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Consiglio di Stato, Sez. V, 17/9/2008 n. 4386
E' legittima la decisione di una stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione dopo aver verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione contributiva.

In presenza di una clausola del bando di gara che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che "l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi" (Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288). Pertanto, è legittima la decisione della stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione una volta verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a garanzia della par condicio, di valutarla ai fini dell’ammissione.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5743/2006 del 1/07/2006, proposto dalla Webred S.p.A. in pr. e q.le Capogruppo Mandataria R.T.I., R.T.I. Consorzio Protecno, R.T.I. Easy Ict S.r.l., R.T.I. Citta' in Internet S.r.l., R.T.I. Team Informatica S.a.s. Di Panetta Fernando, R.T.I. COO.BE.C Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop., rappresentata e difesa dall’avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto in Roma, Via Maria Cristina, 8 presso lo Studio Legale Gobbi;

contro

la Regione Umbria, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto in Roma, Piazza Adriana 20 presso l’avv. Aristide Police;

e nei confronti di

Engineering Sanita' Enti Locali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierfrancesco Palatucci e Stefano Vinti, con domicilio eletto in Roma, Via Emilia n. 88 presso l’avv. Stefano Vinti;

per la riforma

della sentenza del TAR Umbria - Perugia n. 221/2006, resa tra le parti, concernente gara progettazione e realizzazione sistema informativo unico e osservatorio;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e della Engineering Sanita' Enti Locali S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il dispositivo di decisione n. 508/2008;

Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2008, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Goffredo Gobbi per delega di Mariani Marini, Figorilli e Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La causa concerne l’annullamento, da parte della Regione Umbria, dell’aggiudicazione già disposta a favore del raggruppamento Webred s.p.a. in relazione all’appalto per la "progettazione e realizzazione di un sistema informativo unico su area pilota (beni contenitori e beni mobili) e di un osservatorio".

L’annullamento dell’aggiudicazione è conseguito, in sede di verifica delle autodichiarazioni rese in sede di partecipazione, alla mancanza del requisito della c.d. regolarità contributiva.

Il TAR Umbria, con sentenza n. 221/2006, ha respinto il gravame del raggruppamento Webred s.p.a. sul duplice rilievo che la mancanza del requisito autocertificato in sede di partecipazione risulta da provvedimento INPS non impugnato e che, comunque, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, lo stesso raggruppamento, essendo all’epoca stato rilevato da INPS il mancato pagamento di contributi, non poteva dirsi regolare.

La sentenza è appellata dallo stesso raggruppamento Webred, il quale argomentando dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 9 febbraio 2006 in C-226/04, denuncia che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, essendo intervenuta regolarizzazione, la sua posizione contributiva era perfettamente regolare.

Resiste il nuovo aggiudicatario, il quale tra l’altro rileva che la regolarizzazione avrebbe potuto dirsi perfezionata solo in data 5 dicembre 2005. Analoga posizione è assunta dalla stazione appaltante.

Illustrate le rispettive posizioni con memoria, la causa è passata in decisione all’udienza del 24 giugno 2008.

DIRITTO

L’appello non è fondato. E’ pacifico che ai fini della partecipazione le imprese dovessero autocertificare, tra l’altro, la propria correntezza contributiva. Pacifico, altresì, risulta che tanto sia stato attestato dal raggruppamento Webred. Pacifico, infine, è il dato che lo stesso raggruppamento Webred, all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, aveva in corso un procedimento di regolarizzazione.

Tanto basta alla reiezione dell’appello. Questo Consiglio di Stato, con un orientamento che il Collegio condivide, ha infatti già chiarito che, in presenza di una clausola che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che "l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi" (Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288).

Legittima risulta, pertanto, la decisione della stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione una volta verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a garanzia della par condicio, di valutarla ai fini dell’ammissione.

Ed è del tutto evidente che, in un tale contesto, il richiamo al precedente del Giudice comunitario risulta irrilevante poiché questo non esclude che la stazione appaltante possa sanzionare il comportamento della parte che abbia omesso di palesare circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione.

Le spese come di regola seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), da corrispondersi per euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della stazione appaltante e per euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del controinteressato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello. Spese a carico, liquidate in complessivi euro 3.000,00, pari ad euro 1.500,00 per parte costituita.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:

Pres. Domenico La Medica

Cons. Cesare Lamberti

Cons. Filoreto D'Agostino

Cons. Aniello Cerreto

Cons. Nicola Russo Est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Nicola Russo F.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

 

 

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