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TAR Piemonte, Sez. I, 21/12/2009 n. 3697
Sull'insindacabilità del tempo impiegato da una commissione di gara per valutare le offerte.

In sede di verifica delle offerte anomale, il giudizio di congruità dell'offerta, non richiede di regola una motivazione puntuale e analitica.

Costituisce ius receptum l'affermazione per la quale il tempo impiegato da una commissione per la correzione degli elaborati scritti dei candidati ad un pubblico concorso o per il vaglio delle offerte tecniche in un appalto pubblico attiene all'esercizio di discrezionalità tecnica e come tale è insindacabile se non emergono profili di assoluta arbitrarietà o illogicità.

Il giudizio tecnico sulla qualità di un elaborato concorsuale o di un'offerta tecnica concorrente ad una gara può essere espresso in chiave alfanumerica quando il bando di gara o il disciplinare rechino criteri di valutazione dettagliati ed espressi in termini sufficientemente precisi, idonei come tali ad arginare il percorso valutativo e la discrezionalità della commissione giudicatrice.

In sede di verifica delle offerte anomale, il giudizio di non anomalia, ovverosia di congruità dell'offerta, non richiede di regola una motivazione puntuale e analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e alle giustificazioni della parte che ha formulato l'offerta sottoposta a verifica con esito positivo; è viceversa necessaria una motivazione particolarmente diffusa ed analitica nel caso di giudizio di anomalia che porta a non procedere all'aggiudicazione a favore dell'impresa che abbia formulato il migliore ribasso.

Materia: appalti / disciplina

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 87 del 2009, proposto da:

Arcas S.p.A., Ger-So Srl, Emmequattro Architetti Associati, S.T.D. Project Group, Arch. Francesca Antonino e Dario Zorgniotti, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Bernardi, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso A. Tassoni, 16;

 

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Chesta, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165;

 

nei confronti di

Zumaglini & Gallina Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Buffa, con domicilio eletto presso Marco Buffa in Torino, via Alfieri, 19;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 1271 in data 6 novembre 2008, comunicato alla ricorrente con lettera in data 11novembre 2008 protocollo 55450/DA0713, con cui la Regione Piemonte, Direzione risorse umane e patrimonio, ha affidato in via definitiva al raggruppamento di concorrenti composto da Zumaglini & Gallina S.p.A. (Capogruppo mandataria), Cooperativa per il Restauro, Insubria S.r.L. e arch. Simonetti (mandanti) l'appalto per la progettazione esecutiva parti impiantistiche e strutturali e la realizzazione di tutte le opere necessarie per il restauro conservativo ed il recupero funzionale del Castello di Valcasotto, sito nel territorio del Comune di Garessio (CN) e di tutti gli atti ad esso in ogni modo connessi tra cui, in particolare, i verbali di valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e i verbali di esame dell'anomalia dell'offerta presentata dall'aggiudicataria in via provvisoria ed anche il provvedimento, i cui estremi non sono noti alla ricorrente, di nomina della commissione preposta alla verifica di detta anomalia ed altresì per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto nel frattempo stipulato tra la Regione Piemonte e la Zumaglini & Gallina S.p.A. e per il risarcimento del danno patito dalla ricorrente, nei termini e/o nella quantificazione che verrà effettuata in corso di causa.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zumaglini & Gallina Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 03/12/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

1.1. Con bando pubblicato a gennaio 2008 la Regione Piemonte indiceva una gara per appalto integrato da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della realizzazione delle opere necessarie ad assicurare il restauro conservativo, e delle connesse attività di progettazione, di Piazza Castello in Torino, per un importo a base d’asta di € 7.247.000 circa.

Veniva prevista l’assegnazione di 65 punti per il merito tecnico, di 30 per la componente economica e di ulteriori 5 punti per la riduzione del tempo massimo di ultimazione delle opere.

Rimenavano in gara ben undici r.t.i, tra i quali la ricorrente e l’aggiudicataria Zumaglini e Gallina s.p.a.. L’esame delle proposte veniva affidato ad una commissione di esperti, che in data 24 luglio 2008 esauriva i suoi lavori stilando la graduatoria di merito che vedeva al primo posto la Zumaglini e Gallina con complessivi p.93,617 e al secondo il r.t.i. facente capo alla Arkas odierna ricorrente, con p. 68,915.

