HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte di giustizia europea, Sez. VI, 10/7/2008 n. C-156/07
Sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest’ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3, della medesima direttiva.

I criteri di selezione rilevanti citati all’allegato III della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono – per i progetti rientranti all’allegato II di quest’ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano – se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

Quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all’allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l’uno o l’altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.

Materia: comunità europea / ambiente

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 luglio 2008 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Realizzazione di una strada a Milano»

Nel procedimento C-156/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 24 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2007, nella causa

Salvatore Aiello e altri

contro

Comune di Milano e altri,

e nei confronti di:

Euromilano SpA,

Metropolitana milanese SpA,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dal sig. J.-C. Bonichot, (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass,

informato il giudice del rinvio dell’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Aiello e altri e il Comune di Milano e altri riguardo alla realizzazione di una strada che collega determinati quartieri nord di Milano.

Contesto normativo

3 L’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 precisa:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(…)

autorizzazione:

decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».

4 L’art. 1, n. 4, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:

«La presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale».

5 L’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337 così recita:

«La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa».

6 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

7 L’art. 2, n. 3, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».

8 L’art. 4 della direttiva 85/337 così recita:

«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».

9 L’allegato I, punto 7, lett. c), della direttiva 85/337 menziona:

«Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km».

10 L’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 menziona:

«Costruzione di strade, (…)».

11 L’allegato III della direttiva 85/337 menziona quanto segue:

«1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

– (…)

– del cumulo con altri progetti,

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

12 Con decreto del 15 novembre 2001, il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ha dichiarato lo stato di emergenza nella città di Milano a causa dell’inquinamento dovuto alla circolazione di automobili e dell’insufficienza della rete stradale esistente. Con ordinanza del 28 dicembre seguente, il Ministro dell’Interno ha nominato il Sindaco di Milano commissario delegato per l’attuazione degli interventi necessari volti a fronteggiare questa situazione.

13 Nell’ambito delle sue funzioni di commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità della città di Milano, il sindaco di questa città ha approvato un programma di lavori, tra i quali il progetto relativo alla realizzazione della strada interquartiere nord di Milano, lunga 1 600 m. Il 29 ottobre 2002 ha approvato il progetto definitivo relativo a tale strada.

14 Il sig. Aiello e altri residenti della zona interessata hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Essi hanno sostenuto, in particolare, che il procedimento seguito non era conforme al diritto comunitario per mancanza della valutazione dell’impatto ambientale del progetto.

15 Il giudice adito ha rigettato tale ricorso, in quanto infondato, e il sig. Aiello e altri hanno proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

16 Il Consiglio di Stato ha disposto misure istruttorie dalle quali è emerso che, sebbene il piano regolatore generale per il Comune di Milano del 1953 prevedesse la realizzazione di un tracciato viabilistico volto a consentire un collegamento veloce tra alcuni quartieri della città distanti oltre dieci chilometri, tale obiettivo era stato infine abbandonato a vantaggio di un progetto diverso, relativo alla realizzazione di diversi tracciati distinti. Sarebbero state realizzate due strade, di cui la prima è quella all’origine della controversia principale; la seconda costituisce una strada distinta di una lunghezza di 1 300 m.

17 Il Consiglio di Stato ritiene, di conseguenza, che il progetto di cui trattasi nella causa principale non si inserisce nell’ambito della realizzazione di un’unica strada lunga oltre dieci chilometri che rientrerebbe nell’allegato I della direttiva 85/337, il quale elenca i progetti per i quali è obbligatoria una valutazione dell’impatto ambientale, bensì in quello della realizzazione di una strada che rientra nell’allegato II di tale testo, il quale menziona semplicemente la costruzione di strade.

18 Tuttavia, il Consiglio di Stato si chiede se il progetto controverso non dovesse essere sottoposto a una siffatta valutazione in applicazione, segnatamente, del combinato disposto dell’art. 4, dell’allegato II e dell’allegato III della direttiva 85/337, poiché tale progetto si inserisce in un’operazione più ampia di ristrutturazione di un complesso di strade dei quartieri interessati, di modo che l’autorità competente avrebbe dovuto prendere in considerazione il «cumulo» di diversi progetti, criterio espressamente previsto dal detto allegato III. Ciò premesso, esso ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 2 della direttiva [85/337], laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. [valutazione dell’impatto ambientale] i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente e che detti progetti sono definiti nell’art. 4 [della medesima direttiva], vada interpretato: nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II [di questa] direttiva; ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla [detta] direttiva;

2) Se l’art. 4 della direttiva [85/337], laddove lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti [rientranti nell’]allegato II [di detta direttiva], secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri dell’allegato III [della detta direttiva], crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui [al detto] allegato III;

3) Se l’art. 1 [del decreto del Presidente della Repubblica] 12 aprile 1996 costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4 direttiva [85/337] e del suo allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti [rientranti nell’]allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di cui [al detto] allegato III alla direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

19 In conformità all’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, in particolare qualora la soluzione di una questione proposta possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione a una tale questione non dia adito a dubbi ragionevoli, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Sulla ricevibilità

20 Il Comune di Milano ritiene che le questioni sollevate dal Consiglio di Stato siano irricevibili perché i due progetti di realizzazione di strade a cui quest’ultimo fa riferimento nella decisione di rinvio costituiscono progetti distinti e non sono, inoltre, idonei ad avere un effetto cumulativo sull’ambiente.

