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TAR Lombardia, Sez. Brescia, 23/5/2008 n. 410
L’art. 46 bis del DL 159/2007 non impedisce la fissazione di criteri relativi alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas a fronte di un termine non perentorio.

Il disposto di cui al I° c. dell’art. 46 bis di cui alla L. 222 del 2007 contenente "disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas" non pare impedire la fissazione di criteri relativi alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas a fronte di un termine non perentorio ed in ragione del fatto che i medesimi sono già compiutamente previsti dall’art. 14, VI° c. del d. lvo n. 164 del 2000 (v. anche delib. AEEG n. 55 del 08/04/2004); il II° ed il III° c. del citato articolo (quest’ultimo come definito dall’art. 2, CLXXV° c. della L. n. 244 del 2007) paiono prefigurare intese potenzialmente coarcervate ex lege solo intorno ad ambiti territoriali minimi, a decorrere, comunque ed anche intorno al caso, solo dall’inizio del 2009 e qualora i parametri tecnici individuati dall’AEEG dimostrino la maggior convenienza delle gestioni associate rispetto alle gestioni condotte singolarmente da ciascun comune.
In ogni caso, il vigente art. 46 bis pare sterilizzare ed ostacolare il dovere comunitario di rendere il mercato interno del gas in un regime di libera concorrenza, in tal modo contravvenendo alle direttive comunitarie di specie (dir. CEE n. 98/30; art. 32, II° comma dir. CEE 03/55).

Materia: gas / disciplina

N. 00410/2008 REG.ORD.SOSP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 469 del 2008, proposto da:

Societa' Italiana Per il Gas P.A - Italgas, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Nanni, con domicilio eletto presso Caterina Bonomelli in Brescia, C.da Cavall., 25;

contro

Comune di Brignano Gera D'Adda;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. n. 51 del 31/3/2008, per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Brignano Gera d'Adda..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/05/2008 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la efficacia e la operatività del già delibato riscatto anticipato con risoluzione delle relative relazioni giuridiche inerenti e perciò anche con puntuale certezza dei rapporti giuridici così definiti;

Vista la sentenza n. 132 del 2008 della Corte Costituzionale;

Ritenuto, peraltro, di non dover ulteriormente dedurre in questa sede in ordine ai rilievi dal n. 1 al n. 3 poiché pertinenti, in primo luogo, ad altro ricorso non chiamato in discussione cautelare alla presente Camera di Consiglio;

Rilevato:

- che, in riguardo agli ulteriori nuovi fatti dedotti – pur in disparte quanto sopra esposto e la possibile irrilevanza processuale del profilo di interesse collegato alla richiesta di annullamento della sola attivazione della gara pubblica per la quale è prevista l’aggiudicazione non prima dell’inizio del 2009, - il disposto di cui al I° comma dell’art. 46 bis di cui alla Legge 222 del 2007 non pare impedire la fissazione di criteri relativi alle gare di specie a fronte di un termine non perentorio ed in ragione del fatto che i medesimi sono già compiutamente previsti dall’art. 14, VI° comma del dec. lg.vo n. 164 del 2000 (v. anche delib. AEEG n. 55 del 08/04/2004);

- che il II° ed il III° comma del citato articolo (quest’ultimo come definito dall’art. 2, CLXXV° comma della Legge n. 244 del 2007) paiono prefigurare intese potenzialmente coarcervate ex lege solo intorno ad ambiti territoriali minimi, a decorrere, comunque ed anche intorno al caso, solo dall’inizio del 2009 e qualora i parametri tecnici individuati dall’AEEG dimostrino la maggior convenienza delle gestioni associate rispetto alle gestioni condotte singolarmente da ciascun comune;

- che l’originario III° comma del medesimo postulava una ulteriore progressione temporale del cosiddetto periodo transitorio;

- che, in ogni caso, anche il successivo ed attualmente vigente disposto pare sterilizzare ed ostacolare il dovere comunitario di rendere il mercato interno del gas in un regime di libera concorrenza, in tal modo contravvenendo alle direttive comunitarie di specie (dir. CEE n. 98/30; art. 32, II° comma dir. CEE 03/55);

- che nei termini reclamati dalla ricorrente la conseguente definizione applicativa finirebbe coll’obliterare ancora per molto tempo l’effetto utile di cui sopra che necessita di non avere continue parentesi temporali interruttive;

- che i termini ivi indicati non hanno carattere perentorio e che perciò è proprio ad opera dei medesimi che i rapporti giuridici finiscono col restare non definiti e non chiari;

Valutato:

- che quanto al secondo rilievo autonomo il medesimo non pare collegabile ad una regola di bando che si rappresenti come immediatamente lesiva;

- che quanto al terzo rilievo autonomo è opinione che vengano indicate allocazioni categoriali e poste economiche non conferenti segnalando basi temporali non omogenee sotto il profilo di ciascuno degli anni termici e somme non previste nel contratto di servizio se non nella misura della metà (art. 13, I° comma, punto B. art. 29);

- che quanto al quarto rilievo paiono inconferenti le norme ivi invocate poiché disciplinanti ultronee fattispecie estranee alla vicenda in questione;

- che quanto al quinto rilievo autonomo la dedotta circostanza logistica strumentale può essere interpretata anche in modo funzionalmente diverso e non consonante rispetto a quanto enunciato in atti di ricorso;

- che quanto al sesto rilievo autonomo pare che il medesimo si fondi su una impropria brachilogica lettura dell’art. 29 del contratto di servizio e dell’art. 14, VIII° comma del dec. lg.vo n. 164 del 2000;

- che quanto al settimo rilievo autonomo – a tutto concedere in ordine alla competenza a decidere di questo Giudice – non pare che, allo stato, il Comune intimato escluda, né esplicitamente né implicitamente, il dovere di tenere conto, pur solo sotto il profilo economico, del periodo di gestione di fatto del servizio de quo oltre il 31/12/2003;

Rilevato infine che in relazione ad un caso pressoché analogo la Sezione ha già preso negativa posizione in sede di merito con pubblicazione del relativo dispositivo di rigetto (Udienza Pubblica 08/05/2008);

P.Q.M.

RESPINGE l’istanza incidentale di sospensione.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2008

 

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