REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acquedotto di Savona Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luca A. Lanzalone, Marco Mazzarelli, con domicilio eletto presso Luca A. Lanzalone in Genova, Pz.Dei Giustiniani 7;
contro
Comune di Dolceacqua, Ambito Territoriale Ottimale Imperiese, Conferenza Rappresentanti Enti Locali A.T.O. Imperiese; Provincia di Imperia, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Maggio, con domicilio eletto presso Matteo Maggio in Genova, c/o Segreteria Tar Liguria;
nei confronti di
Comitato Vigilanza Uso Risorse Idriche, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
di nota datata 18\10\2007 recante diniego di prosecuzione servizio di gestione acquedotto comunale, del parere espresso dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche n. 74\2007 e della delibera di giunta n. 314\2002 e di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Imperia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato Vigilanza Uso Risorse Idriche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/02/2009 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società odierna ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe con il quale veniva sostanzialmente disattesa la domanda tesa ad ottenere la salvaguardia della gestione del servizio idrico svolto presso il Comune intimato dalla medesima esponente, al pari di altre, sulla scorta della precedente convenzione. Il diniego, adottato dal direttore della segreteria dell’ato (ambito territoriale ottimale per il servizio idrico dell’amministrazione provinciale di Imperia), concludeva per la scadenza della concessione a far data dal 31\12\2007, ai sensi dell’art. 113 comma 15 bis tueell.
Agli atti impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 113 e 172 tueell, 1, 3, 6, 7, 8 e 10 bis l. 241\90, 41 e 97 Cost., 34 s. l.r. 43\95, eccesso di potere sotto diversi profili;
- incompetenza e difetto di legittimazione, violazione della convenzione e degli artt. 9 e 10 l. 36\94, 148, 150 e 172 d.lgs. 152\2006, 97 Cost., eccesso di potere sotto analoghi profili.
L’amministrazione provinciale e il comitato di vigilanza intimati, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto del gravame.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 28\11\2008 parte ricorrente impugnava analoghi atti depositata in via istruttoria dalle amministrazioni resistenti, estendendo le medesime censure.
Alla pubblica udienza del 19\2\2009 la causa passava in decisione.
DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti con cui l’amministrazione provinciale ha sostanzialmente negato l’efficacia delle convenzioni concernenti l’affidamento del servizio idrico in questione, sulla scorta della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 113 comma 15 bis tueell, respingendo la domanda tesa ad ottenere la salvaguardia alla stregua delle ipotesi escluse dalla cessazione automatica dettata dalla stessa norma.
Il ricorso appare prima facie fondato in ordine a due ordini di profili tra quelli dedotti avverso l’atto negativo conclusivo del procedimento.
Infatti, a fronte di un’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della predetta salvaguardia, nell’esercizio di un potere evidentemente connotato da discrezionalità in ordine alla verifica della sussistenza dei relativi presupposti, il relativo procedimento avrebbe dovuto svolgersi nel pieno rispetto degli obblighi fondamentali dettati dalla legge generale del procedimento a garanzia della completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, non solo formale ma anche sostanziale sulle ragioni sottese alla determinazione conclusiva; quest’ultima poi avrebbe dovuto fare capo all’organo competente ad esprimere la determinazione finale.
Pertanto, sotto il primo profilo è fondata la dedotta violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, per non avere l’A.T.O. imperiese previamente comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di salvaguardia delle proprie gestioni; invero, il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione e la rilevanza delle questioni svolte fa apparire indispensabile in via anche sostanziale quel supplemento istruttorio imposto in via formale dalla legge a garanzia delle posizioni coinvolte.
Sotto il secondo profilo, sussiste il vizio di incompetenza dedotto: effettivamente, la decisione circa la salvaguardia delle gestioni esistenti spettava allo stesso organo che ha deliberato la forma di gestione del servizio, id est la conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’A.T.O. (cfr. gli artt. 4, 9 e 10 della convenzione di cooperazione stipulata il 21.6.2002 tra la provincia e gli enti locali ricadenti nell’AT.O.), le cui decisioni, ex art. 10 della convenzione, debbono essere sottoposte all’approvazione degli enti locali convenzionati.
L’ufficio di segreteria non è altro che un organo dell’ente locale (provincia) responsabile del coordinamento dell’A.T.O., con attribuzioni di carattere per lo più esecutivo (artt. 8 e 11 della convenzione di cooperazione 21.6.2002).
A diverse conclusioni, in via preliminare di inammissibilità, occorre giungere in ordine ai restanti atti impugnati; infatti, non vi è interesse ad impugnare le delibere di giunta, né il parere del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, non aventi natura vincolante né essendo dotati di definitività, e non essendo pertanto lesivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso appare pertanto fondato in ordine agli assorbenti profili sin qui richiamati, con conseguente annullamento del solo provvedimento di diniego impugnato.
Per ciò che concerne le altre censure dedotte, la natura dei vizi accolti (in specie per ciò che concerne l’accertata incompetenza dell’organo che ha statuito il diniego) ed il sopraggiungere di rilevanti novità normative, a livello sia nazionale (art. 23 bis d.l. 112\2008) che regionale (l.r. 38\2008), ne impongono l’assorbimento, dovendo l’amministrazione competente ripronunciarsi, in specie alla luce di tali nuovi elementi.
Sussistono giusti motivi, a fronte del contesto normativo e della necessità di riesame completo della questione, per procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto di diniego impugnato; lo dichiara inammissibile nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO |