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TAR Lombardia, Sez. Brescia, 15/1/2008 n. 7
La scelta del soggetto attuatore di un piano per il recupero di un'area industriale dismessa è un'operazione inquadrabile nella categoria definita a livello comunitario come partenariato pubblico-privato.

La scelta del soggetto attuatore di un piano per il recupero di un'area industriale dismessa è un'operazione inquadrabile nella categoria definita a livello comunitario come partenariato pubblico-privato (v. il Libro Verde della Commissione del 30 aprile 2004). Attraverso tale programma l’amministrazione ha inteso realizzare un’operazione che è contemporaneamente qualificabile come ristrutturazione urbanistica di un’area in degrado e come esperimento di finanza di progetto. I rapporti appartenenti a questa categoria sono caratterizzati dall’impegno economico del privato a fronte di un ritorno economico associato almeno in parte al rischio della gestione. Un’altra caratteristica è la presenza di negoziati che (nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità desumibili dagli art. 43 e 49 del Trattato CE) possono intervenire sia prima della scelta del partner sia successivamente. In particolare una volta scelto il partner si distingue una fase di "messa a punto" dell’accordo, dove sono definiti in dettaglio gli aspetti del programma giuridico-economico voluto dalle parti. A questa segue la vera e propria esecuzione del contratto, normalmente preceduta dalla stipulazione (v. ancora il Libro Verde punti 43 e 45).


Materia: enti locali / attività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2004, proposto da:
UNIECO SCRL e GABURRI SPA, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Rocchi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia via Vittorio Emanuele II 1;

contro

COMUNE DI LUMEZZANE, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia viale Stazione 37;

per l'annullamento

- della deliberazione consiliare n. 76 del 20 settembre 2004, con la quale il Comune ha deciso di rinunciare al progetto di PII approvato in precedenza e ha dichiarato cessata la materia su cui era stato indetto un referendum consultivo per il giorno 31 ottobre 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lumezzane;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2007 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Lumezzane è proprietario di una vasta area industriale dismessa (denominata "ex Teorema") sulla quale con deliberazione giuntale n. 217 del 21 dicembre 2001 ha deciso di effettuare una complessiva operazione di riqualificazione attraverso un programma integrato di intervento (PII) ai sensi dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dell’art. 2 della LR 12 aprile 1999 n. 9.

2. Il progetto prevedeva la ricostruzione di una parte del centro urbano, la realizzazione di una piazza da destinare al mercato settimanale, e una nuova organizzazione della viabilità di accesso all’area. I nuovi edifici avrebbero dovuto ospitare la nuova sede del municipio, una biblioteca, sale riunioni, spazi per uso commerciale e direzionale, alcune residenze e parcheggi interrati almeno nella misura minima per soddisfare gli standard urbanistici. L’importo delle opere da realizzare era stimato in lire 20.000.000.000 (€ 10.329.137,98). Al soggetto privato aggiudicatario del PII era richiesta l’assunzione degli oneri eccedenti la partecipazione massima del Comune, fissata in lire 6.000.000.000 (€ 3.098.741,40) con imputazione agli esercizi 2001-2003. L’utilità economica per l’aggiudicatario era collegata alla facoltà di vendita delle superfici commerciali e residenziali, ferma restando la proprietà pubblica della sede del municipio e degli spazi destinati alla fruizione collettiva.

3. Il soggetto attuatore è stato scelto mediante una procedura a evidenza pubblica svoltasi previa pubblicazione di un avviso di preinformazione ex art. 80 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 sulla GUCE del 3 gennaio 2002. Nel bando (approvato con determinazione del Servizio Gestione Beni Demaniali n. 4 del 17 gennaio 2002 e parimenti pubblicato sulla GUCE) si precisa che erano ammessi alla presentazione di proposte i soggetti di cui all’art. 10 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 purché in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 con una classifica sufficiente per la realizzazione di opere di importo pari a quello dichiarato in sede di offerta. Erano indicati i seguenti criteri di aggiudicazione: a) qualità del progetto; b) ribasso della spesa a carico del Comune; c) numero di parcheggi oltre lo standard richiesto; d) anticipo sul termine di ultimazione dei lavori. In esito alla procedura è risultata aggiudicataria l’ATI composta da Unieco scrl e Gaburri spa (ATI Unieco). I verbali della gara sono stati approvati con deliberazione giuntale n. 140 del 10 ottobre 2002.

4. Contro il progetto del PII si è costituito un comitato di cittadini che ha presentato una proposta di referendum consultivo. La proposta è stata dichiarata ammissibile dall’apposita commissione tecnica e conseguentemente il Comune con deliberazione consiliare n. 109 del 23 dicembre 2002 ha indetto la consultazione popolare rimettendo al sindaco la scelta della data nel periodo compreso tra il 1 aprile 2003 e il 30 giugno 2003. A causa della concomitanza con un referendum nazionale la consultazione sul PII è stata rinviata e successivamente fissata per il 31 ottobre 2004.

5. Nel frattempo il Comune con deliberazione consiliare n. 62 del 17 luglio 2003 ha approvato il progetto presentato dall’ATI Unieco, comprese le modifiche migliorative introdotte dopo l’aggiudicazione su richiesta della commissione valutatrice. Contestualmente è stata adottata la variante semplificata necessaria per localizzare nel PRG le opere pubbliche di competenza comunale (deliberazione consiliare n. 64 del 17 luglio 2003). Con deliberazione consiliare n. 65 del 17 luglio 2003 è stato inoltre formalmente adottato il PII ed è stato approvato lo schema di convenzione con l’ATI Unieco. Il suddetto provvedimento ha precisato che il PII sarebbe stato approvato in via definitiva solo dopo l’esame delle osservazioni dei cittadini e sarebbe divenuto efficace una volta completato l’iter della variante semplificata. Sempre in data 17 luglio 2003, con deliberazione consiliare n. 63, è stato approvato il documento di inquadramento ex art. 5 comma 1 della LR 9/1999, focalizzato in particolare sulla nuova viabilità.

6. In base al suddetto schema di convenzione il Comune avrebbe dovuto trasferire al soggetto attuatore del PII la proprietà delle aree destinate a uso commerciale-direzionale e residenziale (art. 2). Il soggetto attuatore si impegnava a realizzare la nuova sede del municipio, limitatamente alla parte strutturale, e le altre opere pubbliche indicate nel progetto, ossia la piazza, i parcheggi e le aree verdi, ricevendo dal Comune un finanziamento pari a € 3.098.741,40 (IVA compresa) e sostenendo direttamente i costi ulteriori (art. 7.1 e 10).

7. In collegamento con il PII il Comune ha adottato due piani di recupero riguardanti aree di privati. Il primo interessava la proprietà di Sebifin spa in vicolo Posta e prevedeva il coordinamento di tale strada con la futura piazza del PII (deliberazione consiliare n. 66 del 17 luglio 2003), mentre il secondo riguardava la proprietà di Siral spa in via Industriale e prevedeva la cessione di aree a standard all’interno del PII (deliberazione consiliare n. 67 del 17 luglio 2003).

8. Nel periodo luglio 2003 - febbraio 2004 l’ATI Unieco ha predisposto la progettazione definitiva-esecutiva del PII. Nel corso dell’elaborazione il Comune ha formulato appositi indirizzi per tenere conto delle esigenze rappresentate da alcuni privati (in particolare per quanto riguarda la distanza tra i nuovi edifici e il campo sportivo della parrocchia). La documentazione completa è stata consegnata in due fasi, il 26 febbraio 2004 e l’8 marzo 2004.

9. In data 16 dicembre 2003 si è conclusa la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici adottati il 17 luglio 2003 (v. sopra ai punti 5 e 7). Precisamente il Comune ha approvato in via definitiva, con alcune modifiche, il PII (deliberazione consiliare n. 121 del 16 dicembre 2003), la variante semplificata al PRG (deliberazione consiliare n. 120 del 16 dicembre 2003), il piano di recupero di Sebifin spa (deliberazione consiliare n. 119 del 16 dicembre 2003), e il piano di recupero di Siral spa (deliberazione consiliare n. 122 del 16 dicembre 2003).

10. Le deliberazioni consiliari n. 62-63-64-65 del 17 luglio 2003 (v. sopra al punto 5) sono state oggetto di plurime impugnazioni davanti al TAR Brescia: con il ricorso n. 1195/2003 proposto da alcuni consiglieri comunali, con il ricorso n. 1343/2003 proposto dal comitato referendario, e con il ricorso n. 1360/2003 proposto dalla parrocchia di S. Sebastiano. I medesimi soggetti hanno impugnato davanti al TAR Brescia anche le deliberazioni n. 119-120-121-122 del 16 dicembre 2003 (v. sopra al punto 9), e precisamente con il ricorso n. 385/2004 la parrocchia di S. Sebastiano e con motivi aggiunti gli altri ricorrenti. In sede cautelare con ordinanza n. 491 del 26 marzo 2004 gli atti impugnati sono stati sospesi fino allo svolgimento del referendum sul PII (v. sopra al punto 4).

11. La nuova amministrazione comunale con nota del sindaco del 31 agosto 2004 ha espresso un diverso orientamento comunicando all’ATI Unieco l’avvio del procedimento di ritiro degli atti di approvazione del PII. Coerentemente con la nuova impostazione la deliberazione consiliare n. 76 del 20 settembre 2004 ha disposto l’annullamento delle deliberazioni n. 62-63-64-65 del 17 luglio 2003 e delle deliberazioni n. 120-121 del 16 dicembre 2003, e ha dichiarato cessata la materia su cui era stato indetto il referendum. I motivi posti alla base della decisione sono i seguenti: a) illegittimità della procedura di individuazione del soggetto attuatore del PII; b) previsione di una dotazione insufficiente di parcheggi pubblici; c) mancato svolgimento della consultazione referendaria; d) costi ingenti a carico del Comune per dotare il nuovo municipio di impianti e arredi, e maggiore convenienza della ristrutturazione della vecchia sede; e) mancanza di spazi per il mercato rionale; f) incremento dei problemi della viabilità.

12. Contro la deliberazione consiliare n. 76/2004 le due società riunite nell’ATI Unieco hanno presentato impugnazione con atto notificato il 6 dicembre 2004 e depositato il 29 dicembre 2004. Le censure contestano gli argomenti utilizzati dal Comune per interrompere la procedura del PII e possono essere sintetizzate nei punti seguenti: a) erronea valutazione della procedura di scelta del soggetto attuatore; b) travisamento dei fatti in relazione alla superficie destinata a parcheggio; c) erronea interpretazione dell’art. 29 del regolamento comunale sui referendum; d) fraintendimento e difetto di motivazione circa il confronto tra i costi del nuovo municipio e quelli della ristrutturazione della sede attuale; e) fraintendimento e difetto di motivazione sugli spazi per il nuovo mercato rionale; f) mancata dimostrazione dell’aggravio dei problemi della viabilità. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

13. In corso di causa il Comune ha deciso di procedere alla sistemazione del vecchio municipio. A questo scopo con deliberazione giuntale n. 160 del 13 settembre 2005 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione per un importo di € 816.460,00 (di cui € 582.188,16 a base di gara, € 5.177 per gli oneri della sicurezza, e € 229.094,84 per somme a disposizione). La gara è stata vinta dal Consorzio Alveare Network con un ribasso del 12,766%. Il contratto di appalto è stato stipulato il 29 dicembre 2005 e prevede un corrispettivo di € 513.043,02 (IVA esclusa).

14. Il definitivo superamento del PII in esame si è avuto con la scelta della nuova amministrazione di realizzare un diverso intervento sull’area ex Teorema mediante piano di recupero. Il documento di inquadramento elaborato nel novembre 2005 e le tavole del piano di recupero datate 8 giugno 2006 (v. doc. 46 e 47 delle ricorrenti) prevedono la realizzazione di una biblioteca e di edifici residenziali e commerciali, con circa 4.035 mq di parcheggio interrato.

15. Nel primo motivo le società ricorrenti sostengono che la scelta del soggetto attuatore del PII è stata corretta e pertanto non vi sarebbero ragioni per un intervento in autotutela da parte del Comune. La tesi può essere condivisa. Attraverso il PII l’amministrazione ha inteso realizzare un’operazione che è contemporaneamente qualificabile come ristrutturazione urbanistica di un’area in degrado e come esperimento di finanza di progetto. In effetti l’operazione ricade nell’ampia categoria definita a livello comunitario come partenariato pubblico-privato (v. il Libro Verde della Commissione del 30 aprile 2004). I rapporti appartenenti a questa categoria sono caratterizzati dall’impegno economico del privato a fronte di un ritorno economico associato almeno in parte al rischio della gestione. Un’altra caratteristica è la presenza di negoziati che (nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità desumibili dagli art. 43 e 49 del Trattato CE) possono intervenire sia prima della scelta del partner sia successivamente. In particolare una volta scelto il partner si distingue una fase di "messa a punto" dell’accordo, dove sono definiti in dettaglio gli aspetti del programma giuridico-economico voluto dalle parti. A questa segue la vera e propria esecuzione del contratto, normalmente preceduta dalla stipulazione (v. ancora il Libro Verde punti 43 e 45).

16. Un vincolo per la scelta del partner privato nelle operazioni di ristrutturazione urbanistica è costituito dalla disciplina delle concessioni di lavori pubblici ex art. 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (v. ora gli art. 143 e 144 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163). Si tratta di norme che essendo ispirate ai principi comunitari di trasparenza e imparzialità hanno portata generale, e dunque sono applicabili anche in fattispecie dove la finalità di riorganizzazione urbanistica ha importanza pari o superiore rispetto all’esigenza di eseguire opere pubbliche o di pubblica utilità. L’applicazione delle suddette norme deve però tenere conto delle particolarità dell’intervento urbanistico. Così se non possono esservi dubbi sulla necessità di pubblicare un bando e di fornire a tutti gli interessati ogni utile informazione, compresa la regolamentazione della cessione delle aree, non appare altrettanto indispensabile l’elaborazione da parte dei comuni di un progetto preliminare, in quanto può essere utile e conforme all’interesse pubblico rimettere questo adempimento ai privati consentendo agli stessi una maggiore libertà nella formulazione della proposta e nella graduazione dell’impegno finanziario.

17. Per gli stessi motivi indicati sopra al punto 16 quando il ruolo di promotore dell’iniziativa debba essere assunto dai privati costituiscono regole applicabili in via analogica le disposizioni di carattere generale relative ai promotori finanziari di cui all’art. 37-bis della legge 109/1994 (art. 153 del Dlgs. 163/2006).

18. Qualora la scelta del partner privato non possa avvenire mediante una procedura a evidenza pubblica (situazione che si verifica in particolare quando l’operazione urbanistica sia localizzata su immobili di proprietà di privati e a questi ultimi sia affidato mediante accordi il compito di eseguire le opere) subentra un vincolo di natura diversa. La trasformazione urbanistica si separa infatti dall’utilità economica corrispondente all’esecuzione dei lavori. La prima rimane in capo al partner individuato senza gara dall’amministrazione mentre la seconda diventa un bene a se stante che deve essere attribuito mediante procedura a evidenza pubblica. La responsabilità della procedura può ricadere anche sul privato, il quale opera pertanto su mandato dell’amministrazione. In questo senso dispone sia la giurisprudenza comunitaria (v. C.Giust. Sez. VI 12 luglio 2001 C-399/98 punti 55, 71, 100) sia la giurisprudenza costituzionale (v. C.Cost. 28 marzo 2006 n. 129 punti 5.2 e 5.3). Il principio, per i lavori sopra soglia, fa ormai parte anche dell’ordinamento nazionale (v. l’art. 2 comma 5 della legge 109/1994 e ora l’art. 32 comma 1 lett. g del Dlgs. 163/2006).

19. Tenendo conto delle considerazioni svolte sopra ai punti 16-18 il comportamento del Comune appare corretto. I due vincoli a tutela dell’evidenza pubblica non si sommano ma sono tra loro alternativi, in quanto ciascuno è in grado di tutelare da solo l’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità. Poiché il Comune è proprietario dell’area da riqualificare non esisteva un soggetto privato in grado di assumere la veste di partner necessario. Di conseguenza la scelta del soggetto attuatore del PII doveva essere effettuata mediante gara, come è effettivamente avvenuto (v. sopra al punto 3). La gara non ha diviso artificiosamente l’aspetto urbanistico dall’esecuzione dei lavori pubblici. Se così fosse stato si sarebbe potuto obiettare che la scelta mirava a individuare una sorta di gestore del progetto di riorganizzazione dell’area escludendo un confronto concorrenziale tra i soggetti interessati alla realizzazione delle opere. Il Comune ha però richiesto che il soggetto attuatore fosse anche in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 con una classifica adeguata alle opere indicate in sede di offerta, legando in questo modo, analogamente a quanto avviene negli appalti integrati, la progettazione e la realizzazione. Inoltre sotto il profilo procedurale, essendo state seguite le forme di cui all’art. 80 del DPR 554/1999, tutti i potenziali esecutori delle opere sono stati regolarmente informati delle opportunità previste dall’intervento urbanistico. Il risultato finale è quindi equilibrato, in quanto la gara ha avuto per oggetto l’intero contenuto (ristrutturazione urbanistica e lavori pubblici) dell’operazione voluta dal Comune.

20. Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono che il Comune sarebbe incorso in un travisamento dei fatti in relazione alla superficie destinata a parcheggio pubblico. La tesi appare condivisibile. Occorre premettere che la prevista realizzazione della nuova sede del municipio e della biblioteca imponeva in effetti di adeguare la dotazione dello standard dei parcheggi. Anche se gli standard minimi all’epoca del progetto erano espressamente collegati alla destinazione residenziale e a quella commerciale-direzionale (art. 22 commi 5 e 6 della LR 15 aprile 1975 n. 51) il principio di fruibilità e accessibilità dei servizi, avendo applicazione generale, valeva anche per gli edifici destinati a ospitare uffici pubblici (art. 22 comma 2 della LR 51/1975). In mancanza di minimi ex lege è sempre applicabile il principio di proporzionalità.

21. Nel caso in esame secondo il Comune non sarebbero stati previsti spazi destinati a parcheggio pubblico al servizio della nuova sede del municipio e sarebbe stata sottostimata nell’insieme l’esigenza di parcheggi pubblici. In contrario si osserva però che la descrizione degli interventi approvata con la deliberazione consiliare n. 65 del 17 luglio 2003 (v. sopra al punto 5) prevedeva 1.000 mq di parcheggi sotto il municipio e 1.600 mq come standard pubblico riferito agli edifici residenziali e commerciali-direzionali. Più in dettaglio la tabella con i dati stereometrici allegata al progetto esecutivo elaborato dall’ATI Unieco nel febbraio 2004 (doc. 39-42 delle ricorrenti) indicava una superficie di 1.001 mq al servizio del municipio, a cui si aggiungevano 1.901 mq per parcheggi costituenti standard pubblico. Altri 2.482 mq sono stati invece previsti per parcheggi privati e box auto destinati alla vendita. Con queste superfici a disposizione, e pur tenendo conto dell’eventualità che una parte dello spazio dovesse essere sacrificata per consentire un più comodo accesso alle vetture e l’ampliamento delle corsie pedonali, appare verosimile che si potesse raggiungere la soglia di 250 posti auto considerata irrinunciabile dal Comune per evitare intralci alla viabilità nelle strade adiacenti.

22. Con il terzo motivo le ricorrenti sostengono che il Comune fondando l’annullamento del PII (anche) sul mancato svolgimento della consultazione popolare sarebbe incorso in un’erronea interpretazione dell’art. 29 del regolamento comunale sui referendum. L’argomento appare condivisibile. Occorre premettere che in base ai commi 2 e 3 dell’art. 29 suddetto il consiglio comunale è tenuto a valutare l’esito del referendum se vi ha partecipato la maggioranza dei cittadini e può motivatamente discostarsi dalle indicazioni risultanti dal voto. Non è invece previsto che il procedimento di approvazione di un atto amministrativo sia sospeso per consentire lo svolgimento in via preliminare del referendum. Dunque questo effetto sospensivo può essere ottenuto solo qualora lo stesso organo comunale competente nella materia controversa decida di attendere il pronunciamento dei cittadini. Poiché questa forma di autolimitazione non vi è stata, e non può essere surrogata dall’ordinanza cautelare propulsiva n. 491 del 26 marzo 2004 (v. sopra al punto 10), l’attività di adozione e approvazione del PII risulta legittima pur in presenza di un referendum giudicato ammissibile. Non vi sono d'altra parte elementi per affermare che il Comune abbia voluto accelerare l’iter procedimentale in modo da radicare effetti irreversibili a favore del soggetto attuatore e rendere inutile il risultato della consultazione popolare: il rinvio della data del referendum è dipeso da un evento esterno, ossia la concomitanza con un referendum nazionale (v. sopra al punto 4), e nello svolgimento della procedura di approvazione del PII tutti i passaggi sono stati effettuati secondo una tempistica ragionevole.