21 A questo proposito si deve rilevare che, conformemente a una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior, Racc. pag. I-3605, punto 18).

22 Nella fattispecie, il giudice del rinvio ha chiaramente osservato che l’interpretazione di diverse disposizioni della direttiva 85/337 gli era necessaria per determinare se il progetto di realizzazione della strada di cui trattasi nella causa principale dovesse essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.

23 Inoltre, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta da quest’ultimo non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza Agorà e Excelsior, cit., punto 20).

24 Nel caso di specie, nessuno di tali requisiti è soddisfatto.

25 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

26 Considerando che la soluzione delle tre questioni proposte non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa si proponeva di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro osservazioni eventuali al riguardo.

27 I signori Aiello e altri e la Commissione delle Comunità europee hanno aderito all’invito della Corte. La Commissione ha indicato nella sua risposta di non aver obiezioni a che la Corte statuisse con ordinanza motivata. I signori Aiello e altri hanno invocato argomenti simili a quelli svolti nelle loro osservazioni scritte e hanno chiesto che venisse fissata un’udienza. Tuttavia, tali elementi non inducono la Corte a discostarsi dall’iter procedurale deciso.

– Sulla prima questione

28 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, ma che non sono citati agli allegati I e II di tale direttiva, devono cionondimeno essere sottoposti a valutazione del loro impatto ambientale in conformità a quanto previsto da detta direttiva.

29 L’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 prevede che i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, e per i quali è pertanto prevista una valutazione del loro impatto, sono definiti all’art. 4 di tale direttiva.

30 Detto art. 4 prevede, al n. 1, che i progetti inclusi nell’allegato I della direttiva 85/337 devono essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale e, al n. 2, che, per i progetti inclusi nell’allegato II di tale direttiva, spetta agli Stati membri stabilire se essi debbano essere sottoposti a una tale valutazione sulla base di determinate soglie o di determinati criteri.

31 Si deve parimenti ricordare che tale articolo fa salva, nelle due ipotesi richiamate al punto precedente, l’applicazione dell’art. 2, n. 3, della direttiva 85/337, che permette agli Stati membri, in casi eccezionali, di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico dalla necessità di una valutazione.

32 Inoltre, l’art. 1 della direttiva 85/337 stabilisce, al n. 4, che quest’ultima non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale e, al n. 5, che essa non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva vengono considerati raggiunti tramite la procedura legislativa.

33 In ogni caso, si deve parimenti rammentare che l’ambito d’applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia (v. sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 31, nonché 16 settembre 2004, causa C-227/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8253, punto 46), ed è in questo spirito che deve essere attuata.

34 Di conseguenza, considerati i punti 29-32 della presente ordinanza, occorre risolvere la prima questione proposta dichiarando che l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale in conformità a quanto previsto da questa direttiva, bensì che debbano esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest’ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, nonché 2, n. 3, della medesima direttiva.

– Sulla seconda questione

35 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i criteri di selezione menzionati all’allegato III della direttiva 85/337 siano vincolanti per gli Stati membri quando essi stabiliscono, in applicazione dell’art. 4, n. 2, di questa direttiva, per i progetti rientranti nell’allegato II della medesima, sulla base di un esame caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri da essi fissati, se tali progetti debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

36 A questo proposito, la Corte ha già affermato che, se gli Stati membri hanno la possibilità di fissare i criteri e/o le soglie che consentono di stabilire quali progetti rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione originaria, debbano essere oggetto di una tale valutazione, il loro margine discrezionale trova il proprio limite nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di detta direttiva, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti idonei ad avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in particolare, sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11025, punto 53).

37 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, spetta agli Stati membri stessi determinare in quali casi i progetti elencati all’allegato II di questa direttiva devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, mentre quelli che figurano all’allegato I di quest’ultima sono sempre oggetto di tale procedura di valutazione.

38 La medesima disposizione lascia agli Stati membri due possibilità. La prima consiste nel decidere caso per caso se un progetto indicato all’allegato II debba essere sottoposto a tale valutazione. La seconda consiste nel determinare, in modo generale ed astratto, in funzione di soglie o criteri, i progetti figuranti in tale allegato che saranno obbligatoriamente oggetto di detta valutazione.

