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Consiglio di Stato, Sez. V, 14/1/2009 n. 101
Sull'inapplicabilità dell'art. 13 del cd. decreto Bersani (d.l. 4 luglio 2006 n. 223) nel caso di un'aggiudicazione provvisoria disposta prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto.

Sulla possibilita' per le società pubbliche di svolgere attivita' extraterritoriale.

Il divieto sancito dall'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani, poi convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248, non è applicabile nel caso di un'aggiudicazione provvisoria disposta prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto.

L'art. 113 del d.lvo n. 267 del 2000, prevede la possibilità per le società pubbliche di svolgere attività in ambiti territoriali diversi da quelli dell'ente locale di riferimento solo nell'ipotesi in cui tale attività non ridondi in maggiori costi per la collettività di riferimento e comunque sia collegata al soddisfacimento di una qualche esigenza di quest'ultima. La disciplina dell'art. 113, avente ad oggetto le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali, non è applicabile, nel caso di specie, al servizio oggetto della gara in quanto concernente la realizzazione di un sistema informativo interno alla Regione e volto alla gestione del proprio personale dipendente. Non si tratta, pertanto, di una gara relativa a servizi pubblici locali.

Materia: società / limiti territoriali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale Quinta  Sezione

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 2109/2007 del 12/03/2007, proposto dalla società ISED INGEGNERIA DEI SISTEMI ELABORAZIONE DATI S.P.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo STELLA RICHTER e Pasquale DI RIENZO, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo viale G. Mazzini n. 11;

 

contro

LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA SPA rappresentata e difesa dall’avv. Carlo TARDELLA, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino n. 22;

 

e nei confronti

della REGIONE LAZIO non costituitasi;

dell’ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI SPA in proprio e nella qualità di mandataria ATI rappresentata e difesa dagli avvocati Paola CHIRULLI e Stefano VINTI, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo, via Emilia n. 88;

della TELECOM ITALIA S.P.A. in proprio e nella qualità di mandataria ATI, non costituitasi;

della INSIEL S.P.A. non costituitasi;

 

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I TER n.1486/2007 , resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZI PER NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO REGIONE LAZIO ;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20 Giugno 2008, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati  Di Rienzo, Chirulli e Tardella;

 

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso con il quale  la ricorrente società, terza graduata nella gara di cui è questione, ha impugnato la determinazione dell’amministratore unico di LAIT s.p.a. n. 33 del 28 giugno 2006, recante aggiudicazione in via provvisoria al raggruppamento temporaneo controinteressato della gara per l’affidamento di appalto di servizi inerente alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo servizio informativo regionale per le Risorse Umane della Regione Lazio nonché la graduatoria redatta dalla Commissione di gara, i verbali di gara, i provvedimenti con i quali sono state ammesse a partecipare alla gara il raggruppamento controinteressato e la società INSIEL, seconda graduata.

 

L’ISED appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.

 

Si sono costituite in giudizio sia la LAIT s.p.a. che il raggruppamento aggiudicatario della gara e la società INSIEL.

 

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2008  la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.

 

2. L’appello è infondato.

In forza di un costante indirizzo giurisprudenziale, che declina  quieti principi in tema di condizioni dell’azione, il soggetto terzo graduato  all’esito di una procedura di gara (quale è l’ odierna ricorrente), ha interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione solo nel caso in cui le censure da lui dedotte sono tali da determinare, in caso di accoglimento del ricorso l’utilità strumentale della rinnovazione dell'intera procedura o  quella finale dell' aggiudicazione in suo favore.

 

Ciò posto, nel caso di specie, le censure dedotte con il ricorso non sono dirette alla caducazione integrale della procedura ma toccano la posizione dei soggetti che precedono il ricorrente in graduatoria al fine di ottenere  una pronuncia che accerti l’illegittimità della relativa ammissione. Ne deriva che l’infondatezza delle critiche rivolte nei confronti del soggetto  secondo graduato implica il venir meno dell’interesse alla contestazione della posizione dell’aggiudicatario.

 

Ebbene, l’ammissione alla procedura competitiva della INSIEL, seconda graduata, è sottoposta a critica in quanto reputata in violazione dell’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani, poi convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248. La norma in esame, nel testo vigente all’epoca della procedura oggetto di contestazione,  recitava:  “al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.”

 

La disposizione stabilisce poi che dette  società “cessano entro ventiquattro mesi (periodo stabilito in forza della novella di cui al  comma 720 dell’art. 1 della legge finanziaria per l’anno  2007, in sostituzione  dei dodici mesi prescritti dal testo originario del decreto Bersani) dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite” e che “i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (la parola “bandite”, parimenti introdotte dal citato comma 720  dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, in vece  della locuzione “perfezionate” di cui al testo originario della normativa in parola).

 

Tale essendo il chiaro disposto della norma, che  fa salve le procedure iniziate anteriormente alla disciplina  proibitiva in parola, si deve concludere, in adesione ai rilievi  svolti dal Primo Giudice ed a confutazione delle censure svolte in appello,  che l’ INSIEl,  quand’anche in ipotesi destinataria del divieto di cui al primo comma del citato art. 13 del decreto n. 223, è stata legittimamente ammessa alla gara bandita e provvisoriamente aggiudicata  prima dell’entrata in vigore del decreto di che trattasi. Ne deriva  che la società, in caso di aggiudicazione, sarebbe stata ammessa alla stipulazione di un valido ed efficace contratto, salva l’incidenza, estranea  al perimetro del giudizio, della sopravvenienza  data dallo scadere del termine di cui al citato comma 3.

 

Si deve infine convenire con il Primo Giudice nel senso della non pertinenza del richiamo all’art.  113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dal quale deriverebbe la possibilità, per le società pubbliche ivi previste la possibilità di svolgere attività in ambiti territoriali diversi da quelli dell’ente locale di riferimento solo nell’ipotesi in cui tale attività non ridondi in maggiori costi per la collettività di riferimento e comunque sia collegata al soddisfacimento di una qualche esigenza di quest’ultima. La disciplina dell’art. 113, avente ad oggetto le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali”,  non è infatti applicabile al servizio oggetto della gara di cui è questione concernente la realizzazione di un sistema informativo interno alla Regione Lazio e volto alla gestione del proprio personale dipendente. Non si tratta, pertanto,  di una gara relativa a servizi pubblici locali.

L’appello deve in definitiva essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

 

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al giudizio d’appello che liquida nella misura complessiva di 10.000 (diecimila) euro da dividere in parti uguali tra le parti appellate costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Giugno 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:

    Pres. Emidio Frascione  

    Cons. Filoreto D'Agostino

    Cons. Claudio Marchitiello  

    Cons. Marco Lipari 

    Cons. Francesco Caringella  Est.  

 

ESTENSORE    IL PRESIDENTE

F.to Francesco Caringella      F.to Emidio Frascione

 

IL SEGRETARIO

F.to Agatina Maria Vilardo

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il  14/01/09

 

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL  DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

 

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