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TAR Lazio, Sez. III, 9/3/2009 n. 2369
Sulla legittimazione a ricorrere delle imprese del settore nel caso in cui una p.a. decida di procedere alla stipulazione di un contratto con un determinato imprenditore a seguito di trattativa privata.

Qualora una p.a. decida di procedere alla stipulazione di un contratto con un determinato imprenditore a seguito di trattativa privata, va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, avverso la decisione suddetta, agli altri operatori economici del settore, poiché titolari di un interesse strumentale alla effettuazione della gara, in quanto aspiranti partecipanti alla stessa. Pertanto, nel caso di specie, la società ricorrente era legittimata ad impugnare l'indizione della trattativa privata in quanto indetta in palese contrasto con l'art.6 del D.lgvo n.157/1995, essendo l'appalto in questione di importo superiore a 200.000 ECU, e pertanto lo stesso doveva essere affidato, non mediante trattativa privata, bensì per pubblico incanto o mediante licitazione privata.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n.7088 del 1996 proposto dalla spa Impresa Nazionale Appalti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dino Dei Rossi e Maria Cristina Mulargia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Mulargia in Roma, Via Pirro Logorio n.9;

 

CONTRO

la spa Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino presso il cui studio in Roma, Viale Parioli n.180, è elettivamente domiciliata;

 

e nei confronti:

della srl Impresa Giuseppe Ballerini rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Arlini presso il cui studio in Roma, Via G. Nicotera n.29, è elettivamente domiciliata;

 

per l’annullamento:

1) del provvedimento di data ed estremi sconosciuti con cui la spa Autostrade ha disposto a decorrere dall’ 1.4.1996 l’affidamento dei lavori di pulizia di fabbricati, stazioni e locali vari relativi all’autostrada Milano- Napoli Tratto Fabro Frosinone Diramazione per Roma Nord e Roma Sud Direzione di Tronco Autostrada Roma – Civitavecchia;

2) di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della spa Autostrade e della srl Impresa Giuseppe Ballerini;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2009 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati della parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente, impresa di pulizia operante a livello nazionale, ha impugnato l’indizione della trattativa privata e la successiva aggiudicazione della stessa alla srl odierna controinteressata avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, in epigrafe indicato, prospettandone l’illegittimità per violazione di legge.

Si è costituita la società Autostrade deducendo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Si è pure costituita l’aggiudicataria della trattativa privata de qua confutando le tesi ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2009 il ricorso è stato assunto in decisione.

Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione con cui la spa autostrade ha prospettato il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in quanto il servizio di pulizia in questione non riguarda l’attività affidata in concessione alla società intimata, ma costituisce un’attività di ordinaria manutenzione delle aree, opere impianti ed installazioni facenti parte del patrimonio della suddetta sociètà che ha come suo scopo precipuo quello privatistico del conseguimento del profitto.

La dedotta eccezione non è suscettibile di favorevole esame.

Al riguardo il Collegio, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez.IV, con sentenza n.194 del 13/3/2008, osserva che la società Autostrade può essere qualificata come organismo di diritto pubblico e come tale assoggettata alle regole dettate dal decreto legislativo n.157 del 1995 in tema di affidamento di un appalto di servizi, atteso che:

1) ai sensi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica"), "la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.", con la conseguenza che detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa - ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato (Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998, n. 8854).

2) la costruzione e la gestione delle autostrade (che, costituisce l'oggetto principale della società intimata) costituisce evidentemente attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali, di tal che l'ente cui tale attività è affidata è da qualificare come organismo di diritto pubblico, irrilevante essendo la sua natura giuridica privatistica; è stato sottolineato, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pubblico, che un'attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell'ordinamento comunitario, così che il carattere non industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un'ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale (C.d.S., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292).

Nel merito risulta fondato l’ultimo motivo di doglianza dedotto con cui è stato fatto presente che essendo l’appalto in questione di importo superiore a 200.000 ECU, lo stesso doveva essere affidato, giusta quanto previsto dall’art.6 del d.lgvo n.157/1995, non mediante trattativa privata, bensì per pubblico incanto o mediante licitazione privata.

         Al riguardo il Collegio sottolinea che

I) giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Tar Veneto, n. 2589/2004; Tar Umbria, n.987/2003) secondo cui qualora una p.a. decida di procedere alla stipulazione di un contratto con un determinato imprenditore a seguito di trattativa privata, va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, avverso la decisione suddetta, agli altri operatori economici del settore, poiché titolari di un interesse strumentale alla effettuazione della gara, in quanto aspiranti partecipanti alla stessa, la società ricorrente era legittimata ad impugnare l’indizione della trattativa privata;

II) la suddetta trattativa privata risulta essere stata indetta in palese contrasto con il richiamato disposto dell’art.6 del D.lgvo n.157/1995.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti ed assorbimento delle altre censure dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7088 del 1996, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti..

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:

Dr. Domenico LUNDINI                  - Presidente

Dr. Giuseppe  SAPONE                    - Consigliere, estensore

Dr. Cecilia ALTAVISTA                    - Primo referendario

IL PRESIDENTE                              IL GIUDICE ESTENSORE

Depositata in segreteria

Il  marzo 2009

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