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TAR Piemonte, Sez. I, 26/10/2009 n. 2330
Sulla sussistenza o meno dell'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di aggiornare il prezzo-base della gara al tariffario adottato annualmente dalla Giunta Regionale.

Sulla legittimazione, in capo alla associazioni di categoria, ad impugnare il bando di gara anche laddove lo stesso riguardi gli interessi dei singoli operatori economici iscritti.
In materia di appalti pubblici, non sussiste legittimazione a ricorrere in capo alle imprese che non abbiano partecipato alla gara.

In materia di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 133 c.8 dlgs 163/2006, il prezzo posto a base della gara d'appalto deve conformarsi al tariffario regionale adottato annualmente con delibera della Giunta. Nel caso di specie l'operato dell'Amministrazione comunale, stazione appaltante, pur contravvenendo al principio di cui sopra, risulta tuttavia legittimo in quanto la stessa si è avvalsa di una deroga all'obbligo di aggiornamento, espressamente contemplata dalla fonte normativa recante l'approvazione dei nuovi tariffari regionali, la quale si prospetta cedevole ove la committente alleghi specifico documento di analisi dei diversi prezzi, redatto da un progettista all'uopo incaricato e riportante i relativi articoli di riferimento.

Le associazioni di categoria sono legittimate ad impugnare le clausole del bando di gara inerenti a prezzi e tariffe, purchè gli interessi tutelati siano riferibili a tutti gli operatori economici iscritti e non creino posizioni disomogenee all'interno della categoria stessa.

Le imprese che non abbiano partecipato alla gara non sono legittimate a ricorrere avverso quelle clausole del bando che importino, come nel caso di specie, profili differenti rispetto ai requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Materia: appalti / tariffe e prezzi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 30 del 2009, proposto da:

Ance Cuneo - Sezione Costruttori Edili ed Altri, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Inglese, Cristina Martilla, Elisa Moro, con domicilio eletto presso l’avv. Cristina Martilla in Torino, via della Rocca, 45;

contro

Comune di Canale, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Angeletti, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

M.P.M. Costruzioni, rappresentata e difesa dall'avv. Valeriano Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Cavalli, 12;

e con l'intervento  ad opponendum di

M.P.M. Costruzioni Soc.A.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Valeriano Ferrari, con domicilio eletto presso lo stessoi in Torino, via Cavalli, 12;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

 

- del bando di gara (pubblicato sulla GURI, 5° S.S. - Contratti pubblici, n. 137 del 24/11/2008) per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e recupero di un fabbricato esistente per la realizzazione di alloggi di "edilizia sovvenzionata" e di "edilizia sovvenzionata per anziani";

- di tutti gli atti complementari al suddetto bando e, in particolare: del disciplinare di gara, degli elaborati grafici, del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi unitari, del piano di sicurezza, del capitolato speciale di appalto e dello schema di contratto;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connessi e, in particolare, degli atti approvativi relativi ai provvedimenti sopra indicati nonché della nota sindacale 4/12/2008 prot. n. 8038 recante chiarimenti sui prezzi posti a base di gara;

- di eventuali e non conosciuti atti della procedura di gara avviata nella seduta del 5/12/2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M.P.M. Costruzioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con il ricorso in epigrafe l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, sezione costruttori edili, articolazione di Cuneo, l’ANCE Piemonte – Unione dell’Edilizia del Piemonte e della Valle d’Aosta, nonché diciannove imprese di costruzioni, impugnano il bando di gara del 24.11.2008 per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato esistente per la realizzazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata, nonché gli elaborati componenti la lex specialis della gara, quali il computo metrico estimativo, il disciplinare di gara, l’elenco prezzi ed eventuali e incogniti atti della procedura avviata nella seduta del 5.12.2008.

Nessuna delle diciannove Imprese ricorrenti ha presentato offerta alla contestata procedura di gara aperta.