Evidenzia subito la deducente che l’aggiudicataria ha conseguito il massimo del punteggio per la componente tecnica dell’offerta, distanziando enormemente tutte le altre imprese.

Essendo risultata anomala, la predetta offerta è stata sottoposta al vaglio di congruità, svolto da una commissione di funzionari regionali esperti in sicurezza e superato con esito positivo. Tale giudizio è stato poi riscontrato dalla commissione aggiudicatrice, che lo ha confermato in toto.

Al che, con il provvedimento impugnato, comunicato alla Arkas con nota dell’11.11.2008, l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva alla Zumaglini e Gallina s.p.a..

1.2. Insorge avverso detto provvedimento nonché avverso i verbali di gara la Arkas s.p.a. interponendo il gravame in epigrafe, affidato a tre motivi di censura.

Con il primo deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, incongruità manifesta, violazione dei principi in materia di collegi perfetti e di quello del buon andamento, lamentando, in sintesi, la scarsità del tempo impiegato dalla commissione per scrutinare e valutare tute le offerte.

Con il secondo mezzo articola le medesime figure sintomatiche di eccesso di potere ma sotto altro profilo, nonché disparità di trattamento e violazione del canone del’imparzialità, lamentando che per il parametro di giudizio “organizzazione di cantiere” la relazione che i concorrenti dovevano produrre a corredo dell’offerta evidenzia delle marcate insufficienze nella proposta della Zumaglini, mentre la totale conformità di quella della Arkas, che però si è vista attribuire un punteggio inferiore di oltre la metà a quello massimo (30 p.) assegnato alla Zumaglini.

Con il terzo motivo, invece, parte ricorrente lamenta violazione dell’obbligo di motivazione, che si atteggiava in maniera più marcata nel caso de quo, in cui le differenze di punteggio tra le varie concorrenti sono molto evidenti e che si imponeva, superando l’espressione numerica, nel caso di specie, nel quale i criteri di valutazione indicati nel disciplinare erano generici.

Con il quarto mezzo la Arkas rubrica violazione degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, censurando la valutazione di anomalia espressa in termini positivi riguardo all’offerta della Zumaglini.

2.2. Si costituiva la Regione con atto del 30.1.2009 cui seguivano corpose memorie depositate il 10 e il 26 febbraio 2009, con cui instava per il rigetto nel merito dell’interposto gravame.

La ricorrente depositava memoria il 25.2.2009 e il 13.11.2009 entrambi i contraddittori producevano ulteriori nutrite memorie difensive.

Alla pubblica Udienza del 3.12.2009 sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame è stato trattenuto a sentenza.

 

DIRITTO

1.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, incongruità manifesta, violazione dei principi in materia di collegi perfetti e di quello del buon andamento, lamentando, in sintesi, la scarsità del tempo impiegato dalla commissione per scrutinare e valutare tutte le offerte.

Precisa al riguardo la deducente che la commissione ha impiegato 17 ore e 30 minuti, per esaminare e valutare 11 offerte tecniche, ciascuna delle quali si componeva di ben 30 pagine corredate di documenti riportanti elaborati ed allegati grafici. Il che significa che ciascun commissario ha impiegato circa 3 minuti per studiare ed evidenziare gli aspetti tecnici di ogni singola pagina di formato A3.

1.2. Questa censura a parere del Collegio non coglie nel segno e va pertanto disattesa. Può all’uopo il Collegio fare utile riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia di svolgimento dei lavori delle Commissioni nei pubblici concorsi, atteso che i principi sono i medesimi, vertendosi comunque in ambiti di procedure concorsuali ad evidenza amministrativa.

E la Sezione è del parere che impinga nel merito amministrativo, insindacabile se no per manifesti profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento e difetto di presupposti, la censura concernente l’esiguità del tempo consumato dai commissari per la valutazione delle offerte.

1.3. Invero, costituisce ius receptum, di recente sancito anche dalla Sezione, l’affermazione per la quale il tempo impiegato da una commissione per la correzione degli elaborati scritti dei candidati ad un pubblico concorso o per il vaglio delle offerte tecniche in un appalto pubblico attiene all’esercizio di discrezionalità tecnica e come tale è insindacabile se non emergono profili di assoluta arbitrarietà o illogicità.

Tale punto di vista, che la Sezione condivide, è stato a più riprese enunciato dal Giudice amministrativo, che ha chiarito che “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti (all'infuori di quello fissato per la chiusura di tutte le operazioni di revisione: cfr. art. 26 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37); in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascun seduta per il numero, dei concorrenti - o degli elaborati - e esaminati”.(Consiglio Stato, Sez. IV, 04 febbraio 2008 , n. 294;in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4655)

Si è ribadito che “in tema di pubblici concorsi, il tempo impiegato dalle commissioni giudicatrici nella correzione degli elaborati scritti dei candidati attiene all'esercizio di discrezionalità tecnica, con conseguente sua incensurabilità in sede giurisdizionale salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità”.(T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 5 settembre 2007 , n. 8542).

Sulle medesime coordinate esegetiche si è recentemente attestata la giurisprudenza della Sezione che ha affermato essere insindacabile il tempo impiegato dalla commissione per l’espressione del giudizio sulle prove di concorso(T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23.4. 009, n. 1138).

La censura in scrutinio è dunque infondata e va disattesa.

2.1. Con il secondo mezzo la deducente articola le medesime figure sintomatiche di eccesso di potere ma sotto altro profilo, nonché disparità di trattamento e violazione del canone del’imparzialità, lamentando che per il parametro di giudizio “organizzazione di cantiere” la relazione che i concorrenti dovevano produrre a corredo dell’offerta evidenzia delle marcate insufficienze nella proposta dalla Zumaglini, mentre la totale conformità di quella della Arkas, che però si è vista attribuire un punteggio inferiore di oltre la metà a quello massimo (30 p.) assegnato alla Zumaglini.

In sintesi, per la ricorrente non trova logica e razionale giustificazione l’attribuzione all’offerta della Zumaglini del massimo del punteggio, ossia 30 punti, a fronte di carenze nei contenuti specifici della relazione, evidenziate dalla commissione e riportate dettagliatamente nell’apposita tabella agli atti.

La censura è infondata ed anche inammissibile per difetto i interesse.

Invero, il prodotto finale individuante il contestato punteggio massimo assegnato alla controinteressata è la risultante del sistema normativo contemplato dal Legislatore all’Allegato A del D.P.R. n. 554/1999, in vigore in via transitoria in attesa del varo del nuovo regolamento sui lavori pubblici.

Tale allegato definisce la metodica attributiva dei punteggi tramandata come “confronto a coppie”, il quale appare essere stato correttamente applicato dalla commissione.

2.2. Ebbene, secondo il dettato normativo, ciascun commissario procede a valutare singole coppie di offerte, stabilendo quale delle due offerte sia la migliore e all’uopo ha a disposizione i seguenti punti: 1 per la parità, 2 per una differenza minima, tre per una ridotta, 4 per una differenza media e 5 e 6 quando la preferenza accordata all’offerta sia grande o massima.

Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei voti assegnati da ciascun commissario all’offerta di che trattasi per ciascun elemento o sub elemento preso in considerazione.

L’All. 7 della produzione Regionale, riportante le tabelle riepilogative dei punteggi conferiti, illustra ad esempio che per il sub criterio della “proposta migliorativa strutture” Arcas ha ottenuto 15 punti complessivi e la Zumaglini 21; così per la “proposta migliorativa impianti” la prima ha ottenuto 15 punti e la Zumaglini 23 e così di seguito fino a traguardare nel totale, Zumaglini 166 punti e Arcas 81, come evincesi dall’All. 6 produzione regionale.

Il tutto, ripetesi, quale risultante dal coacervo dei voti – preferenze – espresse da ogni commissario relativamente a ciascun sub criterio preso in esame.

Il sistema normativo prevede poi che i predetti punteggi provvisori vengano tramutati in coefficienti, dovendosi attribuire il coefficiente 1 al punteggio più alto e procedendo poi al calcolo proporzionale aritmetico per l’individuazione del punteggio da assegnare all’altra offerta. Cosicché: 166:81= 1:X, dove 166 è il punteggio Zumaglini, 81 quello Arcas; 1 è il coefficiente da attribuire al punteggio più alto e X l’estremo ignoto da individuare, il quale, applicando la formula aritmetica predetta, risulta pari a 0,488. Quindi, moltiplicando il punteggio massimo di 30 attribuito all’offerta Zumalgini che aveva conseguito il punteggio provvisorio più alto, per 0,488 si ottiene il punteggio da assegnare alla Arcas, che è pari a 14,639.

Da quanto illustrato emerge che i contestati punteggi sono frutto della pedissequa e corretta applicazione delle regole che governano il confronto a coppie come definite all’Allegato A al D.P.R. n. 554/1999, che ha come precipitato la conseguenza che le due offerte delle parti in causa non possono essere poste a diretto e definitivo confronto, quanto al parametro dell’organizzazione del cantiere, il relativo punteggio finale originando dalla sommatoria dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle predette due offerte, nei confronti con tutte le altre.

2.3. Non può peraltro sottacersi che a fronte della tabella di cui al doc. 7 della produzione della ricorrente, che pone in luce notevoli carenze nella relazione della Zumaglini, carenze che in un ordinario giudizio comparativo non avrebbero potuto consentire alla Commissione di attribuire alla Zumaglini il massimo del punteggio, il punteggio finale di 30 ad essa assegnato determina in assoluto evidenti problematicità e probabilmente intrinseche irragionevolezze.

La questione potrebbe porsi, peraltro, non in termini di sindacato della valutazione compiuta dall’Amministrazione, bensì di sindacato di ragionevolezza del sistema del confronto a coppie come normativamente definito.

Il che, esclusa ogni possibilità di rimessione della norma di riferimento alla Corte Costituzionale, stante la sua indiscussa natura regolamentare, potrebbe indurre questo Giudice a valutare la possibilità di una diretta disapplicazione della norma che disciplina il confronto a coppie, stanti gli appena evidenziati profili di irragionevolezza ed illogicità che una sua pedissequa applicazione può importare nelle fattispecie, come quella all’esame, nelle quali in assoluto l’offerta della Zuamglini, relativamente al criterio dell’organizzazione del cantiere, si prospetta inficiata di carenze e deficienze, debitamente rimarcate dalla stessa Commissione di gara nell’allegata tabella.

Osta, peraltro, ad un simile giudizio ed operazione interpretativa, la manifesta inammissibilità per carenza di interesse che affligge la censura della Arcas, opportunamente segnalata dalla difesa regionale.

2.4. Invero, posto che la ricorrente ha ottenuto nella graduatoria finale il punteggio di 68,915, anche ove in esito alla valutazione della sua offerta per il parametro dell’organizzazione del cantiere, ad essa fosse stato assegnato il punteggio massimo di 30, aggiungendo ai 68, 915 anche lo spread tra i 30 massimi e i 14,639 attribuitile, si perverrebbe per la ricorrente al punteggio di 84,276, che risulta irrilevante alla ricorrente a fronte del punteggio complessivo della Zumaglini, pari a 93,617.

E bene peraltro precisare che l’irragionevolezza non va individuata nel meccanismo che ha consentito alla Zumaglini di conseguire il massimo del punteggio, ossia 30 punti. Tale meccanismo è la risultante della sommatoria dei punteggi attribuiti alla Zumaglini da ciascun commissario nel confronto con tutte le altre offerte ed è pertanto incensurabile siccome afferisce a profili di discrezionalità tecnica immuni da evidenti vizi logici.

L’irragionevolezza andrebbe predicata in senso relativo, ossia come precipitato dell’attribuzione alla ricorrente del coefficiente 0,488, a fronte, tuttavia, di una relazione sull’organizzazione del cantiere, maggiormente dettagliata esaustiva e completa di quella presentata dalla Zumaglini. Quindi, ammesso che si ravvisi la prospettata irragionevolezza, la sua espunzione dovrebbe consentire alla Arcas di conseguire anch’essa il massimo del punteggio, pena la disparità di trattamento rispetto all’offerta dell’aggiudicataria valutata legittimamente come meritevole di 30 punti quale effetto delle operazioni valutative legali sopra illustrate.

Ma pur attribuendo alla ricorrente gli ulteriori circa 16 punti, si perverrebbe comunque al risultato dell’inammissibilità del motivo per il lumeggiato difetto di interesse.

Dal che discenderebbe l’irrilevanza della possibile disapplicazione della norma regolamentare disciplinante il confronto a coppie e il complessivo difetto di interesse alla censura e la conseguente inammissibilità del motivo per questo profilo processuale.

3.1. Con il terzo motivo invece parte ricorrente lamenta violazione dell’obbligo di motivazione, che si atteggiava in maniera più marcata nel caso de quo, in cui le differenze di punteggio tra le varie concorrenti sono molto evidenti e che si imponeva, superando l’espressione numerica, nel caso di specie, nel quale i criteri di valutazione indicati nel disciplinare erano generici.

La doglianza appare manifestamente infondata e va pertanto disattesa.

3.2. Costituisce, invero, insegnamento pacifico, di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 30.1.2009, n. 20, la tesi secondo cui il giudizio tecnico sulla qualità di un elaborato concorsuale o di un’offerta tecnica concorrente ad una gara può essere espresso in chiave alfanumerica quando il bando di gara o il disciplinare rechino criteri di valutazione dettagliati ed espressi in termini sufficientemente precisi, idonei come tali ad arginare il percorso valutativo e la discrezionalità della commissione giudicatrice.

Il disciplinare di gara gli atti conteneva in proposito dei criteri di valutazione e relativi sottocriteri, che il Collegio reputa adeguatamente esaustivi e sufficientemente dettagliati. Invero, quanto alle “proposte migliorative: max 35/100 punti”, l’art. 6.1 dello stesso precisava che “il criterio di valutazione in questione sarà suddiviso nei seguenti sub – elementi con i relativi sub – pesi: b1) Strutture: max 18/100 punti. Interventi strutturali di consolidamento e realizzazione di nuove strutture. Nell’ambito di tale criterio saranno valutate le proposte relative sia al perfezionamento esecutivo delle operazioni di consolidamento strutturale in rapporto al controllo dell’impatto sulle strutture esistenti, sia al livello qualitativo dei nuovi inserimenti architettonici richiesti dal progetto”. Trattasi di espressioni quanto mai dettagliate e significative, atte a ricondurre in binari controllabili e ricostruibili le operazioni valutative del seggio di gara.

Si verifichi inoltre il criterio a)Organizzazione del cantiere:max 30/100 punti. Ebbene, qui la legge di gara precisa che “sarà valutata l’organizzazione del cantiere e le risorse necessarie per garantire l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti dal crono programma: in particolare verranno prese in considerazione le risorse messe a disposizione dal concorrente, suddivise tra operai, capi squadra, tecnici di cantiere, capi cantiere, attrezzature e macchinari, in particolare mezzi di sollevamento e le attrezzature di perforazione, considerate in relazione a ciascun ambito di intervento(…) In relazione a tale criterio i concorrenti dovranno presentare un documento illustrativo contenente le modalità con cui intendono organizzare il cantiere (…) sia con riferimento all’intero cantiere che all’ambito funzionale di intervento”.

Non è disagevole denotare sul punto il carattere dettagliato e specifico delle indicazioni sopra riportate, costituenti paletti adeguati per il successivo dispiegarsi dell’attività valutativa della Commissione.

A fronte di siffatte specifiche e precise proposizioni criteriali, dunque, legittimamente la commissione ha espresso i giudizi finali con un voto alfanumerico.

La censura in scrutinio è dunque infondata e va respinta.

4.1. Con il quarto mezzo la Arkas rubrica violazione degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, censurando la valutazione di anomalia espressa in termini positivi riguardo all’offerta della Zumaglini.

Lamenta in particolare la deducente che la valutazione di anomalia, affidata a una commissione composta da funzionari regionali esperti in materia di sicurezza, si è limitata a tali profili e che inoltre non si è svolta secondo gli elementi di giudizio definiti all’art. 86 comma 2 del Codice, ossia in rapporto all’economia del processo di costruzione, alle soluzioni tecniche adottate, alle condizioni favorevoli di cui gode l’offerente, etc., ma solo in rapporto ai prezzi di mercato.

La valutazione è poi inficiata da difetto di motivazione, non consentendo di cogliere l’iter logico seguito.

Il motivo è infondato in fatto e in diritto.

In punto di fatto si rileva l’inesattezza della contestata limitazione del giudizio di congruità ai profili inerenti la sicurezza e al mero confronto con i prezzi di mercato. Per contro, è dato leggere nel verbale del 29.9.2008 (all. 9 ricorrente) come il giudizio si sia invece dispiegato in relazione ai parametri definiti all’art. 88 del Codice, in quanto “ a seguito della verifica dei prezzi offerti mediante confronti con quelli di mercato, di approfondimenti effettuati sulle analisi esibite si è accertato che: le giustificazioni prodotte riguardano l’economica del processo di costruzione e le soluzioni tecniche adottate; i prezzi sono sostanzialmente in linea con quelli di mercato; non sono state fornite giustificazioni in contrasto con le prescrizioni di sicurezza”.

Può quindi rilevarsi che il confronto con i prezzi di mercato è stato uno solo dei metri di giudizio, unitamente agli approfondimenti svolti sulle analisi esibite.

Sono stati inoltre considerati i parametri indicati all’art. 88 del Codice, ossia le soluzioni tecniche adottate, l’economia del procedimento di costruzione e gli stessi fattori afferenti alla sicurezza.

Nessuna violazione del dettato dell’art 88 è dato quindi al Collegio di ravvisare.

4.2. Del pari infondato è l’argomento secondo il quale il successivo riscontro della Commissione di gara si sarebbe appiattito sulla valutazione svolta dall’apposita commissione tecnica. Non si intendono i profili di illegittimità di siffatto modus operandi: se infatti il Codice espressamente consente, ma non impone, alla s.a. di nominare un’apposita commissione tecnica per il giudizio di anomalia/congruità, non si intende la ragione giuridica per la quale poi la commissione di gara non possa avvalersi dei risultati valutativi cui è pervenuta la commissione tecnica.

4.3. Parimenti è infondata la censura sostanziale di difetto di motivazione, secondo la quale non sarebbe dato ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione.

La giurisprudenza, di recente espressa anche dalla Sezione, ha al riguardo attinto il principio di diritto in ossequio al quale è la valutazione di anomalia, ovvero di non congruità dell’offerta a soggiacere ad un obbligo di penetrante e dettagliata motivazione, mentre la valutazione positiva di congruità non richiede l’espressione di un giudizi particolarmente dettagliato e minuzioso, essendo sufficiente dare atto di aver svolto i necessari approfondimenti valutazionali in rapporto al parametro normativo intagliato negli artt. 86 e seguenti del Codice dei contratti (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16.11.2009, n.2553).

Il Tribunale ha infatti statuito che “ In sede di verifica delle offerte anomale, il giudizio di non anomalia, ovverosia di congruità dell’offerta, non richiede di regola una motivazione puntuale e analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e alle giustificazioni della parte che ha formulato l’offerta sottoposta a verifica con esito positivo ; è viceversa necessaria una motivazione particolarmente diffusa ed analitica nel caso di giudizio di anomalia che porta a non procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia formulato il migliore ribasso” (T.A.R. Piemonte, I, n. 2553/2009, cit.).

Anche il quarto ed ultimo mezzo di gravame si prospetta pertanto infondato e va respinto.

In definitiva, al lume di tutte le argomentazioni che precedono il ricorso si profila infondato e va respinto e in parte dichiarato, con riguardo al secondo motivo, inammissibile per difetto di interesse.

Sussistono peraltro eque ragioni per compensare le spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009 n. 3697

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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