HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Lazio, sez. I, 21/1/2008 n. 384
Sulla legittimità dell’esclusione di una associazione fra professionisti da una gara per l’aggiudicazione di un appalto di servizi.

E’ legittima l’esclusione di una associazione fra professionisti da una procedura di gara per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una "Banca Telematica patrimonio beni culturali e turismo" in quanto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (ora abrogato; ma applicabile, ratione temporis ed in ragione dell’espresso richiamo ad esso formulato dalla lex specialis di gara al caso di specie), la partecipazione alla gara è consentita alle sole "imprese" (o a "raggruppamenti di imprese") e non anche ad associazioni formate fra professionisti.

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione I

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 8289 del 2002, proposto da:

Associazione temporanea di professionisti, in persona del capogruppo ing. Giovanni Antonio Mura (in proprio anche quale componente della predetta Associazione), costituita per la partecipazione alla gara, bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di Banca Telematica patrimonio beni culturali – turismo, pubblicata sulla G.U.R.I. del 21 dicembre 2001, foglio inserzioni n. 26;

Manca di Mores Giuseppina, in qualità di componente dell’Associazione;

Madau Marcello, in qualità di componente dell’Associazione;

Manca di Mores Celestino, in qualità di componente dell’Associazione;

Manca di Mores Giacomo, in qualità di componente dell’Associazione;

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Demartis, per il presente giudizio elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lima n. 48, presso lo studio dell'avv. Antonio Lanzillotta

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;

l’Ufficio per l’Informatica, la telematica e la statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del responsabile p.t.;

la Commissione di gara per l’aggiudicazione della gara bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di Banca Telematica patrimonio beni culturali – turismo, pubblicata sulla G.U.R.I. del 21 dicembre 2001, foglio inserzioni n. 26, in persona del Presidente p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti

del raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra Consorzio Cini, CIRPS, Hochfeiler, s.r.l., in persona del legale rappresentante del Consorzio Cini (capogruppo), non costituitisi in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento del 27 marzo 2002, con il quale la Commissione di gara ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’esclusione dalla gara dell’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente;

del provvedimento in data 7 maggio 2002 del Capo dell’Ufficio per l’Informatica, la telematica e la statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è stata comunicata al capogruppo l’esclusione dalla gara;

del provvedimento del 6 maggio 2002 del Capo dell’Ufficio per l’Informatica, la telematica e la statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale la gara anzidetta è stata aggiudicata all’Associazione temporanea costituita fra il Consorzio Cini, CIRPS e Hochfeiler s.r.l.;

del decreto in data 1° febbraio 2002 del capo dell’Ufficio per l’Informatica, la telematica e la statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale veniva nominata la Commissone per la gara sopra indicata, nelle persone di Patrizia Serafin, Mario di Domenicantonio, Luisa Anna Marras, Amalia Balletta (segretaria);

di tutti gli atti della Commissione di gara ed in particolare del verbale n. 1 del 18 febbraio 2002, n. 2 in pari data, n. 3 del 25 febbraio 2002, n. 4 del 26 febbraio 2002, n. 5 del 27 febbraio 2002;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 dicembre 2001, foglio inserzioni n. 26, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Ufficio per l’Informatica, indiceva una gara per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una “Banca Telematica patrimonio beni culturali e turismo”.

Il capitolato d’oneri ammetteva alla presentazione delle offerte “qualsiasi soggetto, senza vincolo di forma giuridica ed anche in forma di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 157/1995”.

La ricorrente Associazione fra professionisti, ritenendo di rientrare nel novero dei soggetti ai quali era consentita dal suddetto capitolato la presentazione di offerte, chiedeva quindi di partecipare alla suddetta gara.

Contesta con il presente mezzo di tutela l’esclusione dalla procedura di selezione, disposta dall’Amministrazione intimata in quanto la partecipazione alla gara sarebbe stata consentita ai soli raggruppamenti temporanei fra imprese (e non anche comprendenti singoli professionisti).

Viene in primo luogo denunciata l’illegittimità della composizione della commissione di gara, atteso che taluno dei componenti di essa non sarebbe in possesso di quella “particolare qualificazione professionale” richiesta dall’art. 26, comma 10, del D.Lgs. 157/1995.

Assume, poi, che la disposta esclusione si ponga in contrasto con le previsioni dettate dal capitolato d’oneri, laddove non viene in esso specificato che i soggetti componenti di raggruppamenti temporanei debbano necessariamente essere imprese; e, comunque, rilevandosi come l’art. 11 del D.Lgs. 157/1995 (anche alla luce della Direttiva 50/92/CEE) non inibisca anche a professionisti la partecipazione alle gare pubbliche aventi ad oggetto l’aggiudicazione di appalti di servizi.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 5631, pronunziata nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2002.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008.

Diritto

1. È in primo luogo infondata la censura con la quale parte ricorrente assume che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (ora abrogato; ma applicabile, ratione temporis ed in ragione dell’espresso richiamo ad esso formulato dalla lex specialis di gara, alla vicenda in esame), la partecipazione alle procedure di selezione per l’aggiudicazione di appalti di servizi non fosse esclusivamente riservata alle “imprese”.

Nel rilevare come il chiaro tenore letterale della disposizione in rassegna non induca dubbi al riguardo, osserva il Collegio come un diverso convincimento non possa essere ragionevolmente indotto dalla lettura del comma 1 del citato art. 11, laddove si stabilisce che “Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”.

La locuzione anche, infatti, lungi dal riferirsi a soggetti diversi da quelli costituiti in forma di impresa – e, quindi, esercenti in forma professionale attività imprenditoriale – ha esclusivamente riguardo alle modalità di partecipazione alla gara: consentita non soltanto ad imprese singole, ma anche ad imprese temporaneamente raggruppate.

Né a diverso convincimento è dato pervenire laddove venga presa in considerazione la previsione dettata dall’art. 26 della Direttiva 50/92/CEE (alla quale il citato D.Lgs. 157/1995 ha dato attuazione nell’ordinamento nazionale), atteso che il richiamo ivi operato ai “raggruppamenti di prestatori di servizi”, quali soggetti abilitati a presentare offerte nell’ambito delle pubbliche gare, deve essere inteso (come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 5 settembre 2002) riferito a soggetti costituiti in forma di impresa.

In disparte il pur dirimente rilievo che va annesso, ai fini in discorso, al richiamo dal bando di gara operato alle previsioni dettate dall’art. 11 del D.Lgs. 157/1995, va ulteriormente osservato – a conforto dell’esposta considerazione relativa alla delimitazione soggettiva del novero degli aspiranti a partecipare alla gara de qua – come nella fattispecie all’esame la lex specialis (bando e capitolato) rechi elementi indizianti che, con carattere di concordanza e concludenza, univocamente inducono ad asseverare l’esclusività del riferimento alle sole “imprese” (o a “raggruppamenti di imprese”) e non anche ad associazioni formate fra professionisti.

In tal senso:

il punto 12. dell’avviso di gara richiama la “forma giuridica del raggruppamento di imprenditori, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 358/1992;

la lett. b) del punto 13., quanto alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, individua “il certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., ovvero, per le imprese straniere, certificato equipollente”;

la successiva lett. d) ulteriormente prende in considerazione, ai fini di cui al precedente alinea, la dimostrazione della capacità economica degli aspiranti, da dimostrare mediante indicazione del fatturato relativo ad analoghe forniture di servizi;

mentre l’art. 6 del capitolato d’oneri, nel postulare che le professionalità ivi indicate quali componenti del gruppo tecnico incaricato del lavoro, siano “legate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’offerente”, chiaramente esclude che i professionisti svolgano la loro attività in forma associata e, quindi, in assenza di vincoli di subordinazione con il soggetto che abbia chiesto di essere ammesso alla gara.

Le indicazione precedentemente esplicitate dal Collegio consentono di escludere la fondatezza della censura dalla parte ricorrente dedotta avverso l’impugnata determinazione di esclusione dalla gara all’esame.

2. Ad analoghe conclusioni è dato pervenire per quanto concerne l’affermata illegittimità della composizione della Commissione di gara: i componenti della quale, secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non sarebbero in possesso di quella “particolare qualificazione professionale” richiesta dall’art. 26, comma 10, del D.Lgs. 157/1995.

Nel rammentare come la gara in questione fosse preordinata alla realizzazione dello studio di fattibilità n. 688 “Banca telematica patrimonio beni culturali – turismo” nella Regione Sardegna, non è invero dato comprendere come la composizione dell’anzidetta Commissione (comprendente un docente universitario, un dirigente dell’Assessorato alla pubblica istruzione ed ai beni culturali della Regione Sardegna, un analista di sistemi e procedure già coordinatore di un servizio di progettazione di sistemi informativi del Dipartimento Informatica della Presidenza del Consiglio; nonché, in qualità di segretario, di un Direttore amministrativo dei ruoli della Presidenza) si ponga in contrasto con la previsione di legge da ultimo richiamata.

Né, altrimenti, parte ricorrente ha offerto alcun concreto elemento di valutazione idoneo a consentire al Collegio di apprezzare la sostenuta carenza, in capo ai componenti dell’organismo di gara, della richiesta qualificazione professionale (la quale, invece, ictu oculi rivela carattere di adeguatezza con riferimento all’oggetto dell’appalto).

3. Esclusa, alla stregua di quanto sopra osservato, la fondatezza delle doglianze dedotte con il presente gravame, non può esimersi la Sezione dal disporre la reiezione dell’impugnativa; conclusivamente rilevando, peraltro, la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Pasquale DE LISE – Presidente

Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Roberto CAPONIGRO – Primo Referendario

IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE

Depositata in segreteria

Il 21 gennaio 2008

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici