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Consiglio di Stato, Sez. V, 18/9/2009 n. 5597
Sulla possibilità per l'amministrazione di disporre l'esclusione di offerte che presentino all'evidenza aspetti di inattendibilità

In capo all'Amministrazione residua sempre, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o rinvenibile nel bando di gara, un margine di discrezionalità tecnica che, nel prudente apprezzamento della stazione appaltante, può investire le componenti dell'offerta nella loro serietà e congruità - in relazione all'oggetto della gara ed alle modalità di esecuzione del contratto - e che consente di disporre l'esclusione di offerte che presentino all'evidenza aspetti di inattendibilità.
Una mancanza per dir così strutturale, in quanto connessa all'intero svolgimento del servizio, ben difficilmente può essere superata attraverso una richiesta integrativa da parte della Commissione, che finirebbe per conculcare, per altra via, il principio della par condicio dei partecipanti alla procedura.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal CONSORZIO URBANIA, con sede in Torre del Greco, in persona del signor Giuseppe Di Somma, difeso dagli avvocati Francesco Vecchione e Federico Liccardo e domiciliato presso il primo in Roma, via degli Avi-gnonesi 5;

contro

il comune di PIANO DI SORRENTO, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, professor Giovanni Ruggiero, difeso dall’avvocato Antonio Sasso e domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46. presso il dottor Gian Marco Grez;

e nei confronti

della società a responsabilità limitata S.I.S. - SEGNALETICA INDUSTRIALE, con sede in Mantignana di Corciano, non costi-tuita in giudizio;

per la riforma

del sentenza 2 aprile 2008  n. 1790, con la quale il tribunale am-ministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha respin-to il ricorso contro l’esclusione della ricorrente, disposta dalla commissione di gara il 21 gennaio 2008, dalla gara per l’appalto quinquennale del servizio di gestione delle aree di sosta a paga-mento nel territorio del comune di Piano di Sorrento.

Visto il ricorso in appello, notificato il 16 e depositato il 24 giugno 2008;

visto il controricorso del comune di Piano di sorrento, depositato il 24 luglio 2008;

viste le memorie difensive presentate, dall’appellante il 14 e dal comune il 29 maggio 2009;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all’udienza del 12 giugno 2009, il consigliere Fi-loreto D’Agostino, e uditi altresì gli avvocati D’Addamo, per de-lega dell’avvocato Sasso, e Liccardo;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con bando pubblicato il 12 novembre 2007 il Comune di Piano di Sorrento indiceva una gara per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio co-munale per un periodo di cinque anni.

Il sistema di aggiudicazione era quello dell’offerta economica-mente più vantaggiosa, nella quale era previsto un punteggio massimo di 40 punti per il profilo economico e di 60 punti per la proposta tecnica.

Alla procedura partecipava il consorzio appellante, che veniva ammesso alla gara dopo lo scrutinio della documentazione am-ministrativa richiesta dal bando nella seduta del 23 dicembre 2007.

Nella successiva seduta non pubblica del 21 gennaio 2008 la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offer-te tecniche e disponeva l’esclusione dell’odierno istante sul rilie-vo che il progetto di gestione non risultava conforme alle previ-sioni del Capitolato speciale d’appalto (in particolare agli articoli 8, punto 10 e 24).

L’esclusione veniva impugnata avanti il Tribunale amministrati-vo regionale per la Campania che, con la sentenza in epigrafe in-dicata, ha respinto il ricorso del Consorzio Urbania.

Quest’ultimo ha impugnato la predetta pronuncia esponendo tre diversi ordini di censura.

L’Amministrazione comunale si è costituita eccependo prelimi-narmente l’inammissibiltià del gravame originario e concludendo nel merito per l’infondatezza delle opposte doglianze.

DIRITTO

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità im-procedibilità dell’appello proposta dal Comune di Piano di Sor-rento sull’assunto che non sarebbe stato impugnato il provvedi-mento di aggiudicazione definitiva del servizio in favore di S.i.s. – Segnaletica industriale stradale – s.r.l. disposta con determina-zione dirigenziale 28 maggio 2008, n. 298.

La tesi dell’appellato è smentita in fatto: pende, infatti, avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Campania il ricorso n. 4050 proposto il 21 luglio 2008 dall’odierno appellante avverso l’atto di aggiudicazione definitiva a S.i.s. s.r.l.

Sotto gli esaminati profili, pertanto, il ricorso è ammissibile e procedibile.

Esso, tuttavia, è infondato nel merito, non rivelandosi condivisi-bile alcuna delle censure proposte.

Con il primo motivo l’appellante contesta le conclusioni alle qua-li è pervenuto il primo giudice che, avendo riscontrato come il progetto presentato dal consorzio ricorrente non contemplasse la predisposizione di un ufficio nelle immediate vicinanze del co-mune e che per tale motivo l’offerta non fosse conforme alle pre-scrizioni di gara, ha ritenuto legittima, per l’effetto, l’esclusione dell’impresa dalla procedura ad evidenza pubblica.

Secondo l’appellante la mancata indicazione della costituzione di un ufficio locale avrebbe dovuto essere sanzionata con la manca-ta attribuzione di punteggio per quella specifica causale e non con l’esclusione dalla gara (giusta le previsioni dell’articolo 2.2 lettera C.1 del disciplinare di gara).

In ogni caso la commissione giudicatrice avrebbe potuto utilizza-re le previsioni dell’articolo 4 del disciplinare di gara, che auto-rizza a richiedere eventuali integrazioni ai concorrenti alla mede-sima stregua di quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163.

Se così fosse stato l’impresa avrebbe potuto assai agevolmente dimostrare l’equivoco nel quale era incorsa la commissione nella valutazione tecnica del progetto.

Le argomentazioni svolte non possono essere condivise.

Innanzi tutto manca un preciso riferimento al peculiare parametro del punteggio nel quale doveva ritenersi compresa l’indicazione progettuale dell’ufficio: in nessuna delle sette voci nelle quali si scompongono i sessanta punti dell’offerta tecnica è indicata la costituzione dell’ufficio. Non si vede, pertanto, come la commis-sione potesse disporre una semplice sottrazione di punteggio ri-spetto a un elemento che non trovava specifico riscontro nello stesso bando.

A prescindere dall’impossibilità logica, è comunque evidente che il favore per la partecipazione non può dilatarsi al punto di con-sentire che un’offerta obiettivamente carente sotto il profilo pro-gettuale possa continuare nella competizione.

Ciò si osserva anche a tutela di quanti abbiano rispettato le pre-scrizioni del bando e abbiano proposto un progetto coerente con quanto previsto in quella sede.

In capo all'Amministrazione, infatti, residua sempre, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o rinvenibile nel bando di gara, un margine di discrezio-nalità tecnica che, nel prudente apprezzamento della stazione appaltante, può investire le componenti dell'offerta nella loro serie-tà e congruità - in relazione all'oggetto della gara ed alle modalità di esecuzione del contratto - e che consente di disporre l'esclu-sione di offerte che presentino all'evidenza aspetti di inattendibi-lità (C.d.S., VI. 11 luglio 2007, n. 3946).

E’ questo il caso di specie: una mancanza per dir così strutturale, in quanto connessa all’intero svolgimento del servizio, ben diffi-cilmente può essere superata attraverso una richiesta integrativa da parte della Commissione, che finirebbe per conculcare, per al-tra via, il principio della par condicio dei partecipanti alla proce-dura.

Quale che sia l’ambito di operatività della richiesta di integrazio-ni e regolarizzazioni documentali, è comunque certo che la valu-tazione esprime uno specifico giudizio tecnico di esclusiva perti-nenza della commissione a meno che non si dimostri la sostan-ziale abnormità delle decisioni di quest’ultima. Il che, nel caso di specie, non è ipotizzabile prima ancora che dimostrabile.

Con il secondo motivo l’appellante sostiene la violazione e la fal-sa applicazione dell’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale, al momento di partecipare alla ga-ra, l’operatore economico ha il solo onere di dichiarare di accet-tare le condizioni particolari (nella specie: la costituzione di un ufficio in loco) per l’ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

L’appellante sostiene, in altre parole, che suo unico obbligo era quello di accettare le condizioni specifiche e particolari e che so-lo in caso di aggiudicazione avrebbe dovuto procedere all’acquisizione del predetto ufficio.

Ne consegue che, essendo state le clausole specifiche accettate da parte del Consorzio appellante, l’Amministrazione avrebbe dovu-to attestarsi su quanto dallo stesso dichiarato e attendere, nell’eventualità dell’aggiudicazione, l’esatto adempimento pro-messo.

Le deduzioni dell’appellante urtano contro i dati del reale secon-do i quali nessuna previsione di ufficio era contenuta nel proget-to.

In quel progetto, peraltro, era individuabile con assoluta certezza la permanenza di una sola centrale operativa in Ercolano, a oltre cinquanta chilometri dal Comune interessato, cioè a una distanza di gran lunga superiore al raggio massimo di cinque chilometri previsto dal bando di gara.

La previsione progettuale in ordine alla costituzione dell’ufficio come centro elettivo di gestione del servizio  rappresenta, nell’ambito delle prescrizioni di gara, l’individuazione di un pre-ciso assetto di interessi pubblici  con l’effetto di legittimare l’esclusione del concorrente che non abbia tenuto presente il quadro operativo del servizio ed eluda così la sostanziale realiz-zazione degli interessi correlati alle scelte programmatiche dell’Amministrazione (C.d.S. 21 aprile 2009, n. 2402).

Con il terzo ed ultimo motivo l’appellante sostiene che il centro di servizi presso la sede operativa del Consorzio di Ercolano è struttura obiettivamente diversa dalla quella che si deve aprire all’interno del territorio comunale di Paino di Sorrento  e che, sia pure implicitamente, era prevista nel progetto presentato.

Si rileva come la previsione implicita non possa essere positiva-mente desunta da riferimenti ipotetici e indiretti (come l’obbligo di presentazione del personale presso l’ufficio di coordinamento prima di ogni turno di servizio) e come, in ogni caso, l’ufficio di coordinamento al quale allude l’appellante non sia titolato all’espletamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, che rimane di competenza del centro servizi di Ercolano.

L’ufficio in questione, in altre parole, non è stato concretamente previsto in sede progettuale e la configurazione che l’appellante cerca di  dargli in questa sede finisce per configgere con le previ-sioni del disciplinare e, in particolare, con quanto disposto dall’articolo 8. n. 10 del capitolato (che prevedeva l’attivazione di un ufficio per le operazioni di manutenzione ordinaria e stra-ordinaria dei parcometri, gestione del back-office (gestione ausi-liari del traffico, ecc..) nelle immediate vicinanze (massimo 5 km) dal comune di Piano di Sorrento.

L’appello va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 3.000 euro.

P.Q.M.

Respinge l’appello indicato in epigrafe e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, in favore del comune di Piano di Sorrento.

            Così deciso in Roma il 12 giugno 2009, dal collegio costi-tuito dai signori:

Raffaele Carboni          Presidente

Filoreto D’Agostino     Consigliere est.

Aniello Cerreto            Consigliere

Vito Poli          Consigliere

Francesco Caringella    Consigliere

 

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

f.to Filoreto D’Agostino           Raffaele Carboni

 

IL SEGRETARIO

f.to Silvana Giovannini

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18.08.2009

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

 

IL DIRIGENTE

f.to Elisabetta Argiolas

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