Il ricorso è affidato a tre motiviche vengono di seguito esposti in uno con il loro scrutinio, potendo tuttavia già anticiparsi che con i primi due le ricorrenti lamentano in sostanza l’inadeguatezza dei prezzi posti a base di gara e il loro difetto di aggiornamento per mancato rispetto del prezziario regionale 2008, in violazione dell’art. 133, comma 8 del d.lgs. 16.4.2006, n. 163, mentre con il terzo motivo si dolgono della violazione del’art. 122 del Codice dei contratti per avere la s.a. concesso ai concorrenti un termine per la presentazione dell’offerta inferiore a quello prescritto da detta norma.

2. Si costituiva in giudizio il Comune di Canale con atto formale depositato il 13.1.2009, cui seguivano una prima memoria depositata il 26.1.2009 per la Camera di consiglio del 29.1.2009 e, in vista della successiva Udienza di trattazione del merito, alla quale è stata riunita la domanda cautelare, altra più breve memoria versata il 3.7.2009. Con entrambe la difesa del Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame oltre che la sua infondatezza nel merito.

Si costituiva anche, in vista della suindicata Camera di Consiglio, l’Impresa MPM Costruzioni a r.l., che assumeva di essere “assegnataria dei lavori appaltati dalla P.A.”, depositando il 23.1.2009 un atto dall’ibrida e anomala natura, autoqualificato come “intervento ad adiuvandum nei confronti del Comune di Canale”.In realtà, posto che la predetta impresa sostiene le ragioni del Comune domandando la declaratoria di inammissibilità oltre che di infondatezza del ricorso, nella sostanza tale dovrebbe essere propriamente definito intervento ad opponendum, del quale peraltro non possiede i requisiti formali per non essere stato notificato alle parti in causa. Il Collegio non può che considerarlo quindi alla stregua di una memoria del controinteressato.

Pervenuto l’affare alla Pubblica Udienza del 16.7.2009, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame veniva introitato per la definitiva decisione di merito.

3.1.1. Deve preliminarmente il Collegio dichiarare il difetto di legittimazione al ricorso delle imprese di costruzioni per mancata partecipazione alla gara impugnata.

3.1.2. Rammenta sul punto il Tribunale che in tema di legittimazione ad impugnare gli atti di una gara occorre distinguere, per costante giurisprudenza, l’ipotesi in cui l’impresa ricorrente abbia preso parte alla competizione, da quella nella quale l’impresa non abbia partecipato alla procedura di gara. L’impresa che abbia partecipato alla gara è sempre legittimata ad impugnare gli atti di gara, sempre che vi abbia interesse. L’impresa che, invece, non abbia presentato domanda di partecipazione e che poi non abbia partecipato alla procedura di gara, è titolare di un interesse legittimo differenziato e qualificato e, quindi, processualmente, della legittimazione a ricorrere, solo qualora contesti e impugni quelle clausole della lex specialis in forza delle quali se avesse partecipato sarebbe stata esclusa e concernenti, generalmente, la previsione di requisiti di ammissione non posseduti dalla ricorrente e dalla medesima ritenuti illegittimi.

3.1.3. In simili evenienze, mentre in passato la giurisprudenza predicava comunque sussistere per la ricorrente l’onere di partecipare alla gara e poi impugnare l’esclusione unitamente alla clausola in applicazione della quale era stata disposta, più recentemente si è registrata una ragionevole evoluzione giurisprudenziale che ha stimato detta partecipazione, dall’esito sicuramente negativo per la concorrente, un inutile formalismo, non elevabile ad onere e condizione della proposizione del ricorso. Si è infatti condivisibilmente ribadito che “ in caso di impugnazione della lex specialis di gara da parte di un'impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura, che già in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa, non è richiesto che tale soggetto sia poi tenuto a presentare domanda di partecipazione alla gara al fine di potere contestare le clausole del bando per lui lesive” (Consiglio di Stato, Sez. VI , 4 giugno 2009 n. 3448; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter, 31 luglio 2008 n. 7797) posto che, come ricordato, la partecipazione alla gara si sarebbe risulta in un inutile formalismo(Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207).

3.2. Orbene, al di fuori del caso in cui il ricorso investa le clausole, asseritamente illegittime, che sanciscano requisiti di partecipazione non posseduti dalla ricorrente o che rendano la stessa insostenibilmente gravosa, l’impresa che non abbia partecipato alla gara non è legittimata a ricorrere contro i provvedimenti della procedura ad evidenza pubblica e, in specie, a contestare il bando di gara per profili diversi da quelli inerenti la fissazione dei requisiti di partecipazione o quelle clausole che prescrivano per la partecipazione adempimenti insostenibilmente gravosi.

In particolare, ritiene la Sezione che non sussista la legittimazione a ricorrere in capo ad impresa che non abbia partecipato alla gara e che lamenti l’inadeguatezza del corrispettivo posto a base di essa e il mancato aggiornamento dei prezzi.

Segnala il Collegio che recente giurisprudenza ha condivisibilmente affermato il principio testé enunciato, precisando che “è inammissibile il ricorso proposto da una ditta che non abbia presentato domanda di partecipazione, avverso un bando di gara del quale non lamenta l'esistenza di clausole "escludenti" che limitino la possibilità di partecipare alla gara, ma contesta il contenuto del bando stesso con riguardo ad un elemento oggettivo qual è il valore economico dell'appalto, di cui assume l'eccessivo scostamento dai prezzi correnti di mercato e l'omesso aggiornamento del prezziario dei lavori pubblici”( T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 05 giugno 2009 , n. 1043).

Dalla delineata esegesi discende che le diciannove imprese ricorrenti, non avendo preso parte alla procedura di gara non sono legittimate ad agire, dovendosi pertanto dichiarare l’inammissibilità del gravame da esse proposto.

3.3.1. Ritiene, peraltro, la Sezione che il ricorso sia validamente sostenuto dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili di Cuneo e dall’ANCE Piemonte – Unione dell’Edilizia del Piemonte e della Valle d’Aosta, che devono reputarsi munite di legittimazione ad agire, poiché l’impugnativa non tende a tutelare le posizioni di singoli iscritti, bensì degli interessi generalmente riferibili alla categoria degli operatori economici iscritti all’Associazione ed inidonei a dividere la categoria stessa in posizioni disomogenee. Ove non si ravvisi siffatta idoneità a determinare fratture e disomogeneità di posizioni all’interno della categoria, la giurisprudenza ritiene inoltre le associazioni di categoria legittimate anche ad impugnare atti concernenti singoli associati, se ed in quanto gli stessi atti concretino anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni. Il Giudice d’appello ha, invero, di recente puntualizzato che “le associazioni di categoria sono legittimate ad impugnare atti concernenti singoli associati, solo se ed in quanto gli stessi concretino anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni, giacché, altrimenti, l'azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale. Infatti, le associazioni di categoria sono per definizione legittimate ad agire e resistere in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri associati e, quindi, ad impugnare gli atti assunti come lesivi di tali interessi, sempre che facciano valere interessi appartenenti all'intera categoria e che gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti alla categoria siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce, e non siano in contrasto, neanche potenzialmente, tra i vari iscritti. In altri termini, le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibile alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee. (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3451).

Il Giudice amministrativo di prime cure si è conformato al riportato enunciato, precisando che “le associazioni di categoria sono per definizione legittimate ad agire e resistere in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei propri associati e, quindi, ad impugnare gli atti assunti come lesivi di tali interessi, sempre che facciano valere interessi appartenenti all'intera categoria e che gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti alla categoria siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce, e non siano in contrasto, neanche potenzialmente, tra i vari iscritti.”(T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 ottobre 2008, n. 1929), più di recente ribadendo in termini più generali che “un'associazione o un sindacato, mentre non possono agire per la difesa di singole posizioni, sono legittimati ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi della categoria; sussiste quindi la necessaria legittimazione nel caso di un'associazione sindacale rappresentativa degli interessi collettivi di lavoratori qualificati del settore sanitario coinvolto che impugna atti (…) con evidenti ricadute sul settore e sulle strutture in cui agiscono gli iscritti quali operatori della categoria (T.A.R. Liguria, sez. II, 13 marzo 2009, n. 311)

3.3.2. Quanto al limite, sopra delineato,dell’inidoneità delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante a dividere la categoria degli associati in posizioni disomogenee, reputa il Collegio che lo stesso non si configuri nel caso all’esame, considerato che la questione su cui verte il gravame è di portata tale da toccare gli interessi generali di una pluralità indifferenziata di imprese di costruzione iscritte alla ricorrente Associazione e tenuto del resto nel debito conto che l’interesse a conseguire una pronuncia dichiarativa dell’eventuale illegittimità dell’omesso aggiornamento dei prezzi posti a base di gara è riferibile alla collettività degli associati, concretando un’utilità strumentale che appare addirittura estensibile a tutte le imprese operanti nel settore, ancorché non iscritte all’associazione. La stessa efficacia di precedente della auspicata sentenza di accoglimento, del resto, sarebbe atta ad avvantaggiare tutte le imprese di costruzione, ponendo il principio in ossequio al quale i prezzi esposti nell’elenco prezzi unitari allegato al progetto allestito dalla P.A. debbono essere periodicamente aggiornati.

Nessun conflitto, nemmeno potenziale è consentito dunque ravvisare in un’azione mirante a conseguire la declaratoria del divisato obbligo di aggiornamento dei prezzi, il quale ridonderebbe con effetti ampliativi e vantaggiosi nella sfera giuridica di tutte le imprese di costruzione, associate e non alla ricorrente ANCE.

Deve pertanto il Collegio dichiarare la sussistenza della legittimazione a ricorrere avverso il bando di gara impugnato, in capo all’ANCE di Cuneo e l’ANCE Piemonte – Unione dell’Edilizia del Piemonte e della Valle d’Aosta.

4.1. Approdando al merito del’azione va premesso che i primi due motivi del ricorso possono essere illustrati e affrontati congiuntamente, poiché, come anticipato, prospettano censure similari e identica rubrica che espone violazione e falsa applicazione degli artt. 133, co. 8 del d.lgs. n. 163/2006, 34,43 e 44 del D.P.R. n. 554/1999, della L.Reg. n. 18/1984, delle deliberazioni P.G. Reg. n. 3791/1985 e della G. Reg. 18.2.2008 n. 41-8246, violazione dei principi in materia di determinazione del prezzo a base d’asta ed eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, sviamento.

Si duole parte ricorrente che i prezzi posti a base della gara all’esame, sia quanto al corrispettivo finale che quanto ai singoli prezzi unitari, non sarebbero aggiornati, non essendo stato rispettato il prezzario regionale per il 2008. Invoca anzitutto l’art. 33 del D.P.R. n. 554/1999 che stabilisce che il computo metrico estimativo deve essere “redatto applicando ala quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezzari della stazione appaltante o dai listini correnti nel’area interessata”.Con maggiore impatto argomentativo reclama poi parte ricorrente, denunciandone la violazione, il disposto dell’art. 133 del Codice dei contratti, il cui coma 8 stabilisce che “le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari” con particolare riferimento alle voci corrispondenti ai prodotti, destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo per particolari condizioni di mercato, ulteriormente precisando che “i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”. Per i fini di cui alla predetta norma la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione del 18.2.2008 n. 41-8246 – di cui infatti si deduce la violazione – ha adottato il nuovo prezzario regionale per il 2008. Il Comune resistente, secondo i ricorrenti, ha applicato alle lavorazioni edili ed impiantistiche dei prezzi unitari non corrispondenti alla predetta edizione aggiornata del prezzario regionale, indicando negli allegati economici al progetto a base di gara dei prezzi sottostimati, inficiati da uno scollamento medio pari al 23,40%, come emergerebbe da un prospetto comparativo prodotto (docc. 4 e 10 ricorr.) dal quale vengono estrapolati nell’esposizione del I motivo cinque voci significative che si discostano dalle corrispondenti voci indicate nel prezzario 2008 nella percentuale media appena indicata, assumendosi poi l’inferiorità del prezzo esposto nell’elenco prezzi unitari redatto dal Comune rispetto agli importi di prezzario vigenti già per il 2003 e il 2004.

Nel secondo motivo le ricostruite censure vengo sviluppate sotto il profilo secondo cui, come attesta una nota del Sindaco del 4.12.2008 inviata alla Confindustria di Cuneo (doc. 3 ricorr.), il Comune ha determinato i prezzi a base di gara applicando ai prezzari Regione Piemonte 2007 per le opere edili e 2008 per le opere impiantistiche – il riferimento a detti specifici prezzari è precisato nella predetta nota ma non nell’esposizione del motivo in esame – un ribasso del 15%, giustificato dai ribassi praticati in tutte le gare d’appalto espletate dal Comune di Torino negli anni 2006-2008.

Siffatta generalizzata riduzione dei prezzi non sarebbe consentita, potendosi la stazione appaltante discostare dai valori ed importi definiti nel prezzario regionale solo sulla scorta di un previo accertamento analitico e concreto delle singole voci di costo, ossia, in sostanza, previa dettagliata analisi giustificativa, come prescritto dalla deliberazione di Giunta Regionale del 18.2.2008 citata, recante approvazione dell’aggiornamento del prezzario per il 2008.

4.2. Le ricostruite censure svolte nei riassunti motivi uno e due del ricorso introduttivo non persuadono il Collegio e vanno pertanto disattese.

Va al riguardo preliminarmente chiarito che l’art. 133, comma 8 del d.lgs. n .163/2006, stabilendo che“le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti, destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato, nel mentre pone un principio e un precetto di carattere imperativo, obbligadno le stazione appaltanti a procedere all’aggiornamento dei propri prezzai relativamente alle voci concernenti i prodotti destinati alle costruzioni che abbiano subito significative variazioni di prezzo in dipendenza di particolari condizioni di mercato, non definisce tuttavia modalità, strumenti e fonti attraverso i quali la stazione appaltante debba procedere al delineato aggiornamento.

E’ utile segnalare che sulle tratteggiate coordinate interpretative si è recentemente attestato anche il Giudice d’appello, che ha sottolineato l’elasticità della norma in analisi e l’assenza di riferimenti a predeterminati sistemi e metodologie di aggiornamento dei prezzari e ha precisato che la finalità avuta di mira dal Legislatore con l’art. 133 del Codice dei contati “è stata quella di prevedere un meccanismo di normale rivalutazione del prezzo contrattuale, al fine di mantenere pressoché inalterato nel tempo il potere d'acquisto della moneta nello stesso espressa (…) senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione ”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 15-5-2009, n. 3003).

4.3. Dalla rilevata assenza di precise e cogenti indicazioni normative discende la legittimità del ricorso da parte delle amministrazioni appaltanti a qualunque sistema o metodo di aggiornamento del prezzo, purché basato su dati ufficiali e su elementi atti ad assicurare un sufficiente coefficiente di rispondenza alle variazioni di prezzo tecnicamente rilevabili con grado di adeguata certezza e quindi con procedure amministrative tipiche, non surrogabili in via di fatto con generiche analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme.

Ampio spazio va all’uopo, per la Sezione, debitamente ritagliato e riconosciuto, ai fini additati dalla disposizione in analisi, alla normazione regionale, che deve ritenersi legittimata a regolamentare il meccanismo dell’aggiornamento dei prezzi delle voci di elenco inerenti ai prodotti destinati alle costruzioni, relativamente alle opere pubbliche indette da stazioni appaltanti generalmente operanti nell’ambito territoriale della Regione. Segnala il Collegio che di recente è stato espresso siffatto avviso giudicandosi “illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, c. 8, D.Lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale.” (T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 9-3-2009, n. 131).

4.4.1. Ciò premesso in chiave di interpretazione della portata applicativa della norma di dell’art. 133, comma 8 del Codice dei contratti, denota il Collegio come nella vicenda all’esame l’operato dell’Amministrazione sfugga a censure, in quanto, pur non avendo aggiornato i prezzi componenti l’importo dell’appalto ai tariffari regionali in vigore l’epoca della gara, il Comune intimato si è avvalso di una deroga all’obbligo di accertamento, espressamente contemplata dalla fonte normativa recante l’approvazione, recte, l’aggiornamento dei prezzari regionali, la quale, per effetto di apposita specifica disposizione contenuta nell’articolato normativo, si prospetta cedevole e derogabile ove la stazione appaltante proceda in applicazione della consentita eccezione.

Invero, la deliberazione di Giunta regionale n. 41-8246 del 18.2.2008 (pubb. Sul B. R.P. n. 10 del 6.3.2008) ha adottato per l’ano 2008 un’edizione aggiornata del prezzario regionale, inteso ad effettuare il “necessario adeguamento tecnico economico generale” da parte di “tutti gli operatori economici pubblici e privati che operano nell’ambito del territorio della Regione”, e ciò al dichiarato fine di “uniformare i relativi comportamenti anche alla luce del dettato dell’art. 133 del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 e dell’art. 34 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554”.

Contestualmente, peraltro, la medesima fonte, autoqualificatasi “prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate nel territorio della Regione Piemonte”, ha stabilito che nelle ipotesi in cui le stazioni appaltanti intendano adottare “prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere giustificati dal progettista incaricato, con uno specifico documento di analisi dei prezzi nel quale, per quanto concerne i prezzi desunti dal Prezzario Regionale, si riportino i relativi articoli di riferimento”. Relativamente, invece, ai prezzi che non trovino perfetta corrispondenza descrittiva ed economica con una corrispondente voce presente nel prezzario regionale stesso, “si dovrà puntualmente riportare la specifica e dettagliata analisi”.

4.4.2. Osserva dunque la Sezione che ove la fonte di aggiornamento delle voci di costo dell’appalto pubblico a cui l’Amministrazione faccia riferimento per effettuare l’aggiornamento dei prezzi posti a base di gara, espressamente autorizzi una deroga al tassativo riporto dei prezzi in essa contenuti, mostrandosi quindi cedevole, l’Amministrazione che ponga in essere il comportamento sostitutivo autorizzato dalla fonte di rinvio, ottempera ai dettami dell’art. 133, comma 8 del Codice dei contratti e all’obbligo di aggiornamento ivi imposto.

Il ché è quanto è dato ravvisare nel caso all’esame, là dove la deliberazione di Giunta regionale suindicata consente una deroga all’obbligo di assumere quali voci di costo componenti il corrispettivo d’appalto i valori del prezzario, purché il progettista incaricato redica un documento in cui riporti la specifica e dettagliata analisi dei prezzi per quanto concerne i prezzi che non trovino corrispondenza descrittiva ed economica perfetta nel prezzario regionale: analisi che, invece, per le voci di prezzo perfettamente corrispondenti a quelle di prezzario regionale sembra non debba necessariamente essere specifica e dettagliata – come differenzia la norma appena riportata – bastando che sia accompagnata dal riporto dei “relativi articoli di riferimento”.

