai partecipanti ad una gara pubblica l’onere di  attardarsi nell’acquisizione dei documenti richiesti, ai fini della prova del possesso dei requisiti di partecipazione, dalla lex specialis della procedura concorsuale, consentendosi, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione del possesso di tali requisiti, suscettibili di effettiva dimostrazione in caso di aggiudicazione della gara.

Ma tale strumento di semplificazione risulta evidentemente inappropriato allorché, non essendo in possesso della certificazione richiesta, rilasciata, come noto, esclusivamente da organismi certificati di comprovata indipendenza, si tratta di fornire “…altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia”.

E’ invero indubbio che tale prova non possa essere fornita con una dichiarazione resa dallo stesso soggetto destinatario di un’indagine valutativa volta ad accertare, all’interno della sua impresa, l’esistenza di tali elementi.

Essa, infatti, poteva essere fornita, ad esempio, o con la dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, al richiesto ISO 9001 2000, oppure con dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore.

Non può, dunque, che rimanere priva di ogni rilievo probatorio la dichiarazione del possesso di requisiti di qualità proveniente dallo stesso soggetto destinatario dell’anzidetta verifica proprio perché priva del requisito di attendibilità sotteso dalla prescrizione del bando.

Non convince del contrario neppure la produzione della controinteressata in data 23 novembre 2007, recante la nota dell’avv. Luigia Colagrossi attestante il rispetto delle fasi operative della procedura interna sul controllo qualità.

Ed invero, sotto il profilo formale, deve rilevarsi che tale dichiarazione non è stata prodotta in sede di gara e reca comunque una data priva di requisiti minimi di certezza giuridica. Sotto il profilo sostanziale non risulta rilasciata da un soggetto qualificato ad effettuare audit di sistema o di processo rispetto alla norma ISO 9001 (neppure dichiarata).

Non solo.

Anche a volerla ritenere plausibile, tale nota non risulterebbe comunque decisiva ai fini invocati dalla Saatchi&Saatchi s.r.l in quanto la stessa attesterebbe soltanto la corretta applicazione di una procedura interna sul controllo qualità e non l’attuazione complessiva di un sistema di gestione di qualità attestante la capacità della società di ottemperare ai requisiti all’uopo richiesti.

b) in secondo luogo per il contenuto della dichiarazione.

Ed invero, nella dichiarazione della Saatchi&Saatchi s.r.l. si legge che “…la società sta dando attuazione ad una profonda revisione dei propri processi aziendali allo scopo di soddisfare gli standards di qualità e di sicurezza fissati dalla normativa statunitense contenuta nel Serbanes Oxley Act (cd. SOX)”.

Anzitutto, dunque, si rileva che la società in questione, all’ultimo momento utile per la presentazione delle offerte, non aveva ancora completato  l’attività di “…profonda revisione dei propri processi aziendali allo scopo di soddisfare gli standards di qualità e di sicurezza fissati dalla normativa statunitense contenuta nel Serbanes Oxley Act (cd. SOX)”, sicchè non era neanche in possesso – per sua stessa dichiarazione – dei requisiti della SOX.

In secondo luogo, anche qualora la Saatchi&Saatchi s.r.l. fosse stata in possesso di tali requisiti, tale circostanza non avrebbe assunto valore decisivo.

La complessità della materia richiede una breve precisazione.

Per fronteggiare la crisi delle grandi società e la sfiducia degli operatori del mercato, nell’ordinamento statunitense è stata predisposta una legge, la Sarbanes-Oxley Act, con lo scopo di perseguire gli obiettivi di assicurare credibilità e trasparenza nell’amministrazione e nella contabilità delle società USA.

Tale legge è applicabile a tutte le Società statunitensi e a quelle straniere che abbiano i titoli quotati presso il mercato borsistico statunitense o abbiano intenzione di procedere ad un’offerta pubblica sul mercato statunitense.

Essa prevede un incremento degli obblighi di comunicazione, sanzioni penali più severe per i reati finanziari, norme per una maggiore precisione e affidabilità delle attività di controllo contabile, nonché l’istituzione di una specifica Commissione per le aziende di revisione.

