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TAR Toscana, Sez. II, 1/7/2008 n. 1710
Sulla limitazione della discrezionalità della commissione di gara in tema di fissazione dei criteri di valutazione delle voci che costituiscono le offerte delle ditte partecipanti ad una selezione pubblica ex art. 83 del d.lvo n. 163 del 2006.

Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 83 del d.lvo 163 del 2006 anche nell’ipotesi in cui debba affidarsi una concessione di servizi.


L'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è affrontata dall'art. 83 del d.lvo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) che, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che questo stabilisca i criteri di valutazione dell'offerta, elencati a titolo esemplificativo dalla lett. a) alla lett. n), precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui la soglia si riferisce deve essere adeguato. La norma impone ancora che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, introducendo poi un ulteriore elemento di limitazione del potere discrezionale della commissione giudicatrice allorché dispone che questa, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, deve fissare i "criteri motivazionali" per giustificare l'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione.

Le disposizioni contenute nell’art. 83 del d.lvo 163 del 2006, in tema di fissazione dei criteri di valutazione delle voci che costituiscono le offerte delle ditte partecipanti ad una selezione pubblica si applicano anche nell’ipotesi in cui debba affidarsi una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici. L’art. 30, c. 3, del d.lvo n. 163 del 2006 dispone infatti che "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi" . Partendo da quest'ultimo dato normativo, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte, in un momento antecedente la redazione delle stesse da parte degli offerenti, assicura il rispetto del fondamentale principio di trasparenza su cui si regge tutto lo svolgimento della procedura selettiva. Del resto è lo stesso art. 30, c.3, sopra richiamato che ribadisce la necessaria "predeterminazione dei criteri selettivi", intendendosi per tali non solo quelli relativi alla qualificazione dell'offerente ma anche alla valutazione della relativa offerta, trattandosi pur sempre di attività selettiva.


Materia: appalti / bando di gara

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Seconda Sezione

composto dai Signori:

Giuseppe PETRUZZELLI Presidente

Lydia Ada Orsola SPIEZIA Componente;

Stefano TOSCHEI Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. R.g 191 del 2007 proposto da

"AIPA-AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.p.a.", in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda associazione di imprese con SAN GIORGIO S.p.a. e I.P.E. S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Maurizio Zoppolato, Marco Napoli e Maddalena Passagnoli, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del terzo dei suindicati difensori in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 62;

contro

il COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini e domiciliato, ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio di segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

e nei confronti di

"GESTOR S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lorenzoni, Pier Matteo Lucibello e Raffaello Misasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Firenze, Borgo Pinti n. 80 (anche ricorrente incidentale);

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

della determinazione dirigenziale n. 5425 del 15 dicembre 2006 con cui il dirigente dell’Area tributi e gestione del personale del Comune di Arezzo ha aggiudicato alla Gestor S.p.a. la gara per l’affidamento in concessione, per la durata di quattro anni dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della riscossione dei proventi delle fiere;

del verbale n. 2 del 26 ottobre 2006, in parte qua, con il quale la commissione ha unilateralmente stabilito i sotto-criteri di assegnazione del punteggio massimo (30 punti) afferente all’esperienza e qualificazione dei concorrenti alla procedura sia quello di 40 punti riguardante il progetto di organizzazione e gestione del servizio offerto ai partecipanti alla gara stessa;

di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento:

ai restanti verbali delle sedute tenute dalla commissione di gara tra il 31 ottobre 2006 e il 7 dicembre 2006, con cui sono stati attribuiti i punteggi di gara alla Gestor S.p.a. e all’ATI rappresentata da AIPA S.p.a.;

nonché, ove occorrer possa, al bando della procedura in esame, in parte qua, laddove lo stesso – per i criteri di valutazione rappresentati dalla "esperienza e qualificazione" e dal "progetto di organizzazione e gestione del servizio" – ha omesso di precisare i sotto-parametri di assegnazione dei corrispondenti punteggi;

ed ancora per l’annullamento, per effetto di motivi aggiunti

della relazione datata 15 febbraio 2007 con cui il dirigente dell’Area Tributi del Comune di Arezzo ha esplicitato le ragioni che avrebbero indotto la commissione di gara a decurtare la consistenza economica della concessioni, riguardanti i Comuni in classe III, gestiti dalle aziende del raggruppamento odierno ricorrente principale e da quest’ultimo esposti in sede di offerta tecnica sotto la voce "esperienza e qualificazione";

di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visto il ricorso originale e quello contenente motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Vista la costituzione in giudizio della controinteressata ed il ricorso incidentale condizionato dalla stessa proposto;