In ottemperanza al delineato onere motivazionale surrogatorio, quindi, il Comune resistente, per il tramite del progettista incaricato, ha proceduto ad effettuare una dettagliata e specifica analisi, versata al doc. 1 della produzione del 26.1.2009, la quale risulta in linea con le previsioni di cui alla suindicata regola derogatorio – surrogatoria, atteso che ogni tabella che compone la predetta analisi, espone per ciascuna illustrata voce la scomposizione della stessa, con contestuale sua descrizione, in unità di misura, quantità, prezzo unitario e totale, ulteriormente specificando, ad esempio, in caso di importo costituito da manodopera, la relativa scomposizione in operaio specializzato, qualificato o comune, sempre per ore (unità di misura), quantità, prezzo unitario e totale.

Il Comune ha quindi adempiuto all’obbligo imposto dall’art. 133, comma 8 del Codice, come interpretato ed applicato, sulla scorta di quanto più sopra spiegato, in combinato disposto con le norme di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 41-8246 del 18.2.2008 (pubb. sul B.R.P. n. 10 del 6.3.2008). Da tanto discende l’infondatezza delle censure di cui ai due motivi in scrutinio che vanno pertanto respinte.

Le relative doglianze, sono, peraltro, anche parzialmente inondate in punto di fatto. Posto, invero, che prospettano e denunciano il mancato aggiornamento al prezzario regionale del 2008 sia per quanto concerne le lavorazioni afferenti alla componente strutturale dell’appalto che per qulle afferenti alla componente impiantistica, va al riguardo evidenziato, per contro, che il Comune, con nota del 4.12.2008 prot. 8038 (doc. produzione ricorrente) e datata invece 7.1.2009 nella produzione di doc. 9 dell’Amministrazione, comunicava alla Confindustria di Cuneo che per le opere impiantistiche i prezzi erano aggiornati al prezzario regionale vigente per il 2008, mentre per le opere strutturali i prezzi erano desunti dal prezzario regionale per il 2007. Ne deriva pertanto l’infondatezza della doglianza inerente il mancato aggiornamento dei prezzi delle opere impiantistiche.

Ma in disparte siffatta precisazione ed anche ove si dovesse ritenere che, invece, tutte le componenti, strutturali e impiantistiche del corrispettivo posto a base di gara non siano aggiornate al prezzario del 2008, valga quanto più sopra osservato in ordine dall’effettuata attività surrogatoria di analisi dettagliata del prezzo, consentita in alternativa all’assunzione dei prezzi indicati nel prezzario regionale corrente, dalla disposizione regionale autorizzativa contenuta nella ridetta delibera di giunta del 2008.

5. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 122 comma 6 del Codice dei contratti nonché degli artt. 71 1 72, stesso decreto, per non avere il Comune concesso il termine dilatorio minimo di 26 giorni, imposto per le gare sotto soglia comunitaria, come quella all’esame, e che deve appunto decorrere tra la pubblicazione del bando di gara e la data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

La censura si profila inammissibile per carenza di interesse, posto che nessuna dalle imprese di costruzioni ricorrenti ha partecipato alla gara, sicché la doglianza si appalesa diretta a lamentare l’omesso assolvimento di un onere formale la cui violazione non appare idonea a concretare alcuna lesione e, correlativamente, alcun interesse in capo alle imprese stesse, che non hanno preso parte alla contestata procedura di gara.

Difetto di interesse che del resto risulta avvalorato dal dato che dalla nota della Confindustria di Cuneo, sezione ANCE Cuneo del 9.12.2008 inviata alle imprese associate (doc. 10 produzione Comune) emerge che il timore, che connota quindi anche l’interesse, degli operatori del settore si incentrava sulla non remuneratività dei prezzi, non sulla congruità e legittimità dei tempi concessi dalle stazioni appaltanti ai concorrenti per formulare le loro offerte nelle gare d’appalto.

In definitiva, dunque, il gravame si profila infondato e va pertanto respinto nel merito, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere da predicarsi relativamente alla posizione delle imprese di costruzioni che non hanno partecipato alla impugnata gara.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della novità delle questioni affrontate nonché della natura superindividuale degli interessi azionati.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione relativamente alle imprese di costruzione ricorrenti.

Respinge nel merito i gravame.

Compensa integrante le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2009

 

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