39 Risulta dal testo medesimo del suo art. 4, n. 3, che la direttiva 85/337 impone agli Stati membri, in entrambi i casi, l’obbligo di tener conto dei criteri di selezione rilevanti definiti al suo allegato III, vale a dire di quelli fra tali criteri che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto interessato, devono essere applicati.

40 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che i criteri di selezione rilevanti citati all’allegato III della direttiva 85/337 sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono – per i progetti rientranti nell’allegato II di quest’ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano – se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

– Sulla terza questione

41 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare se la normativa italiana di cui trattasi nella causa principale assicuri una trasposizione corretta dell’art. 4 di detta direttiva 85/337, laddove tale normativa non prevede il criterio del cumulo con altri progetti, pur menzionato all’allegato III di tale direttiva, in quanto criterio di selezione da prendere in considerazione quando l’autorità nazionale competente determina se progetti rientranti nell’allegato II della detta direttiva debbano essere sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale.

42 Secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento avviato in forza dell’art. 234 CE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto comunitario. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa comunitaria (sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a., Racc. pag. I-1891, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

43 Nella fattispecie, emerge dalla decisione di rinvio che il giudice nazionale cerca di sapere se gli Stati membri, quando traspongono la direttiva 85/337 nell’ordinamento giuridico interno, siano tenuti ad adottare una disposizione che ribadisca l’obbligo di rispettare il criterio del cumulo del progetto interessato con altri progetti, menzionato all’allegato III di tale direttiva, quando si tratti di valutare se un progetto rientrante nell’allegato II della medesima debba essere sottoposto alla valutazione dell’impatto ambientale prevista da detta direttiva.

44 A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (sentenza 30 novembre 2006, causa C-32/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-11323, punto 32).

45 La Corte ha parimenti ritenuto che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (sentenza 4 dicembre 1997, causa C-207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6869, punto 26).

46 Nella fattispecie, l’art. 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che esso impone all’autorità competente di tener conto dei criteri di selezione rilevanti menzionati all’allegato III di detta direttiva, quando si tratta di valutare se un progetto rientrante nell’allegato II della medesima debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale, o quando tale valutazione viene eseguita caso per caso, ovvero quando lo Stato membro interessato ha optato per una regolamentazione generale.

47 Quando uno Stato membro sceglie di determinare in modo generale e astratto, come gli è consentito dalla direttiva 85/337, i progetti rientranti nell’allegato II di questa direttiva che dovranno essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, esso è tenuto a redigere l’elenco di tali progetti applicando, secondo i casi, l’uno o l’altro dei diversi criteri rilevanti di detto allegato III. Il criterio del cumulo può così, ove sia rilevante, essere utilizzato per sottoporre un tipo di progetto a una tale valutazione, tenuto conto della realizzazione del medesimo con altri progetti, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo determinato.

48 Quando invece uno Stato membro opta, in tutto o in parte, per la determinazione caso per caso dei progetti rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337 che devono essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale, esso è tenuto a fare in modo che le autorità nazionali competenti tengano conto dei diversi criteri elencati all’allegato III di questa direttiva in quanto siano rilevanti con riferimento alle caratteristiche del progetto interessato.

49 A tale scopo, detto Stato membro può rinviare, mediante la legislazione nazionale, ai criteri dell’allegato III. Gli è anche possibile integrare tali criteri nella sua legislazione, prevedendo espressamente che le autorità competenti dovranno farvi riferimento per determinare, caso per caso, se un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337 debba essere oggetto di valutazione dell’impatto ambientale.

50 In ogni caso, quando uno Stato membro sceglie questo modo di procedere, esso non può, senza venir meno ai suoi obblighi comunitari, escludere esplicitamente o implicitamente uno o più criteri dell’allegato III della direttiva 85/337, perché ciascuno di essi può, a seconda del progetto interessato rientrante nell’allegato II di questa direttiva, essere rilevante per determinare se debba essere avviata una procedura di valutazione dell’impatto ambientale. Una tale esclusione potrebbe, infatti, a seconda delle caratteristiche dell’ordinamento giuridico nazionale di cui si tratta, dissuadere l’autorità nazionale competente dal prendere in considerazione il criterio o i criteri in questione o addirittura impedirle di farlo.

51 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione proposta dichiarando che, quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337 devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all’allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l’uno o l’altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.

Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prevista da questa direttiva, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest’ultima e fatti salvi gli artt. 1, nn. 4 e 5, e 2, n. 3, della medesima direttiva.

2) I criteri di selezione rilevanti citati all’allegato III della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono – per i progetti rientranti all’allegato II di quest’ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano – se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

3) Quando uno Stato membro opta per determinare caso per caso quali progetti tra quelli rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all’allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l’uno o l’altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente.

Firme

* Lingua processuale: l’italiano.

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici