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Consiglio di Stato, Sez. V, 23/6/2008 n. 3094
Non è necessaria una stretta corrispondenza tra le attività indicate dalla società sull'atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio o di fornitura richiesto.

Il procedimento per la scelta del privato contraente, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, deve mirare alla selezione dell'impresa che, in un giudizio condotto sulla scorta dei requisiti posseduti e di altri prefissati elementi di valutazione, appaia quella in grado di assicurare il miglior risultato per la parte appaltante. Ancorare, perciò, l'esito di una tale scelta ad un adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa applicazione di regole formali ed incoerenti con lo scopo prefissato. Il che, in altri termini, vuol dire come non sia necessaria una stretta corrispondenza, sul piano terminologico, tra le attività indicate dalla società sull'atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio o di fornitura richiesto.
Nel caso di specie, quantomeno in astratto, i servizi richiesti dall'amministrazione, che sotto il profilo materiale si riducono alla fornitura, installazione e manutenzione di tabelloni per la pubblicità elettorale, possono rientrare nell'oggetto sociale dichiarato dall'impresa, che non solo prevede l’allestimento di seggi elettorali, nel cui ambito rientrano anche i tabelloni per l’affissione delle liste, ma anche la lavorazione di legno ed alluminio. Per cui spettava alla ricorrente di chiarire, con una puntuale esternazione delle regioni poste a sostegno della propria tesi, in cosa concretamente consistesse l'asserita incompatibilità.

Materia: appalti / contratti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4376 del 2007, proposto da PUBBLICITA' SAIPE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Bandiera e Roberto Colagrande , domiciliato presso il secondo in Roma, via G. Paisiello n. 55 (studio Scoca);

CONTRO

il Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Abbate , domiciliato presso lo studio de Curtis in Roma, via Marianna Dionigi n. 57 ;

e nei confronti di

MEGA s.r.l. e SA GI. MA s.a.s.. di BEATOINO GIUSEPPE & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Campania, Napoli prima sezione, 11 gennaio 2007 n. 259 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 1º aprile del 2008 il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti l’avv. A. Manzi, per delega dell’avv. Colagrande, e l’avv. Starace, per delega dell’avv. Abbate, come indicato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società Pubblicità Saipe a r. l. per l'annullamento dell’aggiudicazione alla Mega s.r.l. della gara d’appalto svoltasi il 27 gennaio 2006, relativa alla gestione, fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione d’impianti per la propaganda elettorale, indetta dal Comune di Benevento, e degli atti presupposti, tra i quali la relativa graduatoria che ha visto come seconda classificata la Sa. Gi. Ma. S.a.s. e come terza classificata la Pubblicità Saipe s.r.l.

L'appellante contesta le motivazioni contenute nella sentenza, ribadendo come tanto la società aggiudicataria, quanto la seconda classificata (Sa. Gi. Ma. s. a. s.) avrebbero dovuto essere estromesse dalla gara, in quanto non erano iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività, oggetto specifico della gara (consistente nella fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione di impianti per la propaganda elettorale), e propone i seguenti motivi d’appello:

1. Erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso per difetto di interesse processuale.

2. Erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza in capo le società di Mega e Sa. Gi. Ma. dei requisiti per partecipare alla gara.

3. Erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine alla interpretazione delle norme di gara, laddove afferma che l’espressione "fornitura di impianti per la propaganda elettorale" non implica necessariamente la fabbricazione dei tabelloni pubblicitari.

Conclude, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento del ricorso di primo grado con l'annullamento degli atti impugnati e la condanna del Comune al risarcimento del danno.

E’ costituito in giudizio il Comune di Benevento, che controbatte le tesi avversarie, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per genericità della censura diretta a contestare il possesso dei requisiti in capo alla seconda classificata. Genericità che non può essere colmata con i motivi prospettati in appello che hanno il carattere della novità. Nel merito osserva in particolare come l'oggetto sociale di un'impresa, nell'indicare le attività che questa è abilitata a svolgere, non necessita di una precisa individuazione delle modalità di esercizio delle stesse. Conclude quindi per il rigetto dell'appello.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

Oggetto dell’appello è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società Pubblicità Saipe a r. l., terza classificata nella gara per l’appalto della gestione, fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione d’impianti per la propaganda elettorale, indetta dal Comune di Benevento, per l'annullamento dell’aggiudicazione alla Mega s.r.l. , prima classificata.

Il primo giudice, pur avendo premesso che la ricorrente non aveva contestato con una censura puntuale la posizione della concorrente seconda classificata con l'indiscutibile riflesso che ne è derivato sull'interesse all'impugnazione, è comunque entrato nel merito ed ha motivato la propria decisione negativa con la considerazione che la concorrente prima classificata, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, era legittimata a partecipare alla gara, in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto rientravano nell'oggetto sociale risultante dal certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.

2. Appare evidente, che la prima questione di cui il Tar si è occupato presenta carattere assorbente, per l'ovvia considerazione che, essendosi il ricorrente collocato nella graduatoria di merito al terzo posto, la mancanza di specifiche censure contro l’ammissione della seconda classificata non gli consentirebbe, in ogni caso, di trarre alcun apprezzabile beneficio dall'eventuale accoglimento del ricorso.

Occorre precisare che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la posizione della concorrente in questione viene contestata esclusivamente con la seguente espressione: " medesimo discorso equivale per la seconda classificata, Sa.Gi.Ma. Sas, in quanto anche dall'esame dell'oggetto sociale di quest'ultima, di cui all'allegata visura della camera di commercio, emerge chiaramente l'esercizio di un'attività non compatibile con l'attività specifica richiesta nell'oggetto della gara d'appalto." Senza null'altro aggiungere circa le ragioni che inducevano a ritenere che tale affermazione corrispondesse alla realtà.

La società Pubblicità Saipe, con il primo motivo di appello, ribadisce quanto detto in primo grado, ritenendo le espressioni usate in quella sede sufficienti a dare corpo ad uno specifico motivo di ricorso, senza che le possa essere addebitato che si tratterebbe di una affermazione generica ed apodittica. E così sarebbe se dall'esame della visura camerale risultasse di immediata evidenza l'incompatibilità tra l'attività svolta dall'impresa e l'oggetto dell'appalto. Ma non è questo il caso.

L'oggetto dell'appalto, si ricorda, è costituito da " fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione d’impianti per la propaganda elettorale". Il certificato della Camera di Commercio, relativo alla società in questione riporta quale attività d’impresa la "fabbricazione di porte e finestre in legno, alluminio e p. v. c. ed allestimento di seggi elettorali".

Ora, la giurisprudenza della sezione ha avuto modo di precisare come: "il procedimento per la scelta del privato contraente, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, deve mirare alla selezione dell'impresa che, in un giudizio condotto sulla scorta dei requisiti posseduti e di altri prefissati elementi di valutazione, appaia quella in grado di assicurare il miglior risultato per la parte appaltante. Ancorare, perciò, l'esito di una tale scelta ad un adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa applicazione di regole formali ed incoerenti con lo scopo prefissato." (Consiglio Stato , sez. V, 10 gennaio 2007 , n. 45). Il che, in altri termini, vuol dire come non sia necessaria una stretta corrispondenza, sul piano terminologico, tra le attività indicate dalla società sull'atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio o di fornitura richiesto.

Nel caso di specie, quantomeno in astratto, i servizi richiesti dall'amministrazione, che sotto il profilo materiale si riducono alla fornitura, installazione e manutenzione di tabelloni per la pubblicità elettorale, possono rientrare nell'oggetto sociale dichiarato dall'impresa, che non solo prevede l’allestimento di seggi elettorali, nel cui ambito rientrano anche i tabelloni per l’affissione delle liste, ma anche la lavorazione di legno ed alluminio. Per cui spettava alla ricorrente di chiarire, con una puntuale esternazione delle regioni poste a sostegno della propria tesi, in cosa concretamente consistesse l'asserita incompatibilità.

La censura, pertanto, era da ritenersi generica e quindi inammissibile, con la conseguente inammissibilità dell'intero ricorso di primo grado, sotto il profilo del difetto di interesse.

L'inammissibilità del ricorso di primo grado esime il collegio dall'esame degli ulteriori motivi di appello che attengono alla posizione della prima classifica.

L’appello, pertanto, deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione V, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 aprile 2008 , con l’intervento dei signori:

Sergio Santoro Presidente

Aldo Fera Consigliere estensore

Marzio Branca Consigliere

Corrado Corradino Consigliere

Adolfo Metro Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aldo Fera f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 23/06/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

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