Vista l’ordinanza n. 269 del 22 marzo 2007 con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;

Esaminate tutte le ulteriori memorie ed i documenti depositati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2007 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Veronica Becattini, in sostituzione dell’avv. Maddalena Passagnoli nonché, per l’Amministrazione comunale l’avv. Stefano Pasquini e per la controinteressata l’avv. Pietro Cervi, in sostituzione dell’avv. Piermatteo Lucibello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Viene all’esame del Tribunale la vicenda contenziosa avviata dalla Società AIPA-Agenzia italiana per le Pubbliche amministrazioni S.p.a. (d’ora in poi AIPA), in proprio e quale mandataria della costituenda associazione di imprese con le Società San Giorgio S.p.a. e I.P.E. S.p.a., attraverso la quale si contesta la legittimità e si impugna la selezione bandita dal Comune di Arezzo per l’affidamento in concessione, per la durata di quattro anni, dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della riscossione dei proventi delle fiere.

Premesso che la predetta selezione aveva visto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gestor S.p.a. (d’ora in poi Gestor), con determinazione dirigenziale n. 5425 del 15 dicembre 2006 adottata dal dirigente dell’Area tributi e gestione del personale del Comune di Arezzo, l’AIPA deduceva, con ricorso principale e con successivo gravame contenente motivi aggiunti, l’illegittimità della procedura svolta dall’Amministrazione, in particolare sotto il profilo della non corretta attività posta in essere dalla commissione di gara, i cui commissari avrebbero arbitrariamente determinato i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici diversi ed ulteriori rispetto a quelli fissati dal bando di gara.

In secondo luogo era contestata dall’AIPA l’illegittima decurtazione del punteggio relativamente alla voce "esperienza e qualificazione", che la commissione di gara avrebbe realizzato nei confronti dell’offerta dalla stessa presentata.

2. – L’AIPA deduceva che l’art. 5 del bando di gara (approvato in data 8 settembre 2006 e prodotto in atti), ai fini dell’assegnazione dei complessivi 100 punti a disposizione delle concorrenti per aggiudicarsi la selezione, aveva individuato tre distinte voci che avrebbero dovuto essere specificate nelle offerte delle concorrenti:

l’offerta economica, alla quale erano assegnati da 0 a 30 punti;

l’esperienza e la qualificazione, alla quale anch’essa erano assegnati da 0 a 30 punti;

il progetto di organizzazione e di gestione del servizio, con punteggio da 0 a 40.

Lamenta la ricorrente che la lex specialis di gara si limitava a fissare, con l’indicazione di una formula matematica, il metodo per l’assegnazione dei punteggi esclusivamente con riguardo alla voce dedicata all’offerta economica, evitando di specificare alcunché circa i criteri di attribuzione dei punteggi per le restanti due voci dell’offerta, se non che "i punteggi relativi (…) saranno attribuiti secondo criteri obiettivi e comparativi" (così a pag. 4 del ricorso introduttivo).

Riferisce, quindi, la ricorrente che nella seduta del 26 ottobre 2006 la commissione "prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, ha ritenuto di poter stabilire, in assoluta autonomia (e senza alcuna delega in tal senso da parte della lex specialis) i criteri in base ai quali (si) procederà alla valutazione della documentazione relativa all’offerta tecnica" (così a pag. 7 del ricorso introduttivo).

La ricorrente riporta inoltre l’entità dell’intervento correttivo-integrativo operato dalla commissione, specificando come con riferimento al parametro di valutazione rappresentato da "esperienza e qualificazione", voce rispetto alla quale il punteggio assegnato era da 0 a 30 punti, i sotto-punteggi fissati erano i seguenti:

esperienza nella gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e nella gestione di ICP e TOSAP ed eventuale riscossione delle entrate, max punti 24;

eventuale possesso di certificazione di qualità, max punti 2;

eventuali collaborazioni significative, offerte o acquisite ed ogni altra informazione o documento che l’impresa ritenga importante presentare, max punti 4.

La commissione, in quell’occasione, decise poi di suddividere ulteriormente i 24 punti di cui sub a), tenendo conto dei dati delle riscossione lorde annue fino al 21 dicembre 2005, nel seguente modo:

comuni fino a 30.000 abitanti, max 6 punti;

comuni oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, max 10 punti;

comuni oltre 100.000 abitanti, max 8 punti.

Sempre nella stessa seduta, riferisce ancora la ricorrente, la commissione ha provveduto a definire i sub-criteri e i sub-punteggi da utilizzare per la valutazione della voce avente ad oggetto il progetto di organizzazione e la gestione del servizio, con un punteggio massimo di 40 punti.

Orbene, l’AIPA contesta la correttezza del comportamento posto in essere dalla commissione e sopra sintetizzato di voler introdurre sotto-criteri e sub-punteggi in aperta violazione degli artt. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e la Gestor contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame. In particolare il Comune di Arezzo ha rilevato come l’affidamento in questione avesse ad oggetto una concessione di servizi, di talché deve ritenersi estranea alla relativa fase di scelta del concessionario l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, in ordine alle quali si condensava la doglianza inerente la violazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, stante il tenore dell’art. 30 del ridetto decreto legislativo.

La Gestor spiegava, altresì, ricorso incidentale condizionato.

Tenutasi la pubblica udienza in data 16 maggio 2007 il ricorso è stato riservato in decisione.

4. – Il principale nodo giuridico sul quale il Tribunale è chiamato oggi a valutare la fondatezza o meno del ricorso proposto dall’AIPA è costituito dalla possibilità di fare applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed in particolare di quanto disposto dall’art. 83 in tema di fissazione dei criteri di valutazione delle voci che costituiscono le offerte delle ditte partecipanti ad una selezione pubblica anche nell’ipotesi in cui debba affidarsi una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del ridetto Codice.

Tale nodo giuridico assume valenza decisiva per la soluzione della controversia qui dedotta, atteso che:

sotto un profilo di fatto è conclamato in atti ed è confermato dalle parti resistenti che la commissione ha integrato, seppur prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, i criteri indicati nel bando per la valutazione delle stesse;

sotto un profilo di diritto e processuale, la fondatezza della censura su tale profilo dedotta dall’AIPA determinerebbe l’inutilità dello scrutinio dell’ulteriore doglianza dalla stessa dedotta nonché della fondatezza dei motivi dedotti con il ricorso incidentale, in quanto il vizio che inficerebbe l’intera procedura svolta ne provocherebbe l’integrale travolgimento e ciò anche sotto il profilo della sussistenza dell’interesse alla decisione sulle ulteriori domande o controdeduzioni.

5. - La Sezione osserva come nel passato si era ormai consolidato il principio secondo il quale eventuali specificazioni o integrazioni dei criteri di valutazione indicati dal bando di gara o dalla lettera d'invito ben possono essere configurati dalle commissioni giudicatrici, seppure soltanto prima della apertura delle buste relative alle offerte e ciò indipendentemente dalla circostanza che i componenti la commissione abbiano concretamente preso conoscenza delle offerte stesse (tra le molte: Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005 n. 1791 e 20 gennaio 2004 n. 155 nonché T.A.R. Marche, 15 marzo 2005 n. 241).

Di conseguenza si affermava come la commissione giudicatrice di una gara pubblica poteva legittimamente introdurre elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dal bando di gara o dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, ove ciò si fosse reso necessario per una più esatta valutazione delle offerte medesime e sempre a condizione che a tale determinazione di sottocriteri di valutazioni si fosse addivenuti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533; 23 luglio 2002 n. 4022; 26 gennaio 2001 n. 264; 13 aprile 1999 n. 412; Sez. VI, 20 dicembre 1999 n. 2117; TRGA, Bolzano, 12 febbraio 2003 n. 48; TAR Marche, 16 giugno 2003 n. 607; TAR Toscana, Sez. II, 17 settembre 2003 n. 5107).

Va oggi segnalato come tale orientamento, condiviso anche dalla Sezione, debba essere sottoposto a rivisitazione in seguito all’entrata in vigore dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

Al riguardo, è utile muovere dall'esame dell'attuale disposizione ex art. 83, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006 (norma applicabile ratione temporis alla vicenda di che trattasi), secondo cui "...il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi".

Questa disposizione, secondo l'interpretazione che si sta affermando nella sua prima applicazione giurisprudenziale, sembra portare all'estremo la limitazione della discrezionalità della commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l'illegittimità di una lex specialis che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell'offerta da considerare ed all'attribuzione dei punteggi).

Ben diversa, tuttavia e come si è sopra riferito, era la situazione in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici: infatti, anche dopo l'intervento della Corte di Giustizia UE (sez. II, 24 novembre 2005, C-331/04) che aveva fortemente limitato la discrezionalità delle commissioni di gara in subiecta materia, era tutt'altro che da escludere in assoluto siffatta facoltà di integrazione del bando.

In particolare, tale facoltà incontrava il limite dell'impossibilità di introdurre nuovi criteri di valutazione ovvero nuove modalità di computo dei punteggi, e più in generale il divieto di condotte discriminatorie o comunque idonee ad alterare il confronto tra i concorrenti in gara.

6. - Tanto premesso, nel presente caso va preliminarmente rilevato come, in punto di diritto, le odierne parti resistenti deducono l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 alla fattispecie qui in esame, atteso che la selezione pubblica svolta dal Comune di Arezzo ha avuto quale oggetto l’affidamento di una concessione di servizi e non di un appalto, tenendosi quindi conto di quanto stabilito dall'art. 30 dello stesso Codice dei contratti.

Le argomentazioni delle resistenti non possono essere condivise.

Se, da una parte, si può discutere circa la riconducibilità del rapporto in oggetto allo schema della concessione di servizi o a quello dell'appalto, non si può tuttavia negare che anche nel primo caso, "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi" (cfr. art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Partendo da quest'ultimo dato normativo, il Collegio osserva che la definizione dei criteri di valutazione delle offerte, in un momento antecedente la redazione delle stesse da parte degli offerenti, assicura il rispetto del fondamentale principio di trasparenza su cui si regge tutto lo svolgimento della procedura selettiva. Del resto è lo stesso art. 30, comma 3, sopra richiamato che ribadisce la necessaria "predeterminazione dei criteri selettivi", intendendosi per tali non solo quelli relativi alla qualificazione dell'offerente ma anche alla valutazione della relativa offerta, trattandosi pur sempre di attività selettiva.

7. - Fermo quanto sopra, per individuare, di conseguenza, i limiti dei poteri di cui dispone, al riguardo, la commissione giudicatrice (anche fuori dalla fattispecie di cui all'art. 83, comma 4 ultima parte, del decreto legislativo n. 163 del 2006), occorre riferirsi alla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, del 24 novembre 2005 in C-331/04, la quale ha stabilito: "che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall'amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d'oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:

non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara;

non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;

non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti".

Nel caso in esame non possono dirsi rispettati i principi sopra indicati.

La lex specialis di gara si limitava ad informare i partecipanti che le relative offerte sarebbe state valutate sulla base di tre criteri: quello del prezzo (fino a punti 30), quello dell’esperienza e della qualificazione (fino a punti 30) e quello relativo al progetto di organizzazione e di gestione del servizio (fino a punti 40).

È stata poi la commissione, dopo la presentazione delle offerte, ad introdurre veri e propri sub-criteri e sub-punteggi, come anche la stessa difesa del Comune di Arezzo conferma, determinandoli in particolare e con riguardo al criterio dell’esperienza e della qualificazione: in massimo 24 punti, per l’esperienza nella gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e nella gestione di ICP e TOSAP ed eventuale riscossione delle entrate, in massimo 2 punti per l’eventuale possesso di certificazione di qualità ed in massimo 4 punti per eventuali collaborazioni significative, offerte o acquisite ed ogni altra informazione o documento che l’impresa ritenga importante presentare. Va poi ancora rammentato come la commissione, in quell’occasione, decise poi di suddividere ulteriormente i primi 24 punti, tenendo conto dei dati delle riscossione lorde annue fino al 21 dicembre 2005, nel seguente modo:

comuni fino a 30.000 abitanti, max 6 punti;

comuni oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, max 10 punti;

comuni oltre 100.000 abitanti, max 8 punti.

In altri termini ed in ragione di quanto emerge dalla documentazione prodotta, la commissione ha provveduto a definire nel modo suindicato una vera e propria griglia valutativa analitica e ponderata non nota alle imprese offerenti ai fini della redazione delle relativa offerte.

Risulta quindi evidente che ricorre, nel caso in esame, la seconda ipotesi contenuta nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia CE Sez. II, 24 novembre 2005 C-331/04, riguardante quegli "elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione".

8. – Nello stesso tempo non può non osservarsi, anche per completezza di motivazione ed in disparte dall’applicazione dell’art. 30 del Codice dei contratti, la cui interpretazione è strettamente legata a quanto affermato sul punto di diritto dalla Corte di giustizia UE, come attualmente l’orientamento della Corte dell’interpretazione della norme del diritto europeo è puntualmente tradotto normativamente nel nostro ordinamento dall’ art. 83 del Codice dei contratti pubblici, il quale prescrive in modo puntuale e dettagliato l'iter di formazione dei giudizi di merito nella operazione di scrutinio e valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, mediante progressive limitazioni della discrezionalità delle commissioni di gara.

In particolare, è prescritto che il bando di gara elenchi i "criteri di valutazione" (ossia gli elementi, o parametri, da valutare), quali ad es. il prezzo, la qualità, i costi di esercizio, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, etc., graduandoli in ordine d'importanza e distribuendo fra loro il punteggio totale. Inoltre il bando dovrà prevedere, se del caso, anche eventuali sub-criteri e i rispettivi sub-punteggi, con la conseguenza che sarà illegittimo quel bando di gara di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il quale prevede il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi, atteso che tale potere, sia pur ammesso nella disciplina ante codice, è precluso dalle disposizioni innovative dell'art. 83 del codice dei contratti, il quale prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice (cfr., per una prima applicazione in ambito giurisprudenziale, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 28 maggio 2007 n. 385 e T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 aprile 2007 n. 1719).

In sintesi e conclusivamente può affermarsi che l'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è affrontata oggi dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici che, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che questo stabilisca i criteri di valutazione dell'offerta, elencati a titolo esemplificativo dalla lett. a) alla lett. n), precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui la soglia si riferisce deve essere adeguato. La norma impone ancora che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, introducendo poi un ulteriore elemento di limitazione del potere discrezionale della commissione giudicatrice allorché dispone che questa, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, deve fissare i "criteri motivazionali" per giustificare l'attribuzione dei punteggi a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione.

La direzione, dunque, verso la quale giurisprudenza e legislatore si sono mossi è stata quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso.

In tale ottica non pare si sia mossa la commissione giudicatrice nominata dal Comune di Arezzo dell'appalto in questione, per cui in relazione alla fondatezza del motivo prospettato, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati ai fini del rinnovo della procedura di gara.

9. – In ragione di tutto quanto sopra si è osservato la procedura di gara è quindi illegittima ab origine e, come tale, va interamente annullata. Ciò esime il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi di doglianza, che restano assorbiti poiché riguardanti il concreto svolgimento della stessa.

Dall'annullamento della gara consegue la caducazione del contratto eventualmente stipulato medio tempore con la controinteressata, dovendosi ritenere lo stesso inefficace in via sopravvenuta in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente sottoscritto (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 marzo 2007 n. 263).

L'Amministrazione è poi tenuta alla rinnovazione dell'intera procedura. In questo modo si realizzerà l'interesse strumentale azionato dalla ricorrente reintegrandolo in forma specifica nei sensi auspicati, dovendosi in questi termini accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.

La rinnovazione dell’intera procedura quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale rende inammissibile il ricorso incidentale caratterizzato da censure inerenti il merito della valutazione operata dalla commissione con riferimento all’offerta prodotta dalla parte ricorrente.

La condanna al pagamento delle spese processuali si determina in ragione della soccombenza, di talché il Comune di Arezzo deve essere condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente per complessivi € 4.000,00 oltre IVA ed accessori come per legge, dovendosi disporre la compensazione, per via di equità, con le restanti parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto principalmente impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione, con invalidazione del contratto che sia stato, eventualmente, medio tempore stipulato.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Accoglie la domanda risarcitoria nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della Soc. AIPA (Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni S.p.A.), in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA e accessori come per legge.

Spese compensate con riferimento alle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 16 maggio 2007.

Il Presidente Il relatore ed estensore

Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei

F.to Giuseppe Petruzzelli F.to Stefano Toschei

Il Segretario

F.to Silvana Nannucci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 LUGLIO 2008

Firenze, lì 1 luglio 2008

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Silvana Nannucci

 

 

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