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TAR Trentino-Alto Adige, Sede di Trento, 23/6/2008 n. 158
Per atto amministrativo (la cui impugnazione radica la giurisdizione del g.a.) deve intendersi ogni atto posto in essere da un soggetto della p.a., ma anche da un soggetto privato nell'esercizio di una potestà amministrativa.

L’art. 33 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80, anche dopo la lettura in parte demolitoria ed in parte additiva effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza 6.7.2004, n. 204, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, … ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo".
Sulla base di principi da tempo consolidati, per atto amministrativo (la cui impugnazione radica, appunto, la giurisdizione del giudice amministrativo) deve intendersi ogni atto posto in essere da un soggetto della Pubblica amministrazione, ma anche da un soggetto privato nell'esercizio di una potestà amministrativa. La riduttività della definizione originaria, che si riferiva solo alla Pubblica amministrazione, era stata da tempo avvertita sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, giungendo così ad ammettersi che, in talune circostanze nelle quali rientra la gestione di un pubblico servizio, anche soggetti giuridici di natura privata "possono emanare atti amministrativi, pur agendo in nome proprio, ovverosia non nella qualità di organi diretti della Pubblica amministrazione ma in quella di organi indiretti e l’attività sia rivolta in modo diretto ed immediato a fini pubblici con traslazione dei poteri amministrativi dal soggetto pubblico a quello privato. Con l’effetto che la natura delle norme e del potere non muta per la sola circostanza che tali norme e tali poteri siano rispettivamente applicati ed esercitati non direttamente dalla Pubblica amministrazione, titolare del potere, ma dall’affidatario del servizio cui è attribuito l'esercizio del potere medesimo, da attuarsi quale organo indiretto della stessa Amministrazione ed in sostituzione di essa.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 119 del 2007 proposto da Arnica Service s.a.s., in persona della legale rappresentante signora Silvia Fedrizzi Maniacco, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo e Nicola Giuliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Trento, via Grazioli, 89

CONTRO

Trentino Mobilità S.p.A., già denominata Trentino Parcheggi S.p.A., in persona del legale rappresentante signor Franco Detassis, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Trento, via del Travai, 46

E NEI CONFRONTI

del Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Deflorian ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Trento, via Calepina, 12, intervenuto ad opponendum

per l’annullamento

della “determinazione prot. n. 32 del 28 febbraio 2007 avente ad oggetto il diniego del permesso per la sosta sugli spazi a pagamento”;

di “ogni altro atto presupposto e consequenziale”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società intimata;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 aprile 2008 - relatore il consigliere Alma Chiettini - l’avvocato Gianpiero Luongo in sostituzione dell’avvocato Giuliano per la società ricorrente, l’avvocato Giliola de Unterrichter in sostituzione dell’avvocato Guido Ferrari per la società resistente e l’avvocato Gianfranco Deflorian per l’Amministrazione comunale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente è una società in accomandita semplice costituita il 28.6.2005 con lo scopo di prestare servizi atti ad ottimizzare e sviluppare l’attività di enti, imprese e studi professionali. Dall’agosto 2006 esercita anche l’attività di noleggio di autoveicoli senza conducente.

2. Nel febbraio 2007 la società aveva sede in via Grazioli, 89 a Trento, una zona che il Piano urbano parcheggi e sosta adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 142 di data 21.10.2002, aveva classificato di “seconda corona centrale” e alla quale, con la deliberazione della Giunta comunale di Trento n. 290 di data 23.10.2006, è stata poi applicata la regolamentazione già in essere per le aree rientranti nella zona di “prima corona centrale”, e precisamente la sosta a pagamento per l’ottanta per cento dei posti disponibili sulle aree pubbliche e la sosta a disco orario, carico/scarico e disabili per il rimanente venti per cento dei posti. Con la stessa deliberazione, per mitigare gli effetti della portata dell’estensione dell’area territoriale cittadina nella quale le zone di sosta sono a pagamento, la Giunta comunale ha previsto alcuni interventi fra i quali, per quanto qui interessa, l’attivazione “di abbonamenti in favore di aziende con dipendenti che svolgono turni di lavoro in orari non adeguatamente coperti dal servizio di trasporto pubblico o che utilizzino il veicolo come strumento di lavoro”.

3. Il 21.2.2007 la società Arnica s.a.s. ha richiesto alla società Trentino Mobilità l’abbonamento annuale per un’autovettura e per un autocarro utilizzati per “locazione veicolo senza conducente e servizi alle imprese - agenzia d’affari”. Trentino Mobilità s.p.a. ha negato il richiesto permesso con la nota di data 28.2.2007, citata in epigrafe, opponendo che “il tipo di attività svolta ... non si può considerare utilizzo del veicolo come strumento di lavoro”.

4. La ricorrente impugna detto diniego e a sostegno del ricorso deduce in diritto:

I – “eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria”, assumendo che per la gestione dell’attività di fornitura di servizi alle imprese come per la locazione di veicoli senza conducente, detti veicoli, che necessitano di essere parcheggiati in zone limitrofe all’azienda, costituirebbero uno strumento di lavoro. Pertanto l’Amministrazione, incorrendo in errore di fatto e di diritto, avrebbe ritenuto inesistenti fatti e circostanze che invece risulterebbero chiaramente in essere. In ogni caso, si rileva un palese difetto di istruttoria;

II – “violazione di legge - difetto di motivazione”, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto inesistente o quantomeno carente. Inoltre, il provvedimento non riporterebbe l’indicazione dell’Autorità e dei termini di impugnazione.

5. Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

6. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la società intimata, confutando la tesi sostenuta nel ricorso e chiedendo la reiezione dello stesso perché infondato nel merito.

7. Con atto notificato il 22 maggio 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 23 è intervenuto nel processo ad opponendum il Comune di Trento, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella vicenda all’esame, nonchè l’inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito la reiezione.

8. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2007, con ordinanza n. 51/07, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.

9. Alla pubblica udienza del 24 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione presentata dalla difesa del Comune di Trento, secondo la quale non sussisterebbe giurisdizione del Giudice amministrativo nella vicenda de quo, avendo la vertenza in esame ad oggetto il perfezionamento di un contratto atto a far sorgere un rapporto individuale di utenza.

Occorre premettere al riguardo che l’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche dopo la lettura in parte demolitoria ed in parte additiva effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza 6.7.2004, n. 204, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, … ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”.

E’ anche doveroso precisare che, sulla base di principi da tempo consolidati, per atto amministrativo (la cui impugnazione radica, appunto, la giurisdizione del giudice amministrativo) deve intendersi ogni atto posto in essere da un soggetto della Pubblica amministrazione, ma anche da un soggetto privato nell'esercizio di una potestà amministrativa. La riduttività della definizione originaria, che si riferiva solo alla Pubblica amministrazione, era stata da tempo avvertita sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, giungendo così ad ammettersi che, in talune circostanze nelle quali rientra la gestione di un pubblico servizio, anche soggetti giuridici di natura privata “possono emanare atti amministrativi, pur agendo in nome proprio, ovverosia non nella qualità di organi diretti della Pubblica amministrazione ma in quella di organi indiretti e l’attività sia rivolta in modo diretto ed immediato a fini pubblici con traslazione dei poteri amministrativi dal soggetto pubblico a quello privato. Con l’effetto che la natura delle norme e del potere non muta per la sola circostanza che tali norme e tali poteri siano rispettivamente applicati ed esercitati non direttamente dalla Pubblica amministrazione, titolare del potere, ma dall’affidatario del servizio cui è attribuito l'esercizio del potere medesimo, da attuarsi quale organo indiretto della stessa Amministrazione ed in sostituzione di essa” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6.8.2007, n. 7702), quale è il caso qui dedotto.

In tal senso occorre precisare che Trentino Mobilità s.p.a., già denominata Trentino parcheggi S.p.A., è una società mista alla quale il Comune di Trento, con delibera del Consiglio comunale n. 154 di data 18.11.1997, ha affidato, con un apposito contratto di servizio, “la gestione del servizio di regolamentazione della sosta a pagamento, senza custodia, dei posti auto situati su strade e piazze” in disponibilità al Comune stesso. Al capitale di detta società il Comune partecipa in misura maggioritaria per l’80 per cento mentre il rimanente 20 per cento appartiene al socio privato Automobile Club Trento.

Ne consegue che la posizione soggettiva del terzo che abbia natura di interesse legittimo nei confronti della Pubblica amministrazione conserva tale caratteristica anche nei confronti del privato affidatario del servizio e trova, pertanto, pure in siffatta ipotesi, tutela davanti al Giudice amministrativo.

2. Quanto all’osservazione - pure avanzata dalla difesa comunale - circa l’asserita inammissibilità del ricorso che si ritiene diretto contro un atto non impugnabile, la stessa non presenta alcun pregio.

La nota impugnata è una comunicazione formale sottoscritta dal Direttore della società Trentino Mobilità e proviene, quindi, da un soggetto che ha la potestà di manifestare la volontà finale dell’Amministrazione che rappresenta; dall’altro, va rilevato che il suddetto Direttore ha assunto una puntuale e precisa posizione negativa in ordine alla pretesa avanzata dalla ricorrente.

3. Sia la difesa della società intimata che la difesa dell’Amministrazione comunale hanno poi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, presentando a tal scopo una visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, dalla quale emerge che la società ricorrente, nelle more del processo, ha cambiato la sede legale trasferendosi in un’altra zona cittadina.

Dalla ricostruzione della sequenza degli atti rilevanti per l’esame della presente questione, emerge che la modifica parziale dell’atto deliberativo del Consiglio comunale con la quale si è precisata la portata di alcune disposizioni, fra cui quella in esame per la risoluzione della vicenda de quo, è stata approvata ancora prima della proposizione dell’atto introduttivo del presente ricorso e che successivamente al suo deposito la società ricorrente ha trasferito la sede sociale, ma tutto ciò - secondo questo Collegio - non è sufficiente per addivenire ad una pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse sopravvenuto, in quanto la diversa situazione di fatto in essere non risulta comunque tale da rendere certa l'inutilità della sentenza anche sotto un profilo meramente strumentale e morale.

In tal senso, anche recentemente la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che “l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse si basa sull'accertamento da parte del giudice dell'inesistenza delle condizioni per l'adozione della decisione giurisdizionale domandata dal ricorrente a tutela di una concreta situazione giuridica di vantaggio. Essa consegue al verificarsi di una situazione tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, anche sotto il profilo strumentale e morale; tale circostanza va ovviamente accertata con il massimo rigore, al fine di impedire che la declaratoria di improcedibilità si trasformi in un sostanziale diniego di giustizia. La persistenza dell'interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate o attivabili dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata (ad esempio di natura risarcitoria) ovvero ogni possibile effetto pregiudizievole, anche indiretto, tuttora derivante dal provvedimento impugnato” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20.2.2008, n. 1542 e, ex multis, C.d.S., sez. VI, 27.7.2007, n. 4174).

4. Nel merito il Collegio osserva quanto segue.

4a. La ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere sotto i due diversi profili del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria assumendo che, rientrando nell’oggetto sociale la fornitura di servizi alle imprese, i due veicoli detenuti dalla società e per i quali è stato chiesto l’abbonamento annuale alla sosta dovrebbero considerarsi uno “strumento di lavoro” e, in particolare, dell’attività di “locazione di veicoli senza conducente”.

Il motivo è privo di pregio.

Come ha evidenziato la difesa dell’Amministrazione comunale la questione sollevata con il ricorso attiene più che all’istruttoria del procedimento alla retta lettura della disposizione in esame, che stabilisce i requisiti per attivare abbonamenti ai parcheggi su aree pubbliche ove la sosta è regolamentata. Si ricorda a tal proposito che il punto 11 della deliberazione del Consiglio comunale n. 290 di data 23.10.2006 disponeva testualmente che Trentino Parcheggi poteva attivare abbonamenti a favore di: “aziende con dipendenti che svolgono turni di lavoro non adeguatamente coperti dal servizio di trasporto pubblico o che utilizzino il veicolo come strumento di lavoro”. Il soggetto del periodo è chiaramente individuato nelle “aziende con dipendenti”, aziende dunque che hanno titolo al beneficio in questione se detti dipendenti lavorano in turni con orari non adeguatamente coperti dal servizio pubblico o se i dipendenti necessitano di utilizzare autoveicoli come strumento di lavoro.

Risulta per converso dagli atti processuali che l’azienda ricorrente non solo è priva di dipendenti, ma che i due veicoli ad essa intestati e utilizzati per essere locati senza conducente costituiscono l’oggetto di una prestazione contrattuale che la società si rende disponibile a fornire a terzi.

Tale situazione non integra dunque la fattispecie prevista dalla citata disposizione deliberativa comunale nel senso che i detti veicoli integrano l’oggetto di prestazioni contrattualmente stipulate e non già lo strumento per lo svolgimento dell’attività della stessa società.

Nel senso interpretativo qui assunto depone la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 26.3.2007, la quale ha ulteriormente precisato che possono usufruire dell’abbonamento le “aziende con sede entro le aree regolamentate e con dipendenti” ed ha chiarito che per strumento di lavoro dei dipendenti devono intendersi “i veicoli attrezzati per lavorazioni particolari o per attività che rendano indispensabile l’utilizzo di un autocarro”.

In conclusione, il dedotto motivo non è meritevole di accoglimento.

4b. Anche il secondo motivo attinente alla motivazione - considerata insufficiente, se non del tutto carente - della nota impugnata è privo di giuridico pregio in quanto detta nota a firma del Direttore di Trentino Mobilità presenta un motivazione sufficiente ancorché stringata, in quanto contenente tutti gli elementi essenziali sia sul piano giuridico (tramite il richiamo alla deliberazione del Consiglio comunale n. 290 del 2006) sia valutativo (ivi enunciandosi che “il tipo di attività svolta con i veicoli per cui si chiede il permesso non si può considerare utilizzo del veicolo come strumento di lavoro”) per la piana comprensione dell’opposto diniego.

Per quanto riguarda il rilievo che nell’atto impugnato, in violazione dell’articolo 4, comma 4, della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, non sono indicati né l’Autorità né il termine entro cui è possibile ricorrere, basti osservare che la giurisprudenza ha da tempo precisato che tale omissione integra una mera incompletezza dell’atto, che non determina alcuna lesione nei confronti del ricorrente che abbia comunque prodotto rituale ricorso al Giudice competente, posto che “la mancata indicazione dell'Autorità dinanzi a cui proporre impugnazione e del termine per impugnare non rende l'atto illegittimo, costituendo una mera irregolarità che, ove occorra, può autorizzare la rimessione in termini dell'interessato” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I, 7.11.2007, n. 10983).

5. In conclusione, per tutte le suesposte motivazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della società ricorrente e sono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 119 del 2007, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre a I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24 aprile 2008, con l’intervento dei Magistrati:

dottor Francesco Mariuzzo - Presidente

dottor Lorenzo Stevanato - Consigliere

dottoressa Alma Chiettini - Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 giugno 2008

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