HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Puglia, Bari, sez. I, 30/4/2008 n. 1060
Sull’attività di distribuzione di gas naturale: giurisdizione, proroga delle concessioni e degli affidamenti di cui all’art. 23 c. 4, l. n. 51/2006, insussistenza del contrasto con il dir. comunit., applicabilità della proroga anche per gli appalti.

La distribuzione di gas naturale, ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. n. 164/2000, è una attività di servizio pubblico e, pertanto, le controversie relative alla concessione ovvero all'affidamento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204.

L’art. 23 c.4 della L. 51/2006 prevede una proroga generalizzata di 12 anni di tutte le concessioni e gli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale assistiti da finanziamenti pubblici ai sensi della l. 784/80, con un dies a quo costituito alternativamente dalla data di entrata in vigore del .Lgs. 164/2000 (21 giugno 2000) ovvero, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell’intervento, senza alcuna distinzione circa la relativa scadenza contrattuale.

Come rilevato dalla giurisprudenza: "la previsione di un periodo transitorio costituisce misura ragionevole, anche alla luce degli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità Europee, visto che va concesso a tutti gli ‘attori’ del sistema un periodo di tempo sufficiente per ammortizzare gli effetti negativi derivanti dall’anticipata risoluzione dei rapporti concessori (questo vale per le imprese di distribuzione del gas) e per predisporre gli atti indittivi delle gare ad evidenza pubblica (e ciò vale per gli enti locali concedenti)", aggiungendo, che "il termine massimo di durata del periodo transitorio previsto dal citato art. 23, c. 4 (dodici anni), non supera quello ottenibile in base all’applicazione dell’art. 15, c. 10-bis, del D.Lgs. n. 164/2000 (ossia, cinque anni + cinque anni per gli incrementi + due anni, per la decorrenza posticipata, per un totale di 12 anni). Non vi è dunque un contrasto della proroga generalizzata della scadenza contrattuale prevista dall'art. 23 c. 4, l. n. 51/2006 con il D.Lgs. n. 164/2000 in materia di liberalizzazione. Pertanto, si deve concludere che la nuova disciplina non confligge con il diritto comunitario" (T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza del 3 aprile 2006 n. 1825).

La proroga disciplinata dall'art. 23 c. 4, l. n. 51/2006, si applica anche per gli appalti di pubblici servizi in quanto sussistono chiari indici normativi dai quali si desume che con il termine "affidamento" il legislatore ha inteso fare riferimento anche agli appalti indetti da enti pubblici.

Materia: gas / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2007, proposto da:

Pitta Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Ferla e Fabrizio Lofoco, presso cui elettivamente domicilia in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro

Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Totaro e Marco Tricarico, elettivamente domiciliato in Bari, via Dante Alighieri 193 presso lo studio dell’avv. Natale Clemente;

nei confronti di

CONSCOOP – Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Todarello e Nino Matassa, presso cui elettivamente domicilia in Bari, via Andrea Da Bari n. 35;

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 13 agosto 2007 con cui il Comune di Manfredonia si determinava nel senso di “prendere atto per effetto di quanto stabilito dall’art. 23 comma quarto della L. 23 febbraio 2006 n. 51, che il contratto di concessione dell’impianto di distribuzione del gas cittadino è prorogato fino al 31 dicembre 2012 alle medesime condizioni e modalità previste ad eccezione del canone annuale che viene elevato ad Euro 500.000,00 con decorrenza 1 gennaio 2007, previa sottoscrizione, per accettazione e conferma, di specifico atto integrativo alla convenzione da parte del concessionario Conscoop” e di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso;

nonché

per la declaratoria di nullità ed inefficacia, ove già stipulato, dell’atto integrativo alla convenzione di cui al dispositivo dell’impugnata deliberazione G.C. n. 406/2007;