23. Il quarto motivo cerca di dimostrare che il confronto tra i costi del nuovo municipio e quelli della sistemazione della sede attuale non è stato condotto in modo omogeneo. La tesi può essere condivisa. È vero che la spesa per la sistemazione della sede attuale (v. sopra al punto 13) è circa un quinto del costo del PII a carico del Comune, e che nel caso di realizzazione del PII vi sarebbero poi state ulteriori spese per le finiture e gli impianti della nuova sede, ma per effettuare una valutazione completa sarebbe stato necessario contabilizzare anche il beneficio derivante dal recupero dell’area ex Teorema e dall’acquisizione di nuovi standard pubblici (parcheggi, piazza, aree verdi). Senza una comparazione di tutte le voci aventi rilievo economico la motivazione non è idonea a sostenere la scelta della rinuncia al PII. Come si è visto sopra al punto 14 il Comune ha del resto avviato un nuovo intervento per il recupero dell’area ex Teorema, il che dimostra la persistenza di questo interesse pubblico e l’utilità della relativa spesa.

24. Il quinto motivo è focalizzato sugli spazi per il mercato rionale. Secondo il Comune il progetto della piazza contenuto nel PII sarebbe insufficiente a questo scopo. Le ricorrenti censurano questa affermazione in quanto immotivata e sostengono che la superficie complessiva prevista (2.227 mq oltre a 353 mq di percorsi pedonali) sarebbe adeguata. La posizione delle ricorrenti appare condivisibile sotto il primo profilo. In effetti la motivazione del Comune su questo punto è alquanto generica. Nel documento di inquadramento del novembre 2005 relativo al piano di recupero che ha sostituito il PII (v. sopra al punto 14) si ipotizza la chiusura parziale di via Roma e la collocazione del mercato su più strade (via Roma, via Artigiani, via Nuova) fino alla nuova piazza prevista nell’area ex Teorema. È quindi evidente che il problema degli spazi per il mercato non può essere risolto esclusivamente dalla nuova piazza, la quale presenta limiti strutturali anche nella nuova soluzione urbanistica. Di conseguenza non è corretto il giudizio negativo dato sul PII senza tenere in considerazione i rapporti tra la nuova piazza e le aree pubbliche adiacenti.

25. Infine con il sesto motivo le ricorrenti sostengono che il Comune non avrebbe dimostrato l’aggravio dei problemi della viabilità derivante dal progetto del PII. Anche questa censura appare condivisibile. La motivazione fornita dal Comune è generica e non sostenuta da uno studio dei flussi viabilistici verso l’area del PII. Inoltre è viziata dall’assunto secondo cui non sarebbero stati previsti parcheggi al servizio del nuovo municipio (v. sopra al punto 21). Occorre anche considerare che nel piano di recupero sostitutivo del PII (v. sopra al punto 14) i parcheggi occupano complessivamente una superficie di circa 4.035 mq contro i 5.384 del PII (di questi ultimi 2.902 erano a uso pubblico). Sotto il profilo dell’incremento dell’indice di frequentazione della zona la cancellazione della nuova sede municipale è bilanciata dall’aumento della superficie commerciale, che ha una forte capacità di attrarre il traffico veicolare (si tratta di circa 3.200 mq contro i 1.380 mq del PII). In definitiva, sulla base dei dati disponibili, non risulta che nel PII il problema della viabilità sia stato trascurato o sottovalutato.

26. Il ricorso deve quindi essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Poiché non è configurabile un obbligo di concludere le trattative con la sottoscrizione della convenzione (v. TAR Brescia 19 aprile 2007 n. 398 punto 10) la presente pronuncia ha rilievo soltanto sotto il profilo risarcitorio per responsabilità precontrattuale senza incidere o porre vincoli sulla restante attività dell’amministrazione. Non è peraltro possibile entrare nel merito del danno perché le ricorrenti si sono espressamente riservate di chiedere il risarcimento con apposito separato giudizio. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2007 con l'intervento dei signori:

Mauro Pedron, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Referendario

Francesco Gambato Spisani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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