Si tratta nella sostanza di un testo normativo che, nel richiedere il rispetto dei prescritti parametri di riferimento, intende assicurare un corretto svolgimento del mercato borsistico incrementando la trasparenza contabile ed eliminando le distorsioni legate ad una non corretta gestione finanziaria delle società quotate, suscettibili di ripercuotersi negativamente in danno degli investitori.

Si ricava pertanto chiaramente che la finalità della suddetta legge è del tutto diversa da quella delle norme ISO 9001:2000 richieste ai fini della partecipazione alla gara.

Queste ultime infatti perseguono le seguenti finalità:

a)  la dimostrazione della capacità della impresa di fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti applicabili;

b) l’accrescimento della soddisfazione dei clienti tramite l’applicazione efficace del sistema, ivi inclusi i processi per il miglioramento continuo del sistema.

            Pertanto l’eventuale rispetto della normativa SOX non varrebbe comunque a garantire la Regione per quanto concerne la capacità dell’impresa a fornire prodotti conformi alle aspettative richieste dal bando di gara.

            La mancanza del predetto requisito di partecipazione, invero di agevole verificazione, doveva pertanto portare all’esclusione del raggruppamento Saatchi&Saatchi s.r.l. – Equinox s.r.l dalla gara.

            Ne  deriva l’accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Meet Comunicazione s.r.l. nel ricorso n. 263/2007 nella parte in cui censura gli atti di gara per non aver disposto l’esclusione dalla procedura dell’ATI Saatchi&Saatchi s.r.l. – Equinox s.r.l., restando conseguentemente assorbita ogni ulteriore doglianza.

A quanto sopra segue l’improcedibilità del ricorso n. 704/2007 proposto dall’ATI aggiudicataria avverso il provvedimento di annullamento in autotutela della procedura concorsuale, giacchè l’accertata mancanza di un essenziale  requisito di partecipazione alla gara determina il venir meno dell’interesse alla conservazione di un’aggiudicazione che non poteva essere comunque disposta in sua favore.

 

In conclusione, quindi, il Tribunale accoglie il ricorso n. 263/2007 nei sensi sopra precisati e dichiara improcedibile  il ricorso n. 704/2007.

Ai fini dell’accertamento di eventuali profili di responsabilità erariale, il Collegio dispone la trasmissione della presente sentenza alla procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

            Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

Riuniti i ricorsi in epigrafe:

dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della TBWA/Italia S.p.a., della J & Co. Gestioni e Pubblicità s.r.l., della OC&M s.r.l. e della SAY WHAT? S.r.l.;

accoglie il ricorso n. 263/2007 e, per l’effetto:

a) in accoglimento del terzo ricorso per motivi aggiunti annulla la determinazione n. 10506/REP n. 937 del 7 agosto 2007, con la quale il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha annullato, in via di autotutela, la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007 di aggiudicazione definitiva in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Saatchi&Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l. della gara di cui sopra;

b) in accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti annulla la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007, con la quale il direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza della Regione Sardegna ha aggiudicato in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Saatchi&Saatchi s.r.l. ed Equinox s.r.l. la gara per “la progettazione e realizzazione di una campagna promozionale sulla Sardegna e per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario”;

Condanna la Regione Sardegna al pagamento in favore della Meet Comunicazione s.r.l. delle spese processuali, che liquida in euro 20.000,00 (ventimila//00), oltre IVA e CPA come per legge, compensandole nei confronti della Saatchi&Saatchi srl e della Equinox srl;

Condanna le società intervenienti ad adiuvandum al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi euro 8000,00 (ottomila//00),  di cui 4.000,00 (quattromila//00) in favore della Regione Sardegna e 4.000,00 (quattromila//00) in favore dell’ATI Saatchi&Saatchi – Equinox srl.;

dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 704/2007 con compensazione delle spese di giudizio.

Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine  all’accertamento di eventuali profili di danno erariale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 dicembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente,

- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,

- Tito Aru, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 15/01/2008

Il  Segretario Generale

(dott.ssa Adriana Zuddas)

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