nonché

per l’accertamento che il contratto tra il Comune di Manfredonia ed il raggruppamento di imprese Conscoop e Consorzio Ravennate per il servizio pubblico locale di distribuzione del gas ha cessato ogni effetto alla sua originaria scadenza naturale del 31 dicembre 2002, in ragione dell’invalidità e inefficacia della proroga sottoscritta dalle parti in data 28 giugno 2000 ovvero, in subordine, che esso è comunque destinato a cessare i suoi effetti in data 31 dicembre 2007 e, in ogni caso, che il Comune di Manfredonia era ed è tenuto ad indire apposita procedura di gara per l’affidamento del predetto servizio con decorrenza dall’effettiva scadenza del precedente rapporto;

nonché

per l’accertamento, in ragione dell’omissione e ritardo da parte del Comune di Manfredonia nell’indizione della suddetta gara, del diritto della società ricorrente ad essere risarcita della perdita della chance di risultare affidataria, all’esito della gara, del servizio pubblico in questione e, quindi, di gestire remunerativamente il servizio stesso sin dal 1 gennaio 2003 ovvero, al più tardi, dal 1 gennaio 2008 per la durata di 12 anni;

e per la condanna

del Comune di Manfredonia al pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Conscoop;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2008 per le parti gli avv.ti Stefano Ferla per la ricorrente, Marco Tricarico per il Comune di Manfredonia e gli avv.ti Nino Matassa e Fabio Todarello per il Conscoop;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 27 novembre 2007, la società Pitta Costruzioni s.p.a., già attiva nel settore della distribuzione del gas metano, ha avanzato le domande in epigrafe indicate deducendo i seguenti motivi di diritto.

1) Inapplicabilità dell’art. 23, quarto comma, della L. 51/2006 ai rapporti con scadenza naturale ricompresa nel periodo transitorio; violazione degli art. 3, 41 e 97 del Costituzione, degli art. 43, 49 e 86 del Trattato CE e della Direttiva 2003/55/CE; violazione e falsa applicazione dell’art. 23, quarto comma, della L. 23 febbraio 2006 n. 51, dell’art. 15 D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e dell’art. 23 L. 18 aprile 2005 n. 62: al rapporto contrattuale relativo alla distribuzione del gas intercorrente tra il Conscoop ed il Comune di Manfredonia non può applicarsi la proroga prevista dal citato art. 23 della L. 51/2006 e, pertanto, il rapporto convenzionale è scaduto al 31 dicembre 2007.

2) Inapplicabilità dell’art. 23, quarto comma, della L. 51/2006 ai rapporti contrattuali di appalto e, comunque, ai rapporti non comportanti affidamento in concessione del pubblico servizio, violazione dell’art. 15 del D. Lgs. 164/2000: la proroga prevista dall’art. 23 della L. 51/2006 si applica esclusivamente alle concessioni e agli affidamenti per la realizzazione della rete e la gestione della distribuzione del gas e non, come nel caso in esame, ai contratti di appalto.

3) Violazione e falsa applicazione degli art. 14, 15 e 39 del D. Lgs. 164/2000, violazione dell’art. 1418 del codice civile, eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità ed irragionevolezza: la proroga disposta con la delibera impugnata presuppone la validità ed efficacia del contratto in corso di esecuzione con il Conscoop che, viceversa, è nullo in quanto stipulato dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, il quale all’art. 14 prevede che ogni nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas deve avvenire con gara.

4) Incompetenza della Giunta Comunale a fronte della competenza consiliare di cui all’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: la delibera impugnata autorizza ad emendare la convenzione stipulata con il Conscoop e, pertanto, rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

La ricorrente conclude con la richiesta di annullamento della predetta deliberazione di Giunta nonché di declaratoria di nullità ed inefficacia dell’eventuale atto integrativo alla convenzione, ove già stipulato, ed ancora per l’accertamento che il contratto stipulato tra il Comune di Manfredonia ed il raggruppamento di imprese con capogruppo il Con scoop ha cessato ogni effetto alla originaria scadenza del 31 dicembre 2002 (in ragione di quanto osservato con il terzo motivo di ricorso) ovvero, in subordine, al 31 dicembre 2007, con conseguente obbligo dell’ente di indire apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas ed infine, con la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla istante per perdita della chance di risultare affidataria del predetto servizio pubblico.

Con memorie depositate il 3 dicembre 2007 ed il 13 marzo 2008 si è costituito in giudizio il Conscoop (Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro), eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.

Anche il Comune di Manfredonia si è costituito in giudizio con controricorso del 4 dicembre 2007 chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

1. Per la migliore intelligenza della controversia, occorre premettere alcuni cenni in fatto.

In seguito ad appalto-concorso indetto con deliberazione consiliare del 20 novembre 1980, con contratto del 9 agosto 1983 il Comune di Manfredonia affidava al raggruppamento di imprese formato dal Conscoop (Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro), capogruppo, e dal Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro la realizzazione dell’impianto comunale per la distribuzione del gas, con un importo complessivo dell’opera pari a 11 miliardi di lire, nonché la gestione dello stesso per la durata di quindici anni con decorrenza 1 gennaio 1988 e scadenza fissata al 31 dicembre 2002.

La convenzione per la gestione e la manutenzione dell’impianto prevedeva all’art. 16 che la costruzione avvenisse interamente a carico del Comune che lo finanziava impiegando in parte i contributi previsti dalla L. 28 novembre 1980 n. 784 nell’ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (al quale l’ente era stato ammesso con decreto del Ministro del Tesoro del 14 febbraio 1983 con un importo di 8.890 miliardi di lire) e per il residuo mediante mutuo integrativo rimborsato dal gestore con quote annuali. Lo stesso articolo disponeva inoltre che “quale corrispettivo per tutte le prestazioni richieste dalla gestione completa dell’impianto, il Gestore incasserà gli importi delle fatture emesse per la vendita del gas e per le prestazioni accessorie previste dal Regolamento di utenza”.

Con atto aggiuntivo del 28 giugno 2000 il Comune di Manfredonia ed il Conscoop modificavano in parte la convenzione prevedendo l’estensione della rete anche alla Borgata Mezzanone con spese a carico del Conscoop e prorogando di cinque anni la scadenza fino al 31 dicembre 2007.

Interveniva nel frattempo, il D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con modifiche nella L. 23 febbraio 2006 n. 51) che all’art. 23, quarto comma, dispone che ”I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento”. Pertanto, con l’impugnata delibera n. 406 del 13 agosto 2007, recependo una specifica richiesta del Conscoop, la Giunta Comunale prendeva atto del nuovo impianto normativo e prorogava la convenzione fino al 31 dicembre 2012 alle medesime condizioni e modalità già previste, ad eccezione del canone annuale elevato ad Euro 500.000,00 con decorrenza 1 gennaio 2007.

2. Tanto premesso, occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto, il Consorzio controinteressato rileva che il gravame è finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato il 28 giugno 2000 tra il Comune di Manfredonia e la Conscoop con cui si prorogava la scadenza del servizio di gestione al 31 dicembre 2007 e, pertanto, trattandosi di controversia relativa alla fase contrattuale privatistica, in cui l’amministrazione si muove in posizione paritetica con i privati, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione è infondata.

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 164/2000 la distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e, pertanto, le controversie relative alla concessione ovvero all’affidamento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204.

Invero, il gravame ha una duplice finalità in quanto è diretto da un lato ad ottenere l’annullamento della delibera di Giunta del 13 agosto 2007 che disponeva la proroga della convenzione in essere fino al 31 dicembre 2012 e, dall’altro, è volto all’accertamento della cessazione del rapporto con il Conscoop alla data originaria del 31 dicembre 2002, mediante la declaratoria di nullità della convenzione integrativa del 28 giugno 2000, ovvero in subordine alla data del 31 dicembre 2007.

Lo scopo perseguito da parte ricorrente con l’azione impugnatoria e di accertamento è ottenere la pronta indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Manfredonia e, in tale contesto, la declaratoria di nullità della convenzione del 28 giugno 2000 è strumentale alla caducazione del provvedimento impugnato anche sotto l’ulteriore profilo di illegittimità dedotto con il terzo motivo del ricorso, per la logica considerazione che non vi poteva essere una seconda proroga del servizio se mancavano i presupposti per la prima.

Respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi utilmente all’esame del merito.

Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.

I primi due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente avendo ad oggetto la disciplina del periodo transitorio per gli affidamenti e le concessioni di cui alla normativa in materia di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (attuazione della direttiva 98/30/CE) ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale e, in particolare, ha distinto tra attività di vendita (soggetta ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 17) e distribuzione che viene espressamente qualificata dall’art. 14 come servizio pubblico affidato dagli enti locali esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.

Il decreto prevede all’art. 15 un periodo transitorio per gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto (21 giugno 2000), decorso il quale i Comuni procedono all’affidamento del servizio mediante gara, stabilendo al quinto comma che:

a) per l’attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio;

b) gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso.

Ai sensi del settimo comma dell’art. 15, tale periodo transitorio veniva originariamente fissato in cinque anni fino al 31 dicembre 2005, con possibili incrementi nei casi previsti dalle lettere a, b e c (periodi che potevano essere sommati tra loro in presenza di più condizioni, ai sensi dell’ottavo comma, in seguito abrogato dall’art. 1 comma 69 della L. 23 agosto 2004, n. 239).

Con specifico riferimento alla metanizzazione del Mezzogiorno, il comma 10 bis dell’art. 15 (introdotto dall'art. 145 comma 22 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e modificato dal comma 68 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239) prevede che “per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo”.

Sul punto, per la rilevanza della questione come si vedrà innanzi, è bene precisare, che nella versione originaria della L. 388/2000, il termine previsto dal comma 10 bis era di due anni (veniva portato in seguito a quattro anni con la L. 239/2004) e, pertanto, tenuto conto della disposizione (poi abrogata) dell’ottavo comma, il periodo transitorio poteva avere una durata complessiva di 12 anni per effetto della somma tra il periodo di 5 anni (comma 7), gli incrementi di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi del comma 8 (1+2+2 per un totale di altri 5 anni) ed il termine ulteriore di due anni previsto dal comma 10 bis prima della modifica del 2004.

Interveniva infine l’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con modifiche nella L. 23 febbraio 2006 n. 51) che:

- al primo comma amplia il periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, prorogandolo al 31 dicembre 2007 (ovvero al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15);

- al quarto comma ridisegna il periodo transitorio disponendo che “I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento”.

Emerge chiaramente la diversa tecnica legislativa adottata per la redazione dell’art. 15 comma 10 bis del D. Lgs. 164/2000 e dell’art. 23, comma 4, della L. 51/2006 in quanto nel primo caso il legislatore ha differito nel tempo la decorrenza del periodo transitorio (fissato in cinque anni), viceversa nel secondo ha fatto direttamente riferimento ai termini di durata degli affidamenti e delle concessioni che vengono prorogati fino al dodicesimo anno.

Ebbene, parte ricorrente sostiene che è necessario coordinare il contenuto dell’art. 23 della L. 51/2006 con la disciplina del regime transitorio di cui al citato art. 15 comma 10 bis, trattandosi di disposizione mai espressamente abrogata. Per effetto di tale interpretazione sistematica, ritiene che il comma quarto dell’art. 23 ha inteso prorogare non già i termini contrattuali, bensì i termini legali previsti dal comma 10 bis dell’art. 15, con la conseguenza che la nuova proroga non può applicarsi a quei rapporti che vengono a scadenza entro il periodo transitorio previsto dal comma 10 bis (in base all’ovvia considerazione che non vi sarebbe nulla da prorogare visto che il rapporto era già terminato) ma opera solo per le concessioni e gli affidamenti ai quali, in assenza di proroga, avrebbero trovato applicazione i termini legali di cui al citato comma 10 bis, ossia a quei rapporti che avrebbero subito un’anticipazione ex lege della loro scadenza naturale.

Poiché la convenzione in essere con il Conscoop ha scadenza 31 dicembre 2007 (in forza della convenzione integrativa del 28 giugno 2000) ed è, pertanto, contenuta entro il periodo transitorio del comma 10 bis del D. Lgs. 164/2000, la stessa non potrebbe allora fruire della proroga prevista dal nuovo art. 23 comma 4 della L. 51/2006.

Tale interpretazione, sebbene commendevole sotto il profilo sistematico, collide con la chiara formulazione letterale della disposizione di cui all’art. 23 comma 4 della L. 51/2006 che prevede una proroga generalizzata di 12 anni di tutte le concessioni e gli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale assistiti da finanziamenti pubblici ai sensi della L. 784/80, con un dies a quo costituito alternativamente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (21 giugno 2000) ovvero, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell’intervento, senza alcuna distinzione circa la relativa scadenza contrattuale.

Né appare sostenibile che il legislatore abbia inteso prorogare semplicemente la scadenza del periodo transitorio precedentemente disciplinato dall’art. 15 comma 10 bis D.Lgs. 164/2000, atteso che alcun riferimento a tale periodo transitorio è contenuto nel quarto comma dell’art. 23 a differenza dei primi tre commi che riguardano le concessioni e gli affidamenti non assistiti da finanziamenti pubblici.

Non appaiono inoltre condivisibili le doglianze espresse dall’abile difesa di parte ricorrente circa il contrasto della proroga generalizzata della scadenza contrattuale prevista dalla norma in esame con il D.Lgs. 164/2000 in materia di liberalizzazione e l’incongruenza di una interpretazione che porterebbe ad un incremento di durata delle concessioni anziché ad un loro contenimento e riduzione.

Come rilevato dalla stessa giurisprudenza richiamata nel ricorso “la previsione di un periodo transitorio costituisce misura ragionevole, anche alla luce degli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità Europee, visto che va concesso a tutti gli ‘attori’ del sistema un periodo di tempo sufficiente per ammortizzare gli effetti negativi derivanti dall’anticipata risoluzione dei rapporti concessori (questo vale per le imprese di distribuzione del gas) e per predisporre gli atti indittivi delle gare ad evidenza pubblica (e ciò vale per gli enti locali concedenti)”, aggiungendo, come si è visto in precedenza, che “il termine massimo di durata del periodo transitorio previsto dal citato art. 23, comma 4 (dodici anni), non supera quello ottenibile in base all’applicazione dell’art. 15, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 164/2000 (ossia, cinque anni + cinque anni per gli incrementi + due anni, per la decorrenza posticipata, per un totale di 12 anni). Pertanto, si deve concludere che la nuova disciplina non confligge con il diritto comunitario” (T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza del 3 aprile 2006 n. 1825).

Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso secondo cui la proroga di cui al citato art. 23 comma 4 si applicherebbe alle concessioni e agli affidamenti e, non viceversa, agli appalti. In particolare, parte ricorrente fonda tale interpretazione sulla formulazione letterale dell’art. 23 quarto comma (che non menziona gli appalti) e sulla ratio del regime di proroga che, come si è visto, ha lo scopo di consentire agli esercenti di trarre un utile da un congruo periodo di gestione degli impianti per i quali hanno sostenuto ingenti finanziamenti e che non avrebbe senso qualora il gestore avesse realizzato le opere in regime d’appalto avendo percepito il corrispettivo dall’amministrazione.

A differenza della ricorrente che qualifica il rapporto in esame come appalto, per l’incidenza degli oneri economici sull’ente pubblico e non sul gestore, il controinteressato ritiene trattarsi di concessione, connotata dal trasferimento di potestà pubblicistiche in suo favore (art. 7 della convenzione) e dalla remunerazione del servizio consistente nell’incasso della tariffa riscossa dagli utenti a fronte del versamento all’ente locale concedente di un canone annuo destinato a rimborsare il mutuo integrativo contratto dal Comune.

L’amministrazione resistente propone infine una soluzione intermedia, fondata sulla sintesi delle due figure richiamate (appalto per la costruzione della rete e concessione per la gestione del servizio di distribuzione del gas).

Invero, anche prescindendo dalla qualificazione giuridica del rapporto in essere, il Collegio ritiene che la distinzione tra affidamenti ed appalti da cui parte ricorrente fa discendere l’operatività della proroga solo per i primi, risulti destituita di fondamento e che la proroga di cui all’art. 23 quarto comma della L. 51/2006 in realtà trovi applicazione anche per gli appalti di pubblici servizi. Sussistono difatti chiari indici normativi dai quali desumere che con il termine “affidamento” il legislatore ha inteso fare riferimento anche agli appalti indetti da enti pubblici, come si desume a titolo esemplificativo dalle seguenti disposizioni:

- art. 3 comma 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 secondo cui “le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

- art. 23 bis della L. 8 dicembre 1971 n. 1034, aggiunto dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, che alla lettera c) menziona i “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture (…)” che, nell’interpretazione giurisprudenziale si applica anche alle controversie relative a procedure finalizzate alla stipula di contratti di appalti pubblici di servizi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2003 n. 4871);

- art. 6 della legge 205/2000 (ed attualmente l’art. 244 D.Lgs. 163/2006) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le “controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”, avendo il Consiglio di Stato rilevato nella menzionata sentenza 4871/2003 che “l’equiparazione tra appalti pubblici di servizi ed affidamenti di pubblici servizi è sancita in punto di giurisdizione, a testimonianza dell’equiparazione delle due fattispecie, dall’articolo 6, primo comma, della legge n.205/2000”.

Alla luce di quanto esposto, correttamente il Comune di Manfredonia ha prorogato la convenzione di gestione del servizio di distribuzione del gas in esecuzione dell’art. 23 comma 4 della L. 51/2006 fino al dodicesimo anno decorrente dal 21 giugno 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000) con scadenza che tuttavia va correttamente fissata al 21 giugno 2012 e non al 31 dicembre 2012 come indicato nella delibera impugnata.

Parimenti infondati sono il terzo e quarto motivo del ricorso con cui si assume rispettivamente la nullità del convenzione integrativa del 28 giugno 2000 in quanto stipulata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 che all’art. 14 prescriveva l’affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente mediante gara e l’incompetenza della Giunta Comunale a deliberare in una materia riservata all’organo consiliare.

Si osserva in proposito che la proroga veniva deliberata dal Consiglio Comunale in data 1 marzo 2000, pertanto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000, e successivamente recepita nella convenzione integrativa del 28 giugno 2000 che ne costituiva adempimento tecnico ed esecutivo.

Quanto al dedotto vizio di incompetenza della Giunta Comunale, si osserva che l’art. 42 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di “appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari”, alla Giunta Comunale spettando viceversa, ai sensi dell’art. 48 del citato decreto, le attività non riservate al Consiglio e quelle meramente esecutive o di ordinaria amministrazione.

Nel caso in esame, la Giunta ha proceduto al mero recepimento della nuova disciplina normativa di cui all’art. 23, comma 4, della L. 51/2006 e, pertanto, trattandosi di atto di natura gestionale attuativo di disposizioni di legge, esso non rientra nella competenza esclusiva dell’organo consiliare; a parte ogni considerazione “in punto di diritto, sul fatto che la competenza attribuita ai consigli comunali (articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico mentre spettano alle giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo (articolo 48)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007 n. 383).

In conclusione il ricorso, per le motivazioni esposte, deve essere respinto.

Ne consegue la reiezione della domanda di risarcimento danni contenuta nel ricorso, mancando il presupposto ineludibile dell’azione risarcitoria, costituito dalla illegittimità dell’atto al quale la parte ricorrente addebita la responsabilità del danno patrimoniale che assume avere subito e per il quale chiede di essere indennizzata.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni dedotte in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso nr. 1668 del 2007:

- respinge il ricorso in epigrafe;

- rigetta la richiesta di risarcimento dei danni

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici